60.2013.19
Istanza di ispezione degli atti. organo delle assicurazioni sociali quale istante
20 febbraio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2013.19
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. organo delle assicurazioni sociali quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.19
Lugano
20 febbraio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/22.01.2013 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione del rapporto di
polizia e della decisione riguardante un suo assicurato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito del decesso di __________
avvenuto l’8.06.2012, presso l’Ospedale Regionale di __________, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. NLP __________) sfociato nel
NLP __________ 16.07.2012 (AI 7);
che
l’incarto è dunque stato archiviato;
che
con decisione 6.12.2012 questa Corte ha respinto, per quanto ricevibile,
l’istanza datata 18.09.2012 dell’IS 1 (di seguito IS 1) non avendo dimostrato un interesse
giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG in relazione alla sua richiesta di
ottenere la trasmissione del rapporto di polizia inerente al decesso del suo assicurato ┼__________ (inc. CRP __________);
che
con la presente richiesta il medesimo ufficio domanda di ottenere la trasmissione
del rapporto di polizia riguardante il suicidio di __________ avvenuto
l’8.06.2012 e la relativa decisione di archiviazione emanata dal Ministero
pubblico;
che
a suffragio della sua richiesta afferma che all’origine di quanto è successo non
si può escludere l’intervento da parte di terzi, rinviando al contenuto del
Foglio complementare R alla richiesta di prestazioni AVS (regresso contro terzi
responsabili) del 29.06.2012 (doc. 1), adducendo inoltre che il 13.06.2012 __________,
ex-moglie del defunto, ha presentato una domanda di prestazioni AVS (doc. 2),
che il 17.07.2012 la Cassa di compensazione delle banche svizzere ha deciso che
essa ha diritto ad una rendita per superstiti (doc. 3), evidenziando parimenti
di dover valutare l’eventuale esercizio di regresso contro terzi responsabili
(art. 72 ss. LPGA) e che, in qualità di organo chiamato ad esercitare eventuali
azioni di regresso e agendo in rappresentanza della Cassa di compensazione
delle banche svizzere, essa deve stabilire le circostanze di decesso
dell’assicurato e valutare eventuali responsabilità da parte di terzi;
che
questa Corte ha deciso di non interpellare nuovamente il procuratore pubblico e
gli eredi __________, essendo già stati interpellati da questa Corte
nell’ambito del procedimento di cui all’incarto __________ sfociato nella
decisione 6.12.2012 e avente quale oggetto la medesima richiesta da parte della
stessa autorità richiedente;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nell’ambito dell’esercizio del regresso per l’AVS, il regresso è esercitato dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) in collaborazione con
le casse di compensazione; l’Ufficio federale può conferire questo compito alle
casse cantonali di compensazione o alla Cassa svizzera di compensazione (art.
14 cpv. 1 OPGA);
che
il regresso (principio, estensione, classificazione dei diritti e limitazione
del diritto di regresso) è sancito dagli art. 72 ss. LPGA;
che
all’insorgere dell’evento assicurato l’assicuratore è surrogato, fino
all’ammontare delle prestazioni legali, nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti
contro i terzi responsabili (art. 72 cpv. 1 LPGA);
che
dall’incarto penale in questione, in particolare dallo scritto datato 8.06.2012
riguardante __________ allestito dall’Ospedale Regionale di __________ emerge
che egli è stato ricoverato l’8.06.2012 e che egli si è buttato "(…)
dal sesto piano della torre impattando sul terrazzo del II° piano.
All’arrivo dei soccorritori il paziente viene trovato con un GCS di 15" [scritto datato 8.06.2012 annesso al rapporto di
costatazione 25.06.2012 della polizia cantonale (AI 6)];
che
il medesimo giorno, alle ore 15:00, è stata stabilità con certezza la sua morte
(attestato di morte, AI 6);
che
il 16.07.2012 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha comunicato agli eredi
fu __________ che gli accertamenti a suo tempo ordinati sono stati portati a
termine e non sono emersi elementi tali da giustificare ulteriori
approfondimenti sul piano penale e che per questi motivi l’incarto sarà
archiviato, salvo l’emergere di nuovi e importanti elementi di giudizio (NLP __________,
AI 7);
che
ciò posto e considerato come non appare che vi siano state terze persone responsabili
per il decesso di __________ e che l’autorità istante deve valutare un eventuale
regresso contro terzi responsabili avendo il 17.07.2012 la competente Cassa di
compensazione delle banche svizzere deciso che a favore dell’ex coniuge del
defunto spetta una rendita per superstiti, appare di principio adempiuto un interesse
giuridico legittimo dell’autorità istante prevalente sugli interessi personali
degli eredi fu __________ per ottenere la trasmissione del relativo rapporto di
polizia e del decreto di non luogo a procedere NLP __________ del 16.07.2012;
che
in siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente
decisione – questa Corte trasmetterà, in copia, all’autorità istante il
rapporto di costatazione 25.06.2012 (AI 6), il NLP __________ del 16.07.2012
(AI 7) e il rapporto di analisi datato 19.07.2012 (AI 8);
che
vista la natura della richiesta e l’applicazione dell’art. 32 LPGA, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la
OPGA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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