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Decisione

60.2013.272

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante (richiesto di visionare un filmato riguardante un incidente della circolazione stradale)

18 ottobre 2013Italiano8 min

15.11.2012 il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha dichiarato

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Numero d'incarto:

60.2013.272

Data decisione, Autorità:

18.10.2013, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante (richiesto di visionare un filmato riguardante un incidente della circolazione stradale)

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2013.272

Lugano

18 ottobre

2013/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.07./14.08.2013 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione di un filmato riguardante

un incidente della circolazione stradale;

premesso che la richiesta datata 29.07.2013

è giunta alla Pretura penale il 31.07.2013, che l’ha trasmessa, per competenza,

a questa Corte il

13/14.08.2013, senza formulare

osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 24/25.09.2013 di

__________, __________, mediante le quali dichiara di essere d’accordo affinché

l’istante possa visionare il filmato;

rilevato che PI 1, __________, interpellato

da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito dell’incidente della circolazione stradale avvenuto il __________, in

territorio di __________, all’altezza di un incrocio semaforico, avente quali

protagonisti __________, conducente dell’autovettura __________ targata __________, e PI 1, conducente dell’autovettura __________

__________ __________, targata __________, è stato aperto un procedimento

penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel DA __________ emanato il 6.06.2011

dal procuratore pubblico Antonio Perugini a carico di PI 1.

Mediante

il medesimo il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla

Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole di guida in stato di

inattitudine "per aver condotto l’autovettura __________

targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.82 –

max. 1.03 grammi per mille)" e di infrazione alle norme della

circolazione "per avere, circolando nello stato

psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 50/60

Km/h, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, negligentemente omesso di ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, scontrandosi conseguentemente con

la vettura prioritaria __________ targata __________ condotta da __________,

regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra, terminando infine la corsa cozzando

contro la barriera protettiva ivi esistente",

in relazione ai fatti avvenuti a __________, il __________, ed ha proposto la

sua condanna alla pena di venti aliquote giornaliere da CHF 80.-- ciascuna, per

complessivi CHF 1'600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

tre anni, alla multa di CHF 1'000.--, al pagamento della tassa di giustizia e

delle spese, e meglio come ivi descritto (decreto di accusa 6.06.2011, p. 1 e 2,

DA __________).

Avverso il summenzionato decreto il

16/17.06.2011 PI 1 ha inoltrato opposizione (AI 5 – inc. MP __________).

Fatti

Il 17/20.06.2011 il procuratore pubblico ha

deciso di confermare il DA __________, trasmettendo contestualmente gli atti

alla Pretura penale per procedere al dibattimento con l’avvertenza che il

citato DA sarà considerato come atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP) (AI 1 –

inc. __________).

2. Il

15.11.2012 il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha dichiarato

PI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, a __________,

il __________, condotto l’autovettura __________, targata __________, essendo

in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.82 – max. 1.03 grammi per mille), lo ha nondimeno prosciolto

dal reato di infrazione alle norme della circolazione riguardo ai fatti

descritti al capo d’imputazione n. 2 del DA __________, e lo ha condannato alla

pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 50.-- ciascuna, per complessivi

CHF 500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla

multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese

giudiziarie (AI 6 – inc. __________).

La

predetta sentenza è passata in giudicato il 18.12.2012.

3. Con

scritto datato 22.02.2013, spedito il 25.02.2013 e ricevuto dalla Pretura

penale il 26.02.2013 la IS 1, __________ (di seguito IS 1), ha anzitutto

comunicato al pretore di aver ricevuto, per il tramite di PI 1, copia del DA __________

e della relativa decisione del 15.11.2012. Ha poi precisato che: "Alfine di stabilire la

responsabilità dell’incidente, la preghiamo di comunicarci cosa sia stato

accertato in merito all’infrazione commessa dal signor PI 1, relativa

all’omissione di ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, poiché

l’imputato è stato prosciolto da questo capo d’imputazione", rilevando

contestualmente che nel rapporto di polizia gli agenti hanno indicato: "Abbiamo

visionato il filmato dell’impianto di videosorveglianza sito all’incrocio. Si

può stabilire con certezza che il signor __________ è transitato all’incrocio,

con il semaforo verde" (scritto datato 22.02.2013, AI 7 – inc. __________).

Con

lettera di risposta del 26.02.2013 il pretore ha comunicato alla IS 1 che "(…) agli atti non vi era una prova

certa che il signor PI 1 fosse passato con il rosso. Il filmato non era chiaro

e non permetteva di giungere ad una conclusione, mentre un testimone sentito

dalla Polizia ha dichiarato sotto giuramento che il signor PI 1 fosse passato

con il giallo. In mancanza di una prova certa abbiamo prosciolto il signor PI 1

per il reato di infrazione alle norme della circolazione in base al principio

in dubio pro reo" (scritto 26.02.2013, AI 8 – inc. __________).

4. Con

Considerandi

la presente richiesta – trasmessa dalla Pretura penale, per competenza, a questa

Corte – la IS 1 postula la trasmissione del filmato in questione allo scopo di

completare l’incarto e di poter discutere della responsabilità con la compagnia

RC dell’altro protagonista dell’incidente della circolazione stradale.

Come esposto in entrata, __________ non si

oppone alla richiesta. PI 1, interpellato da questa Corte, non ha presentato

osservazioni in merito.

5.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

6.

Giova

anzitutto rilevare che dagli atti emerge che l’autovettura __________, targata __________,

di proprietà della madre di PI 1, il giorno dell’incidente della circolazione stradale

in questione, era assicurata presso la IS 1, qui istante (verbale

d’interrogatorio di PI 1 8.03.2011, p. 2, AI 1 – inc. MP __________).

Circa l’agire di __________, la polizia nel

suo rapporto datato 13.04.2011 ha osservato di aver "(…) visionato il filmato dell’impianto di

sorveglianza sito all’incrocio. Si può stabilire con certezza che __________ è

transitato all’incrocio, con il semaforo verde" (rapporto di

constatazione incidente della circolazione con ferimento 13.04.2011, p. 4, AI 1

– inc. MP __________).

Per

quanto concerne, per contro, il comportamento assunto da PI 1, il giudice della

Pretura penale ha, tra l’altro, prosciolto quest’ultimo dall’imputazione di

infrazione alle norme della circolazione in applicazione del principio in

dubio pro reo, non avendo riscontrato negli atti alcuna prova certa atta a

comprovare che egli quel giorno fosse transitato con il semaforo rosso. Il giudice

ha inoltre precisato che il filmato, non essendo chiaro, non ha permesso di

giungere ad una conclusione (cfr.,

al proposito, scritto datato 26.02.2013, AI 8 – inc. __________).

Alla luce di quanto sopra esposto, nella

fattispecie in esame appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico

legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 a visionare il filmato in

questione, per completare il suo incarto ai fini delle sue mansioni.

Di conseguenza – dopo il passaggio in

giudicato della presente decisione – un rappresentate della IS 1 è autorizzato

a visionare, presso questa Corte, la "Registrazione

video Via __________ __________" dell’incarto MP

__________, concordando i

tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i

loro impegni.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e

le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste

a carico della IS 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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