60.2013.187
Istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante
14 agosto 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2013.187
Data decisione, Autorità:
14.08.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.187
Lugano
14 agosto
2013/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/6.06.2013 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione alla
trasmissione in copia o perlomeno a visionare la sentenza 27.04.2011, nel
frattempo passata in giudicato, riguardante PI 4;
premesso che la richiesta datata 3.06.2013
è giunta alla Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP) il
4.06.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 4/6.06.2013;
richiamate le osservazioni 10/11.06.2013
del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 10/11.06.2013 del presidente della
CARP, che non si oppongono alla richiesta e si rimettono in ogni caso al giudizio
di questa Corte;
richiamate inoltre le osservazioni
17/18.06.2013 di PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), concludenti
per la reiezione del gravame;
richiamate altresì lo scritto 18/19.06.2013
della Pretura penale, mediante il quale osserva di non intravvedere alcun
impedimento nella trasmissione della sentenza richiesta, elencandone i motivi;
richiamato infine lo scritto 21/24.06.2013 dell'IS 1 (di seguito IS 1), mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazioni di replica da formulare, richiamando quanto esposto nella sua istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 31.07./2.08.2007 l’IS 1, quale
organo di autodisciplina in ambito LRD, aveva postulato all’allora Camera dei
ricorsi penali "(…) di conoscere gli eventuali atti di un
procedimento a carico di PI 4, una responsabile della __________, soggetta alla
loro vigilanza" (sentenza 3.10.2007, p. 1, inc. CRP __________).
Con
decisione 3.10.2007 la richiesta è stata respinta dalla predetta autorità,
poiché prematura (inc. CRP __________).
2. Con
la presente richiesta l’IS 1, sempre in qualità di Organismo di autodisciplina
in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento al
terrorismo nel settore finanziario ai sensi dell’art. 24 LRD, postula la
trasmissione, in copia, della sentenza 27.04.2011 emanata dalla CARP a carico
di PI 4 o perlomeno di prenderne visione.
A
sostegno della sua richiesta richiama anzitutto i combinati art. 23 e 32 degli Statuti
rispettivamente gli art. 1 e 5 del Regolamento del Comitato direttivo IS 1
(RCD), precisando che la __________, __________ (già __________) annovera al
suo interno, quale responsabile per l’espletamento dei compiti LRD, PI 4.
Afferma poi che in data 14.09.2011 quest’ultima, per il tramite del suo legale,
ha informato l’IS 1 del suo proscioglimento con decisione 27.04.2011 della CARP,
cui sarebbe seguito uno scambio epistolare allo scopo di ottenere copia della
predetta decisione. PI 4, sempre per il tramite del suo patrocinatore, ha
trasmesso all’IS 1 copia della decisione 8.10.2012 della CARP, mediante la
quale le è stata riconosciuta un’indennità giusta gli art. 429 ss. CPP. In data
8.04.2013 l’IS 1 ha nuovamente chiesto a PI 4 di ottenere la trasmissione della
decisione in questione, richiesta che è stata nuovamente negata da quest’ultima
(cfr., nel dettaglio, doc. 1.a e documentazione ivi annessa).
3. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico informa di non avere particolari osservazioni
da formulare e che da parte sua, nulla osta all’accesso agli atti da parte
dell’IS 1, rimettendosi in ogni caso al giudizio di questa Corte (doc. 3).
Il
presidente della CARP comunica di non avere motivi per opporsi alla richiesta e
di rimettersi, comunque, al prudente giudizio di questa Corte (doc. 4).
PI
4, dal canto suo, postula la reiezione dell’istanza. Sostiene in particolare
che la possibilità da parte dell’autorità istante di accedere agli atti di eventuali
procedimenti penali inerenti all’affiliato sarebbe data unicamente nell’ambito
di un’inchiesta formale del Comitato direttivo sul conto dell’affiliato ai sensi
dell’art. 11 RCD aperta a seguito di indizi di violazione della LRD (art. 12
cpv. 2 RCD) e che ciò non sarebbe il caso nella presente fattispecie,
apportando le sue motivazioni al riguardo. Afferma inoltre che essa è stata
integralmente prosciolta da ogni accusa: di conseguenza l’autorità istante non
può far valere alcun interesse giuridico legittimo ad ottenere copia/visione
della sentenza in questione (doc. 5).
La
Pretura penale non intravvede, per contro, alcun impedimento nella trasmissione
della sentenza richiesta: il procedimento penale nel frattempo concluso
riguarda l’attività lavorativa di una professionista fiduciaria; l’autorità
istante è un organo con mansione di sorveglianza di diritto pubblico; l’interesse
pubblico prevale sugli interessi dell’imputata, la quale è affiliata all’IS 1
ed ha dunque espressamente concesso all’organo di controllo il diritto di
accedere agli atti che la concernono (art. 11 Regolamento OAD); il fatto che
l’imputata sia stata prosciolta non è necessariamente rilevante in relazione
alla fattispecie in esame e il suo proscioglimento si fonda su motivazioni di
tipo formale (art. 141 CPP) e non di merito (doc. 6).
Infine,
con scritto 21/24.06.2013 l’IS
1 comunica di non avere particolari osservazioni di replica da formulare, riconfermando
quanto esposto nella sua istanza.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
Va preliminarmente osservato che la __________, __________
(già __________), nella quale opera PI 4, è un intermediario finanziario che si
è affiliata alla IS 1 in relazione alla propria attività: PI 4 è responsabile
per l’espletamento dei compiti LRD.
5.2.
L’IS 1, costituita quale associazione il
30.03.1999, è un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD: ha quale scopo
l’offerta di servizi di assistenza e consulenza ai fiduciari del Cantone Ticino
nell’ambito del rispetto della Legge federale in materia di riciclaggio di denaro.
L’associazione
ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dall’autorità federale di controllo del
Dipartimento Federale delle Finanze il 25.05.1999. Dal 2009 l'IS 1 é inoltre riconosciuto dalla FINMA quale associazione professionale abilitata al rilascio
di norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale.
5.3.
Gli
organismi di autodisciplina operano la vigilanza riguardante l’osservanza degli
obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 della Legge federale relativa alla
lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel
settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10.10.1997 da
parte degli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 LRD loro affiliati
(art. 12 lit. c cifra 1 in relazione all’art. 24 LRD).
L’IS
1 dispone di un regolamento (in seguito ROAD), in virtù dell’art. 25 LRD e
dell’art. 23 cpv. 1 lit. a degli Statuti IS 1.
In
particolare il ROAD sancisce all’art. 5 cpv. 1 che l’intermediario finanziario
viene ammesso all’IS 1 se adempie i requisiti previsti dall’art. 4 degli Statuti
IS 1 [secondo cui possono essere, tra l’altro, membri dell’IS 1 i fiduciari
commercialisti che sono iscritti all’albo dei fiduciari del Cantone Ticino,
così come le persone giuridiche nel cui organo amministrativo o nella cui direzione,
quali risultano a RC, sia presente almeno una persona iscritta all’albo dei
fiduciari del Cantone Ticino (cpv. 1)] e dispone inoltre di un’organizzazione
aziendale in grado di garantire il rispetto degli obblighi previsti all’art. 8 ROAD
[riguardante i doveri dei membri tra cui figurano il rispetto della LRD, delle
norme del diritto penale (in particolare gli art. 305bis e 305ter CP), degli
Statuti e dei regolamenti dell’IS 1, delle direttive, circolari e altre
disposizioni emanate dall’IS 1, cpv. 1 lit. a-e] e all’art. 10 ROAD (concernente
l’ammissione e l’esclusione dell’affiliazione da parte dell’intermediario
finanziario).
Inoltre
giusta l’art. 5 cpv. 2 ROAD l’intermediario finanziario e i suoi collaboratori
che esercitano un’attività ai sensi della LRD devono godere di buona
reputazione e offrire la garanzia di un’attività irreprensibile. Quest’ultimo
requisito non è, di regola, adempiuto nel caso di condanne penali per reati in
relazione con l’attività esercitata dall’affiliato.
Il
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 degli Statuti IS 1 è condizione
necessaria per l’affiliazione. L’intermediario finanziario deve inoltre
adempiere alle seguenti condizioni, ovverossia a) garantire, se necessario per
mezzo di direttive interne e grazie alla sua organizzazione, il rispetto degli
obblighi fissati dalla legge contro il riciclaggio (LRD) e dal ROAD, così come
il rispetto degli statuti, dei regolamenti interni e le direttive IS 1; b) l’intermediario
finanziario, così come i suoi collaboratori, devono godere di una buona
reputazione nel campo della sua attività e deve portarsi garante del rispetto
delle norme della LRD e del ROAD (art. 10 cpv. 1 ROAD).
Mediante
la sottoscrizione e la presentazione della richiesta di affiliazione, il candidato
Membro conferisce al Comitato direttivo ed al Tribunale arbitrale dell’IS 1 il
diritto di accedere agli atti che lo riguardano (art. 11 ROAD).
Il
Comitato direttivo, quale organo dell’IS 1, può ammettere, escludere,
riammettere e sospendere i membri dell’IS 1 [art. 23 cpv. 1 lit. a degli
Statuti dell’IS 1; cfr. anche Regolamento del Comitato direttivo IS 1 (RCD)].
In
particolare può decidere l’eventuale esclusione di un membro nei casi previsti
dall’art. 11 cpv. 1 lit. a-e degli Statuti IS 1, segnatamente in caso di: a)
gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni degli Statuti, dei Regolamenti,
delle Direttive e delle altre disposizioni emanati dall’IS 1, da parte del
membro in questione; b) condotta professionale che comprometta gravemente la
reputazione del membro in questione e sia lesiva della dignità della
professione (ad esempio: violazione del segreto professionale, concorrenza
sleale verso altri membri o colleghi, danneggiamento intenzionale della
reputazione e dell’attività professionale di altri membri o colleghi, diffusione
di informazioni false o che possono indurre in errore il pubblico); c) gravi
e/o ripetute infrazioni alle disposizioni di legge relative al riciclaggio di
denaro ed in particolare della LRD; d) gravi e/o ripetute infrazioni alle norme
di comportamento e/o deontologiche; e) perdita delle caratteristiche di cui
all’art. 4 degli Statuti IS 1 (qualifiche dei membri).
5.4.
Ora,
l’autorità istante è in possesso della sentenza 8.10.2012 emanata dalla CARP,
essendole stata trasmessa dal patrocinatore di PI 4 (ndr. priva del no. di
incarto).
Dalla
stessa emerge che il 18.05.2009 il procuratore pubblico ha riconosciuto PI 4
autrice colpevole di falsità in documenti e di carente diligenza in operazioni
finanziare e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote
giornaliere da CHF 150.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 13'500.--),
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF
1'000.-- e al pagamento della tassa e delle spese giudiziarie.
Statuendo
sull’opposizione presentata dall’accusata, con decisione 21.05.2010 il giudice
della Pretura penale l’ha prosciolta dall’imputazione di carente diligenza in
operazioni finanziarie, dichiarandola nondimeno colpevole di falsità in
documenti per i fatti descritti nel DA e l’ha condannata alla pena pecuniaria
Fatti
di cinquanta aliquote di CHF 150.-- cadauna, per complessivi CHF 7'500.--, alla
multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.
Con
sentenza 27.04.2011 la CARP ha accolto il ricorso di cassazione presentato da PI
4 e l’ha prosciolta dall’imputazione di falsità in documenti, ponendo gli oneri
processuali e le ripetibili a carico dello Stato.
Con
decisione 8.10.2012 la CARP ha parzialmente accolto l’istanza di indennità ai
sensi degli art. 429 ss. CPP mediante la rifusione dell’importo di CHF
12'988.75 oltre interessi al 5% dal 5.04.2012 (doc. 3b annesso all’istanza 3/6.06.2013).
Non
sono tuttavia esposti i fatti che stanno alla base della fattispecie sfociata
nel proscioglimento di PI 4 con sentenza 27.04.2011 della CARP (inc. __________),
che potrebbero interessare l’autorità qui istante.
5.5.
Nella
fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta, le competenze
dell’IS 1 rispettivamente del Comitato direttivo di cui si è detto poc’anzi e considerato
inoltre il contenuto della sentenza 27.04.2011 della CARP – a giudizio di
questa Corte appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo
Considerandi
da parte dell’IS 1 rispettivamente del Comitato direttivo (quale suo organo) ex
art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 4 ad ottenere copia
della decisione richiesta, potendo il suo contenuto essere utile ai fini della
valutazione del comportamento di quest’ultima, non in un’ottica penale ma
nell’ottica del rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. L’IS 1,
per il tramite del suo Comitato direttivo, può e deve valutare se con il suo
agire PI 4 abbia in particolare rispettato le norme di diligenza in materia di
riciclaggio di denaro ai sensi della LRD e le norme deontologiche e di
comportamento per l’esercizio della professione definite in specifiche
direttive (cfr. art. 2 degli Statuti dell’IS 1), e ciò indipendentemente dal
suo proscioglimento. Non va del resto dimenticato che vige l’obbligo da parte
dei membri dell’IS 1 di rispettare la LRD e le relative ordinanze, il CP, gli
Statuti dell’IS 1, i regolamenti, le Direttive e altre disposizioni emanati
dall’IS 1 (art. 8 degli Statuti dell’IS 1).
Il fatto che PI 4 sia stata prosciolta da
ogni accusa penale nella sentenza di cui ne viene postulata la trasmissione da
parte dell’IS 1 non è perciò determinante.
Per
questi motivi – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione –
questa Corte trasmetterà all’IS 1 copia della sentenza 27.04.2011 emanata dalla
CARP (inc. __________) riguardante la persona di PI 4.
Va da sé che i membri e gli organi dell’IS
1.
sono tenuti al segreto professionale.
6.
L’istanza è accolta ai sensi dei precedenti
considerandi. Stante la natura della richiesta, si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LRD, il
ROAD, il RCD, gli Statuti IS 1 ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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