60.2013.202
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
26 giugno 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.202
Data decisione, Autorità:
26.06.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.202
Lugano
26 giugno
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/24.06.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare un
raccoglitore inerente a un procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 17.06.2013
è giunta al Ministero pubblico il 19.06.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi – l’ha trasmessa al Tribunale penale
cantonale il 20.06.2013, il quale a sua volta l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Corte il 21/24.06.2013, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
29.11.2011 la Corte delle assise criminali ha approvato l’atto di accusa __________
emanato l’11.10.2011 a carico di PI 2 con le relative proposte, mediante alcune
modifiche (cfr., nel dettaglio, sentenza 29.11.2011, inc. TPC __________).
La predetta sentenza è passata in giudicato
il medesimo giorno.
2. Con la presente istanza, trasmessa per
competenza a questa Corte, IS 1, in qualità di presidente con diritto di firma
individuale della __________, con sede a __________, chiede di verificare se il
raccoglitore denominato "__________"
sia stato sequestrato nell’ambito del sequestro attuato presso lo Studio __________
(recte: l’allora __________), poiché si trovava nella libreria del suo ufficio.
A
sostegno della sua richiesta precisa che il raccoglitore "(…) riguarda
una società per la quale i beneficiari effettivi avevano chiesto ed ottenuto la
nomina quale membro del CdA di una società __________ che sta avendo oggi dei
problemi. La documentazione contenuta all’interno di tale classatore potrebbe documentare
che il sottoscritto non ha nulla a che vedere con i beneficiari effettivi
avendo questi firmato uno scarico pieno nei miei confronti" (istanza
17/24.06.2013, doc. 1b). Ha inoltre rilevato di aver informato PI 2 della sua richiesta.
3. Il procuratore pubblico Fiorenzo
Bergomi, nel suo scritto 20.06.2013 inviato al Tribunale penale cantonale e con
riferimento alla presente istanza, ha anzitutto affermato che trattasi della
documentazione sequestrata nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 2
sfociato nella sentenza di condanna 29.11.2011 (inc. TPC __________). Ha
inoltre precisato di preavvisare favorevolmente la richiesta (mediante l’estrazione
di fotocopie) e che l’avv. PR 1 (ndr. patrocinatore di PI 2) non si è opposto
alla presente istanza (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a e documentazione ivi annessa).
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – stante i motivi addotti
nella presente istanza e considerato inoltre che PI 2 non si è opposto alla richiesta
[cfr., al proposito, scritto 19.06.2013 dell’avv. PR 1, mediante il quale ha
comunicato al procuratore pubblico che PI 2 "(…) è d’accordo che il classatore a suo tempo sequestrato negli uffici
della __________, cui fa riferimento il signor IS 1 nello scritto 17 giugno
2013, può essere consegnato a quest’ultimo"
(copia scritto 19.06.2013, doc. 1.c)] – appare adempiuto un interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad esaminare e a fotocopiare il
raccoglitore in questione prevalente sui diritti personali delle altre parti
coinvolte al procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 29.11.2011
(inc. TPC __________), passata in giudicato.
A ciò aggiungasi che anche il procuratore
pubblico ha dato il suo consenso, mediante l’estrazione di fotocopie (senza la consegna
del raccoglitore originale) (doc. 1.a).
In siffatte circostanze questa Corte
autorizza IS 1 a visionare e a fotocopiare il raccoglitore "__________" di cui alla presente istanza sequestrato
nell’ambito del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna
29.11.2011 (inc. TPC __________), concordando i tempi e le modalità di accesso
con il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, compatibilmente con i suoi
impegni.
6. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese
sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese
l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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