60.2013.230
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
23 luglio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.230
Data decisione, Autorità:
23.07.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.230
Lugano
23 luglio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.06./16.07.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa
(passato in giudicato) emanato a suo carico;
premesso che la presente richiesta è stata
consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 13.06.2013, che – per il tramite
del procuratore pubblico Arturo
Garzoni – l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte con scritto 15/16.07.2013, dando il suo nulla osta
in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di un controllo di polizia effettuato il 27.07.2011 presso un
esercizio pubblico con alloggio, ubicato a __________, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale a carico del gerente IS 1 sfociato nel decreto di accusa 13.12.2011
mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di incitazione
all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale ed indebito profitto e meglio
come ivi descritto (DA __________ – AI 9, con le relative modifiche cfr., al
proposito, scritto 6.02.2012 del procuratore pubblico, AI 11);
che
a seguito dell’opposizione interposta il 2/3.02.2012 dall’imputato, il
6.02.2012 il procuratore pubblico ha deciso di confermare il predetto decreto
d’accusa (AI 12);
che
preso atto del ritiro della citata opposizione con scritto 16.02.2012, il
medesimo giorno il presidente della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il
procedimento penale, dichiarando l’esecutività del decreto di accusa in
questione (AI 14);
che
il suddetto decreto è quindi passato in giudicato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del surriferito decreto
di accusa (doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante il qui istante abbia omesso di
precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto dalla
costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico
legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in
copia, del DA __________ emanato a suo carico, poiché il procedimento penale
nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte
(imputato);
che
di conseguenza il DA __________ richiesto viene trasmesso, in copia,
all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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