60.2013.21
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
5 febbraio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.21
Data decisione, Autorità:
05.02.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.21
Lugano
5 febbraio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17.12.2012/24.01.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
due decreti di accusa emanati a suo carico (entrambi passati in giudicato);
premesso che la richiesta priva di data è
giunta al Ministero pubblico il 17.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico avv. Chiara
Borelli – l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il
22/24.01.2013;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
l’8.10.2007 il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura
penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di furto di giusta l’art. 139 cpv. 1 CP
in relazione ai fatti avvenuti, a __________, nel periodo compreso tra il 1° e
Fatti
il 4.09.2007, e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 300.--,
corrispondente a dieci aliquote da CHF 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il predetto decreto è passato in giudicato il 12.11.2007;
che
il 15.09.2008 l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha nuovamente posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di atti sessuali
con fanciulli giusta l’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP in relazione ai fatti avvenuti
a __________, il 25.02.2008, ai danni di una persona minorenne, e ha proposto
la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.--, corrispondente a trenta
aliquote da CHF 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di tre anni, alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese e infine di non revocare il beneficio della condizionale concesso
alla pena pecuniaria di CHF 300.-- decretata nei suoi confronti l’8.10.2007, ma
ha prolungato il periodo di prova di un anno, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il citato decreto è passato in giudicato il 20.10.2008;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, di entrambi i
decreti d’accusa emanati a suo carico, poiché li ha smarriti e deve produrli
alla Sezione della circolazione di __________ per l’ottenimento della licenza
di condurre delle categorie D1 e D1E (doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni
in merito alla presente istanza;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte
nei procedimenti penali di cui agli incarti DA __________ e DA __________ nel
Considerandi
frattempo archiviati, essendo il qui istante già stato parte (in qualità di
accusato ai sensi del CPP TI) ai medesimi;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai
sensi del CPP) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dei decreti di accusa DA __________ e DA __________, poiché entrambi i procedimenti penali, nel frattempo
archiviati, l’hanno interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita di
questi documenti nell’ambito della procedura di ottenimento della licenza di condurre delle
categorie D1 e D1E;
che
di conseguenza i decreti di accusa richiesti vengono trasmessi, in copia, all’istante
unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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