60.2013.169
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge istanza di nomina di un difensore d'ufficio. Caso bagatella
28 agosto 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2013.169
Data decisione, Autorità:
28.08.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge istanza di nomina di un difensore d'ufficio. Caso bagatella
CASO BAGATELLA
DIFENSORE D'UFFICIO
RECLAMO
art. 130 CPP
art. 385 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2013.169
Lugano
28 agosto
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/22.5.2013
presentato da
RE 1,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 8.5.2013 emanata dal procuratore
pubblico Antonio Perugini con cui ha respinto la di lui istanza 23/24.4.2013
tendente ad ottenere la nomina di un difensore d’ufficio;
richiamate le osservazioni 24/27.5.2013 e
la duplica 5/6.6.2013 del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la
reiezione del gravame, nonché la replica 3/4.6.2013 nella quale il reclamante
si riconferma nelle proprie conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 26.3/8.4.2013 la __________ SA ha querelato RE 1 per titolo di contravvenzione
intenzionale alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori (art. 57 LTV), in
quanto in data 7.1.2013 sarebbe stato trovato privo di un valido titolo di trasporto
(cfr. AI 1, inc. MP __________).
b.Con decreto 12.4.2013 il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione nei
confronti di RE 1 per titolo di contravvenzione alla LF sul trasporto dei
viaggiatori (AI 2).
c. Con
istanza 23/24.4.2013 RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, ha chiesto di essere ammesso “al beneficio dell’assistenza giudiziaria” con la nomina di
quest’ultimo a difensore d’ufficio (AI 3).
Con decisione 8.5.2013 il
magistrato inquirente ha respinto l’istanza di nomina di un difensore
d’ufficio, ritenendo trattarsi di un caso bagatella (AI 4).
d. Con
gravame 21/22.5.2013 RE 1 postula l’annullamen-to della decisione impugnata e
la designazione dell’avv. PR 1 quale difensore d’ufficio.
Il
reclamante reputa che la decisione impugnata lederebbe il suo diritto d’essere
sentito, in quanto intervenuta senza “alcun ulteriore atto istruttorio”
(reclamo 21/22.5.2013, p. 1). Ritiene errata la valutazione del Ministero
pubblico secondo cui si tratterebbe di un caso bagatella, “trattandosi
invece di un complesso caso d’intervento di ristrutturazione personale, che la
burocratizzazione delle diverse e multiple nostre istanze sociali non hanno saputo
risolvere, bensì complicare e aggrovigliare” (reclamo 21/22.5.2013, p. 1).
Precisa
che è pendente presso i competenti uffici una richiesta di curatela volontaria,
che parla solo tedesco nonostante sia di origine “luganese” e che dopo
varie sfortunate vicissitudini della sua vita passata, starebbe ora ripartendo
con un “progetto formativo, professionale e di vita” (reclamo
21/22.5.2013, p. 2).
Respingere
“richieste di GP” senza dapprima aver “avviato un esame della situazione
personale dell’inchiestato” sarebbe “iniquo” (reclamo 21/22.5.2013,
p. 2).
e. Delle
osservazioni del magistrato inquirente, della replica e della duplica si dirà,
se necessario, nei considerandi successivi.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP),
contro le decisioni e gli atti
procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle
contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o
quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla
giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla
Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni
del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 21/22.5.2013,
contro la decisione 8.5.2013 del procuratore pubblico con cui ha respinto
l’istanza di nomina di un difensore d’ufficio, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
RE
1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del giudizio che non gli ha concesso il postulato difensore d’ufficio
nel procedimento penale.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile
in ordine.
2.2.1
Giusta l’art 132 cpv. 1 CPP, chi dirige il
dibattimento dispone una difesa d’ufficio se:
a. in
caso di difesa obbligatoria:
1.
nonostante
ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia;
2.
il
mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e
l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;
b. l’imputato
è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi
interessi.
2.2
La
difesa obbligatoria è disciplinata all’art. 130 CPP. Questa disposizione impone
(“deve”) una difesa nei casi in cui:
a. la carcerazione preventiva, compreso un arresto
provvisorio, è durata più di dieci giorni;
b. l’imputato rischia di subire una pena detentiva
superiore ad un anno oppure una misura privativa della libertà;
c. a causa del suo stato fisico o mentale
o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi
processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
d. il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi
al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello;
e. si procede con rito abbreviato (art.
358-362 CPP).
Se
è dato una caso di difesa obbligatoria, si applica l’art. 132 cpv. 1 lit. a
CPP, ad esclusione della lit. b. È perciò indifferente la situazione
finanziaria dell’imputato, ed in particolare se sia o meno sprovvisto dei mezzi
necessari per la sua difesa.
2.3
Nella concreta fattispecie (inchiesta per
l’ipotesi di contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori ex art. 57
cpv. 2 lit. b LTV), non
trattasi di un caso di difesa
obbligatoria ai sensi dell’art. 130 s. CPP. Nessuno dei casi sopramenzionati contemplati
all’art. 130 CPP rispecchiano il caso in esame.
3.
3.1.
Una difesa d’ufficio si impone anche per
tutelare gli interessi dell’imputato sprovvisto dei mezzi necessari, segnatamente
se non si tratta di un caso bagatella e la fattispecie penale presenta in fatto
o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art.
132.
cpv. 2 CPP).
Il
caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a 4 mesi,
una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di
pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Quest’ultimo
capoverso riprende la prassi del Tribunale federale inerente al caso bagatella:
nella valutazione della necessità dell'accusato di essere assistito da un difensore
d'ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione, in maniera astratta,
la pena di cui l'accusato è minacciato in virtù della legge, ma di tutte le
circostanze concrete del caso. Se l'accusato incorre in una pena privativa
della libertà che va da qualche settimana sino a qualche mese, il diritto ad un
difensore d'ufficio deve, in linea di principio, essere riconosciuto se il caso
presenta difficoltà particolari dal profilo dei fatti o del diritto. Nei casi bagatella evidenti, per i quali è
prospettabile solo una multa o una pena detentiva di durata minima, va negato
il diritto ad un difensore d’ufficio (DTF 120 Ia 43, consid. 2a; BSK StPO - N.
RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 42).
3.2
Nel presente caso trattasi all’evidenza di
caso bagatella, sia perché, in caso di condanna per contravvenzione alla LF sul
trasporto di viaggiatori, la pena comminata è una multa (cfr. art. 132 cpv. 3
CPP), sia perché la fattispecie non presenta in fatto o in diritto difficoltà
cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo, di modo che non si impone la
nomina di un difensore d’ufficio.
Per
quanto attiene al problema della lingua, ritenuto che il reclamante ha
precisato di parlare solo tedesco, si rileva che il magistrato inquirente, in
sede di duplica 5/6.6.2013, si è detto in grado di comprendere il contenuto di
quanto da lui eventualmente dichiarato anche in tedesco, “senza dover far
capo ad interpreti e tantomeno ad interposto difensore/traduttore” (cfr.
duplica 5/6.6.2013, p. 1).
Non
va poi dimenticato che il caso di specie è sufficientemente chiaro, non si rendono
infatti necessari accertamenti di alcun tipo, essendo RE 1 stato trovato senza
un valido titolo di trasporto.
RE
1.
è quindi sufficientemente informato dell’imputazione prospettatagli (contravvenzione
alla LTV) e della fattispecie in generale, nel caso in esame non è quindi oggettivamente
necessaria la designazione di un difensore d’ufficio.
4.
Il
gravame è respinto. Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 130 ss., 385 e 393 ss. CPP,
1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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