60.2013.199
Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento iniziale in sezione chiusa. pericolo di fuga
4 luglio 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2013.199
Data decisione, Autorità:
04.07.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento iniziale in sezione chiusa. pericolo di fuga
COLLOCAMENTO INIZIALE
INCARCERAZIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 439 CPP
art. 76 CPS
art. 10 LEPMS
art. 12 LEPMS
art. 73 LOG
art. 19 REPMS
Incarto n.
60.2013.199
Lugano
4 luglio 2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Alessandro Achini, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 17/19.6.2013
presentato da
RE 1
contro
le decisioni di collocamento iniziali del 5.6.2013 e
del 17.6.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente
in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamato lo scritto 25/26.6.2013 del
giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale comunica di non avere
osservazioni e di rimettersi alla decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di due decreti d’accusa ticinesi (DA __________ del 4.4.2011 con una
pena detentiva sostitutiva prevista di 5 giorni in caso di mancato pagamento
della multa, e DA __________ del 5.12.2011 con una pena detentiva sostitutiva
prevista di 25 giorni in caso di mancato pagamento della pena e della multa) ed
uno __________ (Strafbefehl 8.4.2011 con una pena detentiva sostitutiva
prevista di 10 giorni), con decisione 5.6.2013 il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha calcolato che il reclamante deve espiare 40 giorni di carcerazione,
dal 4.6.2013 al 14.7.2013. Ritenuto che l’interessato è cittadino __________
senza alcun legame significativo con il territorio ed è attualmente residente
in __________, il magistrato ha disposto il suo collocamento in Sezione chiusa
in ragione di un concreto pericolo di fuga. Nella propria decisione il
magistrato ha ricordato a RE 1 che poteva in ogni momento procedere al
pagamento (parziale o integrale) della pena pecuniaria e delle multe.
b. In
data 10.6.2013 le autorità di esecuzione pena del Canton __________ hanno
chiesto alle autorità del Canton Ticino di assumere la competenza per far
espiare una sanzione di tre giorni di pena detentiva. Il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha emanato il 17.6.2013 un’ulteriore decisione di collocamento,
prorogando la carcerazione fino al 17.7.2013, disponendo che il collocamento continui
in Sezione chiusa.
c. Con
un testo manoscritto datato 17/19.6.2013 il qui reclamante ricorda di essere
stato responsabile di un autonoleggio a __________, attività da cui gli sono
derivati i problemi con le autorità penali ticinesi ed __________. Afferma di
essere residente non in __________ ma a __________, e di essere privo di documenti
a seguito di un furto dei medesimi da lui subito. Nel proprio scritto chiede il
pagamento rateale o il trasferimento in semilibertà. Afferma di non essere
stato al corrente di nulla al suo rientro dopo un’assenza di due anni e di non aver
ricevuto nulla al suo indirizzo di __________, dove sostiene di risiedere.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011.
L'art.
10.
cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione
questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il
collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro
tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame, manoscritto e non datato, avverso le decisioni 5.6.2013 e 17.6.2013
del giudice dei provvedimenti coercitivi è stato spedito il 17.6.2013 e
pervenuto il 19.6.2013, ed è pertanto tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate, anche se in modo
scarno, e con riserva di quanto si dirà al punto 2.1.
RE
1, quale condannato e destinatario delle decisioni impugnate, che lo toccano direttamente,
personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a
reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica dei giudizi.
Il
reclamo, in quanto diretto contro le decisioni di collocamento iniziali, è di
principio ricevibile in ordine: diverso il discorso per quanto attiene la
rateizzazione (cfr. punto 2.1.).
2.
2.1.
Nel proprio gravame RE 1 chiede una rateizzazione del
pagamento della pena pecuniaria e delle multe.
Competente
a decidere una richiesta di rateizzazione, giusta l’art. 35 CP, è di principio la Divisione della giustizia, in virtù dell’art. 12 cpv. 1 del Regolamento sull’esecuzione delle
pene e delle misure degli adulti (REPM). Contro la sua decisione non è di
principio previsto un ricorso in ambito cantonale.
Competenti
a decidere un’eventuale sospensione dell’ese-cuzione di una detenzione
sostitutiva, per mancato pagamento della pena pecuniaria o della multa, giusta
l’art. 36 cpv. 3 CP, sono il giudice di applicazione della pena (ovvero il
giudice dei provvedimenti coercitivi) o il Ministero pubblico [art. 10 cpv. 1
lit. a della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
(LEPM), art. 12 cpv. 4 REPM]. Contro detta decisione è dato ricorso alla Corte
di appello e di revisione penale (art. 12 cpv. 1 lit. a LEPM).
Considerato
che la richiesta di rateizzazione è formulata in modo del tutto generico (senza
indicare né il numero delle rate proposte né tantomeno il loro importo), che le
decisioni di collocamento prevedono la possibilità di pagamenti in riduzione
della detenzione, che la brevità della pena ed i tempi tecnici per un’altra decisione
di rateizzazione non sono concretamente più attuabili (esaurendosi l’esecuzione
della pena il 17.7.2013), posta infine l’incompetenza di questa Corte, non si
giustifica, anche in ossequio al principio dell’economia di procedura, di
trasmettere lo scritto 17/19.6.2013 ad altra autorità.
2.2
Il
reclamante, nel proprio gravame, chiede inoltre di poter essere trasferito in
semilibertà, senza ulteriormente chiarire la propria richiesta.
Ritenuto
che la semilibertà, un tempo prevista a livello cantonale, non esiste più, occorre
interpretare la richiesta formulata dal reclamante.
Nella
parte generale del CP troviamo la semiprigionia (art. 77 b CP, per le pene detentive
da sei mesi a un anno, se non vi è d’attendersi che il detenuto si dia alla
fuga o commetta nuovi reati), il lavoro e l’alloggio esterno (art. 77a CP, nel
regime progressivo della pena, quando una pena detentiva è già stata scontata
per metà, sempre se non vi sia da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o
commetta nuovi reati) o il collocamento in Sezione aperta (in luogo di quella
chiusa, quest’ultima prevista nel caso vi sia il pericolo che il detenuto si dia
alla fuga o commetta nuovi reati, art. 76 CP).
Dovendo
interpretare la richiesta del reclamante, l’auspicata semiprigionia dev’essere
intesa come richiesta di collocamento in Sezione aperta in luogo di quella
chiusa.
3.3.1
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono
scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato
in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se
vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi
reati (cpv. 2).
L'art.
19.
del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.3.2007
(REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime ordinario,
stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le
misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al
detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di
evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della
pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come
scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di
libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla
base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona
condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o
parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di
misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale
e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla
comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga
(cpv. 3).
Infine,
nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.1.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La
Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni
poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona
incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non
vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
3.2
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il
detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere
espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due
criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice
penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999, p. 1669 ss., p. 1793).
Per
ammettere l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva non occorre
certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è
sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I
– A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 77b CP n. 7).
Per
quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente
di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la
dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A.
BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non
entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici
contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,
art. 76 CP n. 3).
3.3
Nel
presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il
reclamante in Sezione chiusa in considerazione, a suo dire, dell’esistenza di
un pericolo di fuga, data la cittadinanza __________ di RE 1, l’assenza di
legami significativi con il territorio svizzero e la sua residenza in __________.
Il
reclamante sostanzialmente contesta il pericolo di fuga in quanto non
risiederebbe in __________ ma a __________.
Pacifico
che il reclamante abbia cittadinanza __________. Neppure contestato è il fatto
di non intrattenere significativi legami con il nostro paese.
Il
reclamante eccepisce per contro di non dimorare in __________, sostenendo di
risiedere a __________. Invano.
Negli
atti dell’incarto del giudice dei provvedimenti coercitivi troviamo (AI 12)
copia del suo verbale d’interrogatorio svoltosi il 4.6.2013 nell’ambito del
procedimento penale inc. MP __________. Dallo stesso (pag. 4), con riferimento
alla sua situazione personale, si apprende che “A seguito di una delusione
sentimentale ho poi deciso di cambiare vita e mi sono trasferito in __________
(…). Attualmente gestisco un ristorante a __________, la __________. Il
ristorante d’estate non ha una grande attività in quanto sprovvisto di terrazza
e, considerato anche il fatto che mia mamma è gravemente malata, ho deciso di
tornare a __________ per restarci tutta l’estate”.
Ciò
che conferma quanto ritenuto dal magistrato e smentisce quanto sostenuto nel
gravame.
In
queste condizioni, ammettere l’esistenza di un concreto pericolo di fuga è
giustificato.
4.
Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese,
contenute, sono poste a carico del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 76 CP, art. 10 e 12
LEPM, l’art. 25 LTG per la tassa di giustizia ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.--, e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono posti a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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