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Decisione

60.2013.297

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 novembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per i quali il giudice ha deciso di prosciogliere PI 2 dall’imputazione

di maltrattamento di animali per negligenza, essendo la decisione stata

motivata oralmente (art. 84 cpv. 1 CPP) ed avendo la Pretura penale rinunciato a una motivazione scritta (art. 82 cpv. 1 lit. a e lit. b CPP);

che va da sé che da

un’eventuale esame degli (altri) atti istruttori dell’incarto penale in

questione non risultano i motivi del proscioglimento dell’imputato in capo alla

Considerandi

predetta imputazione;

che in siffatte circostanze

la richiesta dell’autorità istante di ottenere l’autorizzazione a ispezionare

gli atti dell’incarto penale __________, nel frattempo archiviato, in

applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, allo scopo di conoscere i motivi per i

quali è stato deciso il proscioglimento di PI 2 dall’imputazione di maltrattamento di animali per negligenza non può essere accolta;

che non si prelevano tassa di

giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, art. 82 e 84

CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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