60.2013.206
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7 ottobre 2013Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2013.206
Lugano
7 ottobre 2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 28.6/1.7.2013 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
l’ordine di sequestro 25.6.2013 emanato dal procuratore
generale John Noseda nell’ambito del procedimento penale a suo carico per
titolo di infrazione alle norme della circolazione (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 10.7.2013 e 22.7.2013
(duplica) del procuratore generale, entrambe concludenti per la reiezione del
gravame, ed inoltre la replica 16/17.7.2013 mediante la quale RE 1 si riconferma
nelle proprie allegazioni;
richiamati altresì gli atti acquisiti all’incarto da
questa Corte e le relative osservazioni 23/24.9.2013 di RE 1 e 23/24.9.2013 del
procuratore generale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
22.6.2013 è partita da Londra l’annuale edizione del Modball Rally Europe, un evento automobilistico a cui quest’anno hanno
partecipato 180 vetture e che prevedeva di far tappa, nell’ordine, alle città
di Amsterdam, Lussemburgo, Milano, Venezia, Vienna, Bratislava e di terminare
il percorso il 28.6.2013 a Praga.
b. Alle
17:05 del 24.6.2013 RE 1 – a bordo di una __________ grigia con targa __________
__________ intestata a __________ (pure lui a bordo della vettura, come
passeggero), iscritta all’evento Modball Rally Europe e recante il numero di riconoscimento
__________ – stava circolando sull’autostrada A2 in direzione sud in
territorio di __________, dove il limite di velocità vigente è di 120 km/h, quando un apparecchio della polizia cantonale ha rilevato la sua velocità effettiva in 204 km/h e la sua velocità punibile, dedotti 5 km/h di tolleranza, in 199 km/h (verbale d’inter-rogatorio 24.6.2013, p. 1, AI 1, inc. MP __________).
Sei
secondi dopo il rilevamento, un’altra vettura, iscritta al Modball Rally Europe col numero di riconoscimento __________, è transitata
nello stesso punto alla velocità effettiva di 191 km/h e alla velocità punibile di 186 km/h.
Pochi
minuti prima, le due automobili erano transitate al punto di controllo di __________
a velocità entro il limite, pure a circa sei secondi l’una dall’altra.
Prontamente
fermato, RE 1 è stato interrogato la sera del 24.6.2013 presso il reparto del
traffico della polizia cantonale di __________. Gli è stato comunicato che il
giorno successivo il veicolo gli sarebbe stato sequestrato. Gli è stato pure
intimato un divieto di circolazione in Svizzera ed è stato obbligato al
deposito di CHF 2'300.-- a copertura delle spese (verbale d’inter-rogatorio
24.6.2013, p. 6, AI 1).
c. Il
25.6.2013 il procuratore generale ha ordinato il sequestro della vettura. Ha addotto
che, in conseguenza della grave infrazione alle norme della circolazione, si
giustificava il sequestro del veicolo quale mezzo di prova e perché soggetto a
confisca.
d. Con
reclamo 28.6/1.7.2013 RE 1 postula l’annulla-mento dell’ordine di sequestro
impugnato.
A
mente del reclamante, il sequestro del veicolo parrebbe del tutto inutile,
visto che egli avrebbe “riconosciuto di aver superato il limite di velocità
e di essere stato alla guida del veicolo. Nei confronti dell’imputato non è
stato preso alcun provvedimento, eccezion fatta per il divieto di condurre
veicoli a motore sul territorio svizzero, e neppure è verosimile che l’istruttoria
richieda un esame del veicolo” (reclamo 28.6/1.7.2013, p. 5).
Non
sarebbe data una grave inosservanza del limite di velocità, in quanto il reclamante
viaggiava a 79 km/h al di sopra del limite consentito, ciò che renderebbe
inapplicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr che prevede un superamento del limite di
almeno 80 km/h. RE 1 non avrebbe “effettuato alcuna manovra spregiudicata, avventata
o temeraria, ma si è limitato a circolare a velocità sostenuta” (reclamo
28.6/1.7.2013, p. 7).
Non
avrebbe partecipato ad alcuna gara non autorizzata con veicoli a motore: l’intervallo
di sei secondi tra la sua vettura e l’altra automobile poi fermata, rimasto
costante tra il rilevamento di __________ e quello di __________, corrisponderebbe
–
considerata la sua velocità rilevata in 204 km/h – ad una
distanza di circa 340 metri, che “neppure lontanamente lascia immaginare una
gara di velocità” (reclamo 28.6/1.7.2013, p. 8).
Infine,
il divieto di condurre veicoli a motore sul territorio svizzero notificatogli il
24.6.2013 permetterebbe di escludere la possibilità di una sua recidiva
(reclamo 28.6/1.7.2013, p. 8).
e. Delle
osservazioni, della replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di
motivazione nei considerandi successivi.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro il termine di dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con
riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385
CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 28.6/1.7.2013 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di sequestro
25.6.2013
(inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale imputato nel procedimento, possessore del veicolo sequestrato e destinatario
della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
Giusta
l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza
lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della
procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le
decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella
prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove
(sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione
di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP
(sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF
1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il
sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà
di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente
se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi
di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante
misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica
(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre
salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio
(decisione TF 1B_127/2013
dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263
CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, vor art. 263-268
CPP n. 11 ss.).
La decisione in merito agli oggetti ed ai valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267
CPP.
3.
3.1.
Per
l’art. 90 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Secondo
il cpv. 3 è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate
con veicoli a motore.
Il
cpv. 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata di
almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h (cpv. 4 lit. d).
3.2
I
cpv. 3 e 4 dell’art. 90 LCStr, entrati in vigore il 1°.1.2013, fanno parte del programma
d’intervento della Confederazione denominato “Via sicura”, volto ad aumentare
la sicurezza stradale (messaggio concernente Via sicura del 20.10.2010, in FF
2010.
p. 7455 ss.; di seguito: messaggio).
Nel
medesimo ambito, il 1°.1.2013 è pure entrato in vigore l’art. 90a LCStr, inerente
alla confisca e realizzazione di veicoli a motore. Per il cpv. 1 di
quest’ultimo disposto di legge, il giudice può ordinare la confisca di un
veicolo a motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e
senza scrupoli delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si
può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della
circolazione (lit. b).
Il
giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e
stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali
(art. 90a cpv. 2 LCStr).
L’art.
90a LCStr disciplina in maniera unitaria la confisca dei veicoli e la loro realizzazione,
che in alcuni Cantoni avveniva già, nell’ambito della circolazione stradale, sulla
base dell’art. 69 cpv. 1 CP (secondo cui il giudice, indipendentemente dalla
punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che sono serviti
o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un
reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o
l’ordine pubblico).
La confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella
garanzia della proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del
genere deve rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del
veicolo a motore è quindi proporzionata e giustificata solo in casi
eccezionali, a seconda delle circostanze specifiche. La proposta di consentire
ai tribunali di confiscare veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti
dalla Costituzione. Non significa quindi che ogni grave violazione delle norme
della circolazione debba portare automaticamente alla confisca del veicolo a
motore utilizzato. È possibile avvalersi della possibilità di confisca solo se la
violazione delle norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se
la confisca è indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni
gravi delle norme della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare
una previsione (messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenza TF 1B_98/2013 del
25.4.2013
consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un veicolo a motore
in base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza TF 1B_168/2012
dell’8.5.2012 consid. 2).
La confisca è assicurata con il sequestro
giusta l’art. 263 CPP.
3.2.1
Una
violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in
una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad
esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate
in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria
dei reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio,
FF 2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente
attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di
sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a
motore”) non è esaustivo; sarà compito dei tribunali valutare se il
comportamento concreto dell’autore dell’infrazione sia da considerare senza
scrupoli, perlomeno nei casi in cui non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4
LCStr per via di una grave inosservanza di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression
pénale et administrative, in: AJP 2013 p.
189.
ss., p. 192; J. KRUMM, Die
Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen,
in: AJP 2013 p. 375 ss., p. 384; P. WEISSENBERGER, Reformpaket «Via
sicura»: Wichtigste Neuerungen
und Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012, p. 417 ss., p. 422, p. 424).
3.2.2
Se
il veicolo è di proprietà di terzi, è comunque possibile procedere alla
confisca ma solo se l’autore ne potrebbe ancora disporre, come nel caso in cui
il veicolo appartenga a un familiare o sia stato ottenuto in prestito da un
conoscente. Se il veicolo è stato ottenuto in leasing o è noleggiato, già la
sola confisca e restituzione del veicolo al proprietario potrà impedire
all’autore di commettere ulteriori violazioni gravi delle norme della circolazione.
Sarà dunque compito del tribunale verificare, caso per caso, se siano date le
condizioni per la confisca e la realizzazione (messaggio, FF 2010 p. 7493, 7520).
È
possibile confiscare solamente il veicolo con cui è stata commessa l’infrazione
grave e senza scrupoli delle norme della circolazione. Non è invece prevista dalla
legge la confisca di un altro veicolo di proprietà o in possesso dell’autore
(J. KRUMM, op. cit., AJP 2013 p. 384; P. WEISSENBERGER, op. cit., p. 425).
3.3
Nella
sentenza 1B_98/2013 del 25.4.2013 il Tribunale federale è stato confrontato con
il caso di un conducente tedesco che, alla guida di un veicolo con targa
germanica, aveva superato di 69 km/h il limite di velocità di 80 km/h vigente fuori abitato su una strada in territorio di Eiken (AG). Il Ministero pubblico competente
aveva ordinato il sequestro del veicolo a scopo di garanzia delle spese e di
confisca, argomentando (anche) che, non avendo il conducente domicilio in
Svizzera, sarebbe risultato impossibile verificare il suo casellario giudiziale
ed il suo comportamento in ambito di circolazione stradale.
L’Alta
Corte ha respinto il ricorso del conducente contro l’ordine di sequestro, rilevando
che al momento di un eventuale dissequestro il ricorrente avrebbe con tutta
probabilità trasportato la propria vettura in Germania, rendendo difficoltosa
un’eventuale, successiva, confisca; non era pertanto data una misura meno invasiva,
ma altrettanto adeguata ad assicurare alle autorità inquirenti l’accesso al
veicolo in questione (sentenza TF 1B_98/2013 del 25.4.2013 consid. 2.4.).
4.
Nel
presente caso, il 24.6.2013 RE 1 è transitato sull’autostrada A2 in territorio
di __________ a bordo della __________ poi sequestrata ad una velocità punibile
di 199 km/h.
4.1
Anzitutto,
alla fattispecie non è applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr: al tratto di autostrada
dove è avvenuto il rilevamento della velocità il limite vigente era, quel
giorno, di 120 km/h. L’art. 90 cpv. 4 lit. d LCStr prevede, nei tratti dove
vige un limite superiore agli 80 km/h, un superamento della velocità consentita
di almeno 80 km/h; RE 1 ha superato il limite di velocità di 79 km/h, unicamente grazie alla sottrazione di 5 km/h di tolleranza.
4.2
RE
1.
è, invece, gravemente sospettato di aver commesso un’infrazione grave e senza
scrupoli alle norme della circolazione a’ sensi dell’art. 90 cpv. 3 LCStr.
4.2.1
Già
solo il fatto che l’art. 90 cpv. 4 lit. d LCStr non è in concreto applicabile
per un solo km/h di velocità punibile, sarebbe – valutando i presupposti del
sequestro di una vettura – sufficiente a far ritenere quantomeno possibile
l’applicazione al caso concreto dell’art. 90 cpv. 3 LCStr. Infatti, è ben
difficile intravedere una differenza di comportamento e di intenzionalità a
guidare senza scrupoli, tra chi viaggia a 199 km/h e chi viaggia a 200 km/h.
4.2.2
Al
di là della considerazione appena espressa, in concreto vi è anche il fondato
sospetto che RE 1, al momento del rilevamento di velocità, stesse partecipando
ad una gara non autorizzata di veicoli a motore.
Interrogato
il 24.6.2013, l’imputato ha negato che il Modball Rally Europe fosse una gara
e che stesse gareggiando con la __________ transitata al punto di rilevamento
di __________ sei secondi dopo la __________ da lui condotta (verbale
d’interrogatorio 24.6.2013, p. 4, AI 1).
Nel
proprio reclamo, fa valere che l’intervallo di 6 secondi tra le due vetture,
corrispondente in quel momento ad una distanza di circa 340 metri, “neppure lontanamente lascia immaginare una gara di velocità” (reclamo
28.
/1.7.2013, p. 8).
Sul
social network Facebook è presente la pagina “Team No Peanuts goes ModBall Europe 2013”. La pagina è accessibile pubblicamente e sembrerebbe
essere gestita ed aggiornata da __________, proprietario della vettura
sequestrata, a bordo della stessa insieme a RE 1 al momento del fermo di
polizia.
Alcuni
aggiornamenti di stato, così come alcuni commenti contenuti nella pagina (in
ordine cronologico: il 24.6.2013 “Time to catch up with the teams who started at 9am”, “Speedtraps in France, faster driving
is impossible”, “Modball mitfahren ohne Strafe wär doch recht lahm”, “Erster werden wir heute nimmer”; il 25.6.2013: “keep going with another car”, “Team __________ also got their car
impounded.. The __________, __________, and __________ got away just paying
fines..”; il 27.6.2013: “#backontrack”,
con l’immagine della vettura, di marca e modello identica a quella sequestrata,
utilizzata per l’ultima parte dell’evento) inducono – alcuni
già presi singolarmente, ancor più tutti insieme valutati nel loro complesso –
a far ritenere perlomeno plausibile che RE 1, così come i conducenti delle
altre vetture appena menzionate, considerasse il Modball Rally
Europe alla stregua di una gara, il cui percorso sarebbe stato affrontato con
ben pochi scrupoli nei confronti dei limiti di velocità vigenti e con
l’intenzione di giungere al termine delle varie tappe prima di altri
partecipanti.
A
tale proposito, nulla muta che non sia stato RE 1, bensì __________ a pubblicare
quanto sopra, visto che i due hanno partecipato insieme al Modball Rally Europe a bordo della __________ poi sequestrata.
4.3
Con
riferimento al requisito della prognosi giusta l’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr,
ovverossia se la confisca sia o meno indicata a impedire all’autore di
commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione, detta
previsione risulta, allo stato attuale del procedimento, impossibile a questa
Corte. Infatti sino ad oggi il magistrato inquirente non ha appurato se al reclamante
siano state già comminate delle sanzioni per aver violato le norme di
circolazione stradale.
4.4
Con
riferimento al rispetto del principio di proporzionalità in caso di sequestro
di una vettura, gli argomenti esposti nella sentenza TF 1B_98/2013 del
25.4.2013
tornano applicabili anche alla fattispecie che qui interessa.
RE
1, cittadino __________ con domicilio in __________, in caso di dissequestro
della vettura provvederebbe a trasportare la stessa in patria, di modo che una
confisca della stessa, eventualmente decisa dal giudice di merito e ad oggi non
escludibile a priori, risulterebbe di difficile esecuzione. Di conseguenza, anche
nel caso concreto non appare praticabile una
misura meno invasiva della garanzia di proprietà protetta dall’art.
26.
Cost., ma altrettanto adeguata ad assicurare alle autorità inquirenti
l’accesso alla __________ grigia con targa __________ __________.
In
ogni caso, andrà tenuto conto della gravità del provvedimento di sequestro
mediante lo svolgimento celere del procedimento penale in corso.
4.5
In
conclusione, non essendo a priori esclusa una decisione di confisca da parte
del giudice di merito, non risultando attualmente possibile formulare una prognosi
sul futuro comportamento del reclamante nell’ambito della circolazione
stradale, e non apparendo attuabili misure meno limitanti la garanzia di
proprietà, ma altrettanto adeguate ad assicurare alle autorità inquirenti
l’acces-so al veicolo in questione, l’ordine di sequestro impugnato merita
tutela.
5.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 90, 90a LCStr, 263 ss., 385 e 393
ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 850.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento), sono poste a
carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere