60.2013.346
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
17 dicembre 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2013.346
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.346
Lugano
17 dicembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/15.10.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere i verbali d’interrogatorio e il
rapporto di polizia del procedimento penale di cui all’incarto MP __________
sfociato nell’ABB __________ del 10.07.2013 (passato in giudicato);
richiamate le osservazioni 16/17.10.2013
del procuratore pubblico Francesca Lanz, che comunica di non opporsi
all’istanza;
richiamate inoltre le osservazioni
17/18.10.2013 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
concludenti per la reiezione del gravame;
richiamata infine la replica 21/23.10.2013 di IS 1, mediante la
quale riconferma la sua richiesta, invocando il diritto di essere sentito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta il 1°.10.2012 da PI 2 (patr. da: avv. PR
2, __________) nei confronti di IS 1 (già patr. da: avv. __________, __________)
in relazione ai presunti fatti accaduti il 6.09.2012, in Valle __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo
(inc. MP __________), per le ipotesi di reato di ingiuria, minaccia e coazione
sfociato nel decreto di abbandono 10.07.2013 emanato dal procuratore pubblico
Francesca Lanz (ABB __________);
che
avverso il suddetto decreto non è stato inoltrato reclamo a questa Corte giusta
Fatti
i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in
giudicato;
che il 6.09.2013 IS 1 ha, a sua volta, sporto
denuncia nei confronti di PI 2 per l’ipotesi di reato di denuncia mendace in
relazione al surriferito procedimento penale: il medesimo (inc. MP __________)
è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 24.09.2013 (NLP __________)
emanato dal procuratore pubblico Amos Pagnamenta;
che con reclamo 4/7.10.2013 ex art. 393 CPP
IS 1, per il tramite del suo nuovo patrocinatore avv. PR 1, ha impugnato presso
questa Corte il summenzionato decreto (inc. CRP __________);
che con istanza datata 10.10.2013, spedita
l’11.10.2013 e ricevuta da questa Corte il 15.10.2013, IS 1, sempre per il
tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede di ottenere la trasmissione di
tutti i verbali di interrogatorio e del rapporto di polizia riguardanti
l’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato (doc. CRP 1 – inc. CRP __________);
che
a sostegno della sua richiesta precisa che il suo assistito, fino ad oggi, non avrebbe
potuto visionare questi documenti "(…) e, per non perdere i termini, ha
già presentato il reclamo contro la decisione di non luogo a procedere",
postulando contestualmente "(…) di poter eventualmente completare il
reclamo dopo aver potuto
accedere a questi atti"
(istanza datata 10.10.2013, doc. CRP 1 – inc. CRP __________);
che
con osservazioni 16/17.10.2013 il procuratore pubblico comunica di non opporsi
alla richiesta (doc. CRP 3 –
inc. CRP __________);
che
con lettera 17/18.10.2013 PI 2 osserva in particolare che la presente istanza
appare come un tentativo estremo di completare il reclamo 4/7.10.2013 oltre ai
termini fissati dalla legge: tale agire sarebbe irrito e non meriterebbe
tutela, chiedendone pertanto la sua reiezione (cfr., nel dettaglio, doc. CRP 4
– inc. CRP __________);
che
con replica 21/23.10.2013 IS 1 riconferma la sua richiesta, invocando il
diritto di essere sentito (doc.
CRP 6 – inc. CRP __________);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
Considerandi
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento (di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________)
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame, appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1.
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della
documentazione richiesta, poiché il procedimento penale di cui all’incarto MP __________
sfociato nell’ABB __________ (passato in giudicato), l’ha interessato personalmente
in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che nell’ambito del
surriferito procedimento penale IS 1 era patrocinato da un altro avvocato e che
il medesimo procedimento è in stretta connessione con il procedimento penale di
cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ del 24.09.2013,
tuttora pendente presso questa Corte (inc. CRP __________): in effetti,
entrambi i procedimenti penali traggono le loro origini dalla medesima
fattispecie e concernono le stesse parti (IS 1 e PI 2);
che
infine il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che ciò è sufficiente per ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1
prevalente sugli interessi personali di PI 2, e ciò indipendentemente dal fatto
che la richiesta di ottenere la trasmissione della documentazione in questione
sia stata inoltrata soltanto mediante la presente istanza;
che
di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione –
questa Corte trasmetterà, in copia, la documentazione richiesta [il rapporto
d’inchiesta di polizia 24.11.2012 (AI 3 – inc. MP __________) e il rapporto
d’esecuzione 11.06.2013 (AI 10 – inc. MP __________), in cui sono contenuti i
verbali d’interrogatorio] al patrocinatore di IS 1;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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