60.2013.367
Reclamo contro lo scritto del PP con il quale comunica la sospensione della procedura di nomina del perito
19 febbraio 2014Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2013.367
Data decisione, Autorità:
19.02.2014, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro lo scritto del PP con il quale comunica la sospensione della procedura di nomina del perito
DECISIONE NON IMPUGNABILE
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
RECLAMO
art. 4 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2013.367
Lugano
19 febbraio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 28/29.10.2013
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
in relazione
allo scritto 14.10.2013 emanato dal procuratore
pubblico Nicola Respini nell’ambito del procedimento penale nei confronti del
dr. med. PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di
lesioni colpose gravi, sub. lesioni colpose (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 8.11.2013 del
procuratore pubblico, 8/11.11.2013 e 26/27.11.2013 (duplica) di PI 1, tutte
concludenti per la reiezione del gravame;
visti gli scritti di replica 18/20.11.2013
e 19/20.11.2013 di RE 1, mediante i quali si riconferma nelle proprie allegazioni;
rilevato che il procuratore pubblico non ha
presentato osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con esposto 20.4.2012 RE 1, di professione medico, ha
sporto querela/denuncia nei confronti del dr. med. PI 1, alfine di “(…)
verificare la sussistenza delle ipotesi di reato previste dagli articoli 125
cpv. 1 e 125 cpv. 2 Codice penale (…), nonché d’ogni altra ipotesi di reato che
gli accertamenti preliminari d’inchiesta evidenzieranno (...)”
(querela/denuncia 20.4.2013, p. 4, AI 1, inc. MP __________).
In data 23.1.2012 RE 1 si sarebbe recato presso il
domicilio privato di PI 1, __________, per sottoporre il suo ginocchio destro a
delle iniezioni intraarticolari di ossigeno/ozono oltre che ad una fiala di
Condrotide. Una volta terminato l’intervento, RE 1 sarebbe rientrato presso il
suo domicilio in __________. Il mattino seguente, il ginocchio destro avrebbe
presentato un forte gonfiore e il dolore sarebbe stato tale da indurre RE 1 a recarsi presso un altro specialista per un controllo, il quale avrebbe riscontrato nel paziente “colonie
del pericoloso e famigerato Stafilococco aureo” e, su richiesta del
querelante/denunciante, ne avrebbe ordinato il ricovero in ospedale (querela/denuncia
20.4.2013, p. 3-4, AI 1).
RE
1 ha precisato che “le lesioni provocatemi (malattia)” sarebbero “in
diretta relazione causale con l’operato del dott. PI 1, che ha colpevolmente
agito trascurando ogni più elementare regola igienica (…)” (querela/denuncia
20.4.2013, p. 4, AI 1).
b. A
seguito della querela/denuncia, in
data 19.6.2012 la polizia ha interrogato il querelante/denunciante e __________,
in veste di persona informata sui fatti (cfr. Rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 12/16.10.2012, AI 8).
c.Il Ministero pubblico ha aperto in data 16.8.2012 un
procedimento penale per lesioni colpose gravi sub. lesioni colpose nei confronti
di PI 1 (AI 3).
In medesima data il magistrato inquirente ha ordinato
la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato e presso lo
studio medico __________, __________, nonché il sequestro di tutti gli oggetti
rinvenuti che potessero avere importanza per il procedimento (AI 4).
Con scritto 16.8.2012, il procuratore pubblico ha
inoltre comunicato all’Ufficio del medico cantonale l’apertura dell’istruzione
penale nei confronti di RE 1 (AI 6).
In data 7.9.2012 la polizia ha interrogato l’imputato
(AI 8).
d. Con
scritto 4.12.2012, RE 1 ha inviato alla polizia cantonale una relazione medica
- da lui commissionata al dott. __________, medico chirurgo specialista in
medicina legale con studio a __________ - la quale, a suo dire, documenterebbe “(…)
il complicato decorso clinico del paziente a causa dell’imperizia medica del
denunciato” (in Rapporto di trasmissione 7/10.12.2012, AI 9).
e. Ricevuta
copia della querela/denuncia penale 20.4.2012 (AI 1) e del Rapporto d’inchiesta
di polizia giudiziaria 12/16.10.2012 (AI 8), con scritto 11/14.1.2013 denominato
‘istanza di assunzione prove’, PI 1 ha contestato la relazione del dott. __________ e le accuse in essa contenute, asserendo che tale rapporto “non è
completo, contiene considerazioni e conclusioni che non sono fondate, non
risulta corredato da alcun documento da cui si possa verificare quanto addotto
(…)” (AI 12, p. 1). A suo dire, tale documento non assurgerebbe ad elemento
di prova per le ipotesi di reato sollevate da PI 1.
Per
mezzo del medesimo scritto, RE 1 ha chiesto il richiamo e l’assunzione di una
serie di prove: referti scritti e CD di risonanze magnetiche di PI 1 risalenti
al 7.9.2011, al 3.4.2012 ed al 15.6.2012, le cartelle cliniche riferite alla
degenza del querelante/denunciante all’Ospedale di __________ e a quello di __________
e infine la cartella clinica dalla quale si evincerebbe che PI 1 sarebbe stato
in procinto di sottoporsi ad artroscopia (AI 12, p. 2).
f. Con
scritto 5/6.2.2013 (AI 13), l’imputato ha trasmesso al magistrato inquirente -
chiedendone l’assunzione agli atti - la relazione medica da lui commissionata
al dott. __________, __________, chirurgo specialista in criminologia clinica,
mediante la quale RE 1 verrebbe scagionato dalla responsabilità in relazione
all’intervento eseguito.
g. Con
decisione 6.3.2013 (AI 14), senza preventivamente comunicarla alle parti, il
procuratore pubblico ha decretato
la nomina, in qualità di perito (art. 184 CPP), del prof. __________, attivo presso l’Istituto di medicina
legale dell’Ospedale di Circolo e __________ a __________, con l’incarico di
redigere una perizia medica concernente l’intervento eseguito presso la sua
abitazione dall’imputato, con l’invito a rispondere al seguente quesito peritale:
“Accerti il perito, sulla base della documentazione trasmessa, in
particolare i certificati medici e la cartella clinica, se all’origine della
patologia riscontrata in PI 1 vi è l’intervento invasivo, rispettivamente le
modalità con cui è stato messo in atto, eseguito dal dr. med. RE 1, nel salotto
del proprio domicilio, in data 23 gennaio 2012” (AI 14, p. 2).
h.
Con gravame
15/18.3.2013 RE 1 ha impugnato presso questa Corte il suddetto decreto di
nomina postulando, in via principale, l’annullamento dello stesso, l’edizione
della documentazione medica elencata nell’istanza 11/14.1.2013 (cfr. AI 12)
concernente RE 1 ed infine “(…) ad avvenuta raccolta dei predetti documenti
il Procuratore Pubblico valuterà la necessità di assumere una prova peritale,
integrando anche le domande che saranno allestite dal Dr. PI 1” (reclamo 15/18.3.2013, p. 6).
In
via subordinata ha postulato che il decreto di nomina sia completato con i
quesiti peritali da lui elencati nel petitum.
Con sentenza 1.7.2013 (inc. CRP 60.2013.85) questa
Corte ha parzialmente accolto il reclamo di cui sopra, annullando il decreto di
nomina del perito 6.3.2013, in quanto le parti (imputato e difesa) non
sarebbero state interpellate, come previsto dall’art. 184 cpv. 3 CPP. Questa Corte
ha di conseguenza ritornato l’incarto al procuratore pubblico affinché procedesse
nei suoi incombenti, con particolare riferimento all’art. 184 cpv. 3 CPP (AI
19).
i. Con scritto 5.7.2013 (AI 20) il magistrato
inquirente ha invitato, per il tramite del suo legale, RE 1 a voler trasmettere al Ministero pubblico, entro il 26.7.2013, la seguente documentazione:
“-referto scritto e CD delle risonanze magnetiche
del 07.09.2011,
03.04.2012, 15.06.2012 a cui si è sottoposto RE 1;
-copia completa della cartella Clinica dell’Ospedale
di __________ re-
lativa
alla degenza e agli interventi cui si è sottoposto __________;
-documentazione
medica contenente esami e referti medici dai
quali
risulta che RE 1 era in attesa di sottoporsi ad
artroscopia”.
Parte della documentazione richiesta è stata
consegnata al Ministero pubblico in data 29.8.2013 (cfr. AI 21).
l. Con decreto 30.9.2013 il procuratore pubblico ha
nominato, in qualità di perito, il dr. med. __________, con il mandato di rispondere
al seguente quesito peritale: “Accerti il perito, sulla base degli atti del
procedimento messi a disposizione (INC.__________), se all’origine della
patologia riscontrata in RE 1 vi è l’intervento invasivo, rispettivamente le modalità
con cui è stato messo in atto, eseguito dal dr. med. PI 1, nel salotto del
proprio domicilio, in data 23 gennaio 2012. Inoltre al perito saranno
sottoposti, salvo contrario avviso o modifica del diretto interessato, i 14
quesiti peritali formulati dall’avv. PR 2 nel reclamo alla Corte dei reclami
penali del 15 marzo 2013” (AI 23).
Nel contempo il magistrato inquirente ha concesso alle
parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito alla persona proposta
quale perito ed ai quesiti peritali (art. 184 cpv. 3 CPP).
m. Dopo aver ricevuto copia della documentazione
prodotta da RE 1, l’avv. PR 2, in nome e per conto di PI 1, con scritto
9/10.10.2013 indirizzato al procuratore pubblico, ha rimarcato come tale
documentazione sarebbe incompleta, in quanto prodotta direttamente da RE 1 e
non dagli ospedali di __________ __________, come richiesto nella sua istanza
11/14.1.2013 (AI 12). Ha pertanto chiesto che la cartella clinica di RE 1 venga
direttamente richiesta - in via ufficiale - agli ospedali interessati. Lo
stesso ha infine formulato 5 ulteriori quesiti peritali (AI 25).
In risposta a tale scritto, con lettera 14.10.2013, il
magistrato inquirente ha comunicato all’avv. PR 2, che “la documentazione da
lei menzionata potrà essere richiesta alle Autorità __________ unicamente in
via rogatoriale, essendo escluso che il sottoscritto possa ordinarne
direttamente l’edizione. Questa procedura richiederà un minimo di sei mesi di
tempo. Pertanto fino a quando non riceverò la documentazione clinica, la procedura
di nomina del perito resterà sospesa. Per quanto attiene alle domande peritali
complementari, le stesse verranno sottoposte al momento opportuno al perito”
(AI 26).
Copia del citato scritto è
stato inviato per conoscenza all’avv. PR 1.
n. In data 23.10.2013 (AI 28) il procuratore pubblico
ha provveduto ad inviare alla Procura generale della Repubblica presso la Corte
D’Appello di __________ una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in
materia penale, volta all’acquisizione/trasmissione della documentazione medica
di cui sopra.
o. In data 24/29.10.2013 RE 1 ha inviato al magistrato inquirente un plico contenente due copie (l’originale ed una fotocopia)
della cartella clinica, relativa al suo ricovero ospedaliero nel 2012, con
tutte le pagine singolarmente numerate e timbrate dalla Direzione sanitaria
ULSS __________ __________ e controfirmata dal dr. __________, responsabile
dell’U. O. di Medicina Legale (AI 29).
Il magistrato inquirente ha, in
data 29-31.10.2013, trasmesso tale documentazione all’avv. PR 2 chiedendogli
nel contempo se fosse d’accordo ad acquisire tale cartella clinica agli atti
con il conseguente ritiro della domanda di assistenza giudiziaria poiché
divenuta priva di oggetto (AI 30-31).
p. Con gravame 28/29.10.2013 RE 1 impugna lo scritto
14.10.2013 del magistrato inquirente relativo alla sospensione della procedura
di nomina del perito. Il reclamante chiede che tale scritto sia annullato e che
il perito nominato proceda “indilatamente ai propri incombenti, sulla base
della documentazione medica già prodotta da RE 1, (...) e della documentazione
medica numerata e timbrata proveniente dall’Ospedale di __________ (...)” (reclamo 28/29.10.2013, p. 6).
Il reclamante “lamenta una
violazione di natura sostanziale del principio del contradditorio e questa
volta non si tratta d’aspetti di natura meramente procedurale” (reclamo 28/29.10.2013, p. 2).
Ritiene che il procuratore
pubblico avrebbe deciso la sospensione della perizia “solo sulla base delle
suggestioni di controparte, senza ascoltare le necessarie indicazioni di RE 1, anch’egli
medico, il quale avrebbe sollecitamente corretto gli aspetti errati evocati
dalla difesa” (reclamo 28/29.10.2013,
p. 2).
Afferma che la documentazione
medica già versata agli atti (sia la prima cartella clinica senza numerazione
facoltativa che quella con numerazione) sarebbe “completa, esattamente come
quella che si vorrebbe assumere su rogatoria - allungando inutilmente i tempi
procedurali -, motivata da suggestioni vane della sola difesa” (reclamo 28/29.10.2013, p. 2).
Sostiene quindi che “la
decisione avversata si caratterizza per la sua evidente illegittimità ed
inadeguatezza, nell’ottica dell’art. 393 lett. c CPP e pertanto se ne domanda
l’annullamento totale, affinché il mandato peritale 30.9.3013 (...) possa avere
inizio senza ulteriori ostacoli, lasciando all’inquirente ed alle parti di verificare,
una volta per tutte, se le cartelle cliniche prodotte da RE 1 (...) constino
delle medesime pagine” (reclamo 28/29.10.2013, p. 3).
Attendere i tempi incerti
d’una rogatoria internazionale sarebbe “assolutamente contrario ad ogni
principio d’economia processuale e di celerità di giudizio, senza che le
emergenze processuali giustifichino tali inutili ritardi” (reclamo 28/29.10.2013, p. 3).
RE 1 conclude contestando,
con puntuali motivazioni, le nuove domande da sottoporre al perito contenute
nello scritto 9/10.10.2013 di PI 1.
q. Delle osservazioni/duplica, così come della
replica, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 CPP può essere interposto reclamo contro le decisioni e gli atti
procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle
contravvenzioni (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 393 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385.
CPP per la motivazione.
In
particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 28/29.10.2013
alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro lo
scritto datato 14.10.2013 del procuratore pubblico, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
RE
1, quale accusatore privato nell’ambito dell’inc. MP __________, è legittimato
a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP.
Si
pone però un problema di proponibilità del gravame, considerata la natura dello
scritto impugnato.
2.
Come esposto nei considerandi in fatto, dopo
aver emanato - in data 30.9.2013 - il decreto di nomina del perito (AI 23), e
dopo aver ricevuto lo scritto 9/10.10.2013 di PI 1 mediante il quale lo stesso
comunicava che la documentazione prodotta dal reclamante era incompleta (AI
25), il procuratore pubblico ha inviato - all’avv. PR 2, legale dello stesso PI
1.
- lo scritto 14.10.2013 (AI 26), qui impugnato.
Mediante il citato scritto il
magistrato inquirente ha comunicato all’avvocato dell’imputato che la
documentazione medica da lui chiesta con istanza 9/10.10.2013 (AI 25) e
relativa a RE 1, poteva essere richiesta alle autorità __________ unicamente
per via rogatoriale, che tale procedura avrebbe comportato un minimo di sei
mesi di tempo e che, nel frattempo, quindi la procedura di nomina del perito
sarebbe rimasta sospesa (AI 26).
In data 23.10.2013 il
procuratore pubblico ha inviato una domanda di assistenza giudiziaria, volta
alla trasmissione delle cartelle cliniche di RE 1 (AI 28).
3.
3.1.
Ora, va anzitutto rilevato
che il reclamo è - in maniera generale - ammissibile anzitutto, come indicato,
contro gli atti procedurali (“Verfahrenshandlungen”) che si manifestano
all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti
delle parti [“(…) die Verfahrensbeteiligten (…) müssen unmittelbar beschwert
sein”] (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 6).
Il
reclamo giusta l’art. 393 CPP deve essere diretto contro un atto (oppure
un’omissione) specifico: non è un mezzo per mettere in evidenza un disagio
generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento penale (BSK StPO –
J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10).
3.2
Nella
fattispecie in esame, lo scritto del procuratore pubblico mediante il quale comunica
che la documentazione medica può essere richiesta solo per via rogatoriale e
che, alla luce dei tempi, la procedura di nomina del perito resterà sospesa, comporta
per le parti (segnatamente per l’accusatore privato RE 1), unicamente un prolungamento
dei tempi di inchiesta.
In
virtù della giurisprudenza del Tribunale federale ciò non costituisce tuttavia
un danno di natura giuridica, ma è un semplice pregiudizio di fatto (decisioni
TF 1B_438/2013 del 12.12.2013 consid. 2.; DTF 136 IV 92 consid.
4).
Lo
scritto 14.10.2013 del magistrato inquirente, qui impugnato, non sembra dunque
toccare la posizione giuridica e gli interessi giuridici protetti del
reclamante, ma semmai soltanto quella di fatto.
Per questo motivo lo scritto
14.10.2013
(AI 26) del procuratore pubblico non assurge a decisione e/o ad atto
procedurale impugnabile.
3.3
Mediante
lo scritto impugnato, il magistrato inquirente non ha disposto la sospensione
del procedimento penale: l’aver indicato che “la procedura di nomina del perito
resterà sospesa”, non può assurgere ad una sospensione ai sensi dell’art.
314.
CPP.
Concludendo,
lo scritto 14.10.2013 del procuratore pubblico contiene mere informazioni/ragguagli
sui tempi di prosecuzione dell’istruzione. Il medesimo non può dunque neppure
essere qualificato come una decisione (e tantomeno come atto procedurale) ai
sensi del CPP [cfr., al proposito, A. J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), art. 393 CPP n. 10], e non è impugnabile.
Ne
discende che il presente gravame deve essere dichiarato irricevibile: non si deve
quindi entrare ulteriormente nel merito delle censure sollevate dal qui reclamante.
4.
4.1.
Abbondanzialmente
non va poi dimenticato che, il magistrato inquirente, responsabile
dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1
CPP), ha il compito di dirigere la procedura preliminare, di perseguire i reati
nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, di promuovere e di sostenere
l’accusa (art. 16 cpv. 2 CPP).
L’art.
4.
CPP sull’indipendenza prevede che nell’applicazione del diritto le autorità
penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (cpv. 1). E’ fatto
salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale,
secondo l’articolo 14 (cpv. 2).
Tale
indipendenza ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni
processuali senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e
di istruzioni di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche,
comprese le parti nel processo (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n.
15).
L’indipendenza
di cui al cpv. 1 dell’art. 4 CPP riguarda tutte le autorità penali previste dal
CPP, e pertanto anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12
CPP, in particolare il pubblico ministero (Messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1035).
4.2
In casu, il reclamante sostiene
che lo scritto incriminato sarebbe scaturito unicamente da suggestioni della
difesa e che il procuratore pubblico non avrebbe, di contro, tenuto conto delle
sue allegazioni circa la documentazione medica già presente agli atti.
Alla luce di quanto sopra
esposto in riferimento all’indipendenza dei magistrati, le censure sollevate da
RE 1 non possono trovare riscontro.
Il reclamante non può
pretendere di essere il titolare dell’azione penale, né può pretendere che
l’imputato in un procedimento penale si “accontenti” di documentazione
medica prodotta dallo stesso accusatore privato.
Come detto, la pretesa
punitiva, il cosiddetto “Strafanspruch”, compete in ogni caso (anche
nell’ipotesi di reati perseguibili unicamente a querela di parte) infatti allo
Stato, tramite le sue autorità, nelle forme previste dalla legge (art. 2 CPP)
[Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 7 CPP n. 7]. In altre parole,
l’amministrazione della giustizia spetta allo Stato in maniera esclusiva
(Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 1), monopolio giudiziario al
quale corrisponde l’obbligo dello Stato di garantire l’applicazione del diritto
penale (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 2).
4.3
Infine,
da un punto di vista di economia di procedura, lo scritto del procuratore pubblico
appare non solo sostenibile ma appropriato e logico, essendo necessario acquisire
tutti gli atti indispensabili per il successivo esame peritale.
4.4
Per concludere si rileva che
anche la questione sollevata da RE 1 circa le ulteriori domande peritali
sottoposte da PI 1 all’attenzione del magistrato inquirente mediante lo scritto
9/10.10.2013 (AI 25), sarà impugnabile al momento opportuno in riferimento
all’art. 184 cpv. 3 CPP.
5.
Il
reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, sono poste a
carico del reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 e ss. CPP, l’art.
25 LTG per la tassa di giustizia, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.--
(novecento) sono poste a carico di RE 1, __________, il quale rifonderà a PI 1,
__________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
dr.med. Dario PI 1
patr. da: PR 2
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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