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Decisione

60.2013.276

Istanza di ispezione degli atti. Commissione parlamentare d'inchiesta quale istante

17 dicembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

suoi membri, i suoi collaboratori diretti, i collaboratori dei servizi dello

Stato chiamati a supportare le attività commissionali o che ricevono mandati o

incarichi dalla IS 1 e i periti esterni sottoscrivono prima di iniziare la loro

attività una dichiarazione relativa al segreto d’ufficio (art. 4 del

Regolamento della IS 1 del 24.04.2012).

I

lavori della IS 1 sono diretti dal Presidente nominato dal Gran Consiglio (ndr.

__________). In caso di sua assenza o impedimento i lavori commissionali sono diretti

dal più anziano dei deputati presenti (ndr. __________) (art. 5 del Regolamento

della CPIL del 24.04.2012).

Giusta

l’art. 8 del Regolamento della IS 1 del 24.04.2012 i rapporti con il CdS e

l’Amministrazione cantonale sono curati dal Presidente, salvo decisione diversa

della IS 1. La IS 1 richiede direttamente al CdS e ai servizi

dell’Amministrazione cantonale le informazioni e la documentazione necessarie

per l’esecuzione del proprio mandato giusta quanto previsto dagli art. 36-43

LGC/CdS e dal mandato conferito dal Gran Consiglio. Per ottenere informazioni,

documentazione o supporto può avvalersi del rappresentante del CdS autorizzato

a presenziare ai lavori commissionali giusta l’art. 41 cpv. 1 LGC/CdS.

I

rapporti con i media sono curati dal Presidente, d’accordo gli altri membri

della IS 1 (art. 9 del Regolamento della IS 1 del 24.04.2012).

In particolare i membri della

Commissione parlamentare d’inchiesta – in casu la IS 1 – sono tenuti al riserbo

più assoluto e restano vincolati al segreto d’ufficio anche dopo il termine dei

lavori commissionali, per tutti quei fatti alla stessa sottoposti e non portati

alla conoscenza del Gran Consiglio (art. 37 cpv. 4 LGC/CdS).

6.2.

Giova anzitutto ricordare che il

procedimento penale nei confronti di PI 2, (già) membro della IS 1 (art. 4 cpv.

Considerandi

2.

del Decreto istitutivo del 15.02.2012), è stato aperto dal Ministero pubblico

a seguito della segnalazione 17.05.2013 da parte del Presidente della stessa IS

1.

in relazione a delle interviste rilasciate il 15.05.2013 e il 16.05.2013 dal

denunciato concernenti un __________ della __________, che a giudizio del denunciante

avrebbero potuto configurare il reato di violazione del segreto d’ufficio in

applicazione dell’art. 320 CP in relazione all’art. 37 cpv. 4 LGC/CdS (AI 1 –

inc. MP __________).

Il

procedimento penale, sulla base delle risultanze istruttorie, è sfociato nel

decreto di abbandono 21.08.2013 emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani

(ABB __________).

6.3

È pacifico che nell’ambito del surriferito

procedimento penale la IS 1 (per il tramite del suo presidente), non ha assunto

la veste di parte, ma di denunciante, di modo che i suoi diritti si limitano a

quelli previsti dall’art. 301 CPP.

6.4

La IS 1 ha inoltrato la presente istanza,

che si fonda sull’art. 62 cpv. 4 LOG trattandosi di un procedimento penale

concluso, sottoscritta dal suo membro __________ quale deputato più anziano in

sostituzione del Presidente __________ (art. 5 frase 2 del Regolamento della IS 1 del 24.04.2012).

6.5

Ciò

posto, dalla lettura dell’ABB __________ emerge come lo stesso tratti il problema

a sapere cosa sia un fatto coperto da riserbo giusta l’art. 320 CP, cosa meriti

di rimanere segreto. A giudizio di questa Corte ciò è sufficiente per ammettere

l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte

della IS 1 prevalente sugli interessi personali di PI 2 a conoscere il

contenuto e l’esito del procedimento penale sfociato nell’ABB __________.

In siffatte circostanze – dopo il passaggio

in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà alla IS 1

copia del decreto di abbandono 21.08.2013 (ABB __________), in forma

anonimizzata.

I membri della IS 1 sono tenuti al segreto

d’ufficio (art. 37 cpv. 4 LCG/CdS)

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della IS 1 e

della presente istanza, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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