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Decisione

60.2013.335

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante. istanza respinta non avendo dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cvp. 4 LOG

24 ottobre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2013.335

Data decisione, Autorità:

24.10.2013, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante. istanza respinta non avendo dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cvp. 4 LOG

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2013.335

Lugano

24 ottobre

2013/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.09./9.10.2013 presentata da

IS 1 domicilio/residenza non noti a questa Corte,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere informazioni, tra l’altro, sui

procedimenti penali archiviati nei confronti di una persona;

premesso che la richiesta datata 13.09.2013,

spedita il 23.09.2013, è giunta al Ministero pubblico il 26.09.2013, che l’ha

trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/9.10.2013, senza formulare osservazioni

in merito;

ritenuto l’esito della presente decisione,

questa Corte ha deciso di non interpellare PI 2 per presentare eventuali

osservazioni;

Considerandi

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza in

applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in

nome e per conto della sua assistita IS 1, informazioni inerenti a procedimenti

penali promossi nei confronti di PI 2 (__________), nonché a provvedimenti adottati

nei suoi confronti dal Ministero pubblico;

che

a sostegno della sua richiesta precisa di patrocinare IS 1 nell’ambito di un procedimento

penale da lei promosso nei confronti di PI 2 per il delitto di sottrazione di minore

(senza tuttavia allegare la relativa procura), sostenendo parimenti di necessitare

di queste informazioni per produrne gli esiti dinanzi all’autorità giudiziaria

italiana (doc. 1.a);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che,

a giudizio di questa Corte, il fatto che la qui istante (cittadina __________?)

abbia promosso, in __________, un non meglio precisato procedimento penale nei

confronti di (un certo) PI 2 [(ex) marito? compagno?], cittadino __________,

per titolo di sottrazione di minore (concerne il loro figlio/la loro figlia?) e

che per questi motivi essa necessiterebbe di informazioni sui procedimenti

penali nel frattempo archiviati (per quanto interessa la competenza di questa

Corte) a carico di quest’ultimo, non può essere considerato un interesse

giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1

prevalente sui diritti personali di PI 2;

che,

stante la natura della richiesta e del procedimento penale pendente in __________,

spetterebbe tutt’al più alle competenti autorità giudiziarie __________ raccogliere

informazioni in tal senso facendo capo ai canali ufficiali dell’assistenza

internazionale in materia penale;

che

di conseguenza l’istanza deve essere respinta;

che, vista la particolarità

della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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