Lexipedia

Decisione

60.2013.293

Istanza di ispezione degli atti. figlia che chiede copia della sentenza di condanna (passata in giudicato) emanata a carico di suo padre (nel frattempo deceduto) quale istante

7 ottobre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di lei vita sarebbe comunque stata scombussolata a seguito della pubblicazione

dell’opera. All’epoca era troppo piccola per comprendere quanto accaduto e poi suo

padre è deceduto: ora che è adulta vorrebbe conoscere la verità (doc. 3).

3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica

un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle

persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

Considerandi

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nella fattispecie in esame – visti i motivi

addotti nella presente richiesta –

appare adempiuto un interesse

giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1, figlia di __________,

nel frattempo deceduto, ad essere informata nel dettaglio sul contenuto della

sentenza di condanna 13.05.1969

emanata a carico di suo padre per

conoscere la verità sul conto di quest’ultimo.

Di conseguenza la sentenza

13.05.1969

emanata a carico di __________ viene trasmessa, in copia, alla qui

istante unitamente alla presente decisione.

5.

Stante la particolarità della

fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster