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Decisione

60.2013.169

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge istanza di nomina di un difensore d'ufficio. Caso bagatella

28 agosto 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 26.3/8.4.2013 la __________ SA ha querelato RE 1 per titolo di contravvenzione

intenzionale alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori (art. 57 LTV), in

quanto in data 7.1.2013 sarebbe stato trovato privo di un valido titolo di trasporto

(cfr. AI 1, inc. MP __________).

b.Con decreto 12.4.2013 il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione nei

confronti di RE 1 per titolo di contravvenzione alla LF sul trasporto dei

viaggiatori (AI 2).

c. Con

istanza 23/24.4.2013 RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, ha chiesto di essere ammesso “al beneficio dell’assistenza giudiziaria” con la nomina di

quest’ultimo a difensore d’ufficio (AI 3).

Con decisione 8.5.2013 il

magistrato inquirente ha respinto l’istanza di nomina di un difensore

d’ufficio, ritenendo trattarsi di un caso bagatella (AI 4).

d. Con

gravame 21/22.5.2013 RE 1 postula l’annullamen-to della decisione impugnata e

la designazione dell’avv. PR 1 quale difensore d’ufficio.

Il

reclamante reputa che la decisione impugnata lederebbe il suo diritto d’essere

sentito, in quanto intervenuta senza “alcun ulteriore atto istruttorio”

(reclamo 21/22.5.2013, p. 1). Ritiene errata la valutazione del Ministero

pubblico secondo cui si tratterebbe di un caso bagatella, “trattandosi

invece di un complesso caso d’intervento di ristrutturazione personale, che la

burocratizzazione delle diverse e multiple nostre istanze sociali non hanno saputo

risolvere, bensì complicare e aggrovigliare” (reclamo 21/22.5.2013, p. 1).

Precisa

che è pendente presso i competenti uffici una richiesta di curatela volontaria,

che parla solo tedesco nonostante sia di origine “luganese” e che dopo

varie sfortunate vicissitudini della sua vita passata, starebbe ora ripartendo

con un “progetto formativo, professionale e di vita” (reclamo

21/22.5.2013, p. 2).

Respingere

“richieste di GP” senza dapprima aver “avviato un esame della situazione

personale dell’inchiestato” sarebbe “iniquo” (reclamo 21/22.5.2013,

p. 2).

e. Delle

osservazioni del magistrato inquirente, della replica e della duplica si dirà,

se necessario, nei considerandi successivi.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP),

contro le decisioni e gli atti

procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle

contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o

quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla

giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla

Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni

del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 21/22.5.2013,

contro la decisione 8.5.2013 del procuratore pubblico con cui ha respinto

l’istanza di nomina di un difensore d’ufficio, è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

RE

1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del giudizio che non gli ha concesso il postulato difensore d’ufficio

nel procedimento penale.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile

in ordine.

2.2.1

Giusta l’art 132 cpv. 1 CPP, chi dirige il

dibattimento dispone una difesa d’ufficio se:

a. in

caso di difesa obbligatoria:

1.

nonostante

ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia;

2.

il

mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e

l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;

b. l’imputato

è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi

interessi.

2.2

La

difesa obbligatoria è disciplinata all’art. 130 CPP. Questa disposizione impone

(“deve”) una difesa nei casi in cui:

a. la carcerazione preventiva, compreso un arresto

provvisorio, è durata più di dieci giorni;

b. l’imputato rischia di subire una pena detentiva

superiore ad un anno oppure una misura privativa della libertà;

c. a causa del suo stato fisico o mentale

o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi

processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;

d. il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi

al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello;

e. si procede con rito abbreviato (art.

358-362 CPP).

Se

è dato una caso di difesa obbligatoria, si applica l’art. 132 cpv. 1 lit. a

CPP, ad esclusione della lit. b. È perciò indifferente la situazione

finanziaria dell’imputato, ed in particolare se sia o meno sprovvisto dei mezzi

necessari per la sua difesa.

2.3

Nella concreta fattispecie (inchiesta per

l’ipotesi di contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori ex art. 57

cpv. 2 lit. b LTV), non

trattasi di un caso di difesa

obbligatoria ai sensi dell’art. 130 s. CPP. Nessuno dei casi sopramenzionati contemplati

all’art. 130 CPP rispecchiano il caso in esame.

3.

3.1.

Una difesa d’ufficio si impone anche per

tutelare gli interessi dell’imputato sprovvisto dei mezzi necessari, segnatamente

se non si tratta di un caso bagatella e la fattispecie penale presenta in fatto

o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art.

132.

cpv. 2 CPP).

Il

caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a 4 mesi,

una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di

pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

Quest’ultimo

capoverso riprende la prassi del Tribunale federale inerente al caso bagatella:

nella valutazione della necessità dell'accusato di essere assistito da un difensore

d'ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione, in maniera astratta,

la pena di cui l'accusato è minacciato in virtù della legge, ma di tutte le

circostanze concrete del caso. Se l'accusato incorre in una pena privativa

della libertà che va da qualche settimana sino a qualche mese, il diritto ad un

difensore d'ufficio deve, in linea di principio, essere riconosciuto se il caso

presenta difficoltà particolari dal profilo dei fatti o del diritto. Nei casi bagatella evidenti, per i quali è

prospettabile solo una multa o una pena detentiva di durata minima, va negato

il diritto ad un difensore d’ufficio (DTF 120 Ia 43, consid. 2a; BSK StPO - N.

RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 42).

3.2

Nel presente caso trattasi all’evidenza di

caso bagatella, sia perché, in caso di condanna per contravvenzione alla LF sul

trasporto di viaggiatori, la pena comminata è una multa (cfr. art. 132 cpv. 3

CPP), sia perché la fattispecie non presenta in fatto o in diritto difficoltà

cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo, di modo che non si impone la

nomina di un difensore d’ufficio.

Per

quanto attiene al problema della lingua, ritenuto che il reclamante ha

precisato di parlare solo tedesco, si rileva che il magistrato inquirente, in

sede di duplica 5/6.6.2013, si è detto in grado di comprendere il contenuto di

quanto da lui eventualmente dichiarato anche in tedesco, “senza dover far

capo ad interpreti e tantomeno ad interposto difensore/traduttore” (cfr.

duplica 5/6.6.2013, p. 1).

Non

va poi dimenticato che il caso di specie è sufficientemente chiaro, non si rendono

infatti necessari accertamenti di alcun tipo, essendo RE 1 stato trovato senza

un valido titolo di trasporto.

RE

1.

è quindi sufficientemente informato dell’imputazione prospettatagli (contravvenzione

alla LTV) e della fattispecie in generale, nel caso in esame non è quindi oggettivamente

necessaria la designazione di un difensore d’ufficio.

4.

Il

gravame è respinto. Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al

prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 130 ss., 385 e 393 ss. CPP,

1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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