60.2013.312
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7 ottobre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2013.312
Data decisione, Autorità:
07.10.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. richiesta respinta poiché riguarda documentazione bancaria e non atti giudiziari (da richiedere direttamente alla banca rsp. alla sua liquidatrice) e poiché non è stato dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.312
Lugano
7 ottobre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.09.2013
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione
della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto di
una relazione bancaria;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
scritto 31.08./1.09.2011 l’Ufficio federale di polizia Stato maggiore-MROS ha
segnalato al Ministero pubblico del Canton Ticino di aver ricevuto, tra
l’altro, una comunicazione in virtù dell’art. 9 LRD da parte del __________, __________,
riguardante (anche) la relazione no. __________ riconducibile a IS 1 (AI 1 –
inc. MP __________);
che il
Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per l’ipotesi di reato di riciclaggio di
Considerandi
denaro sfociato nel decreto di abbandono 15.05.2013 emanato dal procuratore
generale John Noseda (ABB __________);
che avverso
il surriferito decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i
combinati art. 322 cpv. 2 e 393 ss. CPP;
che con la
presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede la trasmissione
della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto inerenti
al periodo 24.01.2007 - 26.04.2009 della relazione __________;
che l’art. 62
cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente
caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27.
CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso
principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che la relazione bancaria __________, di
cui IS 1 era titolare e ADE (AI 5 – inc. MP __________), è stata aperta e poi
chiusa presso il __________, __________, ora __________, sciolta con decisione
dell’assemblea generale dell’8.06.2012 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino);
che la richiesta riguarda
anzitutto e solamente documentazione bancaria e non atti giudiziari;
che mal si comprende
per quale motivo l’istante non chieda direttamente al predetto istituto
bancario rispettivamente alla sua liquidatrice, __________, __________ (cfr.
estratto RC del Cantone Ticino), la documentazione bancaria in questione, all’ottenimento
della quale ha certo diritto;
che a ciò
aggiungasi che l’istante ha omesso di indicare i motivi che stanno alla base
della sua richiesta, dimostrando un interesse giuridico legittimo ex art. 62
cpv. 4 LOG, come da costante prassi di questa Corte;
che per
questi motivi l’istanza deve essere respinta;
che data la
particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia
e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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