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Decisione

60.2013.307

Istanza di ispezione degli atti. già parti civili quali istanti

7 ottobre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

ivi descritto; per il resto ha confermato la sentenza impugnata (inc. CCRP __________,

pubblicata sul sito internet __________);

che

la predetta sentenza è passata in giudicato il 26.03.2010;

che

con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a

questa Corte – IS 1 e IS 2 chiedono, in qualità di danneggiati, di ottenere

copia della decisione di condanna emanata a carico di __________, allo scopo di

poter far valere la loro pretesa nei confronti di quest’ultimo;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________ e le altre

parti, essendo stati i qui istanti parti (in

qualità di parti civili ai sensi del CPP TI) al procedimento penale in

questione e nel frattempo archiviato;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo

Considerandi

stati gli istanti parti (quali parti civili ai sensi del CPP TI) nel

procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista

dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che

come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle

richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il

procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è

pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 e di IS 2, in applicazione

dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere copia della sentenza 15.01.2009 (inc. TPC __________) e della

sentenza 14.12.2009 (inc. CCRP __________), poiché il procedimento penale in questione, nel

frattempo archiviato, li hanno interessati personalmente in veste di parti civili

ai sensi del CPP TI;

che

a ciò aggiungasi che i qui istanti necessitano delle surriferite decisioni per

far valere la loro pretesa nei confronti di __________;

che

di conseguenza la sentenza

15.01.2009

(inc. TPC __________) e la sentenza 14.12.2009 (inc. CCRP __________), vengono trasmessi, in copia, agli istanti unitamente alla presente

decisione;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che gli istanti sono già

stati parti al procedimento penale di cui all’inc. __________ e all’inc. __________,

nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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