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Decisione

60.2013.346

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

17 dicembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in

giudicato;

che il 6.09.2013 IS 1 ha, a sua volta, sporto

denuncia nei confronti di PI 2 per l’ipotesi di reato di denuncia mendace in

relazione al surriferito procedimento penale: il medesimo (inc. MP __________)

è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 24.09.2013 (NLP __________)

emanato dal procuratore pubblico Amos Pagnamenta;

che con reclamo 4/7.10.2013 ex art. 393 CPP

IS 1, per il tramite del suo nuovo patrocinatore avv. PR 1, ha impugnato presso

questa Corte il summenzionato decreto (inc. CRP __________);

che con istanza datata 10.10.2013, spedita

l’11.10.2013 e ricevuta da questa Corte il 15.10.2013, IS 1, sempre per il

tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede di ottenere la trasmissione di

tutti i verbali di interrogatorio e del rapporto di polizia riguardanti

l’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato (doc. CRP 1 – inc. CRP __________);

che

a sostegno della sua richiesta precisa che il suo assistito, fino ad oggi, non avrebbe

potuto visionare questi documenti "(…) e, per non perdere i termini, ha

già presentato il reclamo contro la decisione di non luogo a procedere",

postulando contestualmente "(…) di poter eventualmente completare il

reclamo dopo aver potuto

accedere a questi atti"

(istanza datata 10.10.2013, doc. CRP 1 – inc. CRP __________);

che

con osservazioni 16/17.10.2013 il procuratore pubblico comunica di non opporsi

alla richiesta (doc. CRP 3 –

inc. CRP __________);

che

con lettera 17/18.10.2013 PI 2 osserva in particolare che la presente istanza

appare come un tentativo estremo di completare il reclamo 4/7.10.2013 oltre ai

termini fissati dalla legge: tale agire sarebbe irrito e non meriterebbe

tutela, chiedendone pertanto la sua reiezione (cfr., nel dettaglio, doc. CRP 4

– inc. CRP __________);

che

con replica 21/23.10.2013 IS 1 riconferma la sua richiesta, invocando il

diritto di essere sentito (doc.

CRP 6 – inc. CRP __________);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

Considerandi

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)

nel procedimento (di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________)

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62

cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame, appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1.

giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della

documentazione richiesta, poiché il procedimento penale di cui all’incarto MP __________

sfociato nell’ABB __________ (passato in giudicato), l’ha interessato personalmente

in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che nell’ambito del

surriferito procedimento penale IS 1 era patrocinato da un altro avvocato e che

il medesimo procedimento è in stretta connessione con il procedimento penale di

cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ del 24.09.2013,

tuttora pendente presso questa Corte (inc. CRP __________): in effetti,

entrambi i procedimenti penali traggono le loro origini dalla medesima

fattispecie e concernono le stesse parti (IS 1 e PI 2);

che

infine il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che ciò è sufficiente per ammettere

l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1

prevalente sugli interessi personali di PI 2, e ciò indipendentemente dal fatto

che la richiesta di ottenere la trasmissione della documentazione in questione

sia stata inoltrata soltanto mediante la presente istanza;

che

di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione –

questa Corte trasmetterà, in copia, la documentazione richiesta [il rapporto

d’inchiesta di polizia 24.11.2012 (AI 3 – inc. MP __________) e il rapporto

d’esecuzione 11.06.2013 (AI 10 – inc. MP __________), in cui sono contenuti i

verbali d’interrogatorio] al patrocinatore di IS 1;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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