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Decisione

60.2013.246

Istanza di ispezione degli atti. già accusatori privati quali istanti

14 agosto 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 26.03.2013 ai danni di __________ e il 20.05.2013 ai danni di __________, ed

ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote

giornaliere da CHF 30.-- cadauna, per complessivi CHF 2'700.--, al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese, rinviando gli accusatori privati __________,

__________ e __________ al competente foro per eventuali pretese di natura

civile, revocando parimenti il beneficio della sospensione condizionale

concesso il 16.04.2012, e meglio come ivi descritto (DA __________).

Per completezza va rilevato che __________

ha ritirato la sua querela l’8.05.2013 [suo verbale d’interrogatorio 8.05.2013,

p. 1, e relativo formulario, annessi al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

18.06.2013 (AI 4)], mentre __________ l’ha ritirata il 15.05.2013 [suo verbale

d’interrogatorio 15.05.2013, p. 2, e relativo formulario, annessi al rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (AI 4)].

2. Con

la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – l’avv. PR 1 e il MLaw __________ postulano, in nome e per conto

della "comunione dei comproprietari della PPP __________

a __________ "

[rappr. dall’amministratore della PPP __________, __________ (procura

28.06.2013, doc. 2)], la

trasmissione, in copia, dei rapporti e dei verbali in connessione con gli interventi effettuati dalla Polizia

presso il predetto condominio a causa di PI 2 (istanza 10.07./5.08.2013).

A sostegno della loro richiesta i

patrocinatori precisano anzitutto che PI 2, il quale abita con sua moglie (proprietaria

di una PPP del condominio in questione), causerebbe da tanto tempo innumerevoli

problemi ai condomini (di notte si è aggirato/ si aggirerebbe per lo stabile

gridando e minacciando quest’ultimi e con il suo agire avrebbe provocato vari

interventi da parte della Polizia cantonale e comunale). Non potendo più

tollerare la situazione creatasi, i loro assistiti intendono ora procedere

legalmente nei confronti di PI 2 e di sua moglie.

3. Come esposto in entrata, il procuratore

pubblico non si è opposto alla richiesta.

Questa

Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento

penale di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________, nel

frattempo archiviato, essendo __________, __________ e __________ – i quali

abitano presso il Condominio __________ – stati parte (in qualità di accusatori

privati) al medesimo.

4. 4.1.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

Considerandi

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,

dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

4.2

Nel

presente caso, pur essendo stati __________, __________ e __________ parti (in

qualità di accusatori privati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono

seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale

concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

4.3

Nella

fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il

contenuto dell’incarto penale sfociato nel DA __________ – appare pacifico l’interesse

giuridico legittimo perlomeno di __________, __________ e __________ giusta

l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (AI 4), poiché il procedimento

penale nel frattempo archiviato li hanno interessati personalmente in veste di

parte.

A ciò aggiungasi che il procuratore

pubblico nel DA __________ ha rinviato __________, __________ e __________ al competente foro civile per far valere eventuali

pretese: essi necessitano dunque della documentazione richiesta, essendo

intenzionati – unitamente agli altri condomini – ad avviare un procedimento civile

nei confronti di PI 2 e di sua moglie, [verosimilmente una procedura di

esclusione dalla comunione dei comproprietari della PPP __________, __________

(cfr., al proposito, procura 28.06.2013, doc. 2)].

Di

conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (contenente

anche i verbali d’interrogatorio dell’imputato, degli accusatori privati e

delle due persone informate sui fatti, AI 4) viene trasmesso, in copia, ai

patrocinatori della comunione qui istante unitamente alla presente decisione.

Va da sé che il summenzionato rapporto

potrà, se del caso, essere utilizzato esclusivamente nell’ambito del

procedimento civile che eventualmente verrà avviato nei confronti di PI 2 e di

sua moglie da parte della Comunione dei comproprietari della PPP __________, __________.

5.

L’istanza

è accolta ai sensi della presente decisione. Si rinuncia al prelievo di tassa

di giustizia e spese, essendo __________, __________ e __________ già stati

parti al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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