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Decisione

60.2013.21

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

5 febbraio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il 4.09.2007, e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 300.--,

corrispondente a dieci aliquote da CHF 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;

che

il predetto decreto è passato in giudicato il 12.11.2007;

che

il 15.09.2008 l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha nuovamente posto in stato di accusa

dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di atti sessuali

con fanciulli giusta l’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP in relazione ai fatti avvenuti

a __________, il 25.02.2008, ai danni di una persona minorenne, e ha proposto

la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.--, corrispondente a trenta

aliquote da CHF 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di tre anni, alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e

delle spese e infine di non revocare il beneficio della condizionale concesso

alla pena pecuniaria di CHF 300.-- decretata nei suoi confronti l’8.10.2007, ma

ha prolungato il periodo di prova di un anno, e meglio come descritto nel DA __________;

che

il citato decreto è passato in giudicato il 20.10.2008;

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, di entrambi i

decreti d’accusa emanati a suo carico, poiché li ha smarriti e deve produrli

alla Sezione della circolazione di __________ per l’ottenimento della licenza

di condurre delle categorie D1 e D1E (doc. 1.a);

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni

in merito alla presente istanza;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte

nei procedimenti penali di cui agli incarti DA __________ e DA __________ nel

Considerandi

frattempo archiviati, essendo il qui istante già stato parte (in qualità di

accusato ai sensi del CPP TI) ai medesimi;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai

sensi del CPP) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire

la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4

LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dei decreti di accusa DA __________ e DA __________, poiché entrambi i procedimenti penali, nel frattempo

archiviati, l’hanno interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli necessita di

questi documenti nell’ambito della procedura di ottenimento della licenza di condurre delle

categorie D1 e D1E;

che

di conseguenza i decreti di accusa richiesti vengono trasmessi, in copia, all’istante

unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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