60.2013.189
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
11 giugno 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.189
Data decisione, Autorità:
11.06.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.189
Lugano
11 giugno
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.06.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli
atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA
__________ (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 5.06.2013
è stata inviata, via fax, lo stesso giorno al Ministero pubblico, che – per il
tramite del procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna
– l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 5/6.06.2013, formulando
il suo preavviso favorevole;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia sporta dalla __________ nei confronti di un’altra persona
è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a
carico di IS 1, fiduciario, sfociato
nel decreto di accusa 28.01.2013, mediante il quale il procuratore pubblico lo
ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto
colpevole, tra l’altro, di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
giusta l’art. 253 CP ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di
quarantacinque aliquote da CHF 150.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF
6'750.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni (quale
pena parzialmente aggiuntiva ad un’altra pena decretata nei suoi confronti il
25.08.2008), alla multa di CHF 1'500.-- e al pagamento della tassa di giustizia
e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.03.2013;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito, di
poter accedere al citato incarto penale, precisando che l’Autorità di vigilanza
sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha aperto nei confronti del suo
patrocinato un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 20 LFid e che il
termine, prorogato, per presentare le osservazioni alla predetta autorità verrà
a scadere il 21.06.2013 (cfr. istanza datata 5.06.2013 e procura del 24.05.2013
ivi annessa);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte
nel procedimento penale in questione nel frattempo archiviato, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del
suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare tutti gli atti
dell’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________ del 28.01.2013 (passato
in giudicato), ovverossia gli AI 7, AI 8, AI 11 e AI 19, poiché il procedimento
penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il suo
patrocinatore necessita di questi atti nell’ambito del procedimento
amministrativo [revoca del diritto di esercitare la professione di fiduciario
da parte dell’autorità di vigilanza (art. 20 LFid)] pendente nei confronti di IS
1;
che
di conseguenza il verbale del procedimento (art. 77 CPP) datato 16.01.2013, gli
atti istruttori AI 7, AI 8, AI 11 e AI 19 dell’incarto MP __________ e il
decreto di accusa 28.01.2013 (DA __________) vengono trasmessi, in copia, al
patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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