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Decisione

60.2013.199

Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento iniziale in sezione chiusa. pericolo di fuga

4 luglio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito di due decreti d’accusa ticinesi (DA __________ del 4.4.2011 con una

pena detentiva sostitutiva prevista di 5 giorni in caso di mancato pagamento

della multa, e DA __________ del 5.12.2011 con una pena detentiva sostitutiva

prevista di 25 giorni in caso di mancato pagamento della pena e della multa) ed

uno __________ (Strafbefehl 8.4.2011 con una pena detentiva sostitutiva

prevista di 10 giorni), con decisione 5.6.2013 il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha calcolato che il reclamante deve espiare 40 giorni di carcerazione,

dal 4.6.2013 al 14.7.2013. Ritenuto che l’interessato è cittadino __________

senza alcun legame significativo con il territorio ed è attualmente residente

in __________, il magistrato ha disposto il suo collocamento in Sezione chiusa

in ragione di un concreto pericolo di fuga. Nella propria decisione il

magistrato ha ricordato a RE 1 che poteva in ogni momento procedere al

pagamento (parziale o integrale) della pena pecuniaria e delle multe.

b. In

data 10.6.2013 le autorità di esecuzione pena del Canton __________ hanno

chiesto alle autorità del Canton Ticino di assumere la competenza per far

espiare una sanzione di tre giorni di pena detentiva. Il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha emanato il 17.6.2013 un’ulteriore decisione di collocamento,

prorogando la carcerazione fino al 17.7.2013, disponendo che il collocamento continui

in Sezione chiusa.

c. Con

un testo manoscritto datato 17/19.6.2013 il qui reclamante ricorda di essere

stato responsabile di un autonoleggio a __________, attività da cui gli sono

derivati i problemi con le autorità penali ticinesi ed __________. Afferma di

essere residente non in __________ ma a __________, e di essere privo di documenti

a seguito di un furto dei medesimi da lui subito. Nel proprio scritto chiede il

pagamento rateale o il trasferimento in semilibertà. Afferma di non essere

stato al corrente di nulla al suo rientro dopo un’assenza di due anni e di non aver

ricevuto nulla al suo indirizzo di __________, dove sostiene di risiedere.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011.

L'art.

10.

cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione

questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti

coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il

collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o

ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il

gravame, manoscritto e non datato, avverso le decisioni 5.6.2013 e 17.6.2013

del giudice dei provvedimenti coercitivi è stato spedito il 17.6.2013 e

pervenuto il 19.6.2013, ed è pertanto tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate, anche se in modo

scarno, e con riserva di quanto si dirà al punto 2.1.

RE

1, quale condannato e destinatario delle decisioni impugnate, che lo toccano direttamente,

personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a

reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento o alla modifica dei giudizi.

Il

reclamo, in quanto diretto contro le decisioni di collocamento iniziali, è di

principio ricevibile in ordine: diverso il discorso per quanto attiene la

rateizzazione (cfr. punto 2.1.).

2.

2.1.

Nel proprio gravame RE 1 chiede una rateizzazione del

pagamento della pena pecuniaria e delle multe.

Competente

a decidere una richiesta di rateizzazione, giusta l’art. 35 CP, è di principio la Divisione della giustizia, in virtù dell’art. 12 cpv. 1 del Regolamento sull’esecuzione delle

pene e delle misure degli adulti (REPM). Contro la sua decisione non è di

principio previsto un ricorso in ambito cantonale.

Competenti

a decidere un’eventuale sospensione dell’ese-cuzione di una detenzione

sostitutiva, per mancato pagamento della pena pecuniaria o della multa, giusta

l’art. 36 cpv. 3 CP, sono il giudice di applicazione della pena (ovvero il

giudice dei provvedimenti coercitivi) o il Ministero pubblico [art. 10 cpv. 1

lit. a della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

(LEPM), art. 12 cpv. 4 REPM]. Contro detta decisione è dato ricorso alla Corte

di appello e di revisione penale (art. 12 cpv. 1 lit. a LEPM).

Considerato

che la richiesta di rateizzazione è formulata in modo del tutto generico (senza

indicare né il numero delle rate proposte né tantomeno il loro importo), che le

decisioni di collocamento prevedono la possibilità di pagamenti in riduzione

della detenzione, che la brevità della pena ed i tempi tecnici per un’altra decisione

di rateizzazione non sono concretamente più attuabili (esaurendosi l’esecuzione

della pena il 17.7.2013), posta infine l’incompetenza di questa Corte, non si

giustifica, anche in ossequio al principio dell’economia di procedura, di

trasmettere lo scritto 17/19.6.2013 ad altra autorità.

2.2

Il

reclamante, nel proprio gravame, chiede inoltre di poter essere trasferito in

semilibertà, senza ulteriormente chiarire la propria richiesta.

Ritenuto

che la semilibertà, un tempo prevista a livello cantonale, non esiste più, occorre

interpretare la richiesta formulata dal reclamante.

Nella

parte generale del CP troviamo la semiprigionia (art. 77 b CP, per le pene detentive

da sei mesi a un anno, se non vi è d’attendersi che il detenuto si dia alla

fuga o commetta nuovi reati), il lavoro e l’alloggio esterno (art. 77a CP, nel

regime progressivo della pena, quando una pena detentiva è già stata scontata

per metà, sempre se non vi sia da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o

commetta nuovi reati) o il collocamento in Sezione aperta (in luogo di quella

chiusa, quest’ultima prevista nel caso vi sia il pericolo che il detenuto si dia

alla fuga o commetta nuovi reati, art. 76 CP).

Dovendo

interpretare la richiesta del reclamante, l’auspicata semiprigionia dev’essere

intesa come richiesta di collocamento in Sezione aperta in luogo di quella

chiusa.

3.3.1

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono

scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato

in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se

vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi

reati (cpv. 2).

L'art.

19.

del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.3.2007

(REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime ordinario,

stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le

misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al

detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di

evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della

pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come

scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di

libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla

base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona

condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o

parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di

misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale

e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla

comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga

(cpv. 3).

Infine,

nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.1.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La

Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni

poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona

incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non

vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

3.2

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il

detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere

espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due

criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice

penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999, p. 1669 ss., p. 1793).

Per

ammettere l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva non occorre

certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è

sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I

– A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 77b CP n. 7).

Per

quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente

di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la

dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A.

BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non

entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici

contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,

art. 76 CP n. 3).

3.3

Nel

presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il

reclamante in Sezione chiusa in considerazione, a suo dire, dell’esistenza di

un pericolo di fuga, data la cittadinanza __________ di RE 1, l’assenza di

legami significativi con il territorio svizzero e la sua residenza in __________.

Il

reclamante sostanzialmente contesta il pericolo di fuga in quanto non

risiederebbe in __________ ma a __________.

Pacifico

che il reclamante abbia cittadinanza __________. Neppure contestato è il fatto

di non intrattenere significativi legami con il nostro paese.

Il

reclamante eccepisce per contro di non dimorare in __________, sostenendo di

risiedere a __________. Invano.

Negli

atti dell’incarto del giudice dei provvedimenti coercitivi troviamo (AI 12)

copia del suo verbale d’interrogatorio svoltosi il 4.6.2013 nell’ambito del

procedimento penale inc. MP __________. Dallo stesso (pag. 4), con riferimento

alla sua situazione personale, si apprende che “A seguito di una delusione

sentimentale ho poi deciso di cambiare vita e mi sono trasferito in __________

(…). Attualmente gestisco un ristorante a __________, la __________. Il

ristorante d’estate non ha una grande attività in quanto sprovvisto di terrazza

e, considerato anche il fatto che mia mamma è gravemente malata, ho deciso di

tornare a __________ per restarci tutta l’estate”.

Ciò

che conferma quanto ritenuto dal magistrato e smentisce quanto sostenuto nel

gravame.

In

queste condizioni, ammettere l’esistenza di un concreto pericolo di fuga è

giustificato.

4.

Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese,

contenute, sono poste a carico del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 76 CP, art. 10 e 12

LEPM, l’art. 25 LTG per la tassa di giustizia ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 150.--, e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

200.-- (duecento), sono posti a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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