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Decisione

60.2013.232

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

31 luglio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;

che

con la presente istanza IS 1 chiede, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG,

di poter accedere al suddetto incarto penale e di poter ottenere copia dei

verbali d’interrogatorio di __________, di __________ e di __________;

che

a sostegno della sua richiesta precisa che da quanto emerge dal decreto di non

luogo a procedere le dichiarazioni di __________ e di __________ sarebbero

diametralmente opposte rispetto a quelle di __________, che era presente con

lui all’incontro dell’8.08.2012 a __________, e che sarebbe importante poter

verificare il contenuto delle citate dichiarazioni, poiché una dichiarazione

scritta di __________ sarebbe stata utilizzata nell’ambito della causa civile

di cui all’incarto __________, pendente presso la Pretura di __________,

riguardante il qui istante e la __________, con sede a __________, di cui __________

è AU, producendo parimenti copia del NLP in questione (doc. 1);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________ e il procuratore

pubblico, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al

procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

Considerandi

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4

LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto MP

__________ sfociato nel NLP __________, poiché il procedimento penale nel

frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli

necessiterebbe in particolare dei verbali d’interrogatorio dell’incarto penale MP

__________ nell’ambito di un procedimento civile pendente presso la Pretura di __________

che lo vede opposto alla __________, di cui __________ è AU (cfr. estratto RC

del Cantone Ticino), già accusatore privato nel predetto procedimento penale

nel frattempo archiviato;

che appare dunque che sarebbe data una

connessione tra il procedimento penale sfociato nel NLP __________ e quello

civile pendente presso la Pretura di __________, circostanza che emerge anche

dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 5.06.2013 (p. 2 e 3, inc. MP __________);

che

in siffatte circostanze la denuncia/querela penale 1/2.10.2012, il conferimento

di mandato alla Polizia – Fase investigativa del 12.10.2012, l’email del

19.04

, il conferimento di mandato alla Polizia – Fase istruttoria del

22.04.2013

e il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 5.06.2013 (in

cui sono contenuti i verbali richiesti) dell’incarto MP __________, vengono

trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta

ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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