60.2013.232
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
31 luglio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.232
Data decisione, Autorità:
31.07.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.232
Lugano
31 luglio
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/17.07.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato
nel NLP __________ (passato in giudicato), e di poter ottenere copia dei relativi
verbali d’interrogatorio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della querela 1/2.10.2012 sporta da __________ nei confronti di IS 1
per le ipotesi di reato di ingiuria e minaccia in relazione ai fatti accaduti l’8.08.2012, a __________,
presso una palestra, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 20.06.2013
(NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Francesca Lanz;
che avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.
Fatti
2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;
che
con la presente istanza IS 1 chiede, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG,
di poter accedere al suddetto incarto penale e di poter ottenere copia dei
verbali d’interrogatorio di __________, di __________ e di __________;
che
a sostegno della sua richiesta precisa che da quanto emerge dal decreto di non
luogo a procedere le dichiarazioni di __________ e di __________ sarebbero
diametralmente opposte rispetto a quelle di __________, che era presente con
lui all’incontro dell’8.08.2012 a __________, e che sarebbe importante poter
verificare il contenuto delle citate dichiarazioni, poiché una dichiarazione
scritta di __________ sarebbe stata utilizzata nell’ambito della causa civile
di cui all’incarto __________, pendente presso la Pretura di __________,
riguardante il qui istante e la __________, con sede a __________, di cui __________
è AU, producendo parimenti copia del NLP in questione (doc. 1);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________ e il procuratore
pubblico, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al
procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
Considerandi
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto MP
__________ sfociato nel NLP __________, poiché il procedimento penale nel
frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli
necessiterebbe in particolare dei verbali d’interrogatorio dell’incarto penale MP
__________ nell’ambito di un procedimento civile pendente presso la Pretura di __________
che lo vede opposto alla __________, di cui __________ è AU (cfr. estratto RC
del Cantone Ticino), già accusatore privato nel predetto procedimento penale
nel frattempo archiviato;
che appare dunque che sarebbe data una
connessione tra il procedimento penale sfociato nel NLP __________ e quello
civile pendente presso la Pretura di __________, circostanza che emerge anche
dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 5.06.2013 (p. 2 e 3, inc. MP __________);
che
in siffatte circostanze la denuncia/querela penale 1/2.10.2012, il conferimento
di mandato alla Polizia – Fase investigativa del 12.10.2012, l’email del
19.04
, il conferimento di mandato alla Polizia – Fase istruttoria del
22.04.2013
e il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 5.06.2013 (in
cui sono contenuti i verbali richiesti) dell’incarto MP __________, vengono
trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta
ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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