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Decisione

60.2013.268

Reclamo dell'imputato contro la decisione della sezione della circolazione di commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva

11 novembre 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con trentotto decreti d’accusa emanati tra il 28.1.2011

e il 1.6.2012, la Sezione della circolazione ha inflitto a RE 1 altrettante multe

per importi variabili tra fr. 40.-- e fr. 120.--, oltre a tassa di giustizia e

spese, per avere in altrettante occasioni, in diversi luoghi del Canton Ticino,

posteggiato il veicolo __________ omettendo di apporre il tagliando di

parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile (art. 3, 27 cpv. 1, 90

cifra 1 LCStr e art. 48 cpv. 7 OSStr), superato la durata di parcheggio

autorizzata (art. 48 cpv. 8 OSStr), posteggiato il veicolo sulla superficie

laterale contigua a un passaggio pedonale (art. 26 cpv. 2, 143 cifra 3 OAC, 18

cpv. 2 lit. e, 19 cpv. 2 lit a ONC), su un marciapiede senza lasciare un

passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni (art. 41 cpv. 1bis ONC), fuori

dai posti delimitati (art. 79 cpv. 1, 1bis, 1ter OSStr), davanti

agli accessi di terreni altrui (art. 19 cpv. 2 lit. g ONC), per avere omesso di

notificare, entro il termine prescritto, il cambiamento di domicilio (art. 25

LCStr, 48 cpv. 4 OSStr, 26 cpv. 2, 143 cifra 3 OAC), per avere circolato con lo

stesso veicolo impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo

“mani libere” (art. 3 cpv. 1 ONC), per avere circolato con il veicolo __________

ed in seguito con il veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h (art. 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lit a, cpv. 5 ONC, 22 cpv. 1 OSS) [decreti d’accusa n.]. In tutti i decreti era

precisato che in caso di mancato pagamento, la multa sarebbe stata sostituita

con una pena detentiva di uno, rispettivamente due giorni, a seconda

dell’ammontare della multa.

b.

Con quarantaquattro

decisioni qui impugnate, tutte datate 9.8.2013, la Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, richiamati i decreti d’accusa, constatato il mancato

pagamento delle multe e lo stato di insolvenza di RE 1, ha ritenuto adempiuti i

presupposti per procedere alla commutazione delle multe in pene detentive

sostitutive. Ha quindi commutato le multe in complessivi cinquantuno giorni di

pena detentiva, in applicazione degli art. 8 cpv. 1 e 2 della legge di

procedura per le contravvenzioni (LPcontr), 106 cpv. 2-5 e 107 CP e 363 cpv. 2

CPP.

c. Con

il gravame 22/23.8.2013 RE 1 impugna le decisioni di commutazione delle multe

in pene detentive sostitutive chiedendo il condono delle multe, osservando che

le stesse sono sostanzialmente relative ad infrazioni di posteggio commesse

durante i suoi primi mesi di lavoro quale aiuto domiciliare, quando non disponeva

ancora del relativo documento da apporre sull’automezzo, e facendo notare che

con le contravvenzioni in oggetto non ha “mai messo in pericolo nessuno”.

d. Con

scritto 2/3.9.2013 la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere osservazioni

in merito.

Considerandi

1.1.1

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le

decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 3

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato, entro il termine di dieci giorni, per iscritto

e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390

CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. Il reclamo deve

indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di

una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b

e c CPP).

La prevalenza dei principi

della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo,

investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o

dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve

imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche,

decisione TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

1.2

Le

decisioni impugnate sono state emanate dalla Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, quale autorità penale delle contravvenzioni. Il gravame è

quindi proponibile presso questa Corte. Le stesse, datate 9.8.2013, sono state

intimate per lettera semplice, per cui non è possibile determinare con certezza

il momento della consegna alla reclamante: la tempestività dell’impugnativa deve

dunque essere ammessa in mancanza di prova contraria.

RE

1.

è pacificamente legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo

un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica delle

decisioni che hanno commutato le multe a suo carico in totali cinquantuno

giorni di pena detentiva.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è, di conseguenza,

ricevibile in ordine.

2.

Il

gravame è interposto contro delle decisioni di commutazione di multe in pene detentive

sostitutive.

La revisione della parte

generale del Codice penale entrata in vigore il 1.1.2007 ha introdotto in

particolare la commisurazione delle pene secondo il sistema delle aliquote

giornaliere. In applicazione di tale sistema, di principio, la commutazione delle

pene pecuniarie e delle multe in pene detentive sostitutive è stabilita a

priori ed automaticamente dal giudice al momento della pronuncia della

decisione di condanna. Se la pena pecuniaria non viene pagata nei termini

stabiliti e se le condizioni poste dagli art. 35 ss. CP sono adempiute, la

commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva sostitutiva è decisa

dall’autorità d’esecuzione, senza un’ulteriore decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 8; CR CP I – Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 4; Y. JeannerEt, Les peines selon le nouveau

Code pénal, in: Partie générale du Code pénal, 2007, p. 35 ss., p. 49; sentenza

CRP 60.2013.107 del 18.6.2013 consid. 1.7).

L’art. 36 cpv. 2 CP, applicabile per analogia anche alle contravvenzioni

in ambito di circolazione stradale in virtù dei rimandi di cui agli art. 101

cifra 1 LCStr e 106 cpv. 5 CP,

riserva tuttavia la competenza del giudice a statuire in merito alla

commutazione di una pena pecuniaria (o di una multa) in una pena detentiva sostitutiva

qualora la pena pecuniaria (o la multa) sia stata pronunciata da un’autorità

amministrativa (Y. JeannerEt, op.

cit., p. 49 ss., p. 64 ss.; BSK Strafrecht

I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 9; CR CP I – Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 4; DTF 135 IV 170, consid. 4.3 ). Per questo motivo, la commutazione a

priori ed automatica di pene pecuniarie (o multe) pronunciate da autorità

amministrative è esclusa. Lo stesso regime era del resto istituito già dal previgente

art. 49 vCP (in vigore sino al 31.12.2006) che attribuiva al giudice la

competenza per la commutazione della multa non pagata in arresto (Y. JeannerEt, op. cit., p. 50).

Per la commutazione delle

trentotto multe pronunciate dalla Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, in pene detentive di sostituzione era quindi necessaria una nuova

decisione giudiziaria. Non sarebbe stata possibile una commutazione a priori ed

automatica eseguita da parte dell’autorità d’esecuzione.

Occorre quindi verificare se

le decisioni qui impugnate costituiscano delle decisioni giudiziarie ai sensi

di quanto precede.

3.

Va

anzitutto accertata la competenza della Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, a statuire in merito alla commutazione della multa in pena detentiva

sostitutiva.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPcontr la multa di cui non è possibile l’incasso è commutata in

pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall’autorità

amministrativa che l’ha emanata (Messaggio sull’adeguamento della legislazione

cantonale all’introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero, del

21.1

, n. 6165, p. 33).

La decisione di commutazione

della pena è tipicamente una decisione indipendente e successiva, ai sensi

degli art. 363 ss. CPP (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale, del 21.12.2005 – nel seguito: Messaggio CPP –, FF 2006 p. 989 ss. p.

1200; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 363 n. 1; BSK StPO – M. HEER, art. 363 CPP

n. 1 ; CR CPP – M. PERRIN, art. 363 n. 10).

L’art.

363.

cpv. 2 CPP sancisce che “il pubblico ministero o l’autorità penale delle

contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto

d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive”.

La formulazione in italiano di questo capoverso non è stata adeguata alle modifiche

che il CPP ha subito nella procedura di adozione, durante la quale è in particolare

stato soppresso l’istituto del decreto penale inizialmente previsto in ambito

contravvenzionale (art. 361 ss. del

progetto di CPP). Risultano più

precise le versioni dell’art. 363 cpv. 2 CPP nelle altre lingue: “Le ministère public qui rend une décision dans une

procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de

contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de

contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures” ;

“Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren

oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so

treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide”. In sintesi, per quanto riguarda la presente

fattispecie, l’art. 363 cpv. 2 CPP prevede che l’autorità penale delle contravvenzioni che ha

pronunciato una decisione in una procedura di decreto d’accusa è competente

anche per emanare le decisioni successive. L’art 8 cpv. 1 LPcontr riprende

quindi in sostanza il contenuto dell’art. 363 cpv. 2 CPP.

La Confederazione e i Cantoni possono

affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità

amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP). Giusta l’art. 106 cpv. 2 LCStr i Cantoni,

per quanto non di competenza della Confederazione, sono incaricati di eseguire

la Legge federale sulla circolazione stradale, prendono le misure necessarie a

tale scopo e designano le autorità cantonali competenti. La Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, è l’autorità competente ad istruire e decidere

le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in materia di circolazione,

salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie [art. 7 della legge del

24.9.1985

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante, RU 7.4.2.1. (LaLCStr); art. 4 lit. f

del regolamento del 2.3.1999 della legge cantonale di applicazione alla

legislazione federale sulla circolazione stradale, RU 7.4.2.1.1. (RLaLCStr)].

In conclusione, nella

fattispecie, secondo il combinato disposto degli art. 363 cpv. 2 CPP, art. 8

cpv. 1 LPcontr, art. 7 LaLCStr e art. 4 lit. f RLaLCStr, la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, è l’autorità competente a statuire in merito

alla commutazione delle trentotto multe in pene detentive sostitutive.

4.

Come

visto sopra, l’art. 36 cpv. 2 CP, applicabile anche in caso di commutazione di

multe, prevede che “se la pena pecuniaria è stata

inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice [e non l’autorità amministrativa] decide sulla pena

detentiva sostitutiva”. La disposizione concreta l’inderogabile principio

discendente dagli art. 5 cifra 1 lit. a, 6 CEDU, secondo cui una persona può essere

privata della sua libertà unicamente se è detenuta regolarmente in

seguito a condanna da parte di un tribunale competente. È un tribunale ai sensi

della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo unicamente “un

organo dotato di un certo grado di indipendenza, in particolare rispetto al

potere esecutivo” (Commentario breve alla CEDU – S. BARTOLE, P. DE SENA, V.

ZAGREBELSKY, art. 5 capitolo II n. 6, p. 118).

Un’autorità amministrativa non

può pertanto pronunciare condanne che privano una persona della sua libertà

personale (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3.

ed., art. 36 CP n. 9; CR CP I – Y.

JEANNERET, art. 36 CP n. 4; Y. JEANNERET, op. cit., p.50 s., 64

ss.). Anche la nostra massima Corte ha già avuto modo di esprimersi chiaramente

in questo senso (DTF 135 IV 170, consid. 4.3).

La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è per definizione un’autorità

amministrativa, non è quindi competente per ordinare pene detentive.

5.

L’art.

36.

cpv. 2 CP e l’art. 8 cpv. 1 LPcontr (con l’art. 363 cpv. 2 CPP) sembrerebbero

in contraddizione (cfr. anche RJN 2011 p. 270 ss., p. 274).

5.1

Il Messaggio relativo

all’attuale art. 363 cpv. 2 CPP (art. 370 del progetto di CPP) chiarisce questa

apparente incongruenza: “Se le decisioni successive sono pronunciate in seguito a un decreto

d’accusa (...) la relativa competenza spetta al pubblico ministero o (...)

all’autorità penale delle contravvenzioni. È il caso (...) per la decisione di

commutazione di multe secondo l’articolo 106 capoverso 2 nCP. La decisione

successiva è dunque emessa sotto forma di decreto d’accusa (...) contro cui è

data opposizione” (Messaggio CPP –

FF 2006 p. 989 ss., p. 1201). In altre parole, in caso di mancato pagamento di una multa,

pronunciata da un’autorità amministrativa, la commutazione in pena detentiva

sostitutiva deve essere decisa dalla stessa autorità amministrativa mediante emanazione

di un successivo decreto d’accusa.

Alla stessa

conclusione giunge del resto anche la dottrina, secondo cui, in generale, le

decisioni indipendenti e successive emanate a seguito di un decreto d’accusa,

devono pure essere rese nella forma del decreto d’accusa (M. DAPHINOFF – Das

Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, in: AISUF n.

316, 2012, p. 736).

5.2

La

procedura del decreto di accusa è disciplinata dagli art. 352 ss. CPP.

Il

decreto di accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione

scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP). Se non vi è valida

opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art.

354.

cpv. 3 CPP). In tal caso, il decreto d’accusa equivale ad una decisione

giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE,

3.

ed., art. 36 CP n. 8).

L’opposizione

dell’imputato non deve necessariamente essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP).

Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico

ministero (Messaggio CPP – FF 2006 p. 989 ss., p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al

giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare

il decreto di accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto di

accusa oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355

cpv. 3 CPP).

Se

decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette

senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura

dibattimentale (art. 328 segg. CPP); in tal caso, il decreto di accusa è

considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

5.3

Pertanto se la decisione

di commutazione della multa non pagata in pena detentiva di sostituzione è

pronunciata dall’autorità amministrativa – che ha emanato la decisione di multa

(art. 363 cpv. 2 CPP e 8 cpv. 1 LPcontr) – nella forma del decreto d’accusa (art.

352.

ss. CPP), l’imputato può interporvi opposizione, anche non motivata.

In tal caso, se l’autorità amministrativa conferma il proprio decreto d’accusa,

l’incarto viene trasmesso al tribunale di primo grado che statuisce in

procedura ordinaria (art. 356 cpv. 1 CPP). Se invece

l’imputato non interpone opposizione, il decreto d’accusa equivale ad

una decisione giudiziaria (BSK Strafrecht

I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 8).

La garanzia della

pronuncia della decisione di commutazione da parte di un giudice ai sensi dell’art.

36.

cpv. 2 CP (rispettivamente di un tribunale competente ai sensi degli art. 5

cpv. 1 lit. a, 6 CEDU) è quindi data dalla forma della decisione successiva che

deve essere quella del decreto d’accusa.

5.4

Tuttavia, a sua

volta pure la procedura del decreto d’accusa (in particolare in caso di mancata

opposizione ad una proposta di condanna ad una pena detentiva) può ostare

all’effettività delle garanzie procedurali sancite dagli art. 5, 6 CEDU (M.

DAPHINOFF, op. cit., p. 84). Difatti, mediante decreto d’accusa il procuratore

pubblico – che non è evidentemente un tribunale ai sensi degli art. 5, 6 CEDU

può condannare l’imputato ad pena detentiva sino a sei mesi.

In generale, come

ogni diritto fondamentale, anche il diritto ad essere giudicato da un tribunale

non è assoluto. Unicamente il suo nucleo intangibile non può essere leso:

l’accesso ad un tribunale deve essere garantito, ma questo non significa che debba

essere immediato o incondizionato (S. ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte

im Strafprozess, in: ZStV n. 156, 2008, p. 174).

Anche l’imputato può del resto rinunciare alle

garanzie procedurali discendenti dagli art. 5, 6 CEDU a determinate condizioni.

In particolare, l’accettazione della condanna proposta dal procuratore pubblico

mediante decreto d’accusa costituisce una rinuncia alle garanzie procedurali fondamentali.

Tale rinuncia è conforme all’art. 5 CEDU unicamente se la fattispecie penale

può essere sottoposta ad un tribunale di prima istanza con pieno potere di

cognizione e se la facoltà di interporre opposizione è garantita e può effettivamente

essere esercitata liberamente ai sensi dell’art. 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op.

cit., p. 90; S. ZIMMERLIN, op. cit., p. 171 ss.).

Nel caso della

procedura del decreto d’accusa, la facoltà di presentare opposizione contro la

proposta di condanna emanata dal procuratore pubblico (art. 355 CPP) garantisce

all’imputato il diritto di essere giudicato in procedura ordinaria (art. 328

ss. CPP) da un tribunale di primo grado con pieno potere di cognizione. In

altre parole, grazie allo strumento dell’opposizione, l’imputato può scegliere

se accettare la proposta di condanna del procuratore pubblico o se chiedere di

essere giudicato mediante la procedura giudiziaria (ordinaria) che garantisce la

tutela delle garanzie fondamentali: è quindi l’imputato che sceglie liberamente

e senza pressioni di rinunciare ai suoi diritti procedurali. Simile rinuncia è

compatibile con le garanzie fondamentali degli art. 5, 6 CEDU (M. DAPHINOFF,

op. cit., p. 84 ss.).

5.5

La pronuncia

della decisione di commutazione della pena pecuniaria (o della multa) non

pagata in pena detentiva sostitutiva da parte dell’autorità amministrativa (conformemente

a quanto stabilito dagli art. 8 cpv. 1 LPcontr e 363 cpv. 2 CPP) mediante procedura

del decreto d’accusa è quindi conforme al diritto internazionale e all’art. 36

cpv. 2 CP.

6.

In

conclusione, le decisioni impugnate sono state emanate

nella forma sbagliata: la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, avrebbe

dovuto proporre la commutazione delle multe non pagate in pene detentive

sostitutive mediante decreti d’accusa, con facoltà di opposizione ai sensi

degli art. 354 ss. CPP.

Gli atti

impugnati, emanati nella forma della decisione con facoltà di reclamo, hanno

per conseguenza la pronuncia della privazione della libertà da parte della

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico. Come visto quest’autorità amministrativa

è incompetente a decidere in merito alla privazione della libertà personale in

applicazione dell’art. 36 cpv. 2 CP (cfr. DTF 135 IV 170, consid. 4.3) e del

diritto internazionale (art. 5 cifra 1 lit. a, 6 CEDU). Ne segue che il vizio

di forma è particolarmente grave e comporta la nullità delle decisioni

impugnate (DTF 132 II 342 consid. 2.1, e riferimenti).

Le decisioni

impugnate sono nulle. Gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, affinché statuisca nuovamente in merito alla commutazione

delle multe non pagate mediante l’emanazione di decreti d’accusa ai sensi degli

art. 352 ss. CPP, impugnabili mediante opposizione ai sensi dell’art. 354 CPP.

7.

Nonostante

quanto precede esenterebbe questa Corte da ulteriori esami del gravame, visto

che l’esito del gravame impone alla Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, di pronunciarsi nuovamente sugli incarti in oggetto, nel seguito si

espongono sommariamente due manifeste carenze di merito riscontrate nelle decisioni

impugnate.

Gli

incarti n. contengono unicamente la decisione di commutazione. Fa in particolare

difetto il decreto d’accusa mediante il quale è stata pronunciata la condanna alla

multa oggetto della commutazione: in cinque casi è allegato un decreto d’accusa

concernente altri imputati, in un caso il decreto è totalmente assente. Tale

vizio implicherebbe pure l’annullamento di queste sei decisioni di

commutazione.

In

tutte le decisioni di commutazione viene menzionato lo “stato d’insolvenza

del contravventore”. Si tratta di un presupposto fondamentale sancito

dall’art. 35 cpv. 3 CP (applicabile in virtù del rimando previsto all’art. 106

cpv. 5 CP) per poter procedere alla commutazione della multa non pagata (cfr.

anche DTF 135 IV 170, consid. 4.3). Tuttavia,

in nessuno dei quarantaquattro incarti sono indicati prove a suffragio di detto

stato d’insolvenza o documenti atti a far apparire inefficace la via esecutiva.

Tale presupposto non può quindi essere ritenuto adempiuto. Tutte le decisioni

di commutazione andrebbero annullate anche per questo motivo.

8.

Il

gravame è accolto. Si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 35 s., 103 ss. CP, 363

ss., 393 ss. CPP, 8 LPcontr, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è accolto.

§. È costatata

la nullità delle quarantaquattro decisioni impugnate.

§. Gli

atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, per i

suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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