60.2013.267
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9 settembre 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2013.267
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. procuratore pubblico quale istante. domanda di assistenza giudiziaria internazionale da parte di un'autorità penale estera che chiede al MP la trasmissione di diversa documentazione di un procedimento penale interno concluso: l'art. 62 cpv. 4 LOG non è applicabile
ACCESSO AGLI ATTI
AIMP
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.267
Lugano
9 settembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/21.08.2013 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere, nell’ambito di una domanda di
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata da un Ministero
pubblico turco, il riconoscimento dell’interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’autorità rogante prevalente sui diritti
personali delle persone implicate nel procedimento penale sfociato nella
sentenza di condanna 3.03.2010 (inc. TPC __________), passata in giudicato, nonché
l’autorizzazione ad ispezionare e ad estrarre copie di alcuni atti che
verranno trasmessi all’autorità rogante (inc. ROG __________);
premesso che, stante l’esito della presente
decisione, questa Corte ha rinunciato ad effettuare lo scambio degli allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
3.03.2010 la Corte delle assise criminali di Lugano ha emanato una sentenza di
condanna a carico di PI 3 (__________) e a carico di PI 2__________), entrambi
cittadini bulgari, riconosciuti autori colpevoli di infrazione aggravata alla
LStup in relazione alla detenzione, al trasporto e all’importazione sul
territorio svizzero di 9'480 grammi di eroina, a __________, il 26.06.2009 (inc.
TPC __________).
La summenzionata sentenza è passata in giudicato il 13.04.2010.
2. Con scritto datato 25.04.2013 [ricevuto
dall’Ufficio federale di giustizia, Berna (di seguito UFG), il 3.05.2013] il
Ministero pubblico della giustizia di __________ ha trasmesso alle autorità svizzere
una domanda di assistenza giudiziaria datata 23.12.2011, redatta in lingua
tedesca e presentata dal Ministero pubblico di __________ nell’ambito di un
procedimento penale aperto nei confronti di PI 2 e PI 3 per commercio e acquisizione
di sostanze stupefacenti ed eccitanti.
L’autorità
turca ha in particolare precisato che a seguito del sequestro di complessivamente
10 kilogrammi e 97 grammi di eroina avvenuto il 26.06.2009 sul territorio
elvetico [ndr: corrispondente alla fattispecie di cui all’incarto TPC __________],
sono stati arrestati dalle autorità penali elvetiche i due cittadini bulgari
surriferiti. A titolo prudenziale è stato aperto un procedimento penale a carico
dei due imputati anche da parte del Ministero pubblico di __________, potendo
queste sostanze stupefacenti essere state esportate dalla Turchia. Quest’ultima
autorità penale turca ha pertanto chiesto la trasmissione di diversa documentazione
(atti istruttori, rapporti, decisioni passate in giudicato nonché rapporti di
analisi dello stupefacente sequestrato) alle autorità svizzere competenti in
base alle disposizioni della CEAG. In via subordinata, nell’ipotesi in cui i
documenti richiesti non dovessero essere trasmessi al Ministero pubblico turco
in base al principio ne bis in idem, ha postulato di stabilire se gli
imputati abbiano proceduto all’esportazione della sostanza stupefacente dalla Turchia
(cfr., nel dettaglio, doc. 1.b annesso all’istanza 20/21.08.2013).
3. Con
scritto 31.05./3.06.2013 l’UFG ha trasmesso al Ministero pubblico del Canton
Ticino la predetta domanda di assistenza giudiziaria. Ha al riguardo precisato
di aver esaminato sommariamente la domanda: la stessa soddisferebbe le esigenze
formali previste dalla CEAG e non vi sarebbe alcun motivo per considerarla
manifestamente inammissibile (art. 78 AIMP e art. 14 OAIMP), richiamando
parimenti l’applicabilità della Convenzione europea sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato dell’8.11.1990 (Cric,
RS 0.311.53). Ha dunque invitato il Ministero pubblico a decidere senza indugio
circa l’ammissibilità dell’assistenza, a provvedere all’esecuzione della rogatoria
(art. 80, 80a e 17a AIMP), ad informarlo in merito al seguito della procedura
di assistenza (art. 5 OAIMP, art. 16 e 80h AIMP) e a trasmettere gli atti di
esecuzione (ad eccezione degli atti di procedura interna) all’autorità richiedente
per il suo tramite (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a annesso all’istanza
20/21.08.2013).
4. Con
decisione di entrata in materia 20/21.08.2012 il procuratore pubblico, accertata
l’ammissibilità della domanda, ha ordinato quanto segue:
"1. La domanda di assistenza
giudiziaria è accolta nel senso dei seguenti considerandi.
2. Si fa istanza alla Corte
dei reclami penali, affinché riconosca il preminente legittimo interesse
giuridico dell’autorità rogante rispetto ai diritti personali delle persone
implicate nel processo, concedendo così l’ispezione degli atti e l’estrazione
di copie degli atti del procedimento penale nei confronti degli imputati di cui
alla sentenza della Corte delle Assise Criminali di Lugano del 3 marzo 2009 (recte:
3.03.2010) (inc. __________; ACC __________), atti che verranno trasmessi
all’autorità rogante quali mezzi di prova agli atti del procedimento attualmente
in corso in Turchia nei confronti degli imputati", chiedendo l’estrazione di otto atti istruttori
(AI 24, AI 26, AI 29, AI 35, AI 42, AI 43, AI 44, ACC __________) e il rilascio
di una copia conforme all’originale della sentenza della Corte delle assise
criminali del 3.03.2013 (recte: 3.03.2010), e meglio come ivi descritto (cfr. istanza
20/21.08.2013, p. 3 e 4, doc. 1).
5. Come
esposto in entrata, stante
l’esito della presente decisione, questa Corte ha rinunciato ad effettuare lo
scambio degli allegati.
6. 6.1.
Fatti
I rapporti di assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale tra la Turchia e la Svizzera sono in primo luogo retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20.04.1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 20.03.1967 per la Svizzera e il 22.09.1969 per lo Stato richiedente.
Può
entrare parimenti in considerazione l’applicazione della Convenzione delle Nazioni
Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
conclusa a Vienna il 20.12.1988 (RS 0.812.121.03), entrata in vigore per lo
Stato richiedente il 1.07.1996 e per la Svizzera il 13.12.2005 (decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1), nonché l’applicazione della
Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di
proventi di reato dell’8.11.1990 (Cric, RS 0.311.53), entrata in vigore per la Turchia il 1°.02.2005 e per la Svizzera il 1°.09.1993 [cfr. scritto 31.05.2013 dell’UFG, p.
1, doc. 1.a annesso all’istanza 20/21.08.2013].
Solo
a titolo sussidiario l’AIMP e la sua ordinanza d’esecuzione (OAIMP, RS 351.11)
regolano le questioni che non sono disciplinate, esplicitamente o implicitamente,
dai trattati (decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1;
DTF 130 II 337 consid. 1; DTF 128 II 355 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata;
cfr. anche l’art. 1 cpv. 1 AIMP). Il diritto interno si applica inoltre
allorquando sia più favorevole all’assistenza di quello convenzionale
(decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1 e rif.; DTF 136
IV 82 consid. 3.1 e rif.), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali
(DTF 135 IV 212 consid. 2.3; decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010
consid. 1.1).
6.2.
Come visto, le autorità turche hanno
presentato alle autorità svizzere una domanda di assistenza giudiziaria,
chiedendo (in via principale) la trasmissione di diversa documentazione in relazione
al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, nel frattempo
archiviato, inerente a PI 2 e a PI 2.
Si
è dunque alla presenza di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale
che si fonda in primo luogo sulla CEAG: in base alla medesima la Svizzera e la Turchia hanno quindi l’obbligo di accordarsi reciprocamente l’assistenza
giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la
cui repressione, al momento in cui l’assistenza giudiziaria è domandata, è di
competenza delle autorità giudiziarie della parte richiedente (art. 1 paragrafo
1 CEAG; cfr. anche l’art. 3 paragrafo 1, l’art. 7 e anche l’art. 22 CEAG).
Inoltre le parti si prestano
reciprocamente, in conformità con l’art. 7 paragrafo 1 della Convenzione delle
Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
conclusa a Vienna il 20.12.1988 (di seguito Convenzione), la più vasta
assistenza giudiziaria possibile per tutte le inchieste, i procedimenti penali
e le procedure giudiziarie relative alle infrazioni stabilite conformemente con
l’art. 3 paragrafo 1 della Convenzione. L’assistenza giudiziaria concessa in
applicazione dell’art. 7 della Convenzione può essere – tra l’altro – richiesta
per fornire informazioni e corpi del reato (lit. e) e originali oppure copie
certificate conformi di documenti e fascicoli pertinenti, compresi estratti
bancari, documenti contabili, fascicoli di società e documenti commerciali
(lit. f).
Non vanno infine dimenticati i principi di
cooperazione internazionale in base alla Cric (art. 7 ss. Cric).
La più ampia collaborazione si riferisce
sia a procedimenti pendenti, sia a quelli chiusi.
Ne discende che nella
fattispecie in esame è indubbiamente data una base legale sufficiente riguardo
all’obbligo di prestare assistenza da parte delle autorità svizzere a favore di
quelle turche in virtù delle disposizioni della CEAG e delle summenzionate
convenzioni. Il diritto convenzionale prevale, come noto, su quello sia
federale che cantonale.
6.3.
L’esecuzione delle commissioni rogatorie
viene attuata nelle forme previste della legislazione dello Stato richiesto (R.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. ed.,
n. 274; cfr. anche art. 3 paragrafo 1 CEAG). Per la procedura interna si
applicano l’AIMP e l’OAIMP (R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 274; cfr. anche art. 3
paragrafo 1 CEAG, art. 2 paragrafo 1 della Convenzione e art. 9 Cric).
La procedura di assistenza
Considerandi
giudiziaria nell’ambito della AIMP è in particolare regolata dagli art. 75 ss.
AIMP (cfr., ad esempio, L’assistenza
giudiziaria in materia penale, Direttive dell’UFG, 9. ed., p. 42 ss. e p. 80;
Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull’assistenza
internazionale in materia penale e della legge federale relativa al Trattato
conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia
penale nonché un decreto federale concernente una riserva alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 29.03.1995, RS 95.024,
p. 12 ss.).
L’Ufficio federale esamina
sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette
all’autorità d’esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente
inammissibile (art. 78 cpv. 2 LAIMP).
L’autorità d’esecuzione
prende con motivazione sommaria una decisione di entrata nel merito e ordina
gli atti d’assistenza giudiziaria ammissibili (art. 80a cpv. 1 AIMP). La stessa
autorità esegue gli atti di assistenza giudiziaria secondo il proprio diritto
procedurale (art. 80a cpv. 2 AIMP).
Dal momento che la Confederazione ha fatto uso della sua competenza di legiferare nel campo dell’assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale, il diritto cantonale si applica
soltanto se la AIMP non dispone diversamente in modo esplicito (art. 12 AIMP). Mediante
l’unificazione della procedura di assistenza giudiziaria in occasione della
revisione del 4.10.1996, le disposizioni procedurali cantonali non sono più
state inglobate. La riserva a favore del diritto cantonale riveste dunque
scarsa importanza: l’obbligo di celerità non deve più essere messo in pericolo
dalle norme cantonali (art. 17a AIMP) [cfr. L’assistenza giudiziaria in materia
penale, Direttive dell’UFG, op. cit., p. 13].
Di conseguenza, l’esecuzione della
domanda dovrebbe, di principio, essere messa in atto, compiutamente, con
celerità e senza alcuna interruzione (cfr. L’assistenza giudiziaria in materia
penale, Direttive dell’UFG, op. cit., p. 43).
Non va infine dimenticato che la
concessione dell’assistenza giudiziaria internazionale e la procedura
d’assistenza giudiziaria sono rette dal CPP in quanto altre leggi federali e
trattati internazionali non prevedano disposizioni specifiche (art. 54 CPP;
cfr., al proposito, Messaggio concernente l’unificazione del diritto
processuale penale del 21.12.2005, p. 1054; ZK – S. HEIMGARTNER, art. 54 CPP n.
1.
ss.; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 503;
Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 54 CPP n. 1 ss.).
6.4
6.4.1
Orbene,
in casu l’UFG, conformemente all’art. 78 cpv. 2 AIMP, ha esaminato sommariamente
se la domanda pervenutagli dalle autorità turche rispettasse le esigenze
formali, trasmettendola poi alla competente autorità d’esecuzione: il Ministero
pubblico del Canton Ticino. Ha poi invitato la predetta autorità a decidere
senza indugio circa l’ammissibilità dell’assistenza e a provvedere
all’esecuzione della rogatoria, richiamando gli art. 80, 80a e 17a AIMP.
Con
decisione di entrata in
materia 20/21.08.2013 il procuratore pubblico, accertata l’ammissibilità della
domanda (cfr., nel dettaglio,
istanza 20/21.08.2013 p. 2 e 3, doc. 1), ha fatto contestuale istanza a questa
Corte di riconoscere l’interesse giuridico legittimo dell’autorità rogante
prevalente sui diritti personali delle altre persone coinvolte nell’ambito del
procedimento penale sfociato
nella sentenza di condanna 3.03.2010, passata in giudicato (inc. TPC __________),
in modo da ottenere
l’autorizzazione ad ispezionare e ad estrarre, in copia, diversi atti istruttori e il rilascio di
una copia conforme all’originale della citata sentenza, che saranno poi trasmessi all’autorità rogante, invocando l’applicazione dell’art. 62 cpv.
4.
LOG.
6.4.2
Come
detto, al presente caso si applica la AIMP e in materia non è rimasta una significativa
competenza dei Cantoni. Pertanto è più che evidente che l’accesso agli atti e
l’assistenza giudiziaria siano rette solo dai trattati e dall’AIMP, mentre che
l’art. 62 cpv. 4 LOG si applica non certo all’assistenza tra autorità penali.
Ne
discende che in casu il Ministero pubblico del Canton Ticino, in qualità di
organo d’esecuzione competente giusta l’art. 78 cpv. 2 AIMP, avrebbe quindi potuto
e dovuto, per il tramite del procuratore pubblico, disporre direttamente e
senza indugio l’esecuzione della misura richiesta ai sensi dell’AIMP, ordinando
la trasmissione della documentazione in questione all’autorità rogante,
mediante l’emanazione della relativa decisione, come da costante prassi.
6.5
Alla luce di quanto sopra
esposto, la presente istanza è da dichiararsi irricevibile in difetto della
competenza da parte di questa Corte.
7.
L’istanza è irricevibile. Vista la
particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo di tassa di
giustizia e di spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti la CEAG, la AIMP, l’OAIMP, l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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