60.2013.307
Istanza di ispezione degli atti. già parti civili quali istanti
7 ottobre 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.307
Data decisione, Autorità:
07.10.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parti civili quali istanti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.307
Lugano
7 ottobre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.07./24.09.2013 presentata da
IS 1
IS 2
tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza
emanata a carico di __________, nel frattempo passata in giudicato;
premesso che la richiesta datata 24.07.2013
è giunta al Ministero pubblico il 25.07.2013, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 23/24.09.2013, senza formulare osservazioni in
merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 15.01.2009 la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore
colpevole di truffa aggravata, lo ha nondimeno prosciolto dall’imputazione di
ripetuta falsità in documenti e lo ha condannato alla pena detentiva di tre
anni (computato il carcere preventivo sofferto), sospesa in ragione di venti mesi,
(per il resto da espiare), alla multa di CHF 10'000.-- e al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese; l’imputato è stato inoltre condannato a
pagare, tra l’altro, alle parti civili IS 1 e IS 2 l’importo di € 28'936.77
(inc. TPC __________);
che
adita dall’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, il 14.12.2009
l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso 23.02.2009, annullando il dispositivo 2. della sentenza
impugnata e riformando il dispositivo 1., dichiarando __________ autore
colpevole di truffa aggravata e di ripetuta falsità in documenti, e meglio come
Fatti
ivi descritto; per il resto ha confermato la sentenza impugnata (inc. CCRP __________,
pubblicata sul sito internet __________);
che
la predetta sentenza è passata in giudicato il 26.03.2010;
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – IS 1 e IS 2 chiedono, in qualità di danneggiati, di ottenere
copia della decisione di condanna emanata a carico di __________, allo scopo di
poter far valere la loro pretesa nei confronti di quest’ultimo;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________ e le altre
parti, essendo stati i qui istanti parti (in
qualità di parti civili ai sensi del CPP TI) al procedimento penale in
questione e nel frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo
Considerandi
stati gli istanti parti (quali parti civili ai sensi del CPP TI) nel
procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle
richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il
procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è
pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 e di IS 2, in applicazione
dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere copia della sentenza 15.01.2009 (inc. TPC __________) e della
sentenza 14.12.2009 (inc. CCRP __________), poiché il procedimento penale in questione, nel
frattempo archiviato, li hanno interessati personalmente in veste di parti civili
ai sensi del CPP TI;
che
a ciò aggiungasi che i qui istanti necessitano delle surriferite decisioni per
far valere la loro pretesa nei confronti di __________;
che
di conseguenza la sentenza
15.01.2009
(inc. TPC __________) e la sentenza 14.12.2009 (inc. CCRP __________), vengono trasmessi, in copia, agli istanti unitamente alla presente
decisione;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che gli istanti sono già
stati parti al procedimento penale di cui all’inc. __________ e all’inc. __________,
nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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