60.2013.265
Reclamo contro la decisione del GpC, sedente in materia di applicazione della pena, collocamento iniziale in Sezione chiusa
16 dicembre 2013Italiano18 min
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Numero d'incarto:
60.2013.265
Data decisione, Autorità:
16.12.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del GpC, sedente in materia di applicazione della pena, collocamento iniziale in Sezione chiusa
ESECUZIONE DELLE PENE DI DETENZIONE DI BREVE DURATA
PENA DETENTIVA
RECLAMO
art. 29 COST
art. 76 CPS
art. 10 LEPMS
art. 12 LEPMS
Incarto n.
60.2013.265
Lugano
16 dicembre 2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 19/20.8.2013
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
in relazione
alla decisione di collocamento iniziale 8.8.2013 emanata
dal giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di
applicazione della pena (inc. GPC __________);
viste le osservazioni 26.8.2013 e
10/11.9.2013 (duplica) del giudice dei provvedimenti coercitivi, concludenti
per la reiezione del gravame;
richiamato lo scritto 21/22.8.2013 del
procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante il quale comunica di non avere
osservazioni da formulare rimettendosi nel contempo al giudizio di codesta Corte;
vista la replica 30.7/3.9.2013 di RE 1,
mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni, chiedendo nel
contempo che al gravame sia concesso l’effetto sospensivo;
richiamato l’ulteriore scritto 5/6.9.2013
di RE 1;
ritenuto che in data 5.9.2013 questa Corte
ha deciso di non concedere l’effetto sospensivo al reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.A seguito dell’atto d’accusa 28.4.2011 (DA __________),
RE 1, con sentenza 3.4.2012 emanata dalla Corte delle assise criminali, è stato
ritenuto autore colpevole di tentato omicidio intenzionale e infrazione alla
Legge federale sulle armi, e condannato alla pena detentiva di 4 anni da
dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________).
Con sentenza 5.11.2012 la Corte di appello e revisione
penale ha respinto l’appello presentato da RE 1 e accolto l’appello incidentale
presentato dal magistrato inquirente, dichiarando RE 1 autore colpevole di
tentato omicidio e infrazione alla Legge federale sulle armi, condannandolo
alla pena detentiva di 5 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc.
CARP __________).
b. Con scritto raccomandato 12.2.2013 il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha chiesto a RE 1 di prendere contatto con lo stesso ufficio
entro e non oltre l’8.3.2013, al fine di concordare tempi e modalità di
espiazione. Nel medesimo scritto RE 1 è stato reso attento del fatto che, in
assenza di una sua presa di posizione, si sarebbe provveduto d’ufficio a
collocarlo presso il penitenziario La Stampa di Lugano (cfr. AI 3, inc. GPC __________).
Tale scritto è stato
trasmesso - in data 28.2.2013 - via fax all’avv. PR 1, dopo che lo stesso si è
legittimato quale patrocinatore di RE 1 (in data 26.2.2013, AI 4).
Lo scritto 12.2.2013 di cui
sopra è ritornato all’ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in
quanto non ritirato ed è stato rispedito per posta semplice a RE 1 in data 8.3.2013 (AI 5).
c.
Con decisione 8.8.2013
il giudice dei provvedimenti coercitivi ha stabilito che, in assenza di
indicazioni utili da parte di RE 1, considerato come né lui né il suo avvocato
avessero preso contatto con l’ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi,
la data di esecuzione della pena veniva determinata da quest’ultimo ufficio
senza altre formalità.
Ha ritenuto che l’esecuzione
della pena avrebbe avuto inizio martedì 10.9.2013 e che, vista la lunga durata
della pena (ritenuto che la prassi prevedrebbe che le persone condannate a pene
superiori a tre anni debbano essere collocate in Sezione chiusa), la stessa
dovrà iniziare in Sezione chiusa al fine di poter affrontare tutte le tappe di
progressione della pena in ossequio al progetto finale di risocializzazione.
Nella propria decisione il
magistrato ha infine precisato che il fatto di non aver preso contatto con l’Ufficio
dei giudici dei provvedimenti coercitivi al fine di concordare i tempi e le
modalità di esecuzione della pena, lascerebbe presagire che RE 1 non abbia
intenzione di sottostare all’espiazione della pena o, perlomeno, che intenda dilatarne
i tempi il più possibile, ciò che concretizzerebbe - almeno a questo stadio - un
pericolo di fuga (AI 6).
d. Con
gravame 19/20.8.2013 RE 1 impugna la suddetta decisione chiedendone
l’annullamento ed il suo collocamento in Sezione aperta. Chiede nel contempo di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Il reclamante contesta la
motivazione addotta nella decisione impugnata secondo cui la prassi prevedrebbe
il collocamento in Sezione chiusa delle persone condannate a pene superiori ai
tre anni, in quanto priva di fondamento giuridico, ritenuto come “il
detenuto può essere collocato in penitenziario chiuso unicamente se sussiste il
pericolo di fuga oppure il rischio che egli commetta nuovi reati” (reclamo
19/20.8.2013, p. 3).
In merito alla mancata presa
di contatto, RE 1 sostiene che il suo legale avrebbe immediatamente contattato
telefonicamente il magistrato, il quale gli avrebbe indicato di prendere contatto
con l’Ufficio del patronato al fine di presentare un progetto di esecuzione
della pena. Cosa che sarebbe stata subito fatta, come prova lo scritto
27.2.2013 dell’avv. PR 1 all’Ufficio di patronato (doc. C allegato al reclamo
19/20.8.2013). Purtroppo una presa di contatto con gli uffici preposti non
sarebbe mai pervenuta al reclamante.
Alla luce di ciò RE 1 afferma
che la sua volontà di prendere contatto con gli uffici competenti al fine di
valutare le modalità di esecuzione della pena è sempre stata completa e reale.
Lo stesso non si è mai sottratto ai suoi obblighi e non intende ora intralciare
l’esecuzione della pena che gli è stata inflitta.
Al proposito fa notare di essere
a piede libero dal 3.12.2009, quasi 4 anni durante i quali non ha mai tentato
di sottrarsi all’esecuzione della pena.
Precisa di essere stato
assunto dalla ditta __________ con piena soddisfazione del datore di lavoro e
di essersi sottoposto a una presa a carico psichiatrica ambulatoriale con la
dr.ssa med. __________ (cfr. doc. D allegato al reclamo 19/20.8.2013).
Tutte tali premesse -
positive - non giustificherebbero quindi il suo collocamento in Sezione chiusa.
Peraltro, il pericolo di fuga menzionato nella decisione impugnata, non sarebbe
“concreto”, ritenuto come RE 1 è cittadino svizzero ed il centro dei
suoi interessi personali e famigliari si trova in Ticino (reclamo 19/20.8.2013,
p. 4).
Anche nel rispetto del
principio di proporzionalità il reclamante dev’essere collocato in Sezione
aperta.
e. Delle
osservazioni/duplica del giudice dei provvedimenti coercitivi e della replica
di RE 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
f. Si
rileva che, nelle more della procedura ricorsuale e considerato come al
presente reclamo non sia stato concesso il postulato effetto sospensivo, RE 1
si è regolarmente presentato in data 10.9.2013 presso il Settore
immatricolazioni del carcere giudiziario La Farera per l’inizio dell’esecuzione
della pena inflittagli, così come previsto al punto 1 della decisione
impugnata.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011.
L'art.
10.
cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione
questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti
coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il
collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro
tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame, inoltrato il 19/20.8.2013, contro la decisione 8.8.2013 del giudice
dei provvedimenti coercitivi è tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che
lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è
pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto
(cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto
chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è
da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Il penitenziario aperto è la
regola, mentre che il penitenziario chiuso o il reparto chiuso di un
penitenziario aperto è l’eccezione (PC CP, art. 76 CP n. 3).
L’art. 377 cpv. 1 CPP prevede
che i Cantoni istituiscano e gestiscano i penitenziari e i reparti di
penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto,
nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
In precedenza, l’art. 397bis
cpv. 3 vCP prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità
cantonale competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione
degli stabilimenti del Cantone del Ticino.
Una simile norma non è stata
adottata nella revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore
l’1.1.2007.
2.2
A livello cantonale - oltre l'applicazione
del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure
concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato
latino sulla detenzione penale degli adulti) - l'art. 19 del Regolamento
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM),
in vigore dal 9.3.2007, relativo al regime ordinario, al cpv. 1 dispone che
l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento
in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria
quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in
grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.
L'esecuzione
della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha
come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione
di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla
base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 del medesimo
regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la pena privativa della
libertà, in tutto o in parte, in uno
stabilimento aperto (ossia in
una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non
provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non
vi è rischio di fuga.
2.3
Infine,
nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.1.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La
Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni
poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona
incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non
vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che sono considerate strutture aperte lo
Stampino e il Naravazz (cpv. 5). Esse sono in particolare destinate
all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di
lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia;
c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d)
persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le
quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
Inoltre
l'art. 43 cpv. 1 di detto regolamento stabilisce che l'esecuzione della pena avviene
di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono
contemplati dal PES (Piano d'esecuzione della sanzione penale). I passaggi tra
le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente
della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno
nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare
le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di
sicurezza.
2.4
In
ragione di quanto detto al considerando 2.1., determinante per la scelta del
collocamento in un penitenziario aperto o chiuso è l’esistenza di un pericolo
di fuga o di recidiva. Con quale intensità debbano sussistere questi pericoli
richiesti dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in
astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non sono cumulativi (Messaggio
concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, pubblicato in
FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a ed., art. 76
CP n. 8).
Per
ammettere l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva non occorre
certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è
sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi.
2.4.1
Conformemente alla giurisprudenza federale
il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di
circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua
morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i
suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo
possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).
2.4.2
Per
quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente
di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la
dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza, stante che nel
pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione
di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB,
Praxiskommentar, art. 76 CP n. 3).
3.3.1
Nel
presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il
reclamante in Sezione chiusa in considerazione della lunga durata della pena da
espiare (superiore ai tre anni) e del silenzio dell’interessato nella procedura
da lui avviata, che lascerebbe intendere che il condannato non voglia
sottostare all’espiazione della pena.
3.2
Il
reclamante contesta anzitutto la prassi adottata dal giudice dei provvedimenti
coercitivi, secondo cui i condannati a pene superiori ai tre anni devono essere
inizialmente collocati in Sezione chiusa, e successivamente il pericolo di fuga
in quanto oltre che cittadino svizzero, avrebbe il centro dei suoi interessi
(personali e famigliari) in Ticino.
3.3
3.3.1
Ora, come detto sopra, il
magistrato ha ritenuto che in considerazione della lunga durata della pena (5
anni) comminata a RE 1 si giustifica un collocamento iniziale in Sezione
chiusa.
A
giustificazione di tale conclusione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha
fatto riferimento ad una prassi applicata in Ticino, che prevedrebbe che, in
caso di pene superiori ai tre anni, i condannati debbano essere collocati
inizialmente in Sezione chiusa.
Questa
è una prassi consolidata nel nostro Cantone, applicata prima ancora dell’anno
2000.
dal Consiglio di vigilanza.
3.3.2
La
revisione del 2007 ha però modificato sostanzialmente il precedente regime espiativo.
Come
visto, l’art. 76 CP prevede che le pene detentive sono scontate in un penitenziario
chiuso o aperto (cpv. 1) e che il detenuto è collocato in un penitenziario
chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che
si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Questi nuovi principi sono
stati recepiti nel Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (art. 19 cpv.
1) e nel Regolamento delle strutture carcerarie del Canton Ticino (art. 3 cpv.
6.
lit. d), modificati in relazione all’entrata in vigore della revisione nel
2007.
3.3.3
La
prassi a cui fa riferimento il giudice dei provvedimenti coercitivi è
precedente la revisione del CP, e risulta incompatibile con il testo dell’art.
76.
CP, in quanto tende a limitare a priori la scelta del penitenziario, ed il
criterio determinante (la durata della pena) è diverso rispetto a quello
previsto dalla legge (pericolo di fuga o di recidiva).
È pure indubbio che la prassi
applicata, in quanto opti per un penitenziario chiuso ad esclusione di uno
aperto, assurga a limitazione della libertà personale, applicabile anche ai
detenuti ed alle modalità di detenzione (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, Volume II, p. 181 n. 343 e ss.).
L’art. 74 CP stabilisce tra
l’altro che i diritti del detenuto possono essere limitati soltanto nella
misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione
d’esecuzione lo richiedano.
Anche questa norma,
sostanzialmente costituzionale (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 111),
concretizza pure il principio di proporzionalità (PC CP, art. 74 CP n. 4).
Ogni limitazione di un
diritto fondamentale deve fondarsi su una base legale, come previsto dall’art.
36.
cpv. 1 prima frase Cost. Fed.
Pacifico che una prassi,
anche se consolidata, non assurge a base legale sufficiente.
Peraltro, una norma
cantonale, legale o regolamentare, che recepisce detta prassi, si scontrerebbe
con il principio della forza derogatoria del diritto federale.
3.4
Alla luce di quanto sopra, si
giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto al giudice dei
provvedimenti coercitivi per un nuovo giudizio, nel quale potrà tener conto
anche dei fatti successivi alla precedente decisione di collocamento iniziale
8.8.2013
4.
4.1.
RE
1.
chiede infine di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
Lo stesso - assistito da un
patrocinatore - si limita ad affermare di essere “in procinto di espiare la
pena” e di non essere “in grado di far autonomamente fronte agli oneri
processuali”, ritenendo indubbia “la necessità di un legale per la
tutela dei suoi diritti” (reclamo 19/20.8.2013, p. 5).
RE 1 ha poi indicato che la necessaria documentazione sarebbe stata inoltrata a codesta Corte “quanto
prima” (reclamo 19/20.8.2013, p. 5), ciò che tuttavia, a distanza di ben 3
mesi dalla ricezione del gravame, non è avvenuto.
4.2
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati
dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali
diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone
dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa
non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora
la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Il reclamante ha omesso di
motivare e sostanziare la sua istanza. La richiesta di gratuito patrocinio non
è del resto neppure stata adeguatamente documentata, ciò che la rende irricevibile.
Non va poi dimenticato che,
per sua stessa ammissione, RE 1 è stato alle dipendenze della ditta __________,
ciò che può certamente permettergli di onorare la nota professionale del suo avvocato
relativa all’inoltro del presente gravame.
Alla
luce di ciò la concessione
dell’assistenza giudiziaria è rifiutata.
5.
Il
reclamo è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al
reclamante sono assegnate adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 Cost., art. 76 CP,
art. 10 e 12 LEPM, l’art. 25 LTG per la tassa di giustizia ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ La
decisione di collocamento iniziale 8.8.2013 è annullata. L’inc. GPC __________ è
rinviato al giudice dei provvedimenti coercitivi per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato
e Repubblica del Cantone Ticino verserà a RE 1, __________, CHF 600.-- (seicento)
a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
PI 1
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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