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Decisione

60.2013.334

Istanza di ispezione degli atti. già accusatori privati quali istanti

24 ottobre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i qui istanti stati parte (in qualità di accusatori privati) al medesimo.

4. 4.1.

L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.2.

Nel

presente caso, pur essendo stati gli istanti parte (in qualità di accusatori

privati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art.

27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate

dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,

ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale

concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5. 5.1.

Nella

fattispecie in esame – visti i (dettagliati) motivi esposti dall’avv. PR 1 nel

suo scritto 17/18.10.2013 e considerati inoltre il contenuto e l’esito della sentenza con motivazione 17.04.20213 della

Considerandi

Pretura penale (inc. __________) rispettivamente della sentenza 23.10.2012 della CARP (inc. __________),

passata in giudicato – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dei qui

istanti [moglie e figli della vittima (cfr. decisione 8.06.2010 dell’allora

Camera dei ricorsi penali, p. 7, inc. __________)] giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG

ad ottenere la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento 17.04.2012

(inc. __________) della Pretura penale (come richiesto).

In

effetti, i qui istanti sono stati parti (in veste di accusatori privati)

nell’ambito del procedimento penale in questione (nel frattempo archiviato),

conclusosi con il proscioglimento di un dipendente della __________, ove

esercitava la sua attività lavorativa il loro stretto famigliare ┼__________. Considerato che alla base del procedimento penale

(archiviato) e di quello civile (pendente presso la Pretura di __________ nelle

fasi iniziali) vi è la medesima fattispecie (l’incidente occorso il __________

ai danni di ┼__________, allora dipendente della __________) e visto

inoltre l’esito del procedimento penale (sfociato in un giudizio di assoluzione),

l’atto istruttorio richiesto potrebbe essere potenzialmente utile al patrocinatore

dei qui istanti nell’allestimento della petizione (volta ad ottenere un

risarcimento nei confronti della ditta __________ e del suo direttore in

relazione a quanto accaduto quel giorno).

Di

conseguenza il verbale di dibattimento richiesto (con gli allegati) viene

trasmesso, in copia, al patrocinatore dei qui istanti unitamente alla presente

decisione.

5.2

Questa

Corte – sempre in relazione ai motivi esposti nella presente richiesta e in

applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – autorizza inoltre l’avv. PR 1, se

necessario, ad esaminare presso la Pretura penale tutti gli atti istruttori

dell’incarto __________, e presso la CARP tutti gli atti istruttori riguardanti

l’incarto __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori delle

rispettive cancellerie, compatibilmente con i loro impegni.

Il

legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori utili per

le sue incombenze.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi delle suddette considerazioni. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese, essendo i qui istanti già stati parti al procedimento penale

in questione nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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