60.2013.364
Istanza di ispezione degli atti. liquidatore di una società in liquidazione quale istante (richiesto documentazione della società acquisita nell'ambito del procedimento penale a scopi fiscali)
18 novembre 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2013.364
Data decisione, Autorità:
18.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. liquidatore di una società in liquidazione quale istante (richiesto documentazione della società acquisita nell'ambito del procedimento penale a scopi fiscali)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.364
Lugano
18 novembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/25.10.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in qualità di liquidatore, la
trasmissione della documentazione acquisita nel procedimento penale di cui
all’inc. __________ nel frattempo archiviato, allo scopo di effettuare le registrazioni
contabili di una società;
premesso che la richiesta datata
17.10.2013, spedita il 18.10.2013, è giunta alla Pretura penale il 21.10.2013, che
l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.10.2013, senza
formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
A
seguito di una segnalazione del 10.01.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) a carico del sedicente __________, successivamente
identificato in un cittadino __________, sfociato nel decreto di accusa 3.07.2009
mediante il quale l’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti lo ha posto
in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole ripetuta
falsità in certificati, ripetuta falsità in documenti, ripetuto conseguimento
di una falsa attestazione e ripetuta violazione della LCSl (commessa e tentata),
e meglio come ivi descritto (DA __________).
Con sentenza 15.11.2010, statuendo
sull’opposizione interposta il 20/21.07.2009 dall’imputato, il giudice della
Pretura penale Siro Quadri lo ha dichiarato autore colpevole di falsità in
certificati, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
e delitto contro la LCSl e lo condannato ad una pena pecuniaria e al pagamento
della tassa e delle spese giudiziarie (inc. __________). La predetta sentenza è passata in
giudicato il 31.05.2011.
1.2.
Per
quanto interessa la presente fattispecie, nell’ambito del surriferito procedimento
penale, segnatamente in data 30.05.2008 IS 1, alle dipendenze della __________,
è stato interrogato in qualità di denunciato dall’allora procuratore pubblico "(…) nell’ambito della raccolta di informazioni avviata,
per l’ipotesi di reato denunciata di truffa, subordinatamente di violazione
della Legge federale sulla concorrenza sleale, in punto alla cessione di
crediti a __________, __________, da parte di tali __________, __________, e __________,
__________, per l’iscrizione di persone fisiche e giuridiche in sedicenti
“pagine aziendali”" (suo verbale d’interrogatorio 30.05.2008, p. 1, AI 14
– inc. MP __________).
È in particolare emerso che il 6.11.2007
tra la __________, rappresentata da IS 1, e il sedicente __________, è stato
stipulato un contratto di mandato [mediante il quale quest’ultimo ha conferito
alla predetta fiduciaria, rispettivamente a IS 1, il mandato di assumere in via
fiduciaria e a determinate condizioni la carica di AU della __________], e un "contratto fiduciario"
(AI 15 – inc. MP __________)].
Con ordine di perquisizione e sequestro
12.06.2008 (trasmessa alla __________) l’allora procuratore pubblico ha
ordinato il sequestro dell’intera documentazione inerente, tra l’altro, alla __________
e di ogni avere patrimoniale a lei riconducibile, essendo emerso che il sedicente
__________ ha esibito una carta d’identità __________ contraffatta presso la __________
(in relazione ai summenzionati contratti) e dinanzi a un pubblico notaio (in relazione
alla stesura degli atti di costituzione della (già) __________). Inoltre la __________,
agente come vettore offshore di raccolta presso terze persone e società di
iscrizioni a sedicenti annuari, risultava cessionaria per l’incasso di crediti
delle parti lese (AI 38 – inc. MP __________; cfr. anche sentenza 15.11.2010,
inc. __________ – AI 12 e verbale del dibattimento 15.11.2010, inc. __________
– AI 11).
A seguito di ciò, in data 17.06.2008 IS 1
ha postulato alla Pretura di __________ di dichiarare lo scioglimento della __________
e di essere nominato quale suo liquidatore (decreto cautelare 22.08.2008 della Pretura di __________,
doc. CRP 2.a).
Con
decreto 22.07.2008 il pretore di __________ ha ordinato lo scioglimento della __________,
con sede a __________, ed ha designato quale liquidatore il suo socio e gerente
IS 1 (decreto cautelare della Pretura di __________ 22.08.2008, doc. CRP 2.a;
estratto RC del Canton Ticino).
2. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa
Corte – IS 1, in qualità di liquidatore della __________ in liquidazione,
chiede di ottenere la trasmissione della documentazione a suo tempo acquisita
agli atti nel surriferito procedimento penale (in sostanza tutti i documenti
bancari) allo scopo di effettuare le registrazioni contabili della citata
società, essendo stata effettuata, senza preavviso alcuno, una tassazione
d’ufficio per l’anno 2008 ed essendogli stata concessa una proroga per la
consegna del dossier fiscale 2008 (istanza 18/25.10.2013, doc. CRP 1.a; decreto cautelare 22.07.2008 della
Pretura di __________, doc. CRP 2.a; documentazione varia, doc. CRP 2.b).
Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie qui in esame – alla luce di quanto sopra esposto – appare, di principio,
adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1, in qualità di liquidatore della __________
in liquidazione (già __________
e __________), ad esaminare la documentazione necessaria
(in particolare i documenti bancari) riguardante la citata società dell’incarto __________ (composto anche dall’inc. MP __________), potendo essere indubbiamente utile per
effettuare le registrazioni contabili della medesima e tutelare la società in
sede fiscale.
Nella ponderazione degli interessi delle
parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera
personale dell’imputato e delle altre parti coinvolte nel procedimento penale
in questione e, in ossequio al diritto di essere sentito, IS 1 potrà esaminare presso
la Pretura penale l’incarto __________ [composto anche dall’incarto MP __________
(un cubo e una scatola)], limitatamente alla documentazione inerente alla __________
(in liquidazione) [tra cui vi è in particolare l’AI 15 (scritto 31.05.2008 dell’avv.
__________ con la documentazione ivi annessa), l’AI 41 (scritto 13.08.2008
della __________ e la relativa scatola), l’AI 53 (documentazione bancaria), AI
61 (documentazione bancaria) e l’AI 76 (documentazione bancaria) dell’inc. MP __________],
concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria
compatibilmente con i loro impegni.
IS 1 è, se necessario, autorizzato a
fotocopiare i documenti utili per le sue incombenze.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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