60.2013.166
Reclamo del patrocinatore d'ufficio contro la decisione del tribunale di primo grado in materia di retribuzione del difensore d'ufficio
7 ottobre 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
60.2013.166
Data decisione, Autorità:
07.10.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo del patrocinatore d'ufficio contro la decisione del tribunale di primo grado in materia di retribuzione del difensore d'ufficio
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
PATROCINATORE
RECLAMO
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
art. 135 CPP
Incarto n.
60.2013.166
Lugano
7 ottobre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/21.5.2013 – completato il 25/26.6.2013
– presentato da
RE 1, ,
contro
il dispositivo n. 20.1. della sentenza 10.5.2013
della Corte delle assise correzionali di __________ concernente la tassazione
delle sue note professionali 30.4.2013 e 8.5.2013 riferite alla difesa
d’ufficio di PI 3, __________ (inc. TPC __________);
richiamate le osservazioni 28.6.2013 e
12/15.7.2013 (duplica) del giudice PI 1, presidente della predetta Corte – che
si è rimesso al giudizio della Corte dei reclami penali –, 28.6/1.7.2013 e
12/15.7.2013 (duplica) del procuratore pubblico Valentina Tuoni – che parimenti
si è rimesso al giudizio di questa Corte – e 9/11.7.2013 (replica) dell’avv. RE
1 – che si è confermato nelle sue allegazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. PI
3, __________, è stato fermato il 4.2.2013 con le imputazioni di furto, di danneggiamento
e di violazione di domicilio.
Con
decisione 7.2.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli ha ordinato
la sua carcerazione preventiva fino al 4.3.2013, per l’esistenza di seri indizi
di colpevolezza a suo carico, di un pericolo di fuga e di un pericolo di
collusione. La carcerazione preventiva è stata poi prorogata fino al 17.4.2013
e di seguito, quale carcerazione di sicurezza, fino al 27.5.2013.
b. Il
14.2.2013 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio
del predetto (art. 130 lit. a/b CPP).
c. Con
atto di accusa 16.4.2013 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti
alla competente Corte delle assise correzionali nei confronti di PI 3, di __________
e di __________, tutti fermati ed arrestati nelle stesse circostanze di tempo e
di luogo, per gli stessi fatti, per i reati di furto aggravato, di danneggiamento
e di violazione di domicilio (ACC __________).
d. Il
30.4.2013 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Corte di merito la sua nota
professionale per le prestazioni effettuate fino a quel momento. Ha domandato la
rifusione dell’importo di CHF 13'172.45, di cui CHF 11'318.50 di onorario (55
ore circa a CHF 200.--/ora), CHF 878.20 di spese e CHF 975.75 di IVA.
Di
seguito, ha presentato la sua nota professionale 8.5.2013 per le prestazioni successive.
Ha chiesto la somma di CHF 4'430.-- (recte: 4'426.40), di cui CHF 3'900.-- di
onorario (19 ore circa a CHF 200.--/ora), CHF 200.-- di spese e CHF 326.40 di
IVA.
Ha
quindi postulato la rifusione dell’importo di CHF 17'598.85.
e. Con
sentenza 10.5.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato,
tra l’altro, PI 3 autore colpevole di furto aggravato [“siccome commesso per mestiere e in banda,
in 7 occasioni, di cui 4 tentate, nel periodo 20.1.2013/4.2.2013, in varie
località del Canton Ticino, in correità con terze persone, sottratto,
rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui per un valore
denunciato di fr. 19'306.--”],
di danneggiamento [“in
occasione dei 7 furti consumati e tentati (…), intenzionalmente deteriorato,
distrutto e reso inservibili cose altrui per un valore denunciato di fr.
12'124.60”] e di ripetuta
violazione di domicilio [“in
occasione dei furti consumati e tentati (…), in 7 circostanze, entrato indebitamente
e contro la volontà dell’avente diritto in proprietà altrui”]. Lo ha condannato alla pena detentiva di nove mesi, da
dedursi il carcere sofferto, condizionalmente sospesa per un periodo di tre
anni.
La
Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1 per l’importo di CHF
10'704.80 (onorario e spese), applicando al caso una tariffa di CHF 180.--/ora
e decurtando il dispendio orario con riferimento a gran parte delle
prestazioni. Non ha inoltre riconosciuto l’IVA, l’imputato risiedendo
all’estero.
f. Con
reclamo 17/21.5.2013, completato il 25/26.6.2013 dopo intimazione della motivazione
della sentenza (cresciuta in giudicato con l’eccezione della tematica in esame),
il legale postula che la decisione sia riformata nel senso che le note professionali
siano approvate per l’importo complessivo di CHF 15'005.--.
Delle
argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche,
si dirà se del caso in corso di motivazione.
Considerandi
1.
Il
difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può
presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico
ministero o del tribunale di primo grado.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
Il
gravame – inoltrato il 17/21.5.2013 e poi completato il 25/26.6.2013, nel
termine di dieci giorni assegnato da questa Corte per perfezionarlo – contro la
decisione 10.5.2013 della Corte delle assise correzionali (competente giusta
gli art. 135 cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP), con cui ha tassato le note professionali
dell’avv. RE 1, è tempestivo e
proponibile.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
legale, designato dal procuratore pubblico difensore d’ufficio di PI 3, è pacificamente
legittimato a reclamare secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP (decisioni TF
6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.3.;6B_611/2012 del 19.4.2013 consid. 5.2.).
Il
gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento penale a carico del patrocinato.
Al
caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
3.2
Il
predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel
caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del
beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato
è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del
patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento
(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il
dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale
(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP
n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP –
M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato
l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei
diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V.
LIEBER, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario
dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta
Corte, decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è
stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e
conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse
questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora
(art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a
interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore
08.00
dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).
Per
la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute
presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2
della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità
(decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha
inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del
patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma
prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento
dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di
comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6
cpv. 1 Rtar).
4.
La
Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1, di complessivi CHF
17'598.85 (onorario, spese ed IVA), per l’importo di CHF 10'704.80 (onorario e
spese), applicando al caso una tariffa di CHF 180.--/ora e decurtando il
dispendio orario con riferimento a gran parte delle prestazioni esposte.
5.
5.1.
In
relazione alla tariffa oraria, la Corte ha ritenuto che l’applicazione di una
tariffa superiore a quella di CHF 180.--/ora, come prevista dal regolamento,
non si giustificasse in alcun modo, trattandosi di una fattispecie, in diritto
e nei fatti, estremamente semplice, con tre imputati, al di là di qualche
iniziale reticenza o ininfluenti minime contraddizioni, totalmente rei
confessi.
5.2
Il
reclamante contesta detta conclusione: la tariffa di CHF 200.--/ora si
giustificherebbe perché il caso rivestirebbe una certa complessità dovuta alla
partecipazione di più autori ai furti imputati. Fatto che avrebbe richiesto un
esame approfondito del comportamento processuale degli altri interessati e la
partecipazione a numerosi interrogatori. L’inchiesta avrebbe presentato delle
particolarità procedurali. L’autorità inquirente avrebbe richiamato i dati
telefonici e preteso accertamenti specialistici sul DNA.
5.3
L’esame
dell’incarto permette di dire che il caso non ha palesato particolari
difficoltà in fatto e/o in diritto: senza volere sminuire la gravità dei fatti,
si trattava di assistere una persona accusata di un numero non considerevole di
furti con scasso, da sussumere ai reati di furto, di danneggiamento e di
violazione di domicilio. Il fatto che il caso non sarebbe stato così semplice
perché avrebbe richiesto un costante controllo delle attività delle autorità
inquirenti non giustifica l’applicazione di una tariffa oraria superiore a
quella usuale: fa parte del regolare, usuale ed ordinario compito di un legale,
anche d’ufficio, vigilare affinché le norme penali non vengano applicate a
pregiudizio del patrocinato e, se del caso, far capo ai rimedi di diritto per
contestare eventuali falli procedurali. L’utilizzo, in un caso come quello di
specie, di dati telefonici e di tracce di DNA appare poi del tutto comune e
solito, circostanza che non permette di ritenere complicato il caso.
Anche
il fatto che gli imputati fossero tre non può, in concreto, giustificare una
diversa tariffa oraria. Gli episodi di cui sono stati accusati erano infatti i
medesimi, commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, per cui non si
comprende la necessità, come indicato nel gravame, di un esame approfondito del
comportamento processuale degli altri interessati dal procedimento. La
partecipazione agli interrogatori del patrocinato rispettivamente, in un caso,
di un coimputato, non rende, di per sé, complicato il caso: si trattava di
chiarire i dettagli dei vari eventi, senza particolari difficoltà dal profilo
giuridico e/o fattuale.
Del
resto, come a ragione ha evidenziato la Corte nel giudizio impugnato, i tre imputati,
al di là di qualche iniziale reticenza o ininfluenti minime contraddizioni,
erano totalmente rei confessi.
Il
Tribunale federale riconosce peraltro una tariffa oraria di CHF 180.--/ora
quale regola di base (DTF 132 I 201 consid. 8.7.), giurisprudenza confermata
ancora nel 2011 (decisione 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.), di modo che
non ci sono ragioni per derogare ai principi fissati dall’Alta Corte: la pratica
in esame non è stata particolarmente impegnativa, non ha esatto studio o
conoscenze speciali e, ancora, non ha comportato la trattazione di nuove e
complesse questioni giuridiche.
Al
caso concreto si applicherà dunque la tariffa di CHF 180.--/ora rispettivamente
di CHF 250.--/ora per le prestazioni fuori orario.
6.
Nota
professionale dell’avv. RE 1 di data 30.4.2013 concernente le prestazioni dal
5.2.2013
al 30.4.2013
6.1
La
Corte ha ritenuto, salvo qualche specifica eccezione, un dispendio orario di 5
min per ogni telefonata e per ogni lettera con semplici comunicazioni oppure
richieste di permessi di visita.
6.1.1
Il
reclamante censura questa conclusione: un difensore d’ufficio diligente, quando
riceve delle telefonate, si limiterebbe allo stretto necessario, ma non le
interromperebbe trascorsi 5 min se vi sono ancora informazioni da fornire o
spiegazioni da ottenere.
Ora,
si è detto che deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario,
che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso, principio di cui
si deve evidentemente tenere conto nella valutazione delle prestazioni esposte,
tra le quali i colloqui con le diverse persone partecipanti al procedimento
penale.
In
altre parole, se il caso non presenta particolari difficoltà di fatto e/o di
diritto, anche il dispendio orario da riconoscere sarà ridotto.
La
nota professionale 30.4.2013 indica un dispendio orario per colloqui telefonici
con il cliente di 75 min circa (1 ora e 15 min), che appare adeguato al caso. I
50.
min circa ammessi dalla Corte sono troppo esigui, considerato peraltro che
gli altri colloqui (di persona) con il cliente, esposti nella nota, sono di
durata limitata.
La
nota 30.4.2013 menziona poi 52 min di conversazioni telefoniche con l’avv. __________,
patrocinatore del coimputato __________. La Corte ha riconosciuto in merito 35
min. A ragione. I coimputati erano infatti sostanzialmente rei confessi, per
cui non c’era alcuna necessità di interpellare il collega o che questi lo
interpellasse per concordare una comune strategia di difesa.
Conforme
al caso appaiono anche i 25 min di colloqui con il segretario del procuratore
pubblico, ammessi dalla Corte, in luogo dei 33 min esposti nella nota professionale
30.4
: si trattava, come emerge dalla nota stessa, di comunicazioni inerenti
agli interrogatori e agli atti, per loro natura di breve durata.
Si
giustifica invece riconoscere i 20 min esposti per colloqui telefonici con un parente
del patrocinato, in luogo dei 10 min ammessi: PI 3, cittadino __________ residente
in __________, si trovava in stato di carcerazione in un paese terzo, per cui
si può convenire che rientri tra i compiti del patrocinatore anche informare possibili
parenti, e questo nell’interesse del cliente stesso, per esempio in relazione
al versamento di un’eventuale cauzione. La telefonata del 18.4.2013 è invero
stata effettuata il medesimo giorno in cui il legale ha redatto le osservazioni
all’istanza di carcerazione di sicurezza (poi accolta dal giudice dei provvedimenti
coercitivi, che ha disposto, quale misura sostitutiva, il versamento di una
cauzione di CHF 10'000.--). Spiegare la situazione legale ad un non giurista,
come si presume essere il (ignoto) parente dell’imputato, richiede peraltro più
tempo.
Per
il resto, le ulteriori telefonate sono ammesse come indicate nelle note
professionali e riconosciute dalla Corte di merito.
6.1.2
Il
reclamante, in merito agli scritti da lui redatti, rileva che i 10 min
fatturati per ogni scritto sarebbero comprensivi del tempo necessario per la
rilettura, le eventuali aggiunte e le modifiche.
Gli
scritti (AI 15, 63, 93, 130, 163) per i quali la Corte ha ridotto il tempo di
redazione a 5 min appaiono in effetti essere brevi e concernenti semplici
comunicazioni che non hanno esatto un particolare dispendio di tempo. Si può
condividere la riduzione.
Lo
scritto AI 116 è invece più articolato, per cui si giustifica riconoscere i 20
min esposti nella nota (e non i 10 min ammessi).
Per
il resto, gli altri scritti sono approvati come menzionati nella nota
professionale e riconosciuti dalla Corte di merito.
6.2
Per
quanto riguarda la prestazione “Trasferta a __________ da dom e interrogatorio
(di notte)” del 5.2.2013 si giustifica riconoscere il dispendio esposto,
pari a 195 min, in luogo dei 190 min ammessi dalla Corte, che non ha invero
spiegato la riduzione.
Per
quanto concerne invece la prestazione “Interrogatorio cliente e trasferta”
di medesima data si possono riconoscere i 225 min approvati dalla Corte:
l’audizione ha avuto inizio alle ore 11.07 ed è terminata alle ore 13.30 (AI 6),
per una durata di circa 150 min, ai quali deve essere aggiunta la trasferta __________
-La Farera e ritorno (70 min circa), per – per l’appunto – 225 min.
6.3
Il
reclamante ha esposto, in relazione alle varie procedure davanti al giudice dei
provvedimenti coercitivi (6.2.2013, 1.3.2013, 27.3.2013, 3.4.2013, 8.4.2013 e
18.4
), complessivamente un dispendio orario di 1098 min (18 ore e 18 min).
La Corte, per dette prestazioni, ha riconosciuto 430 min (7 ore e 10 min), sostanzialmente
adducendo che la fattispecie era chiara, che il caso era semplice e, con riferimento
all’istanza di scarcerazione, “(…) visto anche la manifesta inutilità di una
tale istanza trattandosi di un cittadino straniero senza legami con il nostro
territorio e nella manifesta impossibilità di presentare qualsivoglia cauzione,
(…)” (p. 18, sentenza 10.5.2013, inc. TPC __________).
Ora,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il difensore d’ufficio e il
difensore di fiducia devono tutelare in maniera sufficiente ed efficace gli
interessi dell’imputato e devono ponderare criticamente ed in modo adeguato la
necessità di provvedimenti processuali nell’interesse dell’imputato. Quest’ultimo
ha diritto ad un’effettiva, impegnata e seria tutela dei suoi interessi di
parte (decisione TF 6B_482/2012 del 3.4.2013 consid. 2.2.).
Nel
caso concreto, tenuti presenti questi principi, non si può concordare completamente
con la Corte circa l’inutilità degli atti riferiti alla procedura davanti al
giudice dei provvedimenti coercitivi.
L’imputato
aveva infatti il diritto di esprimersi sulle ragioni che avevano indotto il
magistrato inquirente a presentare istanza di carcerazione rispettivamente di
proroga della carcerazione, aveva il diritto di contestare determinate
conclusioni del procuratore pubblico e, pure, aveva il diritto di inoltrare
un’istanza di scarcerazione. Certo, si può convenire che si trattava di un
cittadino straniero senza alcun legame con la Svizzera e senza capacità
finanziaria. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, statuendo l’8.4.2013 sull’istanza
di scarcerazione presentata il 27.3.2013 da PI 3, ha nondimeno indicato che “(…) il pericolo di fuga potrebbe essere, a questo stadio,
validamente limitato con un deposito cauzionale, che, si prende atto,
l’imputato non sembra in grado di versare (ritenuto che una somma adeguata non
potrebbe essere inferiore ai 10/15'000.-- CHF)” (AI 159, p. 4). Conclusione
che il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ribadito nel contesto della
decisione 24.4.2013 sulla carcerazione di sicurezza, pur rilevando che la somma
proposta dall’imputato a titolo di cauzione (CHF 4'000.--) appariva troppo
esigua (doc. TPC 14, p. 4).
Gli
atti effettuati dal legale dell’imputato non appaiono quindi del tutto inutili
e sterili. Si ritiene dunque adeguato al caso riconoscere per le prestazioni
ricordate (6.2.2013, 1.3.2013, 27.3.2013, 3.4.2013, 8.4.2013 e 18.4.2013) un
dispendio orario di 720 min (12 ore), sufficiente per adempiere correttamente
il patrocinio.
6.4
Si
riconoscono poi 20 min per le prestazioni dell’8.3.2013 che riguardano, secondo
le spiegazioni addotte dal legale medesimo nel gravame, “(…) l’esame di una
convocazione, la risposta all’ispettore di polizia che ha chiesto una conferma,
una telefonata al cliente e due lettere per posta elettronica all’ispettore di
polizia, con le quali in particolare si è chiesto a costui di concedere
all’imputato colloqui telefonici con i suoi parenti. La fatturazione di 10
minuti indicata nella nota attività e spese in oggetto e ricondotta ad uno
scritto indirizzato al Ministero pubblico è stata frutto di una semplice
svista. La prestazione di 10 minuti corrisponde invece proprio allo scritto
mail con l’ispettore di polizia citato in precedenza (doc. B e doc. C)” (reclamo
25/26.6.2013, p. 6).
6.5
Si
ammette un dispendio orario di 20 min inerente alla prestazione del 30.4.2013
(“Esame scritto TPC e lettera a TPC”), sufficiente per spiegare, tra
l’altro, la nota professionale allegata.
6.6
La
nota professionale 30.4.2013 dell’avv. RE 1 è riconosciuta in: 75 min per
colloqui telefonici con PI 3 (consid. 6.1.1.), 35 min per colloqui telefonici
con l’avv. __________ (consid. 6.1.1.), 25 min per colloqui telefonici con il
segretario del procuratore pubblico (consid. 6.1.1.), 20 min per colloqui
telefonici con parente dell’imputato (consid. 6.1.1.), 5 min per “Tel a isp.
__________” (29.3.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla
Corte], 10 min per “2 tel da GPC” (8.4.2013) [come esposto nella nota e
come ammesso dalla Corte], 10 min per “Lettera a MP” (14.2.2013) [come
esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 5 min per “Sl ad avv. __________”
(15.2.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 25 min per cinque
scritti (consid. 6.1.2.), 20 min per “Lettera a MP” (14.3.2013) [consid.
6.1.2
], 20 min per “Lettera a cliente” (26.4.2013) [come esposto nella
nota e come ammesso dalla Corte], 195 min per “Trasferta a Camorino da dom e
interrogatorio (di notte)” (5.2.2013) [consid. 6.2.], 225 min per “Interrogatorio
cliente e trasferta” (5.2.2013) [consid. 6.2.], 720 min per le procedure
davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (6.2.2013, 1.3.2013, 27.3.2013,
3.4
, 8.4.2013 e 18.4.2013) [consid. 6.3.], 20 min per le prestazioni
dell’8.3.2013 (consid. 6.4.), 20 min per “Esame scritto TPC e lettera a TPC”
(30.4.2013) [consid. 6.5.], 100 min per “Accesso a Farera e colloquio con
cliente” (21.2.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte],
375.
min per “Accesso a Farera e int patrocinato” (22.2.2013) [come
esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 270 min per “Accesso a
Farera breve colloquio con cliente e interrogatorio” (13.3.2013) [come
esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 360 min per “Accesso a
Farera (1/2) e interrogatorio cliente” (21.3.2013) [come esposto nella nota
e come ammesso dalla Corte], 90 min per “Accesso a La Farera (1/2 trasferta),
int. __________” (3.4.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla
Corte], 135 min per “Accesso a Lugano (1/2) e interrogatorio cliente”
(5.4.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 108 min per “Accesso
a Lugano, breve colloquio e interrogatorio del cliente con PP” (11.4.2013)
[come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte].
Il
dispendio orario è pari a 2868 min (47 ore e 48 min).
L’onorario
complessivo ammonta pertanto a CHF 8'831.50, di cui 2673 min a CHF 180.--/ora
(per un totale di CHF 8’019.--) e 195 min (notte) a CHF 250.--/ora (per un
totale di CHF 812.50).
A
questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute dalla Corte di merito in
CHF 878.20, come esposte dal legale.
La
retribuzione spettante all’avv. RE 1 in merito alla sua nota professionale 30.4.2013
ammonta a CHF 9'709.70.
7.
Nota
professionale dell’avv. RE 1 di data 8.5.2013 concernente le prestazioni dal
2.5.2013
al 10.5.2013
Per
quanto riguarda la nota professionale 8.5.2013, si ammette l’esposto dispendio
orario di 20 min per “Colloquio con cliente” del 2.5.2013, effettuato la
settimana prima del dibattimento e quindi in preparazione del medesimo (non
vedendo ragioni per ridurre di 5 min, come fatto dalla Corte, questa
prestazione).
Si
riconosce poi un dispendio orario di 270 min (4 ore e 30 min), in luogo di 330
min (5 ore e 30 min) esposti nella nota e di 210 min (3 ore e 30 min) ammessi
dalla Corte, per la preparazione del dibattimento [prestazioni del 7.5.2013 (“Esame
incarto e inizio arringa”) e dell’8.5.2013 (“Completo arringa”)]: la
redazione dell’arringa ha evidentemente necessitato un riesame approfondito
dell’incarto (anche se l’imputato era reo confesso e il caso non era
complicato), incarto che nondimeno era già noto al legale (che ha seguito il
procedimento penale fin dall’inizio), per averlo studiato ripetutamente nel
corso del procedimento allo scopo delle procedure davanti al giudice dei
provvedimenti coercitivi. Appare quindi corretto ridurre di 60 min il dispendio
orario esposto.
Le
parti sono state convocate per il dibattimento per le ore 9.30 del 10.5.2013.
Il processo, come risulta dal verbale del dibattimento, è stato sospeso alle
ore 12.34. Il presidente della Corte ha convocato le parti per le ore 15.30 per
la pubblicazione della sentenza. Ha dichiarato chiuso il dibattimento alle ore
16.17
Il
dibattimento è durato perciò 230 min circa. Il riconoscimento di 240 min, come
effettuato dalla Corte, appare dunque corretto. A questo dispendio orario si
devono aggiungere, come fatto dalla Corte, due trasferte __________ -Lugano-__________,
ammesse dalla Corte per 180 min, tempo che appare adeguato al caso.
La
nota professionale 8.5.2013 è riconosciuta in: 20 min per “Colloquio con
cliente” (2.5.2013), 270 min per “Esame incarto e inizio arringa”
(7.5.2013) e “Completo arringa” (8.5.2013), 10 min per “Tel da
cliente” (8.5.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte],
420.
(240 + 180) min per “Accesso a Lugano e processo” (10.5.2013), per
un totale di 720 min (12 ore).
L’onorario
totale ammonta a CHF 2'160.-- (CHF 180.--/ora).
A
questo importo devono essere aggiunte le spese: si può riconoscere l’importo di
CHF 80.-- indicato nella nota (inferiore al 10% dell’onorario, art. 6 cpv. 1
Rtar), oltre le spese di trasferta di CHF 128.--, per una somma complessiva di
CHF 208.--.
La
retribuzione spettante all’avv. RE 1 in merito alla sua nota professionale
8.5.2013
è pari a CHF 2'368.--.
8.
All’avv.
RE 1, a titolo di retribuzione quale difensore d’ufficio di PI 3, è dovuto
l’importo di CHF 12'077.70.
9.
Il
gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese
di CHF 50.--, parzialmente a carico del reclamante, in parte soccombente, sono
compensate con le ripetibili di CHF 350.-- a favore dello stesso reclamante,
che è risultato vincente nella causa solo in maniera molto parziale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG, il Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ Il
dispositivo 20.1. della sentenza 10.5.2013 emanata dalla Corte delle assise correzionali
di __________ è riformato come segue:
“Le
note professionali del 30.04.2013 e del 08.05.2013 dell’avv. RE 1 sono approvate
per fr. 12'077.70, comprensive di onorario e spese.”
2. La
tassa di giustizia e le spese, parzialmente a carico del reclamante, sono compensate
con le ripetibili a suo favore.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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