60.2013.334
Istanza di ispezione degli atti. già accusatori privati quali istanti
24 ottobre 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2013.334
Data decisione, Autorità:
24.10.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatori privati quali istanti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.334
Lugano
24 ottobre
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.09./9.10.2013 – completata, su
richiesta 16.10.2013, il 17/18.10.2013 – presentata da
IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
tutti patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione del verbale del
dibattimento del procedimento penale dell’incarto __________ della Pretura
penale (nel frattempo archiviato);
premesso che la richiesta datata 24.09.2013
è giunta alla Pretura penale il 26.09.2013, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte l’8/9.10.2013, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un incidente sul lavoro accaduto il __________, a __________, sul
lato nord della ditta __________, in cui è deceduto __________, dipendente
della predetta società, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere 12.01.2010 emanato
dall’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo (NLP __________).
In
data 8.06.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha parzialmente accolto l’istanza
di promozione dell’accusa 25/26.01.2010 ex art. 186 CPP TI presentata dalla moglie
e dai figli della vittima (qui istanti), annullando il NLP __________ e ordinando
al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari ai
sensi del CPP TI (decisione 8.06.2010 dell’allora Camera dei ricorsi penali, inc.
__________).
Dopo aver eseguito gli approfondimenti
istruttori richiesti, in data
23.08.2011 il procuratore
pubblico Margherita Lanzillo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura
penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP
ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di cinquanta aliquote da CHF
70.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'500.--, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.--,
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando gli accusatori
privati al competente foro per far valere le loro pretese civili, e meglio come
descritto nel DA __________.
Con
sentenza 17.04.2012, statuendo sull’opposizione interposta tempestivamente da PI
2, il presidente della Pretura lo ha prosciolto dall’imputazione di omicidio colposo, riconoscendogli
un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 8'000.-- (sentenza con motivazione
17.04.2012, inc. __________).
Adita
dagli accusatori privati, il 23.10.2012 la Corte di appello e di revisione
penale (di seguito CARP) ha integralmente confermato la sentenza 17.04.2012, passata
in giudicato il 19.12.2012 (inc. __________).
2. Con la presente istanza – trasmessa, per
competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dalla Pretura penale a questa Corte – l’avv. PR
1 chiede, in nome e per conto dei suoi assistiti, l’invio del verbale di dibattimento
dell’inc. __________.
Con
scritto 17/18.10.2013, su richiesta del 16.10.2013 di questa Corte, il legale
precisa anzitutto di aver patrocinato e di patrocinare i qui istanti, congiunti
di ┼__________, deceduto a seguito dell’incidente sul
lavoro occorsogli il __________, i quali si erano costituiti parti civili ai
sensi del CPP TI nel procedimento penale nel frattempo archiviato. Rileva che PI
2 è stato prosciolto dall’imputazione di omicidio colposo, sia nel giudizio di
primo grado, sia in quello di secondo grado: dagli atti istruttori della
Pretura penale (inc. __________) e della CARP (inc. __________) emergerebbero
nondimeno alcuni aspetti che potrebbero assumere la loro rilevanza nell’ambito
della procedura risarcitoria promossa presso la Pretura di __________ dai suoi
assistiti nei confronti di __________ e del suo direttore. Queste informazioni
riguarderebbero il ruolo assunto da PI 2 nonché la delega di competenze operata
nei suoi confronti dal datore di lavoro riguardo alle questioni di sicurezza
sul lavoro. Il procedimento civile è, ad oggi, allo stadio della mancata conciliazione
delle parti, con la decorrenza del termine di tre mesi per promuovere l’azione
civile. La presente richiesta e l’invio degli atti penali si renderebbe necessaria
per l’allestimento della relativa petizione: da qui l’interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG.
3. Come
esposto in entrata, la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito
alla richiesta.
Questa Corte ha deciso di non interpellare PI
2, imputato nel procedimento penale in questione nel frattempo archiviato, essendo
Fatti
i qui istanti stati parte (in qualità di accusatori privati) al medesimo.
4. 4.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.2.
Nel
presente caso, pur essendo stati gli istanti parte (in qualità di accusatori
privati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5. 5.1.
Nella
fattispecie in esame – visti i (dettagliati) motivi esposti dall’avv. PR 1 nel
suo scritto 17/18.10.2013 e considerati inoltre il contenuto e l’esito della sentenza con motivazione 17.04.20213 della
Considerandi
Pretura penale (inc. __________) rispettivamente della sentenza 23.10.2012 della CARP (inc. __________),
passata in giudicato – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dei qui
istanti [moglie e figli della vittima (cfr. decisione 8.06.2010 dell’allora
Camera dei ricorsi penali, p. 7, inc. __________)] giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG
ad ottenere la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento 17.04.2012
(inc. __________) della Pretura penale (come richiesto).
In
effetti, i qui istanti sono stati parti (in veste di accusatori privati)
nell’ambito del procedimento penale in questione (nel frattempo archiviato),
conclusosi con il proscioglimento di un dipendente della __________, ove
esercitava la sua attività lavorativa il loro stretto famigliare ┼__________. Considerato che alla base del procedimento penale
(archiviato) e di quello civile (pendente presso la Pretura di __________ nelle
fasi iniziali) vi è la medesima fattispecie (l’incidente occorso il __________
ai danni di ┼__________, allora dipendente della __________) e visto
inoltre l’esito del procedimento penale (sfociato in un giudizio di assoluzione),
l’atto istruttorio richiesto potrebbe essere potenzialmente utile al patrocinatore
dei qui istanti nell’allestimento della petizione (volta ad ottenere un
risarcimento nei confronti della ditta __________ e del suo direttore in
relazione a quanto accaduto quel giorno).
Di
conseguenza il verbale di dibattimento richiesto (con gli allegati) viene
trasmesso, in copia, al patrocinatore dei qui istanti unitamente alla presente
decisione.
5.2
Questa
Corte – sempre in relazione ai motivi esposti nella presente richiesta e in
applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – autorizza inoltre l’avv. PR 1, se
necessario, ad esaminare presso la Pretura penale tutti gli atti istruttori
dell’incarto __________, e presso la CARP tutti gli atti istruttori riguardanti
l’incarto __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori delle
rispettive cancellerie, compatibilmente con i loro impegni.
Il
legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori utili per
le sue incombenze.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi delle suddette considerazioni. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese, essendo i qui istanti già stati parti al procedimento penale
in questione nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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