60.2013.223
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante quale istante
24 luglio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2013.223
Data decisione, Autorità:
24.07.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.223
Lugano
24 luglio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/11.07.2013 presentata dall’
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto
NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 3.07.2013 è giunta al Ministero pubblico il 4.07.2013, che – per
il tramite del procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna
– l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10/11.07.2013, unitamente
all’incarto NLP __________,
segnalando di non avere obiezioni all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto datato 21.07.2008 giunto al Ministero pubblico il 7.08.2008 (AI 1)
– completato con gli scritti 15/25.08.2008 (AI 2), 19/22.09.2008 (AI 3),
3/6.10.2008 (AI 4) – IS 1 ha sporto denuncia/querela penale contro la __________,
__________, in relazione ad asseriti problemi sorti inerenti all’appartamento
di sua proprietà ubicato a __________ (inc. MP __________);
che con decisione 20.10.2008 il procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al surriferito esposto,
poiché le problematiche sollevate da IS 1 assumerebbero carattere civile (AI 5
– inc. MP __________);
che con decisione 15.12.2008 l’allora
Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione
dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata il 31.10/26.11.2008 da IS 1 avverso
il surriferito decreto, poiché introdotta in maniera tardiva (inc. CRP __________);
che in data 9.04.2009 il Tribunale federale
ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da IS 1 contro la suddetta
decisione a causa del mancato pagamento dell’anticipo spese richiesto (decisione
TF __________ del 9.04.2009);
che
con sentenza 24.07.2009 il Tribunale federale ha respinto la domanda di restituzione
del termine inoltrata da IS 1 tendente all’annullamento della predetta
decisione dell’Alta Corte (decisione TF __________ del 24.07.2009);
che con ulteriore sentenza 9.10.2009 il
Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, la domanda
di revisione delle surriferite due decisioni presentata sempre da IS 1 (decisione
TF __________ del 9.10.2009);
che in data 26.03.2010 il procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere in relazione alle richieste di
riapertura del procedimento penale datati 2.09.2009 (AI 11), 26.02.2010 (AI 13)
e 22.03.2010 (AI 14) e spediti da IS 1 al Ministero pubblico, per assenza di
nuovi elementi ai sensi dell’art. 187 CPP TI (NLP __________; AI 15 – inc. MP __________);
che in data 27.04.2010 l’allora Camera dei
ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa
8/12.04.2010 presentata da IS 1 contro il NLP __________, poiché tardiva (inc.
CRP __________);
che l’8.06.2010 il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile il ricorso presentato da IS 1 avverso la predetta decisione
dell’allora Corte dei reclami penali (decisione TF __________ dell’8.06.2010);
che
in data 17.08.2010 l’Alta Corte ha respinto, nella misura in cui era
ammissibile, la domanda di revisione della sentenza TF __________
dell’8.06.2010 presentata da IS 1 (decisione TF __________ del 17.08.2010);
che
di conseguenza l’incarto penale NLP __________ (già inc. MP __________) è stato
archiviato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, di
essere informato sullo stato della procedura (inc. NLP __________) e di
trasmettergli il relativo incarto penale nella misura in cui fosse stato
archiviato (doc. 1.a);
che
a sostegno della sua richiesta precisa che gli è stato conferito mandato da
parte di IS 1 allo scopo di chiarire le diverse procedure penali e civili del
Canton Ticino che lo concernono, producendo parimenti copia della relativa
procura (doc. 1.a e doc. 1.b);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciante/querelante
ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, di tutti gli atti istruttori
dell’incarto NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo
archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (AI 1 – AI 21,
con copia dell’elenco atti) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS
1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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