Lexipedia

Decisione

60.2013.166

Reclamo del patrocinatore d'ufficio contro la decisione del tribunale di primo grado in materia di retribuzione del difensore d'ufficio

7 ottobre 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a. PI

3, __________, è stato fermato il 4.2.2013 con le imputazioni di furto, di danneggiamento

e di violazione di domicilio.

Con

decisione 7.2.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli ha ordinato

la sua carcerazione preventiva fino al 4.3.2013, per l’esistenza di seri indizi

di colpevolezza a suo carico, di un pericolo di fuga e di un pericolo di

collusione. La carcerazione preventiva è stata poi prorogata fino al 17.4.2013

e di seguito, quale carcerazione di sicurezza, fino al 27.5.2013.

b. Il

14.2.2013 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio

del predetto (art. 130 lit. a/b CPP).

c. Con

atto di accusa 16.4.2013 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti

alla competente Corte delle assise correzionali nei confronti di PI 3, di __________

e di __________, tutti fermati ed arrestati nelle stesse circostanze di tempo e

di luogo, per gli stessi fatti, per i reati di furto aggravato, di danneggiamento

e di violazione di domicilio (ACC __________).

d. Il

30.4.2013 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Corte di merito la sua nota

professionale per le prestazioni effettuate fino a quel momento. Ha domandato la

rifusione dell’importo di CHF 13'172.45, di cui CHF 11'318.50 di onorario (55

ore circa a CHF 200.--/ora), CHF 878.20 di spese e CHF 975.75 di IVA.

Di

seguito, ha presentato la sua nota professionale 8.5.2013 per le prestazioni successive.

Ha chiesto la somma di CHF 4'430.-- (recte: 4'426.40), di cui CHF 3'900.-- di

onorario (19 ore circa a CHF 200.--/ora), CHF 200.-- di spese e CHF 326.40 di

IVA.

Ha

quindi postulato la rifusione dell’importo di CHF 17'598.85.

e. Con

sentenza 10.5.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato,

tra l’altro, PI 3 autore colpevole di furto aggravato [“siccome commesso per mestiere e in banda,

in 7 occasioni, di cui 4 tentate, nel periodo 20.1.2013/4.2.2013, in varie

località del Canton Ticino, in correità con terze persone, sottratto,

rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui per un valore

denunciato di fr. 19'306.--”],

di danneggiamento [“in

occasione dei 7 furti consumati e tentati (…), intenzionalmente deteriorato,

distrutto e reso inservibili cose altrui per un valore denunciato di fr.

12'124.60”] e di ripetuta

violazione di domicilio [“in

occasione dei furti consumati e tentati (…), in 7 circostanze, entrato indebitamente

e contro la volontà dell’avente diritto in proprietà altrui”]. Lo ha condannato alla pena detentiva di nove mesi, da

dedursi il carcere sofferto, condizionalmente sospesa per un periodo di tre

anni.

La

Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1 per l’importo di CHF

10'704.80 (onorario e spese), applicando al caso una tariffa di CHF 180.--/ora

e decurtando il dispendio orario con riferimento a gran parte delle

prestazioni. Non ha inoltre riconosciuto l’IVA, l’imputato risiedendo

all’estero.

f. Con

reclamo 17/21.5.2013, completato il 25/26.6.2013 dopo intimazione della motivazione

della sentenza (cresciuta in giudicato con l’eccezione della tematica in esame),

il legale postula che la decisione sia riformata nel senso che le note professionali

siano approvate per l’importo complessivo di CHF 15'005.--.

Delle

argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche,

si dirà se del caso in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Il

difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può

presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico

ministero o del tribunale di primo grado.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

Il

gravame – inoltrato il 17/21.5.2013 e poi completato il 25/26.6.2013, nel

termine di dieci giorni assegnato da questa Corte per perfezionarlo – contro la

decisione 10.5.2013 della Corte delle assise correzionali (competente giusta

gli art. 135 cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP), con cui ha tassato le note professionali

dell’avv. RE 1, è tempestivo e

proponibile.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

legale, designato dal procuratore pubblico difensore d’ufficio di PI 3, è pacificamente

legittimato a reclamare secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP (decisioni TF

6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.3.;6B_611/2012 del 19.4.2013 consid. 5.2.).

Il

gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento penale a carico del patrocinato.

Al

caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

3.2

Il

predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel

caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato

è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del

patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento

(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il

dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale

(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP

n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP –

M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato

l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei

diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V.

LIEBER, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario

dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa

di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta

Corte, decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è

stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e

conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse

questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora

(art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a

interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore

08.00

dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).

Per

la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute

presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2

della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità

(decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha

inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del

patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma

prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento

dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di

comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6

cpv. 1 Rtar).

4.

La

Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1, di complessivi CHF

17'598.85 (onorario, spese ed IVA), per l’importo di CHF 10'704.80 (onorario e

spese), applicando al caso una tariffa di CHF 180.--/ora e decurtando il

dispendio orario con riferimento a gran parte delle prestazioni esposte.

5.

5.1.

In

relazione alla tariffa oraria, la Corte ha ritenuto che l’applicazione di una

tariffa superiore a quella di CHF 180.--/ora, come prevista dal regolamento,

non si giustificasse in alcun modo, trattandosi di una fattispecie, in diritto

e nei fatti, estremamente semplice, con tre imputati, al di là di qualche

iniziale reticenza o ininfluenti minime contraddizioni, totalmente rei

confessi.

5.2

Il

reclamante contesta detta conclusione: la tariffa di CHF 200.--/ora si

giustificherebbe perché il caso rivestirebbe una certa complessità dovuta alla

partecipazione di più autori ai furti imputati. Fatto che avrebbe richiesto un

esame approfondito del comportamento processuale degli altri interessati e la

partecipazione a numerosi interrogatori. L’inchiesta avrebbe presentato delle

particolarità procedurali. L’autorità inquirente avrebbe richiamato i dati

telefonici e preteso accertamenti specialistici sul DNA.

5.3

L’esame

dell’incarto permette di dire che il caso non ha palesato particolari

difficoltà in fatto e/o in diritto: senza volere sminuire la gravità dei fatti,

si trattava di assistere una persona accusata di un numero non considerevole di

furti con scasso, da sussumere ai reati di furto, di danneggiamento e di

violazione di domicilio. Il fatto che il caso non sarebbe stato così semplice

perché avrebbe richiesto un costante controllo delle attività delle autorità

inquirenti non giustifica l’applicazione di una tariffa oraria superiore a

quella usuale: fa parte del regolare, usuale ed ordinario compito di un legale,

anche d’ufficio, vigilare affinché le norme penali non vengano applicate a

pregiudizio del patrocinato e, se del caso, far capo ai rimedi di diritto per

contestare eventuali falli procedurali. L’utilizzo, in un caso come quello di

specie, di dati telefonici e di tracce di DNA appare poi del tutto comune e

solito, circostanza che non permette di ritenere complicato il caso.

Anche

il fatto che gli imputati fossero tre non può, in concreto, giustificare una

diversa tariffa oraria. Gli episodi di cui sono stati accusati erano infatti i

medesimi, commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, per cui non si

comprende la necessità, come indicato nel gravame, di un esame approfondito del

comportamento processuale degli altri interessati dal procedimento. La

partecipazione agli interrogatori del patrocinato rispettivamente, in un caso,

di un coimputato, non rende, di per sé, complicato il caso: si trattava di

chiarire i dettagli dei vari eventi, senza particolari difficoltà dal profilo

giuridico e/o fattuale.

Del

resto, come a ragione ha evidenziato la Corte nel giudizio impugnato, i tre imputati,

al di là di qualche iniziale reticenza o ininfluenti minime contraddizioni,

erano totalmente rei confessi.

Il

Tribunale federale riconosce peraltro una tariffa oraria di CHF 180.--/ora

quale regola di base (DTF 132 I 201 consid. 8.7.), giurisprudenza confermata

ancora nel 2011 (decisione 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.), di modo che

non ci sono ragioni per derogare ai principi fissati dall’Alta Corte: la pratica

in esame non è stata particolarmente impegnativa, non ha esatto studio o

conoscenze speciali e, ancora, non ha comportato la trattazione di nuove e

complesse questioni giuridiche.

Al

caso concreto si applicherà dunque la tariffa di CHF 180.--/ora rispettivamente

di CHF 250.--/ora per le prestazioni fuori orario.

6.

Nota

professionale dell’avv. RE 1 di data 30.4.2013 concernente le prestazioni dal

5.2.2013

al 30.4.2013

6.1

La

Corte ha ritenuto, salvo qualche specifica eccezione, un dispendio orario di 5

min per ogni telefonata e per ogni lettera con semplici comunicazioni oppure

richieste di permessi di visita.

6.1.1

Il

reclamante censura questa conclusione: un difensore d’ufficio diligente, quando

riceve delle telefonate, si limiterebbe allo stretto necessario, ma non le

interromperebbe trascorsi 5 min se vi sono ancora informazioni da fornire o

spiegazioni da ottenere.

Ora,

si è detto che deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario,

che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso, principio di cui

si deve evidentemente tenere conto nella valutazione delle prestazioni esposte,

tra le quali i colloqui con le diverse persone partecipanti al procedimento

penale.

In

altre parole, se il caso non presenta particolari difficoltà di fatto e/o di

diritto, anche il dispendio orario da riconoscere sarà ridotto.

La

nota professionale 30.4.2013 indica un dispendio orario per colloqui telefonici

con il cliente di 75 min circa (1 ora e 15 min), che appare adeguato al caso. I

50.

min circa ammessi dalla Corte sono troppo esigui, considerato peraltro che

gli altri colloqui (di persona) con il cliente, esposti nella nota, sono di

durata limitata.

La

nota 30.4.2013 menziona poi 52 min di conversazioni telefoniche con l’avv. __________,

patrocinatore del coimputato __________. La Corte ha riconosciuto in merito 35

min. A ragione. I coimputati erano infatti sostanzialmente rei confessi, per

cui non c’era alcuna necessità di interpellare il collega o che questi lo

interpellasse per concordare una comune strategia di difesa.

Conforme

al caso appaiono anche i 25 min di colloqui con il segretario del procuratore

pubblico, ammessi dalla Corte, in luogo dei 33 min esposti nella nota professionale

30.4

: si trattava, come emerge dalla nota stessa, di comunicazioni inerenti

agli interrogatori e agli atti, per loro natura di breve durata.

Si

giustifica invece riconoscere i 20 min esposti per colloqui telefonici con un parente

del patrocinato, in luogo dei 10 min ammessi: PI 3, cittadino __________ residente

in __________, si trovava in stato di carcerazione in un paese terzo, per cui

si può convenire che rientri tra i compiti del patrocinatore anche informare possibili

parenti, e questo nell’interesse del cliente stesso, per esempio in relazione

al versamento di un’eventuale cauzione. La telefonata del 18.4.2013 è invero

stata effettuata il medesimo giorno in cui il legale ha redatto le osservazioni

all’istanza di carcerazione di sicurezza (poi accolta dal giudice dei provvedimenti

coercitivi, che ha disposto, quale misura sostitutiva, il versamento di una

cauzione di CHF 10'000.--). Spiegare la situazione legale ad un non giurista,

come si presume essere il (ignoto) parente dell’imputato, richiede peraltro più

tempo.

Per

il resto, le ulteriori telefonate sono ammesse come indicate nelle note

professionali e riconosciute dalla Corte di merito.

6.1.2

Il

reclamante, in merito agli scritti da lui redatti, rileva che i 10 min

fatturati per ogni scritto sarebbero comprensivi del tempo necessario per la

rilettura, le eventuali aggiunte e le modifiche.

Gli

scritti (AI 15, 63, 93, 130, 163) per i quali la Corte ha ridotto il tempo di

redazione a 5 min appaiono in effetti essere brevi e concernenti semplici

comunicazioni che non hanno esatto un particolare dispendio di tempo. Si può

condividere la riduzione.

Lo

scritto AI 116 è invece più articolato, per cui si giustifica riconoscere i 20

min esposti nella nota (e non i 10 min ammessi).

Per

il resto, gli altri scritti sono approvati come menzionati nella nota

professionale e riconosciuti dalla Corte di merito.

6.2

Per

quanto riguarda la prestazione “Trasferta a __________ da dom e interrogatorio

(di notte)” del 5.2.2013 si giustifica riconoscere il dispendio esposto,

pari a 195 min, in luogo dei 190 min ammessi dalla Corte, che non ha invero

spiegato la riduzione.

Per

quanto concerne invece la prestazione “Interrogatorio cliente e trasferta”

di medesima data si possono riconoscere i 225 min approvati dalla Corte:

l’audizione ha avuto inizio alle ore 11.07 ed è terminata alle ore 13.30 (AI 6),

per una durata di circa 150 min, ai quali deve essere aggiunta la trasferta __________

-La Farera e ritorno (70 min circa), per – per l’appunto – 225 min.

6.3

Il

reclamante ha esposto, in relazione alle varie procedure davanti al giudice dei

provvedimenti coercitivi (6.2.2013, 1.3.2013, 27.3.2013, 3.4.2013, 8.4.2013 e

18.4

), complessivamente un dispendio orario di 1098 min (18 ore e 18 min).

La Corte, per dette prestazioni, ha riconosciuto 430 min (7 ore e 10 min), sostanzialmente

adducendo che la fattispecie era chiara, che il caso era semplice e, con riferimento

all’istanza di scarcerazione, “(…) visto anche la manifesta inutilità di una

tale istanza trattandosi di un cittadino straniero senza legami con il nostro

territorio e nella manifesta impossibilità di presentare qualsivoglia cauzione,

(…)” (p. 18, sentenza 10.5.2013, inc. TPC __________).

Ora,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il difensore d’ufficio e il

difensore di fiducia devono tutelare in maniera sufficiente ed efficace gli

interessi dell’imputato e devono ponderare criticamente ed in modo adeguato la

necessità di provvedimenti processuali nell’interesse dell’imputato. Quest’ultimo

ha diritto ad un’effettiva, impegnata e seria tutela dei suoi interessi di

parte (decisione TF 6B_482/2012 del 3.4.2013 consid. 2.2.).

Nel

caso concreto, tenuti presenti questi principi, non si può concordare completamente

con la Corte circa l’inutilità degli atti riferiti alla procedura davanti al

giudice dei provvedimenti coercitivi.

L’imputato

aveva infatti il diritto di esprimersi sulle ragioni che avevano indotto il

magistrato inquirente a presentare istanza di carcerazione rispettivamente di

proroga della carcerazione, aveva il diritto di contestare determinate

conclusioni del procuratore pubblico e, pure, aveva il diritto di inoltrare

un’istanza di scarcerazione. Certo, si può convenire che si trattava di un

cittadino straniero senza alcun legame con la Svizzera e senza capacità

finanziaria. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, statuendo l’8.4.2013 sull’istanza

di scarcerazione presentata il 27.3.2013 da PI 3, ha nondimeno indicato che “(…) il pericolo di fuga potrebbe essere, a questo stadio,

validamente limitato con un deposito cauzionale, che, si prende atto,

l’imputato non sembra in grado di versare (ritenuto che una somma adeguata non

potrebbe essere inferiore ai 10/15'000.-- CHF)” (AI 159, p. 4). Conclusione

che il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ribadito nel contesto della

decisione 24.4.2013 sulla carcerazione di sicurezza, pur rilevando che la somma

proposta dall’imputato a titolo di cauzione (CHF 4'000.--) appariva troppo

esigua (doc. TPC 14, p. 4).

Gli

atti effettuati dal legale dell’imputato non appaiono quindi del tutto inutili

e sterili. Si ritiene dunque adeguato al caso riconoscere per le prestazioni

ricordate (6.2.2013, 1.3.2013, 27.3.2013, 3.4.2013, 8.4.2013 e 18.4.2013) un

dispendio orario di 720 min (12 ore), sufficiente per adempiere correttamente

il patrocinio.

6.4

Si

riconoscono poi 20 min per le prestazioni dell’8.3.2013 che riguardano, secondo

le spiegazioni addotte dal legale medesimo nel gravame, “(…) l’esame di una

convocazione, la risposta all’ispettore di polizia che ha chiesto una conferma,

una telefonata al cliente e due lettere per posta elettronica all’ispettore di

polizia, con le quali in particolare si è chiesto a costui di concedere

all’imputato colloqui telefonici con i suoi parenti. La fatturazione di 10

minuti indicata nella nota attività e spese in oggetto e ricondotta ad uno

scritto indirizzato al Ministero pubblico è stata frutto di una semplice

svista. La prestazione di 10 minuti corrisponde invece proprio allo scritto

mail con l’ispettore di polizia citato in precedenza (doc. B e doc. C)” (reclamo

25/26.6.2013, p. 6).

6.5

Si

ammette un dispendio orario di 20 min inerente alla prestazione del 30.4.2013

(“Esame scritto TPC e lettera a TPC”), sufficiente per spiegare, tra

l’altro, la nota professionale allegata.

6.6

La

nota professionale 30.4.2013 dell’avv. RE 1 è riconosciuta in: 75 min per

colloqui telefonici con PI 3 (consid. 6.1.1.), 35 min per colloqui telefonici

con l’avv. __________ (consid. 6.1.1.), 25 min per colloqui telefonici con il

segretario del procuratore pubblico (consid. 6.1.1.), 20 min per colloqui

telefonici con parente dell’imputato (consid. 6.1.1.), 5 min per “Tel a isp.

__________” (29.3.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla

Corte], 10 min per “2 tel da GPC” (8.4.2013) [come esposto nella nota e

come ammesso dalla Corte], 10 min per “Lettera a MP” (14.2.2013) [come

esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 5 min per “Sl ad avv. __________”

(15.2.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 25 min per cinque

scritti (consid. 6.1.2.), 20 min per “Lettera a MP” (14.3.2013) [consid.

6.1.2

], 20 min per “Lettera a cliente” (26.4.2013) [come esposto nella

nota e come ammesso dalla Corte], 195 min per “Trasferta a Camorino da dom e

interrogatorio (di notte)” (5.2.2013) [consid. 6.2.], 225 min per “Interrogatorio

cliente e trasferta” (5.2.2013) [consid. 6.2.], 720 min per le procedure

davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (6.2.2013, 1.3.2013, 27.3.2013,

3.4

, 8.4.2013 e 18.4.2013) [consid. 6.3.], 20 min per le prestazioni

dell’8.3.2013 (consid. 6.4.), 20 min per “Esame scritto TPC e lettera a TPC”

(30.4.2013) [consid. 6.5.], 100 min per “Accesso a Farera e colloquio con

cliente” (21.2.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte],

375.

min per “Accesso a Farera e int patrocinato” (22.2.2013) [come

esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 270 min per “Accesso a

Farera breve colloquio con cliente e interrogatorio” (13.3.2013) [come

esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 360 min per “Accesso a

Farera (1/2) e interrogatorio cliente” (21.3.2013) [come esposto nella nota

e come ammesso dalla Corte], 90 min per “Accesso a La Farera (1/2 trasferta),

int. __________” (3.4.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla

Corte], 135 min per “Accesso a Lugano (1/2) e interrogatorio cliente”

(5.4.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 108 min per “Accesso

a Lugano, breve colloquio e interrogatorio del cliente con PP” (11.4.2013)

[come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte].

Il

dispendio orario è pari a 2868 min (47 ore e 48 min).

L’onorario

complessivo ammonta pertanto a CHF 8'831.50, di cui 2673 min a CHF 180.--/ora

(per un totale di CHF 8’019.--) e 195 min (notte) a CHF 250.--/ora (per un

totale di CHF 812.50).

A

questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute dalla Corte di merito in

CHF 878.20, come esposte dal legale.

La

retribuzione spettante all’avv. RE 1 in merito alla sua nota professionale 30.4.2013

ammonta a CHF 9'709.70.

7.

Nota

professionale dell’avv. RE 1 di data 8.5.2013 concernente le prestazioni dal

2.5.2013

al 10.5.2013

Per

quanto riguarda la nota professionale 8.5.2013, si ammette l’esposto dispendio

orario di 20 min per “Colloquio con cliente” del 2.5.2013, effettuato la

settimana prima del dibattimento e quindi in preparazione del medesimo (non

vedendo ragioni per ridurre di 5 min, come fatto dalla Corte, questa

prestazione).

Si

riconosce poi un dispendio orario di 270 min (4 ore e 30 min), in luogo di 330

min (5 ore e 30 min) esposti nella nota e di 210 min (3 ore e 30 min) ammessi

dalla Corte, per la preparazione del dibattimento [prestazioni del 7.5.2013 (“Esame

incarto e inizio arringa”) e dell’8.5.2013 (“Completo arringa”)]: la

redazione dell’arringa ha evidentemente necessitato un riesame approfondito

dell’incarto (anche se l’imputato era reo confesso e il caso non era

complicato), incarto che nondimeno era già noto al legale (che ha seguito il

procedimento penale fin dall’inizio), per averlo studiato ripetutamente nel

corso del procedimento allo scopo delle procedure davanti al giudice dei

provvedimenti coercitivi. Appare quindi corretto ridurre di 60 min il dispendio

orario esposto.

Le

parti sono state convocate per il dibattimento per le ore 9.30 del 10.5.2013.

Il processo, come risulta dal verbale del dibattimento, è stato sospeso alle

ore 12.34. Il presidente della Corte ha convocato le parti per le ore 15.30 per

la pubblicazione della sentenza. Ha dichiarato chiuso il dibattimento alle ore

16.17

Il

dibattimento è durato perciò 230 min circa. Il riconoscimento di 240 min, come

effettuato dalla Corte, appare dunque corretto. A questo dispendio orario si

devono aggiungere, come fatto dalla Corte, due trasferte __________ -Lugano-__________,

ammesse dalla Corte per 180 min, tempo che appare adeguato al caso.

La

nota professionale 8.5.2013 è riconosciuta in: 20 min per “Colloquio con

cliente” (2.5.2013), 270 min per “Esame incarto e inizio arringa”

(7.5.2013) e “Completo arringa” (8.5.2013), 10 min per “Tel da

cliente” (8.5.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte],

420.

(240 + 180) min per “Accesso a Lugano e processo” (10.5.2013), per

un totale di 720 min (12 ore).

L’onorario

totale ammonta a CHF 2'160.-- (CHF 180.--/ora).

A

questo importo devono essere aggiunte le spese: si può riconoscere l’importo di

CHF 80.-- indicato nella nota (inferiore al 10% dell’onorario, art. 6 cpv. 1

Rtar), oltre le spese di trasferta di CHF 128.--, per una somma complessiva di

CHF 208.--.

La

retribuzione spettante all’avv. RE 1 in merito alla sua nota professionale

8.5.2013

è pari a CHF 2'368.--.

8.

All’avv.

RE 1, a titolo di retribuzione quale difensore d’ufficio di PI 3, è dovuto

l’importo di CHF 12'077.70.

9.

Il

gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese

di CHF 50.--, parzialmente a carico del reclamante, in parte soccombente, sono

compensate con le ripetibili di CHF 350.-- a favore dello stesso reclamante,

che è risultato vincente nella causa solo in maniera molto parziale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG, il Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§ Il

dispositivo 20.1. della sentenza 10.5.2013 emanata dalla Corte delle assise correzionali

di __________ è riformato come segue:

“Le

note professionali del 30.04.2013 e del 08.05.2013 dell’avv. RE 1 sono approvate

per fr. 12'077.70, comprensive di onorario e spese.”

2. La

tassa di giustizia e le spese, parzialmente a carico del reclamante, sono compensate

con le ripetibili a suo favore.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster