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60.2013.267

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 settembre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti di assistenza giudiziaria

internazionale in materia penale tra la Turchia e la Svizzera sono in primo luogo retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia

penale del 20.04.1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 20.03.1967 per la Svizzera e il 22.09.1969 per lo Stato richiedente.

Può

entrare parimenti in considerazione l’applicazione della Convenzione delle Nazioni

Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope,

conclusa a Vienna il 20.12.1988 (RS 0.812.121.03), entrata in vigore per lo

Stato richiedente il 1.07.1996 e per la Svizzera il 13.12.2005 (decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1), nonché l’applicazione della

Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di

proventi di reato dell’8.11.1990 (Cric, RS 0.311.53), entrata in vigore per la Turchia il 1°.02.2005 e per la Svizzera il 1°.09.1993 [cfr. scritto 31.05.2013 dell’UFG, p.

1, doc. 1.a annesso all’istanza 20/21.08.2013].

Solo

a titolo sussidiario l’AIMP e la sua ordinanza d’esecuzione (OAIMP, RS 351.11)

regolano le questioni che non sono disciplinate, esplicitamente o implicitamente,

dai trattati (decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1;

DTF 130 II 337 consid. 1; DTF 128 II 355 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata;

cfr. anche l’art. 1 cpv. 1 AIMP). Il diritto interno si applica inoltre

allorquando sia più favorevole all’assistenza di quello convenzionale

(decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1 e rif.; DTF 136

IV 82 consid. 3.1 e rif.), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali

(DTF 135 IV 212 consid. 2.3; decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010

consid. 1.1).

6.2.

Come visto, le autorità turche hanno

presentato alle autorità svizzere una domanda di assistenza giudiziaria,

chiedendo (in via principale) la trasmissione di diversa documentazione in relazione

al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, nel frattempo

archiviato, inerente a PI 2 e a PI 2.

Si

è dunque alla presenza di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale

che si fonda in primo luogo sulla CEAG: in base alla medesima la Svizzera e la Turchia hanno quindi l’obbligo di accordarsi reciprocamente l’assistenza

giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la

cui repressione, al momento in cui l’assistenza giudiziaria è domandata, è di

competenza delle autorità giudiziarie della parte richiedente (art. 1 paragrafo

1 CEAG; cfr. anche l’art. 3 paragrafo 1, l’art. 7 e anche l’art. 22 CEAG).

Inoltre le parti si prestano

reciprocamente, in conformità con l’art. 7 paragrafo 1 della Convenzione delle

Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope,

conclusa a Vienna il 20.12.1988 (di seguito Convenzione), la più vasta

assistenza giudiziaria possibile per tutte le inchieste, i procedimenti penali

e le procedure giudiziarie relative alle infrazioni stabilite conformemente con

l’art. 3 paragrafo 1 della Convenzione. L’assistenza giudiziaria concessa in

applicazione dell’art. 7 della Convenzione può essere – tra l’altro – richiesta

per fornire informazioni e corpi del reato (lit. e) e originali oppure copie

certificate conformi di documenti e fascicoli pertinenti, compresi estratti

bancari, documenti contabili, fascicoli di società e documenti commerciali

(lit. f).

Non vanno infine dimenticati i principi di

cooperazione internazionale in base alla Cric (art. 7 ss. Cric).

La più ampia collaborazione si riferisce

sia a procedimenti pendenti, sia a quelli chiusi.

Ne discende che nella

fattispecie in esame è indubbiamente data una base legale sufficiente riguardo

all’obbligo di prestare assistenza da parte delle autorità svizzere a favore di

quelle turche in virtù delle disposizioni della CEAG e delle summenzionate

convenzioni. Il diritto convenzionale prevale, come noto, su quello sia

federale che cantonale.

6.3.

L’esecuzione delle commissioni rogatorie

viene attuata nelle forme previste della legislazione dello Stato richiesto (R.

ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. ed.,

n. 274; cfr. anche art. 3 paragrafo 1 CEAG). Per la procedura interna si

applicano l’AIMP e l’OAIMP (R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 274; cfr. anche art. 3

paragrafo 1 CEAG, art. 2 paragrafo 1 della Convenzione e art. 9 Cric).

La procedura di assistenza

Considerandi

giudiziaria nell’ambito della AIMP è in particolare regolata dagli art. 75 ss.

AIMP (cfr., ad esempio, L’assistenza

giudiziaria in materia penale, Direttive dell’UFG, 9. ed., p. 42 ss. e p. 80;

Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull’assistenza

internazionale in materia penale e della legge federale relativa al Trattato

conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia

penale nonché un decreto federale concernente una riserva alla Convenzione

europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 29.03.1995, RS 95.024,

p. 12 ss.).

L’Ufficio federale esamina

sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette

all’autorità d’esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente

inammissibile (art. 78 cpv. 2 LAIMP).

L’autorità d’esecuzione

prende con motivazione sommaria una decisione di entrata nel merito e ordina

gli atti d’assistenza giudiziaria ammissibili (art. 80a cpv. 1 AIMP). La stessa

autorità esegue gli atti di assistenza giudiziaria secondo il proprio diritto

procedurale (art. 80a cpv. 2 AIMP).

Dal momento che la Confederazione ha fatto uso della sua competenza di legiferare nel campo dell’assistenza

giudiziaria internazionale in materia penale, il diritto cantonale si applica

soltanto se la AIMP non dispone diversamente in modo esplicito (art. 12 AIMP). Mediante

l’unificazione della procedura di assistenza giudiziaria in occasione della

revisione del 4.10.1996, le disposizioni procedurali cantonali non sono più

state inglobate. La riserva a favore del diritto cantonale riveste dunque

scarsa importanza: l’obbligo di celerità non deve più essere messo in pericolo

dalle norme cantonali (art. 17a AIMP) [cfr. L’assistenza giudiziaria in materia

penale, Direttive dell’UFG, op. cit., p. 13].

Di conseguenza, l’esecuzione della

domanda dovrebbe, di principio, essere messa in atto, compiutamente, con

celerità e senza alcuna interruzione (cfr. L’assistenza giudiziaria in materia

penale, Direttive dell’UFG, op. cit., p. 43).

Non va infine dimenticato che la

concessione dell’assistenza giudiziaria internazionale e la procedura

d’assistenza giudiziaria sono rette dal CPP in quanto altre leggi federali e

trattati internazionali non prevedano disposizioni specifiche (art. 54 CPP;

cfr., al proposito, Messaggio concernente l’unificazione del diritto

processuale penale del 21.12.2005, p. 1054; ZK – S. HEIMGARTNER, art. 54 CPP n.

1.

ss.; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 503;

Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 54 CPP n. 1 ss.).

6.4

6.4.1

Orbene,

in casu l’UFG, conformemente all’art. 78 cpv. 2 AIMP, ha esaminato sommariamente

se la domanda pervenutagli dalle autorità turche rispettasse le esigenze

formali, trasmettendola poi alla competente autorità d’esecuzione: il Ministero

pubblico del Canton Ticino. Ha poi invitato la predetta autorità a decidere

senza indugio circa l’ammissibilità dell’assistenza e a provvedere

all’esecuzione della rogatoria, richiamando gli art. 80, 80a e 17a AIMP.

Con

decisione di entrata in

materia 20/21.08.2013 il procuratore pubblico, accertata l’ammissibilità della

domanda (cfr., nel dettaglio,

istanza 20/21.08.2013 p. 2 e 3, doc. 1), ha fatto contestuale istanza a questa

Corte di riconoscere l’interesse giuridico legittimo dell’autorità rogante

prevalente sui diritti personali delle altre persone coinvolte nell’ambito del

procedimento penale sfociato

nella sentenza di condanna 3.03.2010, passata in giudicato (inc. TPC __________),

in modo da ottenere

l’autorizzazione ad ispezionare e ad estrarre, in copia, diversi atti istruttori e il rilascio di

una copia conforme all’originale della citata sentenza, che saranno poi trasmessi all’autorità rogante, invocando l’applicazione dell’art. 62 cpv.

4.

LOG.

6.4.2

Come

detto, al presente caso si applica la AIMP e in materia non è rimasta una significativa

competenza dei Cantoni. Pertanto è più che evidente che l’accesso agli atti e

l’assistenza giudiziaria siano rette solo dai trattati e dall’AIMP, mentre che

l’art. 62 cpv. 4 LOG si applica non certo all’assistenza tra autorità penali.

Ne

discende che in casu il Ministero pubblico del Canton Ticino, in qualità di

organo d’esecuzione competente giusta l’art. 78 cpv. 2 AIMP, avrebbe quindi potuto

e dovuto, per il tramite del procuratore pubblico, disporre direttamente e

senza indugio l’esecuzione della misura richiesta ai sensi dell’AIMP, ordinando

la trasmissione della documentazione in questione all’autorità rogante,

mediante l’emanazione della relativa decisione, come da costante prassi.

6.5

Alla luce di quanto sopra

esposto, la presente istanza è da dichiararsi irricevibile in difetto della

competenza da parte di questa Corte.

7.

L’istanza è irricevibile. Vista la

particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo di tassa di

giustizia e di spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti la CEAG, la AIMP, l’OAIMP, l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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