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Decisione

60.2013.339

Istanza di ispezione degli atti. già imputati quali istanti

18 novembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della denuncia datata

11.01.2013 di PI 2 (AI 1 – inc. NLP __________) e della sua relativa traduzione

(AI 3 – inc. NLP __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato

li ha interessati personalmente in veste di parti (in qualità di imputati).

A

ciò aggiungasi che i qui istanti, unitamente al loro patrocinatore, stanno

valutando se inoltrare o meno una controquerela nei confronti di PI 2 in

relazione al procedimento penale in questione.

Stante il tenore dell’art. 62 cpv. 4 LOG, va

da sé che la censura sollevata da PI 2, secondo il quale l’accesso agli atti

Considerandi

dopo l’archiviazione di un procedimento penale così come un’eventuale

controdenuncia/querela da parte dei qui istanti sarebbero tardivi, è priva di

qualsivoglia fondamento.

Di

conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – la denuncia

datata 11.01.2013 (con gli allegati) (AI 1 – inc. NLP __________) e la sua relativa

traduzione in italiano (AI 3 – inc. NLP __________) vengono trasmessi, in copia,

al patrocinatore dei qui istanti.

8.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di

tassa di giustizia e spese, essendo i qui istanti già stati parti al

procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ (già incarto MP __________)

nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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