60.2013.363
Istanza di ispezione degli atti. Casinò quale istante
19 dicembre 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.363
Data decisione, Autorità:
19.12.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Casinò quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.363
Lugano
19 dicembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.10.2013 presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una sentenza passata in giudicato;
premesso che la richiesta datata 23.10.2013
è giunta il 24.10.2013 al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa, per
competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il medesimo giorno, senza
formulare particolari osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 4.11.2013 del
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che si rimette al giudizio di questa
Corte;
richiamato inoltre lo scritto 4/5.12.2013
dell’avv. PR 1, di cui si dirà in seguito;
rilevato che PI 2, __________ (patr. da:
avv. PR 2, __________), interpellato, non ha presentato osservazioni (cfr.
tracciamento degli invii, doc. CRP 2);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 22.04.2013 è stata emanata una
sentenza di condanna dalla Corte delle assise criminali (passata in giudicato
il medesimo giorno) a carico, tra gli altri, di PI 2 (inc. TPC __________);
che
con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza
ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – la IS 1, per il tramite del suo
patrocinatore avv. PR 1, chiede di ottenere la trasmissione della summenzionata
sentenza;
che a sostegno della sua richiesta il
legale precisa che PI 2 è alle dipendenze della IS 1 e di aver appreso da fonti
giornalistiche che quest’ultimo sarebbe stato condannato a seguito di un furto
perpetrato presso la __________ di __________: considerato come la sua
assistita abbia in vigore un codice deontologico con precise responsabilità,
postula la trasmissione, in copia, della relativa sentenza di condanna allo
scopo di valutare se il rapporto di fiducia con il proprio dipendente sia
venuto meno (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il
procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Corte; PI 2, dal canto
suo, interpellato da questa Corte per il tramite del suo patrocinatore, non ha
presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che
a seguito della richiesta 27.11.2013 di questa Corte (mediante la quale il patrocinatore
della qui istante è stato invitato a produrre la documentazione attestante che PI
2 sia effettivamente alle sue dipendenze, doc. CRP 4), con scritto 4/5.12.2013
l’avv. PR 1 ha allegato la documentazione riguardante l’assunzione di PI 2,
confermando parimenti che, ad oggi, egli è alle dipendenze della IS 1 presso il
reparto falegnameria (cfr., nel dettaglio, doc. CRP 5);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che a giudizio di questa Corte – visti i
motivi addotti nella presente richiesta, il contenuto della sentenza 22.04.2013
emanata (tra gli altri) a carico di PI 2 e la natura dei reati per i quali
quest’ultimo è stato condannato (inc. TPC __________) – si deve, di principio,
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
da parte della IS 1 prevalente sugli interessi personali di PI 2: in effetti,
essendo quest’ultimo alle dipendenze di una casa da gioco (un luogo riservato
al gioco d’azzardo) il contenuto della sentenza richiesta appare potenzialmente
utile al datore di lavoro;
che
nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a
tutela degli interessi privati e della sfera personale delle altre persone
coinvolte nel procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel
frattempo archiviato e in ossequio al diritto di essere sentito – dopo il
passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in
copia, la sentenza di condanna 22.04.2013 al patrocinatore della IS 1, in forma
anonimizzata (lasciando nondimeno nome e cognome di PI 2 per la comprensione
del testo);
che
va da sé che il patrocinatore della IS 1 e __________ (CEO amministratore delegato
presso la citata società) sono tenuti al segreto professionale;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che
la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di
chi le ha cagionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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