60.2013.259
Istanza di ispezione degli atti. già imputata quale istante
14 agosto 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.259
Data decisione, Autorità:
14.08.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputata quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.259
Lugano
14 agosto
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/12.08.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli atti di
un incarto penale, nel frattempo archiviato, che la concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 7.08.2013
è giunta al Ministero pubblico l’8.08.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza ex art.
62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 9/12.08.2013, segnalando che nulla osta da
parte sua alla trasmissione di quanto richiesto, allegando parimenti l’incarto
DA __________ riguardante la qui istante;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito dell’interrogatorio di IS 1, cittadina __________, tenutosi dinanzi
alla polizia il 20.01.2011, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
sfociato nel decreto di accusa 28.02.2011 mediante il quale il procuratore
pubblico ha posto l’imputata in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale
siccome ritenuta colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri ed
esercizio illecito della prostituzione ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di novanta aliquote da CHF 30.--cadauna, corrispondenti a
complessivi CHF 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, alla multa di CHF 2'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 28.03.2011;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 comunica anzitutto di rappresentare gli interessi di
IS 1 nell’ambito di un procedimento amministrativo di ricongiungimento
familiare;
che la sua assistita lo ha informato del
fatto che anni fa essa sarebbe stata oggetto di un procedimento penale
verosimilmente sfociato in un DA, di cui non è però più in grado di ricordare e
di illustrarne gli estremi;
che, richiamando l’art. 102 CPP (per
analogia trattandosi di un incarto penale archiviato), il patrocinatore chiede
di trasmettergli, se del caso, il relativo incarto (in particolare il rapporto
di polizia e l’eventuale decisione del Ministero pubblico);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e
il contenuto del procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato in
giudicato) – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 rispettivamente
del suo patrocinatore giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione,
in copia, dell’intero incarto penale in questione [rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 24.01.2011 (AI 1), estratto del casellario giudiziale
16.02.2011 (AI 2), scritto 18.02.2011 della Sezione della popolazione (AI 3),
elenco atti del 9.08.2013 e decreto di accusa 28.02.2011 (DA __________)],
poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente
in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il suo patrocinatore
necessita della surriferita documentazione nell’ambito di un procedimento amministrativo
di ricongiungimento familiare;
che di conseguenza gli atti dell’incarto
penale DA __________ (già incarto MP __________) vengono trasmessi, in copia,
al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante
già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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