60.2013.246
Istanza di ispezione degli atti. già accusatori privati quali istanti
14 agosto 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2013.246
Data decisione, Autorità:
14.08.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatori privati quali istanti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.246
Lugano
14 agosto
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10.07./5.08.2013 presentata dalla
IS 1
rappr. da:
tutti patr. da: PR 1 e
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, dei
rapporti e dei verbali in connessione con gli interventi effettuati dalla
Polizia presso il Condominio __________ a causa di PI 2;
premesso che la richiesta datata 10.07.2013
è stata inviata alla Polizia cantonale, che l’ha trasmessa al Ministero
pubblico di Bellinzona il 22.07.2013, che l’ha recapitata al Ministero pubblico
di Lugano il 24.07.2013, che a sua volta – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza ex art.
62 cpv. 4 LOG, a questa Corte con scritto 2/5.08.2013, segnalando in
particolare che da parte sua nulla osta alla trasmissione del rapporto di polizia
18.06.2013 e dei relativi allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito delle cinque distinte denunce/querele
25/26.04.2013 presentate da __________, __________, __________, __________ ed __________
– tutti domiciliati a __________ presso il Condominio __________, __________ –
nei confronti di PI 2 per varie ipotesi di reato in relazione al comportamento
assunto dal denunciato/querelato nei loro confronti presso il predetto
condominio (AI 1), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
MP __________) a suo carico sfociato nel decreto di accusa 21.06.2013 (DA __________)
emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani.
Mediante
il summenzionato decreto – passato in giudicato il 22.07.2013 – il magistrato
inquirente ha posto PI 2 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome
ritenuto colpevole di ripetuta minaccia e ripetuta ingiuria per i fatti
avvenuti presso il Condominio __________ il 25.03.2013 ai danni di __________,
Fatti
il 26.03.2013 ai danni di __________ e il 20.05.2013 ai danni di __________, ed
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote
giornaliere da CHF 30.-- cadauna, per complessivi CHF 2'700.--, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, rinviando gli accusatori privati __________,
__________ e __________ al competente foro per eventuali pretese di natura
civile, revocando parimenti il beneficio della sospensione condizionale
concesso il 16.04.2012, e meglio come ivi descritto (DA __________).
Per completezza va rilevato che __________
ha ritirato la sua querela l’8.05.2013 [suo verbale d’interrogatorio 8.05.2013,
p. 1, e relativo formulario, annessi al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
18.06.2013 (AI 4)], mentre __________ l’ha ritirata il 15.05.2013 [suo verbale
d’interrogatorio 15.05.2013, p. 2, e relativo formulario, annessi al rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (AI 4)].
2. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 e il MLaw __________ postulano, in nome e per conto
della "comunione dei comproprietari della PPP __________
a __________ "
[rappr. dall’amministratore della PPP __________, __________ (procura
28.06.2013, doc. 2)], la
trasmissione, in copia, dei rapporti e dei verbali in connessione con gli interventi effettuati dalla Polizia
presso il predetto condominio a causa di PI 2 (istanza 10.07./5.08.2013).
A sostegno della loro richiesta i
patrocinatori precisano anzitutto che PI 2, il quale abita con sua moglie (proprietaria
di una PPP del condominio in questione), causerebbe da tanto tempo innumerevoli
problemi ai condomini (di notte si è aggirato/ si aggirerebbe per lo stabile
gridando e minacciando quest’ultimi e con il suo agire avrebbe provocato vari
interventi da parte della Polizia cantonale e comunale). Non potendo più
tollerare la situazione creatasi, i loro assistiti intendono ora procedere
legalmente nei confronti di PI 2 e di sua moglie.
3. Come esposto in entrata, il procuratore
pubblico non si è opposto alla richiesta.
Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento
penale di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________, nel
frattempo archiviato, essendo __________, __________ e __________ – i quali
abitano presso il Condominio __________ – stati parte (in qualità di accusatori
privati) al medesimo.
4. 4.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
Considerandi
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.2
Nel
presente caso, pur essendo stati __________, __________ e __________ parti (in
qualità di accusatori privati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono
seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
4.3
Nella
fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il
contenuto dell’incarto penale sfociato nel DA __________ – appare pacifico l’interesse
giuridico legittimo perlomeno di __________, __________ e __________ giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (AI 4), poiché il procedimento
penale nel frattempo archiviato li hanno interessati personalmente in veste di
parte.
A ciò aggiungasi che il procuratore
pubblico nel DA __________ ha rinviato __________, __________ e __________ al competente foro civile per far valere eventuali
pretese: essi necessitano dunque della documentazione richiesta, essendo
intenzionati – unitamente agli altri condomini – ad avviare un procedimento civile
nei confronti di PI 2 e di sua moglie, [verosimilmente una procedura di
esclusione dalla comunione dei comproprietari della PPP __________, __________
(cfr., al proposito, procura 28.06.2013, doc. 2)].
Di
conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.06.2013 (contenente
anche i verbali d’interrogatorio dell’imputato, degli accusatori privati e
delle due persone informate sui fatti, AI 4) viene trasmesso, in copia, ai
patrocinatori della comunione qui istante unitamente alla presente decisione.
Va da sé che il summenzionato rapporto
potrà, se del caso, essere utilizzato esclusivamente nell’ambito del
procedimento civile che eventualmente verrà avviato nei confronti di PI 2 e di
sua moglie da parte della Comunione dei comproprietari della PPP __________, __________.
5.
L’istanza
è accolta ai sensi della presente decisione. Si rinuncia al prelievo di tassa
di giustizia e spese, essendo __________, __________ e __________ già stati
parti al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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