60.2013.250
Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di trasferimento in sezione aperta
9 settembre 2013Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2013.250
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di trasferimento in sezione aperta
PERICOLO DI FUGA
TRASFERIMENTO IN SEZIONE APERTA
art. 393 CPP
art. 439 CPP
art. 75a CPS
art. 76 CPS
art. 10 LEPMS
art. 12 LEPMS
art. 19 REPMS
Incarto n.
60.2013.250
Lugano
9 settembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Siro Buzzi, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 5/6.8.2013
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 26.7.2013 (inc. GPC 850.2013.624) del
giudice dei provvedimenti coercitivi, agente in materia di esecuzione della pena,
che ha respinto il trasferimento in sezione aperta;
richiamato lo scritto 8/9.8.2012 del
giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale comunica di non avere
osservazioni da formulare e rinvia alla decisione impugnata;
ritenuto che il procuratore pubblico, nel
termine fissato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.RE 1 è stato condannato in prima istanza l’8.3.2012 (inc.
__________); con sentenza 24.10.2012 in appello, la condanna è stata sostanzialmente
confermata, e la pena commisurata a tre anni e tre mesi di pena detentiva (__________).
La
metà pena è stata raggiunta il 31.3.2013, i 7/12 il 5.6.2013. I due terzi
scadono il 15.10.2013 e la fine pena è prevista per il 15.11.2014.
b.
Con decisione
3.4.2013 la Sezione della popolazione ha intimato l’allontanamento del
reclamante a fine pena. In data 23.4.2013 l’Ufficio federale della migrazione ha
emesso nei confronti del reclamante un divieto d’entrata valido da subito e a
tempo indeterminato.
c.Con istanza 24.5/17.6.2013 il reclamante ha chiesto il
trasferimento in sezione aperta, al fine di potersi reinserire gradualmente
nella società.
d.
L’Ufficio di
patronato (con preavviso del 13/17.6.2013) e la direzione delle strutture
carcerarie (con preavviso 21/25.6.2013) hanno dato parere favorevole. Il piano
di esecuzione della pena (PES) prevede che un trasferimento in sezione aperta
ai 7/12 di espiazione della pena.
e.Con decisione del 26.7.2013 (inc. GPC __________) il
magistrato ha respinto la richiesta di trasferimento, in ragione della sussistenza
di un pericolo di fuga in capo al qui reclamante. Considerato per un verso che
la fine pena è prevista per il 15.11.2014, e ritenuto per altro verso che il
reclamante non può risiedere legalmente sul nostro territorio, sussisterebbe il
rischio che RE 1 ripari in Italia al fine di sottrarsi alla pena.
f.
Nel reclamo RE 1 ha espresso la sua intenzione, una volta espiata la pena, di stabilirsi in zona __________ per aprire
una ditta quale imbianchino e fondare una famiglia con l’attuale compagna.
Richiamato gli scopi del regime aperto, il reclamante chiede il trasferimento
per poter mettere in pratica il proprio progetto di lavoro, di ristabilire i
contatti con la famiglia e di procedere con i preparativi per il matrimonio.
Ciò anche in ragione del fatto che RE 1 si è comportato bene durante
l’espiazione della pena. Invoca pure il diritto al ricongiungimento familiare, senza
specificare ulteriormente quest’argomento.
g.
Con scritto
8/9.8.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere
particolari osservazioni da formulare e di rinviare alla decisione impugnata.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale
svizzero (Codice di procedura penale, CPP) lascia ai Cantoni la facoltà di
designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e
di stabilire la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011, che all'art.
10.
cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione
questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il
trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e
dell'alloggio esterni (art. 77a CP).
Contro
tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame, inoltrato il 5/6.8.2013, contro la decisione 26.7.2013 del giudice dei
provvedimenti coercitivi è tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente,
personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a
reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 75a cpv. 2 CP "Per regime aperto si intende un'espiazione della
pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il
trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione
del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale".
L'art. 76 cpv. 2 CP stabilisce inoltre che
"il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto
chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi
è da attendersi che commetta nuovi reati".
Interpretata
e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il
collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un
penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto
si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati
(cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER,
2a. ed., art. 76 CP n. 8).
A
livello cantonale - oltre l'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle
pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti
nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale
degli adulti) - l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure
per gli adulti del 6.3.2007 (REPM), in vigore dal 9.3.2007, al cpv. 1 dispone
che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno
stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di
esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme
di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.
Il
cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la
pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto
(ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto
concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione
non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e
non vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che sono considerate strutture aperte lo
Stampino e il Naravazz (cpv. 5). Esse sono in particolare destinate
all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di
lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia;
c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d)
persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le
quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
Inoltre
l'art. 43 cpv. 1 di detto regolamento stabilisce che l'esecuzione della pena avviene
di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono
contemplati dal PES (Piano d'esecuzione della sanzione penale). I passaggi tra
le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente
della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno
nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare
le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di
sicurezza.
2.2
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il
detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere
espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due
criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice
penale svizzero del 21.9.1998, FF 1999 p. 1793).
Conformemente
alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in
funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere
dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che
lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale
rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).
In
ambito di concessione del primo congedo, l'Alta Corte ha avuto modo di precisare
che il pericolo di fuga non può essere ammesso, allorquando un rischio simile è
dato solo in modo astratto. Devono sussistere dei motivi concreti, che facciano
apparire la fuga come probabile. Al proposito va preso in considerazione
l'insieme delle condizioni del detenuto ("die gesamten Verhältnisse des
Eingewiesenen"), quali ad esempio i suoi legami familiari ("familiäre
Bindungen"), le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"),
la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und
finanzielle Situation"), i suoi contatti all'estero ("Kontakte
zum Ausland") [sentenza TF 6B_577/2011 del 12.1.2012, consid. 2.2.].
La
dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in
particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz")
con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la
Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen")
e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora
(BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
3.
3.1.
È
pacifico che RE 1 ha raggiunto i 7/12 dell'esecuzione della pena. Inoltre il suo
comportamento in carcere è stato corretto.
Nondimeno
questa Corte intravvede, per le circostanze che verranno esposte nei
considerandi che seguono, un concreto pericolo di fuga che impedisce la concessione
del postulato trasferimento in sezione aperta, così come correttamente accertato
dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata, che dunque
merita tutela.
3.2
Il
reclamante non ha possibilità alcuna di stabilirsi legalmente in Svizzera, dove
peraltro egli mai ha risieduto regolarmente.
Il
3.4.2013
la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei suoi
confronti un ordine di allontanamento a fine pena.
L’Ufficio
federale della migrazione ha emanato il 23.4.2013 un divieto d'entrata valido
da subito e a tempo indeterminato.
3.3
Il
reclamante, nemmeno dal profilo familiare e affettivo, può vantare dei legami
significativi con il nostro territorio, tali da facilitare un suo reinserimento.
La
compagna con cui ha una relazione e con cui vuole maritarsi (non appena questa
avrà ottenuto il divorzio), pur risiedendo a __________, è intenzionata a trasferirsi
in __________ (suo paese di origine) o comunque nel __________.
La
relazione con il fratello, residente in Svizzera, si è interrotta già prima
dell’arresto del reclamante.
__________,
paese in cui egli è vissuto sino al suo arresto da parte degli inquirenti
elvetici e dove ha dichiarato di voler far rientro (sia per abitarvi, sia per
lavorarvi), rimane indiscutibilmente il centro dei suoi interessi personali,
familiari e professionali.
__________,
come possibile destinazione alternativa, appare ancor più problematica, in
un'ottica di pericolo di fuga.
3.4
A
ciò si aggiunga, in relazione alle condizioni personali del reclamante, la
gravità dei reati per cui è stato condannato nel nostro paese, nonché i
precedenti in __________ per rapina e furto che gli hanno comportato
l’espiazione di 8 anni di carcere.
3.5
In
tali circostanze, in generale risulta palesemente non essere data al reclamante
la possibilità di una progressiva reintegrazione nel nostro paese dal profilo
professionale, sociale o familiare.
In
particolare, appare difficile che la concessione della sezione aperta possa
facilitare la messa in pratica del progetto di lavoro del reclamante, il
ristabilire i contatti con la famiglia ed i preparativi per il matrimonio.
La
mancanza di un titolo giuridico per risiedere nel nostro paese rende difficile
un reinserimento per il tramite della sezione aperta: sarà piuttosto la
liberazione condizionale ai 2/3 della pena a facilitare quanto auspicato dal
reclamante.
Per
concludere, avendo il proprio centro degli interessi personali, familiari e
professionali in __________ e non avendo alcun legame e/o prospettiva di
integrarsi in Svizzera, viste le sue condizioni di vita (precedenti penali), il
rischio che egli possa sottrarsi al residuo di pena riparando in patria,
qualora fosse trasferito in sezione aperta, risulta concreto.
4.
Il reclamo è respinto. La tassa di
giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico del qui
reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439
cpv. 1 CPP, 75a, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture
carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture
carcerarie, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv.
1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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