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Decisione

60.2013.242

Istanza di ispezione degli atti. già partecipante al procedimento (vittima ex lege / testimone) quale istante

20 settembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di quaranta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.-- e al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);

che il 13.03.2013 il procuratore pubblico

Valentina Tuoni ha emanato un altro decreto di accusa a carico di PI 3 siccome

ritenuto colpevole di lesioni semplici, coazione e contravvenzione alla LStup

in relazione ad altre fattispecie che non concernono la qui istante (DA __________);

che avverso entrambi i decreti PI 3 ha inoltrato, il 23/26.09.2011 rispettivamente il 20/21.03.2013, formale opposizione (AI 17 – inc.

MP __________ e AI 82 – inc. MP __________);

che i magistrati inquirenti hanno

confermato i summenzionati decreti con decisioni 16.11.2011 e 29.03.2013 (AI 1

– inc. __________ e AI 1 – inc. __________);

che il 3.04.2013 il presidente della

Pretura penale Marco Kraus-haar ha deciso di riunire, per economia di giudizio,

ambedue i procedimenti penali a carico di PI 3 (AI 14 – inc. __________);

che in data 10.04.2013 lo

stesso presidente non ha riconosciuto a IS 1 la qualità di accusatore privato/di

parte al procedimento penale a carico di PI 3 [essendo la costituzione di

accusatore privato avvenuta in maniera tardiva (art. 118 cpv. 3 CPP)], annullando

parimenti la citazione al pubblico dibattimento del 19.06.2013 e il decreto

3.04.2013 intimati erroneamente a quest’ultima e al suo patrocinatore (cfr., al

proposito, AI 16 e AI 20 – inc. __________);

che

il 19.06.2013 la Pretura penale ha ritenuto PI 3 autore colpevole di ripetute lesioni

semplici ai danni di IS 1 e di un’altra persona, di vie di fatto e di coazione ai

danni di IS 1 e di contravvenzione alla LStup in relazione ad altre fattispecie

e lo ha condannato alla pena pecuniaria di cinquanta aliquote da CHF 30.--

cadauna, per complessivi CHF 1'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di

giustizia e delle spese giudiziarie (AI 28 – inc. __________);

che la sentenza è passata in giudicato il 15.07.2013;

che

con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere informazioni riguardo alla suddetta

decisione del 19.06.2013 inerente ad PI 3;

che

a sostegno della sua istanza precisa in particolare di essere "(…) molto preoccupata delle

decisioni da parte dell’ARP di __________ concernenti le precauzioni

riguardanti i diritti di visita per mio figlio __________ nato il __________

dalla mia relazione con PI 3 da cui ho subito violenze, oltre che durante la

gravidanza, anche subito dopo il parto, cosa che purtroppo visto il delicato

momento e le pressioni da parte della madre __________, non ho avuto la forza

di denunciare. Da notare che proprio per cautelarmi mi sono rivolta all’allora

CTR, ora ARP di __________, la quale mi ha consigliato un curatore, da loro disegnato

in una figura maschile, per evitare eventuali tentativi di seduzione da parte

di PI 3. Scelta caduta su __________, che non ha creato le basi per un rapporto

di fiducia nei miei confronti il quale ha asserito di non leggere i rapporti

perché tutti sanno come funziona l’operato delle forze dell’ordine in questi

casi, e che a lui basta leggere negli occhi! Inoltre senza alcuna esperienza in

prima infanzia. (…)" (istanza datata 27.06.2013, doc. 1.a);

che,

come esposto in entrata, i procuratori pubblici Andrea Pagani e Valentina Tuoni

comunicano che nulla osta a che l’istante ottenga copia della sentenza emanata

il 19.06.2013 a carico di PI 3;

che

il patrocinatore di PI 3, dal canto suo, si oppone alla richiesta, evidenziando

in particolare di aver informato con scritto 17.07.2013 l’ARP e la qui istante

che il suo assistito il 19.06.2013, dinanzi alla Pretura penale, è stato

riconosciuto autore colpevole di lesioni semplici, vie di fatto, coazione e contravvenzione

alla LStup ed è stato condannato alla pena pecuniaria di cinquanta aliquote

giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente e al pagamento della

multa di CHF 300.--; ha inoltre addotto che il giudice, con riferimento alla persona

di IS 1, ha riconosciuto che l’imputato il 6.12.2010 le ha morsicato il naso

obbligandola poi a sciacquarsi il viso con una doccia fredda (da cui la

coazione) e che il 25.12.2010 l’ha colpita con uno schiaffo in faccia; ricorda

che nell’ambito del procedimento penale IS 1 aveva assunto la veste di parte lesa,

non essendosi costituita validamente accusatrice privata (cfr. osservazioni

6/7.08.2013, doc. 4 e scritto 17.07.2013, doc. 4a ivi annesso);

che

con replica IS 1 e con dupliche PI 3 e il Ministero pubblico riconfermano in sostanza

le loro posizioni (cfr. doc. 6, doc. 8 e doc. 9, alla cui lettura si rimanda

per brevità);

Considerandi

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che,

come visto, nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________,

aperto d’ufficio a carico di PI 3 per le ipotesi di reato di vie di fatto reiterate,

coazione, minaccia e lesioni semplici ai danni di IS 1 sfociato dapprima nel DA

__________ del 20.09.2011 e poi nella sentenza di condanna 19.06.2013 emanata

dalla Pretura penale (inc. __________ / __________),

quest’ultima è stata interrogata dalla polizia quale vittima e dal Ministero

pubblico in qualità di testimone;

che a IS 1 non è però stata riconosciuta la

qualità di accusatore privato/di parte al (suddetto) procedimento penale;

che

giusta l’art. 116 cpv. 1 CPP la vittima è il danneggiato che a causa del reato

è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale e psichica;

che

il riconoscimento come vittima presuppone da un lato, in base all’art. 1 cpv. 1

LAV, la qualità di persona danneggiata ai sensi dell’art. 115 CPP [secondo cui

il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal

reato (cpv. 1); è considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere

querela (cpv. 2)] e, dall’altro lato, la sussistenza di una lesione diretta

dell’integrità fisica, sessuale o psichica causata dal reato (cfr., al

proposito, BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 116 CPP n. 2; N.

SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 693 e note a piè di

pagina 112 e 113);

che

colui che adempie entrambi i presupposti viene considerato come vittima per

legge (cfr. BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 116 CPP n. 2);

che ogni vittima è anche contestualmente danneggiato

(ma non tutti i danneggiati sono per forza vittime): la vittima può dunque far

valere tutti i diritti spettanti al danneggiato (Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1077; BSK StPO

– H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 6 e 7; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

art. 116 CPP n. 2; N. SCHMID, op. cit., n. 693; ZK – V. LIEBER, art. 116 CPP n.

1.

e 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 116 CPP n. 4);

che il danneggiato, i cui diritti sono

stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP), così come la vittima

ai sensi dell’art. 116 ss. CPP, sono partecipanti al procedimento, nella misura

in cui non si sono costituiti come accusatori privati (art. 105 cpv. 1 lit. a

CPP) [N. SCHMID, op. cit., n. 638; ZK – V. LIEBER, art. 105 CPP n. 2 e art. 115

CPP n. 8; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 4 e 5];

che se il danneggiato e la vittima sono direttamente lesi nei loro diritti,

fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria

alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP): tra questi diritti vi è

il diritto di esaminare gli atti (art. 107 cpv. 1 lit. a CPP) [N. SCHMID, op.

cit., n. 642; ZK – V. LIEBER, art. 105 CPP n. 17 e art. 107 CPP n. 4;

Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 12];

che il danneggiato è di principio interrogato

in qualità di testimone (art. 166 cpv. 1 CPP); esso viene sentito in qualità di

persona informata sui fatti se si è costituito accusatore privato (166 cpv. 2 in relazione all’art. 178 lit. a CPP) [N. SCHMID, op. cit., n. 873; ZK – A. DONATSCH, art. 166 CPP

n. 3; BSK StPO – J. BÄHLER, art. 166 CPP n. 1 e 3; Commentario CPP – M.

GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 166 CPP n. 1 ss.];

che il testimone viene considerato come

partecipante al procedimento (art. 105 cpv. 1 lit. c CPP);

che alla luce di quanto sopra esposto e

considerato inoltre che PI 3 è stato ritenuto autore colpevole di ripetute lesioni semplici, vie di fatto e

di coazione ai danni di IS 1 [cfr. sentenza di condanna 19.06.2013 (inc. __________ / __________)],

quest’ultima è stata partecipante al procedimento penale in veste di vittima ex

lege (perlomeno con riferimento al reato di ripetute lesioni semplici,

cfr., al proposito, N. SCHMID, op. cit., nota a piè di pagina 113),

rispettivamente in veste di testimone ai sensi del CPP;

che

in siffatte circostanze – visti i motivi addotti nella presente richiesta, la

situazione famigliare delicata creatasi (dalla relazione di IS 1 e PI 3 è nato

un figlio il __________) e il contenuto della decisione 19.06.2013 emanata

dalla Pretura penale in relazione alle fattispecie ai danni di IS 1 (inc. __________)

– appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62

cpv. 4 LOG della qui istante prevalente sugli interessi personali di PI 3 ad

ottenere copia della predetta sentenza, poiché alcune fattispecie ivi descritte

l’hanno interessata personalmente in veste di partecipante al procedimento

direttamente lesa nei suoi diritti (art. 105 cpv. 2 CPP);

che

nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a

tutela degli interessi privati e della sfera personale di un’altra persona

coinvolta (accusatrice privata) nel procedimento penale sfociato nella sentenza

di condanna 19.06.2013 (inc. __________ / __________) e in ossequio al diritto

di essere sentito – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione –

la sentenza 19.06.2013 (inc. __________ / __________) viene trasmessa all’istante,

in forma parzialmente cancellata [omissis per quanto riguardano le

fattispecie / i passaggi della sentenza che non concernono la persona di IS 1, segnatamente

con l’eliminazione dei seguenti passaggi: 3° e 4° paragrafo a p. 2; p. 3

(integralmente); 1° paragrafo a p. 4; dispositivo no. 1.1.2. e 1.4. a p. 5;

Dispositivo

dispositivo no. 4. a p. 6; dispositivi no. 5. e no. 6. a p. 7, nome e cognome dell’AP a p. 7];

che l’istanza è accolta ai sensi della presente

decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata

partecipante al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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