60.2013.297
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11 novembre 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2013.297
Data decisione, Autorità:
11.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del veterinario cantonale quale istante. domanda respinta poiché dagli atti istruttori dell'incarto penale archiviato non emergono i motivi per i quali il giudice ha prosciolto l'imputato dall'imputazione del reato di maltrattamento di animali per negligenza
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.297
Lugano
11 novembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/19.09.2013 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardo ad una
sentenza non motivata (passata in giudicato) emanata dalla Pretura penale
(inc. __________);
richiamate le osservazioni 25/26.09.2013
del giudice della Pretura penale Siro Quadri, che comunica di non aver alcuna
obiezione da formulare riguardo al fatto di concedere l’accesso agli atti di
cui all’incarto __________, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamate inoltre le osservazioni
23/24.09.2013 e 7/8.10.2013 (duplica) del procuratore pubblico Arturo Garzoni,
le osservazioni 30.09./1.10.2013 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________)
e infine la replica 3/4.10.2013 dell’IS 1, di cui si dirà in seguito;
rilevato che PI 2 non ha presentato
osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con scritto datato 13.09.2013 (spedito il 18.09.2013 e ricevuto da questa Corte
il 19.09.2013) l’IS 1, per il tramite del veterinario cantonale aggiunto,
richiamando gli art. 62 cpv. 4 LOG e 24 LPAn, chiede di poter accedere agli
atti del procedimento penale di cui all’incarto __________ (nel frattempo
archiviato) inerente a PI 2;
che a sostegno della sua richiesta
l’autorità istante precisa che il surriferito procedimento penale è stato
avviato a seguito della sua segnalazione al Ministero pubblico in relazione ad
un’altra denuncia penale, che in data 8.07.2012 (recte: 8.07.2013) il giudice
della Pretura penale ha prosciolto PI 2 (__________) dall’imputazione di
maltrattamento di animali (per negligenza) a seguito dell’opposizione
interposta al DA __________ del 30.07.2012 e che, essendo alla presenza di una
sentenza non motivata, non è dato a sapere per quale motivo il giudice abbia
deciso il suo proscioglimento: chiede dunque di poter accedere agli atti dell’incarto
__________ allo scopo di valutarne tali motivazioni;
che
l’autorità istante, unitamente alla sua richiesta, ha prodotto uno scritto del
26.08.2013 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, da cui emerge in
particolare che quest’ultimo l’ha informata del fatto che "(…) trattandosi di una sentenza non motivata, lo
scrivente Ufficio non è a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto il
Giudice del merito a prosciogliere parzialmente l’imputato dai reati ipotizzati
a suo carico (ndr: a
carico di PI 2) (…)" e che "Eventuali informazioni supplementari possono essere da Voi chieste
all’Autorità competente (Pretura penale), previa istanza di accesso agli atti
presentata alla lodevole Corte dei Reclami penali ex art. 62 cpv. 4 LOG" (scritto PP 26.08.2013, doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il giudice della Pretura
penale non si è opposto alla richiesta, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
che
il procuratore pubblico comunica che nulla osta da parte sua all’accesso agli
atti da parte dell’IS 1;
che
PI 2, dal canto suo, si oppone alla richiesta affermando in particolare che
l’autorità istante non è stata parte al procedimento penale in questione, che
presso quest’ultima non sarebbe pendente alcuna procedura amministrativa a suo
carico e che la medesima non ha alcun interesse giuridico legittimo (ex art. 62
cpv. 4 LOG) ad esaminare gli atti, essendosi già avvalsa della facoltà di cui
all’art. 24 LPAn (presentando una denuncia nei suoi confronti);
che
adduce inoltre che la decisione emanata dalla Pretura penale è priva di motivazione:
pur ispezionando gli atti del procedimento penale, l’IS 1 non potrà desumere i
motivi che hanno indotto il giudice al suo parziale proscioglimento; ritiene che
la citata autorità avrebbe potuto presenziare al pubblico dibattimento al fine
di conoscere le motivazioni della decisione;
che
con replica 3/4.10.2013 l’Ufficio istante, in qualità di autorità preposta
all’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di
protezione degli animali, ribadisce la legittimità della sua richiesta, poiché tale
decisione creerebbe giurisprudenza in materia e sarebbe dunque meritevole di
approfondimento da parte dei suoi collaboratori; segnala parimenti di non aver
ricevuto alcuna comunicazione da parte della Pretura penale e pertanto non ha
potuto presenziare (per il tramite di un suo collaboratore) al pubblico dibattimento;
che
con duplica 7/8.10.2013 il procuratore pubblico ribadisce il suo nulla osta a
che l’Ufficio istante possa accedere agli atti del procedimento penale a carico
di PI 2 sfociato nella sentenza di assoluzione parziale dell’8.07.2013;
che
con lettera 14/15.10.2013 PI 2 ha comunicato che non intende formulare osservazioni
di duplica, riconfermando quanto esposto nel suo precedente scritto;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
l’8.07.2013 (ndr: erroneamente datata 8.07.2012) il giudice della Pretura penale
ha (tra l’altro) prosciolto PI 2 dall’imputazione di maltrattamento di animali
per negligenza per i fatti descritti nel DA __________ del 30.07.2012 (inc. __________);
che
la summenzionata decisione è passata in giudicato il 20.08.2013 (AI 6 – inc. __________);
che né dalla surriferita sentenza né dal
relativo verbale del dibattimento 8.07.2013 (AI 5 e AI 6 – inc. __________) emergono
Fatti
i motivi per i quali il giudice ha deciso di prosciogliere PI 2 dall’imputazione
di maltrattamento di animali per negligenza, essendo la decisione stata
motivata oralmente (art. 84 cpv. 1 CPP) ed avendo la Pretura penale rinunciato a una motivazione scritta (art. 82 cpv. 1 lit. a e lit. b CPP);
che va da sé che da
un’eventuale esame degli (altri) atti istruttori dell’incarto penale in
questione non risultano i motivi del proscioglimento dell’imputato in capo alla
Considerandi
predetta imputazione;
che in siffatte circostanze
la richiesta dell’autorità istante di ottenere l’autorizzazione a ispezionare
gli atti dell’incarto penale __________, nel frattempo archiviato, in
applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, allo scopo di conoscere i motivi per i
quali è stato deciso il proscioglimento di PI 2 dall’imputazione di maltrattamento di animali per negligenza non può essere accolta;
che non si prelevano tassa di
giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, art. 82 e 84
CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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