60.2013.268
Reclamo dell'imputato contro la decisione della sezione della circolazione di commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva
11 novembre 2013Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2013.268
Data decisione, Autorità:
11.11.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato contro la decisione della sezione della circolazione di commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva
AUTORITÀ PENALI DELLE CONTRAVVENZIONI
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
IMPUTATO
PROCEDURA IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI
RECLAMO
art. 363 cpv. 2 CPP
art. 393 CPP
art. 396 CPP
art. 17 cpv. 1 CPS
art. 35 CPS
art. 36 cpv. 2 CPS
art. 106 cpv. 2 LCSTR
art. 8 LOG
art. 8 LPCONTR
Incarto n.
60.2013.268
Lugano
11 novembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Siro Buzzi, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 22/23.8.2013
presentato da
RE 1
contro
quarantaquattro decisioni di commutazione di multe
in pene detentive sostitutive emanate in data 9.8.2013 dalla Sezione della
circolazione (inc.).
richiamato lo scritto 2/3.9.2013 della
Sezione della circolazione mediante il quale la stessa comunica di non avere
osservazioni da presentare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con trentotto decreti d’accusa emanati tra il 28.1.2011
e il 1.6.2012, la Sezione della circolazione ha inflitto a RE 1 altrettante multe
per importi variabili tra fr. 40.-- e fr. 120.--, oltre a tassa di giustizia e
spese, per avere in altrettante occasioni, in diversi luoghi del Canton Ticino,
posteggiato il veicolo __________ omettendo di apporre il tagliando di
parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile (art. 3, 27 cpv. 1, 90
cifra 1 LCStr e art. 48 cpv. 7 OSStr), superato la durata di parcheggio
autorizzata (art. 48 cpv. 8 OSStr), posteggiato il veicolo sulla superficie
laterale contigua a un passaggio pedonale (art. 26 cpv. 2, 143 cifra 3 OAC, 18
cpv. 2 lit. e, 19 cpv. 2 lit a ONC), su un marciapiede senza lasciare un
passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni (art. 41 cpv. 1bis ONC), fuori
dai posti delimitati (art. 79 cpv. 1, 1bis, 1ter OSStr), davanti
agli accessi di terreni altrui (art. 19 cpv. 2 lit. g ONC), per avere omesso di
notificare, entro il termine prescritto, il cambiamento di domicilio (art. 25
LCStr, 48 cpv. 4 OSStr, 26 cpv. 2, 143 cifra 3 OAC), per avere circolato con lo
stesso veicolo impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo
“mani libere” (art. 3 cpv. 1 ONC), per avere circolato con il veicolo __________
ed in seguito con il veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h (art. 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lit a, cpv. 5 ONC, 22 cpv. 1 OSS) [decreti d’accusa n.]. In tutti i decreti era
precisato che in caso di mancato pagamento, la multa sarebbe stata sostituita
con una pena detentiva di uno, rispettivamente due giorni, a seconda
dell’ammontare della multa.
b.
Con quarantaquattro
decisioni qui impugnate, tutte datate 9.8.2013, la Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, richiamati i decreti d’accusa, constatato il mancato
pagamento delle multe e lo stato di insolvenza di RE 1, ha ritenuto adempiuti i
presupposti per procedere alla commutazione delle multe in pene detentive
sostitutive. Ha quindi commutato le multe in complessivi cinquantuno giorni di
pena detentiva, in applicazione degli art. 8 cpv. 1 e 2 della legge di
procedura per le contravvenzioni (LPcontr), 106 cpv. 2-5 e 107 CP e 363 cpv. 2
CPP.
c. Con
il gravame 22/23.8.2013 RE 1 impugna le decisioni di commutazione delle multe
in pene detentive sostitutive chiedendo il condono delle multe, osservando che
le stesse sono sostanzialmente relative ad infrazioni di posteggio commesse
durante i suoi primi mesi di lavoro quale aiuto domiciliare, quando non disponeva
ancora del relativo documento da apporre sull’automezzo, e facendo notare che
con le contravvenzioni in oggetto non ha “mai messo in pericolo nessuno”.
d. Con
scritto 2/3.9.2013 la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere osservazioni
in merito.
Considerandi
1.1.1
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 3
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato, entro il termine di dieci giorni, per iscritto
e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390
CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. Il reclamo deve
indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di
una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b
e c CPP).
La prevalenza dei principi
della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo,
investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o
dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve
imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche,
decisione TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
1.2
Le
decisioni impugnate sono state emanate dalla Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, quale autorità penale delle contravvenzioni. Il gravame è
quindi proponibile presso questa Corte. Le stesse, datate 9.8.2013, sono state
intimate per lettera semplice, per cui non è possibile determinare con certezza
il momento della consegna alla reclamante: la tempestività dell’impugnativa deve
dunque essere ammessa in mancanza di prova contraria.
RE
1.
è pacificamente legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica delle
decisioni che hanno commutato le multe a suo carico in totali cinquantuno
giorni di pena detentiva.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è, di conseguenza,
ricevibile in ordine.
2.
Il
gravame è interposto contro delle decisioni di commutazione di multe in pene detentive
sostitutive.
La revisione della parte
generale del Codice penale entrata in vigore il 1.1.2007 ha introdotto in
particolare la commisurazione delle pene secondo il sistema delle aliquote
giornaliere. In applicazione di tale sistema, di principio, la commutazione delle
pene pecuniarie e delle multe in pene detentive sostitutive è stabilita a
priori ed automaticamente dal giudice al momento della pronuncia della
decisione di condanna. Se la pena pecuniaria non viene pagata nei termini
stabiliti e se le condizioni poste dagli art. 35 ss. CP sono adempiute, la
commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva sostitutiva è decisa
dall’autorità d’esecuzione, senza un’ulteriore decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 8; CR CP I – Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 4; Y. JeannerEt, Les peines selon le nouveau
Code pénal, in: Partie générale du Code pénal, 2007, p. 35 ss., p. 49; sentenza
CRP 60.2013.107 del 18.6.2013 consid. 1.7).
L’art. 36 cpv. 2 CP, applicabile per analogia anche alle contravvenzioni
in ambito di circolazione stradale in virtù dei rimandi di cui agli art. 101
cifra 1 LCStr e 106 cpv. 5 CP,
riserva tuttavia la competenza del giudice a statuire in merito alla
commutazione di una pena pecuniaria (o di una multa) in una pena detentiva sostitutiva
qualora la pena pecuniaria (o la multa) sia stata pronunciata da un’autorità
amministrativa (Y. JeannerEt, op.
cit., p. 49 ss., p. 64 ss.; BSK Strafrecht
I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 9; CR CP I – Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 4; DTF 135 IV 170, consid. 4.3 ). Per questo motivo, la commutazione a
priori ed automatica di pene pecuniarie (o multe) pronunciate da autorità
amministrative è esclusa. Lo stesso regime era del resto istituito già dal previgente
art. 49 vCP (in vigore sino al 31.12.2006) che attribuiva al giudice la
competenza per la commutazione della multa non pagata in arresto (Y. JeannerEt, op. cit., p. 50).
Per la commutazione delle
trentotto multe pronunciate dalla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, in pene detentive di sostituzione era quindi necessaria una nuova
decisione giudiziaria. Non sarebbe stata possibile una commutazione a priori ed
automatica eseguita da parte dell’autorità d’esecuzione.
Occorre quindi verificare se
le decisioni qui impugnate costituiscano delle decisioni giudiziarie ai sensi
di quanto precede.
3.
Va
anzitutto accertata la competenza della Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, a statuire in merito alla commutazione della multa in pena detentiva
sostitutiva.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPcontr la multa di cui non è possibile l’incasso è commutata in
pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall’autorità
amministrativa che l’ha emanata (Messaggio sull’adeguamento della legislazione
cantonale all’introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero, del
21.1
, n. 6165, p. 33).
La decisione di commutazione
della pena è tipicamente una decisione indipendente e successiva, ai sensi
degli art. 363 ss. CPP (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale
penale, del 21.12.2005 – nel seguito: Messaggio CPP –, FF 2006 p. 989 ss. p.
1200; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 363 n. 1; BSK StPO – M. HEER, art. 363 CPP
n. 1 ; CR CPP – M. PERRIN, art. 363 n. 10).
L’art.
363.
cpv. 2 CPP sancisce che “il pubblico ministero o l’autorità penale delle
contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto
d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive”.
La formulazione in italiano di questo capoverso non è stata adeguata alle modifiche
che il CPP ha subito nella procedura di adozione, durante la quale è in particolare
stato soppresso l’istituto del decreto penale inizialmente previsto in ambito
contravvenzionale (art. 361 ss. del
progetto di CPP). Risultano più
precise le versioni dell’art. 363 cpv. 2 CPP nelle altre lingue: “Le ministère public qui rend une décision dans une
procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de
contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de
contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures” ;
“Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren
oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so
treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide”. In sintesi, per quanto riguarda la presente
fattispecie, l’art. 363 cpv. 2 CPP prevede che l’autorità penale delle contravvenzioni che ha
pronunciato una decisione in una procedura di decreto d’accusa è competente
anche per emanare le decisioni successive. L’art 8 cpv. 1 LPcontr riprende
quindi in sostanza il contenuto dell’art. 363 cpv. 2 CPP.
La Confederazione e i Cantoni possono
affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità
amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP). Giusta l’art. 106 cpv. 2 LCStr i Cantoni,
per quanto non di competenza della Confederazione, sono incaricati di eseguire
la Legge federale sulla circolazione stradale, prendono le misure necessarie a
tale scopo e designano le autorità cantonali competenti. La Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, è l’autorità competente ad istruire e decidere
le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in materia di circolazione,
salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie [art. 7 della legge del
24.9.1985
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante, RU 7.4.2.1. (LaLCStr); art. 4 lit. f
del regolamento del 2.3.1999 della legge cantonale di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale, RU 7.4.2.1.1. (RLaLCStr)].
In conclusione, nella
fattispecie, secondo il combinato disposto degli art. 363 cpv. 2 CPP, art. 8
cpv. 1 LPcontr, art. 7 LaLCStr e art. 4 lit. f RLaLCStr, la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, è l’autorità competente a statuire in merito
alla commutazione delle trentotto multe in pene detentive sostitutive.
4.
Come
visto sopra, l’art. 36 cpv. 2 CP, applicabile anche in caso di commutazione di
multe, prevede che “se la pena pecuniaria è stata
inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice [e non l’autorità amministrativa] decide sulla pena
detentiva sostitutiva”. La disposizione concreta l’inderogabile principio
discendente dagli art. 5 cifra 1 lit. a, 6 CEDU, secondo cui una persona può essere
privata della sua libertà unicamente se è detenuta regolarmente in
seguito a condanna da parte di un tribunale competente. È un tribunale ai sensi
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo unicamente “un
organo dotato di un certo grado di indipendenza, in particolare rispetto al
potere esecutivo” (Commentario breve alla CEDU – S. BARTOLE, P. DE SENA, V.
ZAGREBELSKY, art. 5 capitolo II n. 6, p. 118).
Un’autorità amministrativa non
può pertanto pronunciare condanne che privano una persona della sua libertà
personale (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3.
ed., art. 36 CP n. 9; CR CP I – Y.
JEANNERET, art. 36 CP n. 4; Y. JEANNERET, op. cit., p.50 s., 64
ss.). Anche la nostra massima Corte ha già avuto modo di esprimersi chiaramente
in questo senso (DTF 135 IV 170, consid. 4.3).
La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è per definizione un’autorità
amministrativa, non è quindi competente per ordinare pene detentive.
5.
L’art.
36.
cpv. 2 CP e l’art. 8 cpv. 1 LPcontr (con l’art. 363 cpv. 2 CPP) sembrerebbero
in contraddizione (cfr. anche RJN 2011 p. 270 ss., p. 274).
5.1
Il Messaggio relativo
all’attuale art. 363 cpv. 2 CPP (art. 370 del progetto di CPP) chiarisce questa
apparente incongruenza: “Se le decisioni successive sono pronunciate in seguito a un decreto
d’accusa (...) la relativa competenza spetta al pubblico ministero o (...)
all’autorità penale delle contravvenzioni. È il caso (...) per la decisione di
commutazione di multe secondo l’articolo 106 capoverso 2 nCP. La decisione
successiva è dunque emessa sotto forma di decreto d’accusa (...) contro cui è
data opposizione” (Messaggio CPP –
FF 2006 p. 989 ss., p. 1201). In altre parole, in caso di mancato pagamento di una multa,
pronunciata da un’autorità amministrativa, la commutazione in pena detentiva
sostitutiva deve essere decisa dalla stessa autorità amministrativa mediante emanazione
di un successivo decreto d’accusa.
Alla stessa
conclusione giunge del resto anche la dottrina, secondo cui, in generale, le
decisioni indipendenti e successive emanate a seguito di un decreto d’accusa,
devono pure essere rese nella forma del decreto d’accusa (M. DAPHINOFF – Das
Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, in: AISUF n.
316, 2012, p. 736).
5.2
La
procedura del decreto di accusa è disciplinata dagli art. 352 ss. CPP.
Il
decreto di accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione
scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP). Se non vi è valida
opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art.
354.
cpv. 3 CPP). In tal caso, il decreto d’accusa equivale ad una decisione
giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE,
3.
ed., art. 36 CP n. 8).
L’opposizione
dell’imputato non deve necessariamente essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP).
Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico
ministero (Messaggio CPP – FF 2006 p. 989 ss., p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al
giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare
il decreto di accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto di
accusa oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355
cpv. 3 CPP).
Se
decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette
senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura
dibattimentale (art. 328 segg. CPP); in tal caso, il decreto di accusa è
considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
5.3
Pertanto se la decisione
di commutazione della multa non pagata in pena detentiva di sostituzione è
pronunciata dall’autorità amministrativa – che ha emanato la decisione di multa
(art. 363 cpv. 2 CPP e 8 cpv. 1 LPcontr) – nella forma del decreto d’accusa (art.
352.
ss. CPP), l’imputato può interporvi opposizione, anche non motivata.
In tal caso, se l’autorità amministrativa conferma il proprio decreto d’accusa,
l’incarto viene trasmesso al tribunale di primo grado che statuisce in
procedura ordinaria (art. 356 cpv. 1 CPP). Se invece
l’imputato non interpone opposizione, il decreto d’accusa equivale ad
una decisione giudiziaria (BSK Strafrecht
I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 8).
La garanzia della
pronuncia della decisione di commutazione da parte di un giudice ai sensi dell’art.
36.
cpv. 2 CP (rispettivamente di un tribunale competente ai sensi degli art. 5
cpv. 1 lit. a, 6 CEDU) è quindi data dalla forma della decisione successiva che
deve essere quella del decreto d’accusa.
5.4
Tuttavia, a sua
volta pure la procedura del decreto d’accusa (in particolare in caso di mancata
opposizione ad una proposta di condanna ad una pena detentiva) può ostare
all’effettività delle garanzie procedurali sancite dagli art. 5, 6 CEDU (M.
DAPHINOFF, op. cit., p. 84). Difatti, mediante decreto d’accusa il procuratore
pubblico – che non è evidentemente un tribunale ai sensi degli art. 5, 6 CEDU –
può condannare l’imputato ad pena detentiva sino a sei mesi.
In generale, come
ogni diritto fondamentale, anche il diritto ad essere giudicato da un tribunale
non è assoluto. Unicamente il suo nucleo intangibile non può essere leso:
l’accesso ad un tribunale deve essere garantito, ma questo non significa che debba
essere immediato o incondizionato (S. ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte
im Strafprozess, in: ZStV n. 156, 2008, p. 174).
Anche l’imputato può del resto rinunciare alle
garanzie procedurali discendenti dagli art. 5, 6 CEDU a determinate condizioni.
In particolare, l’accettazione della condanna proposta dal procuratore pubblico
mediante decreto d’accusa costituisce una rinuncia alle garanzie procedurali fondamentali.
Tale rinuncia è conforme all’art. 5 CEDU unicamente se la fattispecie penale
può essere sottoposta ad un tribunale di prima istanza con pieno potere di
cognizione e se la facoltà di interporre opposizione è garantita e può effettivamente
essere esercitata liberamente ai sensi dell’art. 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op.
cit., p. 90; S. ZIMMERLIN, op. cit., p. 171 ss.).
Nel caso della
procedura del decreto d’accusa, la facoltà di presentare opposizione contro la
proposta di condanna emanata dal procuratore pubblico (art. 355 CPP) garantisce
all’imputato il diritto di essere giudicato in procedura ordinaria (art. 328
ss. CPP) da un tribunale di primo grado con pieno potere di cognizione. In
altre parole, grazie allo strumento dell’opposizione, l’imputato può scegliere
se accettare la proposta di condanna del procuratore pubblico o se chiedere di
essere giudicato mediante la procedura giudiziaria (ordinaria) che garantisce la
tutela delle garanzie fondamentali: è quindi l’imputato che sceglie liberamente
e senza pressioni di rinunciare ai suoi diritti procedurali. Simile rinuncia è
compatibile con le garanzie fondamentali degli art. 5, 6 CEDU (M. DAPHINOFF,
op. cit., p. 84 ss.).
5.5
La pronuncia
della decisione di commutazione della pena pecuniaria (o della multa) non
pagata in pena detentiva sostitutiva da parte dell’autorità amministrativa (conformemente
a quanto stabilito dagli art. 8 cpv. 1 LPcontr e 363 cpv. 2 CPP) mediante procedura
del decreto d’accusa è quindi conforme al diritto internazionale e all’art. 36
cpv. 2 CP.
6.
In
conclusione, le decisioni impugnate sono state emanate
nella forma sbagliata: la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, avrebbe
dovuto proporre la commutazione delle multe non pagate in pene detentive
sostitutive mediante decreti d’accusa, con facoltà di opposizione ai sensi
degli art. 354 ss. CPP.
Gli atti
impugnati, emanati nella forma della decisione con facoltà di reclamo, hanno
per conseguenza la pronuncia della privazione della libertà da parte della
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico. Come visto quest’autorità amministrativa
è incompetente a decidere in merito alla privazione della libertà personale in
applicazione dell’art. 36 cpv. 2 CP (cfr. DTF 135 IV 170, consid. 4.3) e del
diritto internazionale (art. 5 cifra 1 lit. a, 6 CEDU). Ne segue che il vizio
di forma è particolarmente grave e comporta la nullità delle decisioni
impugnate (DTF 132 II 342 consid. 2.1, e riferimenti).
Le decisioni
impugnate sono nulle. Gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, affinché statuisca nuovamente in merito alla commutazione
delle multe non pagate mediante l’emanazione di decreti d’accusa ai sensi degli
art. 352 ss. CPP, impugnabili mediante opposizione ai sensi dell’art. 354 CPP.
7.
Nonostante
quanto precede esenterebbe questa Corte da ulteriori esami del gravame, visto
che l’esito del gravame impone alla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, di pronunciarsi nuovamente sugli incarti in oggetto, nel seguito si
espongono sommariamente due manifeste carenze di merito riscontrate nelle decisioni
impugnate.
Gli
incarti n. contengono unicamente la decisione di commutazione. Fa in particolare
difetto il decreto d’accusa mediante il quale è stata pronunciata la condanna alla
multa oggetto della commutazione: in cinque casi è allegato un decreto d’accusa
concernente altri imputati, in un caso il decreto è totalmente assente. Tale
vizio implicherebbe pure l’annullamento di queste sei decisioni di
commutazione.
In
tutte le decisioni di commutazione viene menzionato lo “stato d’insolvenza
del contravventore”. Si tratta di un presupposto fondamentale sancito
dall’art. 35 cpv. 3 CP (applicabile in virtù del rimando previsto all’art. 106
cpv. 5 CP) per poter procedere alla commutazione della multa non pagata (cfr.
anche DTF 135 IV 170, consid. 4.3). Tuttavia,
in nessuno dei quarantaquattro incarti sono indicati prove a suffragio di detto
stato d’insolvenza o documenti atti a far apparire inefficace la via esecutiva.
Tale presupposto non può quindi essere ritenuto adempiuto. Tutte le decisioni
di commutazione andrebbero annullate anche per questo motivo.
8.
Il
gravame è accolto. Si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 35 s., 103 ss. CP, 363
ss., 393 ss. CPP, 8 LPcontr, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§. È costatata
la nullità delle quarantaquattro decisioni impugnate.
§. Gli
atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, per i
suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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