60.2013.231
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
24 luglio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.231
Data decisione, Autorità:
24.07.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.231
Lugano
24 luglio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/16.07.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un suo verbale d’interrogatorio riguardante un procedimento penale nel frattempo
archiviato;
premesso che la richiesta datata 8.07.2013
è giunta al Ministero pubblico il 9.07.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 15/16.07.2013, comunicando
che nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’accusatrice privata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 25.03.2013, durante un controllo e la perquisizione del bagaglio di __________,
quest’ultimo è stato trovato in possesso di un telefono cellulare marca __________
che risultava essere stato rubato;
che da accertamenti effettuati dalla
Polizia è emerso che in data 20.06.2012 IS 1, cognata di __________, ha
denunciato presso la Gendarmeria territoriale di __________ che il citato
telefono cellulare le sarebbe stato sottratto;
che
di conseguenza è stato aperto un procedimento penale a carico di __________ per
le ipotesi di reato di furto, sub. ricettazione sfociato nel decreto di non
luogo a procedere 21.05.2013 emanato dal procuratore pubblico, non essendo
emersi elementi costitutivi dei reati ipotizzati (NLP __________);
che il magistrato inquirente ha parimenti deciso
il dissequestro del telefono cellulare in questione a favore di IS 1 (essendo
di sua proprietà) dopo il passaggio in giudicato del decreto (decreto di non
luogo a procedere 21.05.2013, p. 2 e 3, NLP __________);
che avverso il suddetto decreto non è
stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e
322 cpv. 2 CPP;
che il medesimo è dunque passato in
giudicato;
che
con la presente richiesta IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia,
del suo verbale d’interrogatorio 26.03.2013, essendo quel giorno stata
convocata dalla Polizia per rispondere ad una serie di domande in relazione al
furto del suo telefono cellulare (doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, essendo la qui
istante stata parte [in qualità di accusatrice privata (cfr., al proposito,
scritto PP 15/16.07.2013, doc. 1)] al procedimento penale di cui all’inc. NLP __________,
nel frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte [in qualità di accusatrice
privata (cfr., al proposito, scritto PP 15/16.07.2013, doc. 1)] nel
procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto
della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare adempiuto l’interesse giuridico legittimo
della qui istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in
copia, dei suoi verbali d’interrogatorio del 26.03.2013 e del 30.03.2013,
poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata
personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore
pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
di conseguenza i verbali d’interrogatorio del 26.03.2013 e del 30.03.2013 di IS
1 vengono trasmessi, in copia, a quest’ultima unitamente alla presente
decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di
giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel
frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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