60.2013.335
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante. istanza respinta non avendo dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cvp. 4 LOG
24 ottobre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2013.335
Data decisione, Autorità:
24.10.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante. istanza respinta non avendo dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cvp. 4 LOG
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.335
Lugano
24 ottobre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.09./9.10.2013 presentata da
IS 1 domicilio/residenza non noti a questa Corte,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere informazioni, tra l’altro, sui
procedimenti penali archiviati nei confronti di una persona;
premesso che la richiesta datata 13.09.2013,
spedita il 23.09.2013, è giunta al Ministero pubblico il 26.09.2013, che l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/9.10.2013, senza formulare osservazioni
in merito;
ritenuto l’esito della presente decisione,
questa Corte ha deciso di non interpellare PI 2 per presentare eventuali
osservazioni;
Considerandi
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza in
applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in
nome e per conto della sua assistita IS 1, informazioni inerenti a procedimenti
penali promossi nei confronti di PI 2 (__________), nonché a provvedimenti adottati
nei suoi confronti dal Ministero pubblico;
che
a sostegno della sua richiesta precisa di patrocinare IS 1 nell’ambito di un procedimento
penale da lei promosso nei confronti di PI 2 per il delitto di sottrazione di minore
(senza tuttavia allegare la relativa procura), sostenendo parimenti di necessitare
di queste informazioni per produrne gli esiti dinanzi all’autorità giudiziaria
italiana (doc. 1.a);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che,
a giudizio di questa Corte, il fatto che la qui istante (cittadina __________?)
abbia promosso, in __________, un non meglio precisato procedimento penale nei
confronti di (un certo) PI 2 [(ex) marito? compagno?], cittadino __________,
per titolo di sottrazione di minore (concerne il loro figlio/la loro figlia?) e
che per questi motivi essa necessiterebbe di informazioni sui procedimenti
penali nel frattempo archiviati (per quanto interessa la competenza di questa
Corte) a carico di quest’ultimo, non può essere considerato un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1
prevalente sui diritti personali di PI 2;
che,
stante la natura della richiesta e del procedimento penale pendente in __________,
spetterebbe tutt’al più alle competenti autorità giudiziarie __________ raccogliere
informazioni in tal senso facendo capo ai canali ufficiali dell’assistenza
internazionale in materia penale;
che
di conseguenza l’istanza deve essere respinta;
che, vista la particolarità
della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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