60.2013.173
Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con cui ha respinto un'istanza di restituzione termini. ricevibilità
31 maggio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2013.173
Data decisione, Autorità:
31.05.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con cui ha respinto un'istanza di restituzione termini. ricevibilità
RECLAMO
RESTITUZIONE TERMINI
RICEVIBILITÀ
LEPMS
REPMS
Incarto n.
60.2013.173
Lugano
31 maggio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Alessandro Achini, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 23/27.5.2013
presentato da
RE 1
contro
la decisione della divisione della Giustizia del
dipartimento delle istituzioni del 14/16.5.2013 che ha respinto un’istanza di
restituzione termini;
ritenuto che, dato l’esito del gravame, si
è rinunciato ad ordinare uno scambio di allegati
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
reclamante è attualmente detenuto in espiazione pena presso le Strutture carcerarie
cantonali.
b. In
data 7.2.2013 la Direzione delle strutture carcerarie ha inflitto al reclamante
una multa disciplinare di CHF 100.-- per aver assunto un comportamento
aggressivo nei confronti di un altro detenuto.
c. Contro
la decisione di multa, RE 1 ha presentato reclamo alla Divisione della giustizia.
d.Con decisione 20.2.2013 la Divisione della giustizia
ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto intempestivo.
e.
Con istanza di
restituzione in intero del 27.2.2013 RE 1 ha chiesto l’assegnazione di un nuovo termine per inoltrare reclamo.
f.
Con decisione 14/16.5.2013
qui impugnata, la Divisione della giustizia ha respinto l’istanza di
restituzione.
g.Con il presente gravame il reclamante chiede di
annullare la decisione della Divisione della giustizia del 14/16.5.2013 e che
gli sia concessa l’auspicata restituzione dei termini.
Considerandi
1.
1.1.
Preliminarmente,
si pone il quesito della competenza di questa Corte a statuire su un reclamo
contro una decisione in materia disciplinare, emanata dalla Direzione delle
strutture carcerarie cantonali, e confermata dalla Divisione della giustizia su
reclamo.
1.2
La
competenza per ordinare sanzioni disciplinari, ed in particolare la multa fino
a CHF 200.--, è attribuita dall’art. 49 cpv. 1 REPM (art. 50 cpv. 1 vREPM) alla
Direzione delle strutture carcerarie.
Analoga
soluzione è prevista dagli art. 85 cpv. 1 lit. f e cpv. 3 del Regolamento delle
strutture carcerarie (abbreviato Regolamento).
Contro
la decisione della Direzione è possibile il reclamo alla Divisione della giustizia,
giusta gli art. 57 cpv. 1 REPM e 81 cpv. 2 lit. c del Regolamento.
La
decisione 20.2.2013 è stata prolata su reclamo dalla Divisione in base a dette
disposizioni.
Analogamente,
la decisione 14/16.5.2013 sulla restituzione del termine (di ricorso alla
Divisione) è stata prolata da quest’ultima.
1.3
Né
il REPM, né il Regolamento indicano ulteriori vie di ricorso contro la
decisione della Divisione della giustizia.
Nella
propria decisione, la Divisione della giustizia non ha indicato una via di ricorso.
Con
diverse sentenze (14.12.2012 inc. __________, 12.12.2012, inc. __________,
113.12.2013
inc. __________, 24.5.2013 inc. __________), questa Corte si è dichiarata
incompetente, per i motivi esposti di seguito.
1.4
Una
competenza di questa Corte non sussiste in virtù dell’art. 12 cpv. 2 LEPM invocato
dal reclamante.
I
termini “decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure”
utilizzati dall’art. 12 cpv. 2 LEPM devono essere interpretati.
1.4.1
Di
scarso aiuto sono i lavori preparatori: né il rapporto della Commissione preparatoria,
né il Messaggio n. 6165 del 21.9.2009, né il Rapporto 6165 R del 31.3.2010
forniscono indicazioni utili: dicono poco o nulla rispetto a questa
disposizione. Di certo né il governo cantonale, né il parlamento hanno manifestato
l’intenzione di voler cambiare rispetto alla situazione precedente. Neppure
viene detto o accennato ad una volontà di generalizzare, mediante detta norma,
la via giudiziaria.
1.4.2
In
una decisione del 20.4.2009 (sentenza TF 6B_34/2009, consid. 2), il Tribunale
federale ha previsto un controllo da parte di un’autorità giudiziaria solo
delle sanzioni disciplinari che oltrepassano i venti giorni di isolamento in
cella di rigore, in quanto ritenute assumere, oltre tale soglia, un carattere
penale.
Nel
presente caso siamo in presenza di una multa disciplinare di CHF 100.--, che
certo non può assurgere pertanto al carattere penale che giustifica l’applicazione
dell’art. 6 CEDU.
1.4.3
Questa
Corte ritiene che i termini “decisioni in materia di esecuzione delle pene e
delle misure” utilizzati dall’art. 12 cpv. 2 LEPM vadano compresi in senso
restrittivo, in particolare consentendo il reclamo unicamente contro le
decisioni di esecuzione pena, non contro le decisioni relative
all’espiazione pena.
Questa
distinzione tra “Vollstreckung” e “Vollzug” (BSK StPO – B.
BRÄGGER, art. 439 CPP n. 4 e 7) sussume alla prima categoria il regime
progressivo dell’applicazione della pena, l’eventuale interruzione o
sospensione della stessa, come pure la fine della medesima, solitamente in
applicazione di norme federali.
Nella
seconda categoria sono sussumibili le modalità concrete di espiazione della
sanzione privativa della libertà nello stabilimento o penitenziario designato,
in base ai regolamenti ivi vigenti, prevalentemente di diritto cantonale o intercantonale.
Solo
le prime decisioni possono eventualmente essere qualificate di esecuzione della
pena e delle misure ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LEPM: sono escluse le impugnazioni
contro le decisioni adottate in applicazione dei regolamenti e degli ordinamenti
interni dei singoli penitenziari o stabilimenti.
1.4.4
A
sostegno di questa interpretazione restrittiva si può addurre che i due testi
regolamentari ticinesi sull’espiazione delle pene, ovverosia il REPM (agli art.
56.
e 57, modificati il 21.12.2010 e, l’art. 57, anche il 19.12.2012) e il
Regolamento (all’art. 81, modificato il 15.12.2010 e il 10.12.2012), sono stati
entrambi adottati successivamente all’approvazione da parte del parlamento
della LEPM (avvenuta il 20.4.2010): in nessuno dei due si fa menzione o si
iscrive la possibilità di reclamo a questa Corte dei provvedimenti adottati in applicazione
dei medesimi.
1.5
Per
quanto esposto, non è dato reclamo contro le decisioni in materia disciplinare,
e quindi neppure su quelle relative alle restituzioni dei termini.
Il
reclamo è pertanto da dichiararsi irricevibile.
2.
Il
reclamo è irricevibile. Date la particolarità del caso, la situazione normativa
poco chiara e l’errata indicazione della via di reclamo nella decisione
impugnata, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le norme menzionate ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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