60.2013.238
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
31 luglio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.238
Data decisione, Autorità:
31.07.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.238
Lugano
31 luglio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/25.07.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una sentenza emanata a suo carico nel 1991;
premesso che la richiesta datata 24.07.2013
è giunta al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa,
per competenza, a questa Corte con scritto 24/25.07.2013 unitamente alla copia
della sentenza datata 12.09.1991, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 12.09.1991 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1, cittadino italiano, autore colpevole (unitamente
ad altre due persone) di rapina aggravata e lo ha condannato alla pena di
quattro anni e sei mesi di reclusione (da dedursi il carcere preventivo
sofferto), all’espulsione dal territorio svizzero per quindici anni e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese processuali (inc. TPC __________);
che
con sentenza 11.08.1992 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha –
tra l’altro – respinto il ricorso per cassazione presentato da IS 1 in relazione alla commisurazione della pena (inc. CCRP __________);
che IS 1 ha rinunciato ad impugnare al Tribunale federale la predetta decisione (cfr. sentenza 27.04.1994,
p. 3, inc. CCRP __________ riguardante l’istanza di revisione presentata da un
altro accusato di cui al medesimo procedimento penale);
che l’incarto penale inerente a IS 1 è
stato conseguentemente archiviato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale cantonale
a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito, la
trasmissione della decisione di condanna emanata a suo carico;
che a sostegno della sua richiesta precisa
che IS 1 le ha conferito mandato allo scopo di verificare la sua posizione
presso le autorità svizzere civili/penali e se egli può accedere liberamente
sul territorio elvetico, allegando parimenti copia della relativa procura (doc.
1.a);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al
procedimento penale di cui si è detto poc’anzi, nel frattempo archiviato,
essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI)
al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai
sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza di condanna
12.09.1991 (inc. TPC __________) e della sentenza 11.08.1992 (inc. CCRP __________),
poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato
personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che le stesse sono senz’altro utili al suo patrocinatore per
valutare se il suo assistito può entrare liberamente in Svizzera, essendo egli in
quell’occasione stato, tra l’altro, condannato all’espulsione dal territorio
elvetico per quindici anni (inc. TPC __________);
che
di conseguenza la sentenza 12.09.1991 (inc. TPC __________) e la sentenza 11.08.1992
(inc. CCRP __________) vengono trasmesse, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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