Lexipedia

Decisione

60.2013.312

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 ottobre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2013.312

Data decisione, Autorità:

07.10.2013, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. richiesta respinta poiché riguarda documentazione bancaria e non atti giudiziari (da richiedere direttamente alla banca rsp. alla sua liquidatrice) e poiché non è stato dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2013.312

Lugano

7 ottobre

2013/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27.09.2013

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere la trasmissione

della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto di

una relazione bancaria;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con

scritto 31.08./1.09.2011 l’Ufficio federale di polizia Stato maggiore-MROS ha

segnalato al Ministero pubblico del Canton Ticino di aver ricevuto, tra

l’altro, una comunicazione in virtù dell’art. 9 LRD da parte del __________, __________,

riguardante (anche) la relazione no. __________ riconducibile a IS 1 (AI 1 –

inc. MP __________);

che il

Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per l’ipotesi di reato di riciclaggio di

Considerandi

denaro sfociato nel decreto di abbandono 15.05.2013 emanato dal procuratore

generale John Noseda (ABB __________);

che avverso

il surriferito decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i

combinati art. 322 cpv. 2 e 393 ss. CPP;

che con la

presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede la trasmissione

della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto inerenti

al periodo 24.01.2007 - 26.04.2009 della relazione __________;

che l’art. 62

cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente

caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel

procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista

dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art.

27.

CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate

dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso

principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che la relazione bancaria __________, di

cui IS 1 era titolare e ADE (AI 5 – inc. MP __________), è stata aperta e poi

chiusa presso il __________, __________, ora __________, sciolta con decisione

dell’assemblea generale dell’8.06.2012 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino);

che la richiesta riguarda

anzitutto e solamente documentazione bancaria e non atti giudiziari;

che mal si comprende

per quale motivo l’istante non chieda direttamente al predetto istituto

bancario rispettivamente alla sua liquidatrice, __________, __________ (cfr.

estratto RC del Cantone Ticino), la documentazione bancaria in questione, all’ottenimento

della quale ha certo diritto;

che a ciò

aggiungasi che l’istante ha omesso di indicare i motivi che stanno alla base

della sua richiesta, dimostrando un interesse giuridico legittimo ex art. 62

cpv. 4 LOG, come da costante prassi di questa Corte;

che per

questi motivi l’istanza deve essere respinta;

che data la

particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia

e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster