60.2013.339
Istanza di ispezione degli atti. già imputati quali istanti
18 novembre 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2013.339
Data decisione, Autorità:
18.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputati quali istanti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.339
Lugano
18 novembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/11.10.2013 presentata da
IS 1
IS 2
IS 3
tutti patr. da: PR 1,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
la denuncia di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 8.10.2013 è giunta al Ministero pubblico il 9.10.2013, che – per
il tramite del procuratore
pubblico Amos Pagnamenta –
l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/11.10.2013, osservando di
non avere obiezioni all’invio di copia della denuncia agli istanti;
richiamate le osservazioni 18/21.10.2013 di
PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), mediante le quali si oppone
alla richiesta;
richiamate inoltre la replica 24/25.10.2013
degli istanti, nonché le dupliche 4.11.2013 del procuratore pubblico e
4/5.11.2013 di PI 2, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto 11/14.01.2013, redatto in lingua
tedesca e tradotto, su richiesta del Ministero pubblico, in italiano il
27/29.01.2013, PI 2 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1, della
moglie PI 2 e della (loro) figlia PI 3 per le ipotesi di reato di coazione e di
sequestro di persona e rapimento, in relazione alla posa, nel corso del 2008, a __________, di una barriera sulla strada privata che conduce alla loro abitazione, la quale –
a mente del denunciante – sarebbe stata posata dai denunciati contro la volontà
degli altri proprietari che abitano lungo la medesima strada privata,
nonostante a tutti sarebbe stato distribuito il telecomando per aprirla.
Inoltre tale barriera, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012, in occasione di alcune ristrutturazioni, avrebbe cagionato non pochi disagi a lui stesso e agli
altri vicini di casa.
PI
2 ha ipotizzato nei confronti dei denunciati anche il reato di denuncia mendace
in relazione ad una denuncia che gli stessi avrebbero sporto contro ignoti per
titolo di danneggiamento e violazione di domicilio riguardante l’allontanamento
con forza della barriera in questione nel corso del mese di ottobre 2012 (inc.
MP __________).
2. Con
decisione 6.03.2013 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in capo al suddetto procedimento penale, stante l’assenza dei presupposti oggettivi
e soggettivi dei reati ipotizzati ed il carattere amministrativo e/o civile
rivestito dalla vertenza (NLP __________).
3. Adita da PI 2, con decisione 14.06.2013
questa Corte ha respinto, in quanto ricevibile, il suo reclamo 21/22.03.2013, confermando
in sostanza il NLP __________ (inc. CRP __________).
Avverso
la predetta sentenza non è stato presentato ricorso al Tribunale federale.
4. Con la presente istanza – trasmessa, per
competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – la MLaw __________ chiede,
in nome e per conto dei suoi assistiti IS 1, IS 2 e IS 3, di poter visionare la
denuncia di PI 2 inoltrata nei loro confronti, allegando copia delle relative
procure (doc. CRP 1.a. 1.b, 1.c e 1.d).
5. Come visto in entrata, il magistrato inquirente non si
oppone alla richiesta (doc. CRP 1).
PI
2, dal canto suo, osserva che l’istanza non contiene alcuna motivazione e che
di conseguenza sarebbe molto difficile per lui esprimersi puntualmente sulla
domanda. Inoltre i qui istanti non avrebbero fatto uso della facoltà di
esaminare gli atti durante il procedimento penale, protrattosi per oltre un
anno, ragione per la quale la presente domanda sarebbe oltre che immotivata anche
tardiva. Postula dunque la reiezione dell’istanza (doc. CRP 3).
Con
replica 24/25.10.2011 i qui istanti, riconfermando la loro istanza, evidenziano
anzitutto che, a tutela della loro reputazione e della loro onorabilità, stanno
valutando la possibilità di presentare una controquerela nei confronti di PI 2,
essendo stati accusati ingiustamente da quest’ultimo di aver commesso reati di
una certa gravità. Da qui la necessità di accedere agli atti per valutare
l’effettiva portata delle affermazioni rilasciate da PI 2 e la loro valenza
penale. Inoltre la censura sollevata da quest’ultimo riguardo alla presunta
tardività della presente istanza sarebbe infondata, poiché il diritto di accedere
agli atti, se giustificato, sussisterebbe anche dopo la chiusura del procedimento
penale (doc. CRP 6).
Con duplica 4.11.2013 il procuratore
pubblico comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e di non
avere obiezioni all’invio di copia della denuncia agli istanti (doc. CRP 8).
PI
2, preso atto che gli istanti indicano i motivi della loro richiesta, sostiene
che l’accesso agli atti era possibile durante il procedimento così come
l’inoltro della prospettata controquerela nei suoi confronti (doc. CRP 9).
6. 6.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
6.2.
Nel
presente caso, pur essendo stati i qui istanti parti (in qualità di imputati)
nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10). Inoltre in
base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
7. Nella fattispecie in esame – visti i
motivi addotti nella presente richiesta (cfr., al proposito, la replica
24/25.10.2013, doc. CRP 6 e il considerando 5. della presente decisione) –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dei qui istanti giusta l’art.
Fatti
62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della denuncia datata
11.01.2013 di PI 2 (AI 1 – inc. NLP __________) e della sua relativa traduzione
(AI 3 – inc. NLP __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato
li ha interessati personalmente in veste di parti (in qualità di imputati).
A
ciò aggiungasi che i qui istanti, unitamente al loro patrocinatore, stanno
valutando se inoltrare o meno una controquerela nei confronti di PI 2 in
relazione al procedimento penale in questione.
Stante il tenore dell’art. 62 cpv. 4 LOG, va
da sé che la censura sollevata da PI 2, secondo il quale l’accesso agli atti
Considerandi
dopo l’archiviazione di un procedimento penale così come un’eventuale
controdenuncia/querela da parte dei qui istanti sarebbero tardivi, è priva di
qualsivoglia fondamento.
Di
conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – la denuncia
datata 11.01.2013 (con gli allegati) (AI 1 – inc. NLP __________) e la sua relativa
traduzione in italiano (AI 3 – inc. NLP __________) vengono trasmessi, in copia,
al patrocinatore dei qui istanti.
8.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo i qui istanti già stati parti al
procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ (già incarto MP __________)
nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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