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Decisione

60.2013.250

Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di trasferimento in sezione aperta

9 settembre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a.RE 1 è stato condannato in prima istanza l’8.3.2012 (inc.

__________); con sentenza 24.10.2012 in appello, la condanna è stata sostanzialmente

confermata, e la pena commisurata a tre anni e tre mesi di pena detentiva (__________).

La

metà pena è stata raggiunta il 31.3.2013, i 7/12 il 5.6.2013. I due terzi

scadono il 15.10.2013 e la fine pena è prevista per il 15.11.2014.

b.

Con decisione

3.4.2013 la Sezione della popolazione ha intimato l’allontanamento del

reclamante a fine pena. In data 23.4.2013 l’Ufficio federale della migrazione ha

emesso nei confronti del reclamante un divieto d’entrata valido da subito e a

tempo indeterminato.

c.Con istanza 24.5/17.6.2013 il reclamante ha chiesto il

trasferimento in sezione aperta, al fine di potersi reinserire gradualmente

nella società.

d.

L’Ufficio di

patronato (con preavviso del 13/17.6.2013) e la direzione delle strutture

carcerarie (con preavviso 21/25.6.2013) hanno dato parere favorevole. Il piano

di esecuzione della pena (PES) prevede che un trasferimento in sezione aperta

ai 7/12 di espiazione della pena.

e.Con decisione del 26.7.2013 (inc. GPC __________) il

magistrato ha respinto la richiesta di trasferimento, in ragione della sussistenza

di un pericolo di fuga in capo al qui reclamante. Considerato per un verso che

la fine pena è prevista per il 15.11.2014, e ritenuto per altro verso che il

reclamante non può risiedere legalmente sul nostro territorio, sussisterebbe il

rischio che RE 1 ripari in Italia al fine di sottrarsi alla pena.

f.

Nel reclamo RE 1 ha espresso la sua intenzione, una volta espiata la pena, di stabilirsi in zona __________ per aprire

una ditta quale imbianchino e fondare una famiglia con l’attuale compagna.

Richiamato gli scopi del regime aperto, il reclamante chiede il trasferimento

per poter mettere in pratica il proprio progetto di lavoro, di ristabilire i

contatti con la famiglia e di procedere con i preparativi per il matrimonio.

Ciò anche in ragione del fatto che RE 1 si è comportato bene durante

l’espiazione della pena. Invoca pure il diritto al ricongiungimento familiare, senza

specificare ulteriormente quest’argomento.

g.

Con scritto

8/9.8.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere

particolari osservazioni da formulare e di rinviare alla decisione impugnata.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale

svizzero (Codice di procedura penale, CPP) lascia ai Cantoni la facoltà di

designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e

di stabilire la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011, che all'art.

10.

cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione

questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti

coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il

trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e

dell'alloggio esterni (art. 77a CP).

Contro

tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata

giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il

gravame, inoltrato il 5/6.8.2013, contro la decisione 26.7.2013 del giudice dei

provvedimenti coercitivi è tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente,

personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a

reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 75a cpv. 2 CP "Per regime aperto si intende un'espiazione della

pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il

trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione

del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale".

L'art. 76 cpv. 2 CP stabilisce inoltre che

"il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto

chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi

è da attendersi che commetta nuovi reati".

Interpretata

e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il

collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un

penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto

si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati

(cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER,

2a. ed., art. 76 CP n. 8).

A

livello cantonale - oltre l'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle

pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti

nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale

degli adulti) - l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure

per gli adulti del 6.3.2007 (REPM), in vigore dal 9.3.2007, al cpv. 1 dispone

che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno

stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di

esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme

di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.

Il

cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la

pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto

(ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto

concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione

non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e

non vi è rischio di fuga.

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che sono considerate strutture aperte lo

Stampino e il Naravazz (cpv. 5). Esse sono in particolare destinate

all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di

lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia;

c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d)

persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le

quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

Inoltre

l'art. 43 cpv. 1 di detto regolamento stabilisce che l'esecuzione della pena avviene

di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono

contemplati dal PES (Piano d'esecuzione della sanzione penale). I passaggi tra

le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente

della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno

nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare

le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di

sicurezza.

2.2

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il

detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere

espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due

criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice

penale svizzero del 21.9.1998, FF 1999 p. 1793).

Conformemente

alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in

funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere

dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che

lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale

rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).

In

ambito di concessione del primo congedo, l'Alta Corte ha avuto modo di precisare

che il pericolo di fuga non può essere ammesso, allorquando un rischio simile è

dato solo in modo astratto. Devono sussistere dei motivi concreti, che facciano

apparire la fuga come probabile. Al proposito va preso in considerazione

l'insieme delle condizioni del detenuto ("die gesamten Verhältnisse des

Eingewiesenen"), quali ad esempio i suoi legami familiari ("familiäre

Bindungen"), le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"),

la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und

finanzielle Situation"), i suoi contatti all'estero ("Kontakte

zum Ausland") [sentenza TF 6B_577/2011 del 12.1.2012, consid. 2.2.].

La

dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in

particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz")

con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la

Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen")

e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora

(BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

3.

3.1.

È

pacifico che RE 1 ha raggiunto i 7/12 dell'esecuzione della pena. Inoltre il suo

comportamento in carcere è stato corretto.

Nondimeno

questa Corte intravvede, per le circostanze che verranno esposte nei

considerandi che seguono, un concreto pericolo di fuga che impedisce la concessione

del postulato trasferimento in sezione aperta, così come correttamente accertato

dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata, che dunque

merita tutela.

3.2

Il

reclamante non ha possibilità alcuna di stabilirsi legalmente in Svizzera, dove

peraltro egli mai ha risieduto regolarmente.

Il

3.4.2013

la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei suoi

confronti un ordine di allontanamento a fine pena.

L’Ufficio

federale della migrazione ha emanato il 23.4.2013 un divieto d'entrata valido

da subito e a tempo indeterminato.

3.3

Il

reclamante, nemmeno dal profilo familiare e affettivo, può vantare dei legami

significativi con il nostro territorio, tali da facilitare un suo reinserimento.

La

compagna con cui ha una relazione e con cui vuole maritarsi (non appena questa

avrà ottenuto il divorzio), pur risiedendo a __________, è intenzionata a trasferirsi

in __________ (suo paese di origine) o comunque nel __________.

La

relazione con il fratello, residente in Svizzera, si è interrotta già prima

dell’arresto del reclamante.

__________,

paese in cui egli è vissuto sino al suo arresto da parte degli inquirenti

elvetici e dove ha dichiarato di voler far rientro (sia per abitarvi, sia per

lavorarvi), rimane indiscutibilmente il centro dei suoi interessi personali,

familiari e professionali.

__________,

come possibile destinazione alternativa, appare ancor più problematica, in

un'ottica di pericolo di fuga.

3.4

A

ciò si aggiunga, in relazione alle condizioni personali del reclamante, la

gravità dei reati per cui è stato condannato nel nostro paese, nonché i

precedenti in __________ per rapina e furto che gli hanno comportato

l’espiazione di 8 anni di carcere.

3.5

In

tali circostanze, in generale risulta palesemente non essere data al reclamante

la possibilità di una progressiva reintegrazione nel nostro paese dal profilo

professionale, sociale o familiare.

In

particolare, appare difficile che la concessione della sezione aperta possa

facilitare la messa in pratica del progetto di lavoro del reclamante, il

ristabilire i contatti con la famiglia ed i preparativi per il matrimonio.

La

mancanza di un titolo giuridico per risiedere nel nostro paese rende difficile

un reinserimento per il tramite della sezione aperta: sarà piuttosto la

liberazione condizionale ai 2/3 della pena a facilitare quanto auspicato dal

reclamante.

Per

concludere, avendo il proprio centro degli interessi personali, familiari e

professionali in __________ e non avendo alcun legame e/o prospettiva di

integrarsi in Svizzera, viste le sue condizioni di vita (precedenti penali), il

rischio che egli possa sottrarsi al residuo di pena riparando in patria,

qualora fosse trasferito in sezione aperta, risulta concreto.

4.

Il reclamo è respinto. La tassa di

giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico del qui

reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439

cpv. 1 CPP, 75a, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture

carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture

carcerarie, Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv.

1 LTF).

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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