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Decisione

60.2013.173

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con cui ha respinto un'istanza di restituzione termini. ricevibilità

31 maggio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

reclamante è attualmente detenuto in espiazione pena presso le Strutture carcerarie

cantonali.

b. In

data 7.2.2013 la Direzione delle strutture carcerarie ha inflitto al reclamante

una multa disciplinare di CHF 100.-- per aver assunto un comportamento

aggressivo nei confronti di un altro detenuto.

c. Contro

la decisione di multa, RE 1 ha presentato reclamo alla Divisione della giustizia.

d.Con decisione 20.2.2013 la Divisione della giustizia

ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto intempestivo.

e.

Con istanza di

restituzione in intero del 27.2.2013 RE 1 ha chiesto l’assegnazione di un nuovo termine per inoltrare reclamo.

f.

Con decisione 14/16.5.2013

qui impugnata, la Divisione della giustizia ha respinto l’istanza di

restituzione.

g.Con il presente gravame il reclamante chiede di

annullare la decisione della Divisione della giustizia del 14/16.5.2013 e che

gli sia concessa l’auspicata restituzione dei termini.

Considerandi

1.

1.1.

Preliminarmente,

si pone il quesito della competenza di questa Corte a statuire su un reclamo

contro una decisione in materia disciplinare, emanata dalla Direzione delle

strutture carcerarie cantonali, e confermata dalla Divisione della giustizia su

reclamo.

1.2

La

competenza per ordinare sanzioni disciplinari, ed in particolare la multa fino

a CHF 200.--, è attribuita dall’art. 49 cpv. 1 REPM (art. 50 cpv. 1 vREPM) alla

Direzione delle strutture carcerarie.

Analoga

soluzione è prevista dagli art. 85 cpv. 1 lit. f e cpv. 3 del Regolamento delle

strutture carcerarie (abbreviato Regolamento).

Contro

la decisione della Direzione è possibile il reclamo alla Divisione della giustizia,

giusta gli art. 57 cpv. 1 REPM e 81 cpv. 2 lit. c del Regolamento.

La

decisione 20.2.2013 è stata prolata su reclamo dalla Divisione in base a dette

disposizioni.

Analogamente,

la decisione 14/16.5.2013 sulla restituzione del termine (di ricorso alla

Divisione) è stata prolata da quest’ultima.

1.3

il REPM, né il Regolamento indicano ulteriori vie di ricorso contro la

decisione della Divisione della giustizia.

Nella

propria decisione, la Divisione della giustizia non ha indicato una via di ricorso.

Con

diverse sentenze (14.12.2012 inc. __________, 12.12.2012, inc. __________,

113.12.2013

inc. __________, 24.5.2013 inc. __________), questa Corte si è dichiarata

incompetente, per i motivi esposti di seguito.

1.4

Una

competenza di questa Corte non sussiste in virtù dell’art. 12 cpv. 2 LEPM invocato

dal reclamante.

I

termini “decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure”

utilizzati dall’art. 12 cpv. 2 LEPM devono essere interpretati.

1.4.1

Di

scarso aiuto sono i lavori preparatori: né il rapporto della Commissione preparatoria,

né il Messaggio n. 6165 del 21.9.2009, né il Rapporto 6165 R del 31.3.2010

forniscono indicazioni utili: dicono poco o nulla rispetto a questa

disposizione. Di certo né il governo cantonale, né il parlamento hanno manifestato

l’intenzione di voler cambiare rispetto alla situazione precedente. Neppure

viene detto o accennato ad una volontà di generalizzare, mediante detta norma,

la via giudiziaria.

1.4.2

In

una decisione del 20.4.2009 (sentenza TF 6B_34/2009, consid. 2), il Tribunale

federale ha previsto un controllo da parte di un’autorità giudiziaria solo

delle sanzioni disciplinari che oltrepassano i venti giorni di isolamento in

cella di rigore, in quanto ritenute assumere, oltre tale soglia, un carattere

penale.

Nel

presente caso siamo in presenza di una multa disciplinare di CHF 100.--, che

certo non può assurgere pertanto al carattere penale che giustifica l’applicazione

dell’art. 6 CEDU.

1.4.3

Questa

Corte ritiene che i termini “decisioni in materia di esecuzione delle pene e

delle misure” utilizzati dall’art. 12 cpv. 2 LEPM vadano compresi in senso

restrittivo, in particolare consentendo il reclamo unicamente contro le

decisioni di esecuzione pena, non contro le decisioni relative

all’espiazione pena.

Questa

distinzione tra “Vollstreckung” e “Vollzug” (BSK StPO – B.

BRÄGGER, art. 439 CPP n. 4 e 7) sussume alla prima categoria il regime

progressivo dell’applicazione della pena, l’eventuale interruzione o

sospensione della stessa, come pure la fine della medesima, solitamente in

applicazione di norme federali.

Nella

seconda categoria sono sussumibili le modalità concrete di espiazione della

sanzione privativa della libertà nello stabilimento o penitenziario designato,

in base ai regolamenti ivi vigenti, prevalentemente di diritto cantonale o intercantonale.

Solo

le prime decisioni possono eventualmente essere qualificate di esecuzione della

pena e delle misure ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LEPM: sono escluse le impugnazioni

contro le decisioni adottate in applicazione dei regolamenti e degli ordinamenti

interni dei singoli penitenziari o stabilimenti.

1.4.4

A

sostegno di questa interpretazione restrittiva si può addurre che i due testi

regolamentari ticinesi sull’espiazione delle pene, ovverosia il REPM (agli art.

56.

e 57, modificati il 21.12.2010 e, l’art. 57, anche il 19.12.2012) e il

Regolamento (all’art. 81, modificato il 15.12.2010 e il 10.12.2012), sono stati

entrambi adottati successivamente all’approvazione da parte del parlamento

della LEPM (avvenuta il 20.4.2010): in nessuno dei due si fa menzione o si

iscrive la possibilità di reclamo a questa Corte dei provvedimenti adottati in applicazione

dei medesimi.

1.5

Per

quanto esposto, non è dato reclamo contro le decisioni in materia disciplinare,

e quindi neppure su quelle relative alle restituzioni dei termini.

Il

reclamo è pertanto da dichiararsi irricevibile.

2.

Il

reclamo è irricevibile. Date la particolarità del caso, la situazione normativa

poco chiara e l’errata indicazione della via di reclamo nella decisione

impugnata, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le norme menzionate ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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