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Decisione

60.2013.265

Reclamo contro la decisione del GpC, sedente in materia di applicazione della pena, collocamento iniziale in Sezione chiusa

16 dicembre 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a.A seguito dell’atto d’accusa 28.4.2011 (DA __________),

RE 1, con sentenza 3.4.2012 emanata dalla Corte delle assise criminali, è stato

ritenuto autore colpevole di tentato omicidio intenzionale e infrazione alla

Legge federale sulle armi, e condannato alla pena detentiva di 4 anni da

dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________).

Con sentenza 5.11.2012 la Corte di appello e revisione

penale ha respinto l’appello presentato da RE 1 e accolto l’appello incidentale

presentato dal magistrato inquirente, dichiarando RE 1 autore colpevole di

tentato omicidio e infrazione alla Legge federale sulle armi, condannandolo

alla pena detentiva di 5 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc.

CARP __________).

b. Con scritto raccomandato 12.2.2013 il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha chiesto a RE 1 di prendere contatto con lo stesso ufficio

entro e non oltre l’8.3.2013, al fine di concordare tempi e modalità di

espiazione. Nel medesimo scritto RE 1 è stato reso attento del fatto che, in

assenza di una sua presa di posizione, si sarebbe provveduto d’ufficio a

collocarlo presso il penitenziario La Stampa di Lugano (cfr. AI 3, inc. GPC __________).

Tale scritto è stato

trasmesso - in data 28.2.2013 - via fax all’avv. PR 1, dopo che lo stesso si è

legittimato quale patrocinatore di RE 1 (in data 26.2.2013, AI 4).

Lo scritto 12.2.2013 di cui

sopra è ritornato all’ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in

quanto non ritirato ed è stato rispedito per posta semplice a RE 1 in data 8.3.2013 (AI 5).

c.

Con decisione 8.8.2013

il giudice dei provvedimenti coercitivi ha stabilito che, in assenza di

indicazioni utili da parte di RE 1, considerato come né lui né il suo avvocato

avessero preso contatto con l’ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi,

la data di esecuzione della pena veniva determinata da quest’ultimo ufficio

senza altre formalità.

Ha ritenuto che l’esecuzione

della pena avrebbe avuto inizio martedì 10.9.2013 e che, vista la lunga durata

della pena (ritenuto che la prassi prevedrebbe che le persone condannate a pene

superiori a tre anni debbano essere collocate in Sezione chiusa), la stessa

dovrà iniziare in Sezione chiusa al fine di poter affrontare tutte le tappe di

progressione della pena in ossequio al progetto finale di risocializzazione.

Nella propria decisione il

magistrato ha infine precisato che il fatto di non aver preso contatto con l’Ufficio

dei giudici dei provvedimenti coercitivi al fine di concordare i tempi e le

modalità di esecuzione della pena, lascerebbe presagire che RE 1 non abbia

intenzione di sottostare all’espiazione della pena o, perlomeno, che intenda dilatarne

i tempi il più possibile, ciò che concretizzerebbe - almeno a questo stadio - un

pericolo di fuga (AI 6).

d. Con

gravame 19/20.8.2013 RE 1 impugna la suddetta decisione chiedendone

l’annullamento ed il suo collocamento in Sezione aperta. Chiede nel contempo di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Il reclamante contesta la

motivazione addotta nella decisione impugnata secondo cui la prassi prevedrebbe

il collocamento in Sezione chiusa delle persone condannate a pene superiori ai

tre anni, in quanto priva di fondamento giuridico, ritenuto come “il

detenuto può essere collocato in penitenziario chiuso unicamente se sussiste il

pericolo di fuga oppure il rischio che egli commetta nuovi reati” (reclamo

19/20.8.2013, p. 3).

In merito alla mancata presa

di contatto, RE 1 sostiene che il suo legale avrebbe immediatamente contattato

telefonicamente il magistrato, il quale gli avrebbe indicato di prendere contatto

con l’Ufficio del patronato al fine di presentare un progetto di esecuzione

della pena. Cosa che sarebbe stata subito fatta, come prova lo scritto

27.2.2013 dell’avv. PR 1 all’Ufficio di patronato (doc. C allegato al reclamo

19/20.8.2013). Purtroppo una presa di contatto con gli uffici preposti non

sarebbe mai pervenuta al reclamante.

Alla luce di ciò RE 1 afferma

che la sua volontà di prendere contatto con gli uffici competenti al fine di

valutare le modalità di esecuzione della pena è sempre stata completa e reale.

Lo stesso non si è mai sottratto ai suoi obblighi e non intende ora intralciare

l’esecuzione della pena che gli è stata inflitta.

Al proposito fa notare di essere

a piede libero dal 3.12.2009, quasi 4 anni durante i quali non ha mai tentato

di sottrarsi all’esecuzione della pena.

Precisa di essere stato

assunto dalla ditta __________ con piena soddisfazione del datore di lavoro e

di essersi sottoposto a una presa a carico psichiatrica ambulatoriale con la

dr.ssa med. __________ (cfr. doc. D allegato al reclamo 19/20.8.2013).

Tutte tali premesse -

positive - non giustificherebbero quindi il suo collocamento in Sezione chiusa.

Peraltro, il pericolo di fuga menzionato nella decisione impugnata, non sarebbe

“concreto”, ritenuto come RE 1 è cittadino svizzero ed il centro dei

suoi interessi personali e famigliari si trova in Ticino (reclamo 19/20.8.2013,

p. 4).

Anche nel rispetto del

principio di proporzionalità il reclamante dev’essere collocato in Sezione

aperta.

e. Delle

osservazioni/duplica del giudice dei provvedimenti coercitivi e della replica

di RE 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

f. Si

rileva che, nelle more della procedura ricorsuale e considerato come al

presente reclamo non sia stato concesso il postulato effetto sospensivo, RE 1

si è regolarmente presentato in data 10.9.2013 presso il Settore

immatricolazioni del carcere giudiziario La Farera per l’inizio dell’esecuzione

della pena inflittagli, così come previsto al punto 1 della decisione

impugnata.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011.

L'art.

10.

cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione

questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti

coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il

collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o

ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il

gravame, inoltrato il 19/20.8.2013, contro la decisione 8.8.2013 del giudice

dei provvedimenti coercitivi è tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che

lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è

pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto

(cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto

chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è

da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

Il penitenziario aperto è la

regola, mentre che il penitenziario chiuso o il reparto chiuso di un

penitenziario aperto è l’eccezione (PC CP, art. 76 CP n. 3).

L’art. 377 cpv. 1 CPP prevede

che i Cantoni istituiscano e gestiscano i penitenziari e i reparti di

penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto,

nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

In precedenza, l’art. 397bis

cpv. 3 vCP prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità

cantonale competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione

degli stabilimenti del Cantone del Ticino.

Una simile norma non è stata

adottata nella revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore

l’1.1.2007.

2.2

A livello cantonale - oltre l'applicazione

del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure

concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato

latino sulla detenzione penale degli adulti) - l'art. 19 del Regolamento

sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM),

in vigore dal 9.3.2007, relativo al regime ordinario, al cpv. 1 dispone che

l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento

in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria

quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in

grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.

L'esecuzione

della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha

come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione

di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla

base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 del medesimo

regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la pena privativa della

libertà, in tutto o in parte, in uno

stabilimento aperto (ossia in

una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non

provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non

vi è rischio di fuga.

2.3

Infine,

nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.1.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La

Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni

poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona

incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non

vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

L'art.

3.

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che sono considerate strutture aperte lo

Stampino e il Naravazz (cpv. 5). Esse sono in particolare destinate

all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di

lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia;

c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d)

persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le

quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

Inoltre

l'art. 43 cpv. 1 di detto regolamento stabilisce che l'esecuzione della pena avviene

di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono

contemplati dal PES (Piano d'esecuzione della sanzione penale). I passaggi tra

le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente

della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno

nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare

le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di

sicurezza.

2.4

In

ragione di quanto detto al considerando 2.1., determinante per la scelta del

collocamento in un penitenziario aperto o chiuso è l’esistenza di un pericolo

di fuga o di recidiva. Con quale intensità debbano sussistere questi pericoli

richiesti dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in

astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non sono cumulativi (Messaggio

concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, pubblicato in

FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a ed., art. 76

CP n. 8).

Per

ammettere l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva non occorre

certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è

sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi.

2.4.1

Conformemente alla giurisprudenza federale

il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di

circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua

morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i

suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo

possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).

2.4.2

Per

quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente

di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la

dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza, stante che nel

pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione

di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB,

Praxiskommentar, art. 76 CP n. 3).

3.3.1

Nel

presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il

reclamante in Sezione chiusa in considerazione della lunga durata della pena da

espiare (superiore ai tre anni) e del silenzio dell’interessato nella procedura

da lui avviata, che lascerebbe intendere che il condannato non voglia

sottostare all’espiazione della pena.

3.2

Il

reclamante contesta anzitutto la prassi adottata dal giudice dei provvedimenti

coercitivi, secondo cui i condannati a pene superiori ai tre anni devono essere

inizialmente collocati in Sezione chiusa, e successivamente il pericolo di fuga

in quanto oltre che cittadino svizzero, avrebbe il centro dei suoi interessi

(personali e famigliari) in Ticino.

3.3

3.3.1

Ora, come detto sopra, il

magistrato ha ritenuto che in considerazione della lunga durata della pena (5

anni) comminata a RE 1 si giustifica un collocamento iniziale in Sezione

chiusa.

A

giustificazione di tale conclusione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha

fatto riferimento ad una prassi applicata in Ticino, che prevedrebbe che, in

caso di pene superiori ai tre anni, i condannati debbano essere collocati

inizialmente in Sezione chiusa.

Questa

è una prassi consolidata nel nostro Cantone, applicata prima ancora dell’anno

2000.

dal Consiglio di vigilanza.

3.3.2

La

revisione del 2007 ha però modificato sostanzialmente il precedente regime espiativo.

Come

visto, l’art. 76 CP prevede che le pene detentive sono scontate in un penitenziario

chiuso o aperto (cpv. 1) e che il detenuto è collocato in un penitenziario

chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che

si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

Questi nuovi principi sono

stati recepiti nel Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (art. 19 cpv.

1) e nel Regolamento delle strutture carcerarie del Canton Ticino (art. 3 cpv.

6.

lit. d), modificati in relazione all’entrata in vigore della revisione nel

2007.

3.3.3

La

prassi a cui fa riferimento il giudice dei provvedimenti coercitivi è

precedente la revisione del CP, e risulta incompatibile con il testo dell’art.

76.

CP, in quanto tende a limitare a priori la scelta del penitenziario, ed il

criterio determinante (la durata della pena) è diverso rispetto a quello

previsto dalla legge (pericolo di fuga o di recidiva).

È pure indubbio che la prassi

applicata, in quanto opti per un penitenziario chiuso ad esclusione di uno

aperto, assurga a limitazione della libertà personale, applicabile anche ai

detenuti ed alle modalità di detenzione (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER,

Droit constitutionnel suisse, Volume II, p. 181 n. 343 e ss.).

L’art. 74 CP stabilisce tra

l’altro che i diritti del detenuto possono essere limitati soltanto nella

misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione

d’esecuzione lo richiedano.

Anche questa norma,

sostanzialmente costituzionale (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 111),

concretizza pure il principio di proporzionalità (PC CP, art. 74 CP n. 4).

Ogni limitazione di un

diritto fondamentale deve fondarsi su una base legale, come previsto dall’art.

36.

cpv. 1 prima frase Cost. Fed.

Pacifico che una prassi,

anche se consolidata, non assurge a base legale sufficiente.

Peraltro, una norma

cantonale, legale o regolamentare, che recepisce detta prassi, si scontrerebbe

con il principio della forza derogatoria del diritto federale.

3.4

Alla luce di quanto sopra, si

giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto al giudice dei

provvedimenti coercitivi per un nuovo giudizio, nel quale potrà tener conto

anche dei fatti successivi alla precedente decisione di collocamento iniziale

8.8.2013

4.

4.1.

RE

1.

chiede infine di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

Lo stesso - assistito da un

patrocinatore - si limita ad affermare di essere “in procinto di espiare la

pena” e di non essere “in grado di far autonomamente fronte agli oneri

processuali”, ritenendo indubbia “la necessità di un legale per la

tutela dei suoi diritti” (reclamo 19/20.8.2013, p. 5).

RE 1 ha poi indicato che la necessaria documentazione sarebbe stata inoltrata a codesta Corte “quanto

prima” (reclamo 19/20.8.2013, p. 5), ciò che tuttavia, a distanza di ben 3

mesi dalla ricezione del gravame, non è avvenuto.

4.2

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati

dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali

diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone

dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa

non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora

la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Il reclamante ha omesso di

motivare e sostanziare la sua istanza. La richiesta di gratuito patrocinio non

è del resto neppure stata adeguatamente documentata, ciò che la rende irricevibile.

Non va poi dimenticato che,

per sua stessa ammissione, RE 1 è stato alle dipendenze della ditta __________,

ciò che può certamente permettergli di onorare la nota professionale del suo avvocato

relativa all’inoltro del presente gravame.

Alla

luce di ciò la concessione

dell’assistenza giudiziaria è rifiutata.

5.

Il

reclamo è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al

reclamante sono assegnate adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 Cost., art. 76 CP,

art. 10 e 12 LEPM, l’art. 25 LTG per la tassa di giustizia ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§ La

decisione di collocamento iniziale 8.8.2013 è annullata. L’inc. GPC __________ è

rinviato al giudice dei provvedimenti coercitivi per i suoi incombenti.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato

e Repubblica del Cantone Ticino verserà a RE 1, __________, CHF 600.-- (seicento)

a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

PI 1

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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