60.2013.272
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante (richiesto di visionare un filmato riguardante un incidente della circolazione stradale)
18 ottobre 2013Italiano8 min
15.11.2012 il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha dichiarato
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Numero d'incarto:
60.2013.272
Data decisione, Autorità:
18.10.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante (richiesto di visionare un filmato riguardante un incidente della circolazione stradale)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.272
Lugano
18 ottobre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.07./14.08.2013 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di un filmato riguardante
un incidente della circolazione stradale;
premesso che la richiesta datata 29.07.2013
è giunta alla Pretura penale il 31.07.2013, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il
13/14.08.2013, senza formulare
osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 24/25.09.2013 di
__________, __________, mediante le quali dichiara di essere d’accordo affinché
l’istante possa visionare il filmato;
rilevato che PI 1, __________, interpellato
da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dell’incidente della circolazione stradale avvenuto il __________, in
territorio di __________, all’altezza di un incrocio semaforico, avente quali
protagonisti __________, conducente dell’autovettura __________ targata __________, e PI 1, conducente dell’autovettura __________
__________ __________, targata __________, è stato aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel DA __________ emanato il 6.06.2011
dal procuratore pubblico Antonio Perugini a carico di PI 1.
Mediante
il medesimo il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla
Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole di guida in stato di
inattitudine "per aver condotto l’autovettura __________
targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.82 –
max. 1.03 grammi per mille)" e di infrazione alle norme della
circolazione "per avere, circolando nello stato
psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 50/60
Km/h, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, negligentemente omesso di ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, scontrandosi conseguentemente con
la vettura prioritaria __________ targata __________ condotta da __________,
regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra, terminando infine la corsa cozzando
contro la barriera protettiva ivi esistente",
in relazione ai fatti avvenuti a __________, il __________, ed ha proposto la
sua condanna alla pena di venti aliquote giornaliere da CHF 80.-- ciascuna, per
complessivi CHF 1'600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
tre anni, alla multa di CHF 1'000.--, al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese, e meglio come ivi descritto (decreto di accusa 6.06.2011, p. 1 e 2,
DA __________).
Avverso il summenzionato decreto il
16/17.06.2011 PI 1 ha inoltrato opposizione (AI 5 – inc. MP __________).
Fatti
Il 17/20.06.2011 il procuratore pubblico ha
deciso di confermare il DA __________, trasmettendo contestualmente gli atti
alla Pretura penale per procedere al dibattimento con l’avvertenza che il
citato DA sarà considerato come atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP) (AI 1 –
inc. __________).
2. Il
15.11.2012 il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha dichiarato
PI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, a __________,
il __________, condotto l’autovettura __________, targata __________, essendo
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.82 – max. 1.03 grammi per mille), lo ha nondimeno prosciolto
dal reato di infrazione alle norme della circolazione riguardo ai fatti
descritti al capo d’imputazione n. 2 del DA __________, e lo ha condannato alla
pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 50.-- ciascuna, per complessivi
CHF 500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla
multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie (AI 6 – inc. __________).
La
predetta sentenza è passata in giudicato il 18.12.2012.
3. Con
scritto datato 22.02.2013, spedito il 25.02.2013 e ricevuto dalla Pretura
penale il 26.02.2013 la IS 1, __________ (di seguito IS 1), ha anzitutto
comunicato al pretore di aver ricevuto, per il tramite di PI 1, copia del DA __________
e della relativa decisione del 15.11.2012. Ha poi precisato che: "Alfine di stabilire la
responsabilità dell’incidente, la preghiamo di comunicarci cosa sia stato
accertato in merito all’infrazione commessa dal signor PI 1, relativa
all’omissione di ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, poiché
l’imputato è stato prosciolto da questo capo d’imputazione", rilevando
contestualmente che nel rapporto di polizia gli agenti hanno indicato: "Abbiamo
visionato il filmato dell’impianto di videosorveglianza sito all’incrocio. Si
può stabilire con certezza che il signor __________ è transitato all’incrocio,
con il semaforo verde" (scritto datato 22.02.2013, AI 7 – inc. __________).
Con
lettera di risposta del 26.02.2013 il pretore ha comunicato alla IS 1 che "(…) agli atti non vi era una prova
certa che il signor PI 1 fosse passato con il rosso. Il filmato non era chiaro
e non permetteva di giungere ad una conclusione, mentre un testimone sentito
dalla Polizia ha dichiarato sotto giuramento che il signor PI 1 fosse passato
con il giallo. In mancanza di una prova certa abbiamo prosciolto il signor PI 1
per il reato di infrazione alle norme della circolazione in base al principio
in dubio pro reo" (scritto 26.02.2013, AI 8 – inc. __________).
4. Con
Considerandi
la presente richiesta – trasmessa dalla Pretura penale, per competenza, a questa
Corte – la IS 1 postula la trasmissione del filmato in questione allo scopo di
completare l’incarto e di poter discutere della responsabilità con la compagnia
RC dell’altro protagonista dell’incidente della circolazione stradale.
Come esposto in entrata, __________ non si
oppone alla richiesta. PI 1, interpellato da questa Corte, non ha presentato
osservazioni in merito.
5.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
6.
Giova
anzitutto rilevare che dagli atti emerge che l’autovettura __________, targata __________,
di proprietà della madre di PI 1, il giorno dell’incidente della circolazione stradale
in questione, era assicurata presso la IS 1, qui istante (verbale
d’interrogatorio di PI 1 8.03.2011, p. 2, AI 1 – inc. MP __________).
Circa l’agire di __________, la polizia nel
suo rapporto datato 13.04.2011 ha osservato di aver "(…) visionato il filmato dell’impianto di
sorveglianza sito all’incrocio. Si può stabilire con certezza che __________ è
transitato all’incrocio, con il semaforo verde" (rapporto di
constatazione incidente della circolazione con ferimento 13.04.2011, p. 4, AI 1
– inc. MP __________).
Per
quanto concerne, per contro, il comportamento assunto da PI 1, il giudice della
Pretura penale ha, tra l’altro, prosciolto quest’ultimo dall’imputazione di
infrazione alle norme della circolazione in applicazione del principio in
dubio pro reo, non avendo riscontrato negli atti alcuna prova certa atta a
comprovare che egli quel giorno fosse transitato con il semaforo rosso. Il giudice
ha inoltre precisato che il filmato, non essendo chiaro, non ha permesso di
giungere ad una conclusione (cfr.,
al proposito, scritto datato 26.02.2013, AI 8 – inc. __________).
Alla luce di quanto sopra esposto, nella
fattispecie in esame appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 a visionare il filmato in
questione, per completare il suo incarto ai fini delle sue mansioni.
Di conseguenza – dopo il passaggio in
giudicato della presente decisione – un rappresentate della IS 1 è autorizzato
a visionare, presso questa Corte, la "Registrazione
video Via __________ __________" dell’incarto MP
__________, concordando i
tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i
loro impegni.
7.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e
le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste
a carico della IS 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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