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Decisione

60.2013.367

Reclamo contro lo scritto del PP con il quale comunica la sospensione della procedura di nomina del perito

19 febbraio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con esposto 20.4.2012 RE 1, di professione medico, ha

sporto querela/denuncia nei confronti del dr. med. PI 1, alfine di “(…)

verificare la sussistenza delle ipotesi di reato previste dagli articoli 125

cpv. 1 e 125 cpv. 2 Codice penale (…), nonché d’ogni altra ipotesi di reato che

gli accertamenti preliminari d’inchiesta evidenzieranno (...)”

(querela/denuncia 20.4.2013, p. 4, AI 1, inc. MP __________).

In data 23.1.2012 RE 1 si sarebbe recato presso il

domicilio privato di PI 1, __________, per sottoporre il suo ginocchio destro a

delle iniezioni intraarticolari di ossigeno/ozono oltre che ad una fiala di

Condrotide. Una volta terminato l’intervento, RE 1 sarebbe rientrato presso il

suo domicilio in __________. Il mattino seguente, il ginocchio destro avrebbe

presentato un forte gonfiore e il dolore sarebbe stato tale da indurre RE 1 a recarsi presso un altro specialista per un controllo, il quale avrebbe riscontrato nel paziente “colonie

del pericoloso e famigerato Stafilococco aureo” e, su richiesta del

querelante/denunciante, ne avrebbe ordinato il ricovero in ospedale (querela/denuncia

20.4.2013, p. 3-4, AI 1).

RE

1 ha precisato che “le lesioni provocatemi (malattia)” sarebbero “in

diretta relazione causale con l’operato del dott. PI 1, che ha colpevolmente

agito trascurando ogni più elementare regola igienica (…)” (querela/denuncia

20.4.2013, p. 4, AI 1).

b. A

seguito della querela/denuncia, in

data 19.6.2012 la polizia ha interrogato il querelante/denunciante e __________,

in veste di persona informata sui fatti (cfr. Rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 12/16.10.2012, AI 8).

c.Il Ministero pubblico ha aperto in data 16.8.2012 un

procedimento penale per lesioni colpose gravi sub. lesioni colpose nei confronti

di PI 1 (AI 3).

In medesima data il magistrato inquirente ha ordinato

la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato e presso lo

studio medico __________, __________, nonché il sequestro di tutti gli oggetti

rinvenuti che potessero avere importanza per il procedimento (AI 4).

Con scritto 16.8.2012, il procuratore pubblico ha

inoltre comunicato all’Ufficio del medico cantonale l’apertura dell’istruzione

penale nei confronti di RE 1 (AI 6).

In data 7.9.2012 la polizia ha interrogato l’imputato

(AI 8).

d. Con

scritto 4.12.2012, RE 1 ha inviato alla polizia cantonale una relazione medica

- da lui commissionata al dott. __________, medico chirurgo specialista in

medicina legale con studio a __________ - la quale, a suo dire, documenterebbe “(…)

il complicato decorso clinico del paziente a causa dell’imperizia medica del

denunciato” (in Rapporto di trasmissione 7/10.12.2012, AI 9).

e. Ricevuta

copia della querela/denuncia penale 20.4.2012 (AI 1) e del Rapporto d’inchiesta

di polizia giudiziaria 12/16.10.2012 (AI 8), con scritto 11/14.1.2013 denominato

‘istanza di assunzione prove’, PI 1 ha contestato la relazione del dott. __________ e le accuse in essa contenute, asserendo che tale rapporto “non è

completo, contiene considerazioni e conclusioni che non sono fondate, non

risulta corredato da alcun documento da cui si possa verificare quanto addotto

(…)” (AI 12, p. 1). A suo dire, tale documento non assurgerebbe ad elemento

di prova per le ipotesi di reato sollevate da PI 1.

Per

mezzo del medesimo scritto, RE 1 ha chiesto il richiamo e l’assunzione di una

serie di prove: referti scritti e CD di risonanze magnetiche di PI 1 risalenti

al 7.9.2011, al 3.4.2012 ed al 15.6.2012, le cartelle cliniche riferite alla

degenza del querelante/denunciante all’Ospedale di __________ e a quello di __________

e infine la cartella clinica dalla quale si evincerebbe che PI 1 sarebbe stato

in procinto di sottoporsi ad artroscopia (AI 12, p. 2).

f. Con

scritto 5/6.2.2013 (AI 13), l’imputato ha trasmesso al magistrato inquirente -

chiedendone l’assunzione agli atti - la relazione medica da lui commissionata

al dott. __________, __________, chirurgo specialista in criminologia clinica,

mediante la quale RE 1 verrebbe scagionato dalla responsabilità in relazione

all’intervento eseguito.

g. Con

decisione 6.3.2013 (AI 14), senza preventivamente comunicarla alle parti, il

procuratore pubblico ha decretato

la nomina, in qualità di perito (art. 184 CPP), del prof. __________, attivo presso l’Istituto di medicina

legale dell’Ospedale di Circolo e __________ a __________, con l’incarico di

redigere una perizia medica concernente l’intervento eseguito presso la sua

abitazione dall’imputato, con l’invito a rispondere al seguente quesito peritale:

“Accerti il perito, sulla base della documentazione trasmessa, in

particolare i certificati medici e la cartella clinica, se all’origine della

patologia riscontrata in PI 1 vi è l’intervento invasivo, rispettivamente le

modalità con cui è stato messo in atto, eseguito dal dr. med. RE 1, nel salotto

del proprio domicilio, in data 23 gennaio 2012” (AI 14, p. 2).

h.

Con gravame

15/18.3.2013 RE 1 ha impugnato presso questa Corte il suddetto decreto di

nomina postulando, in via principale, l’annullamento dello stesso, l’edizione

della documentazione medica elencata nell’istanza 11/14.1.2013 (cfr. AI 12)

concernente RE 1 ed infine “(…) ad avvenuta raccolta dei predetti documenti

il Procuratore Pubblico valuterà la necessità di assumere una prova peritale,

integrando anche le domande che saranno allestite dal Dr. PI 1” (reclamo 15/18.3.2013, p. 6).

In

via subordinata ha postulato che il decreto di nomina sia completato con i

quesiti peritali da lui elencati nel petitum.

Con sentenza 1.7.2013 (inc. CRP 60.2013.85) questa

Corte ha parzialmente accolto il reclamo di cui sopra, annullando il decreto di

nomina del perito 6.3.2013, in quanto le parti (imputato e difesa) non

sarebbero state interpellate, come previsto dall’art. 184 cpv. 3 CPP. Questa Corte

ha di conseguenza ritornato l’incarto al procuratore pubblico affinché procedesse

nei suoi incombenti, con particolare riferimento all’art. 184 cpv. 3 CPP (AI

19).

i. Con scritto 5.7.2013 (AI 20) il magistrato

inquirente ha invitato, per il tramite del suo legale, RE 1 a voler trasmettere al Ministero pubblico, entro il 26.7.2013, la seguente documentazione:

“-referto scritto e CD delle risonanze magnetiche

del 07.09.2011,

03.04.2012, 15.06.2012 a cui si è sottoposto RE 1;

-copia completa della cartella Clinica dell’Ospedale

di __________ re-

lativa

alla degenza e agli interventi cui si è sottoposto __________;

-documentazione

medica contenente esami e referti medici dai

quali

risulta che RE 1 era in attesa di sottoporsi ad

artroscopia”.

Parte della documentazione richiesta è stata

consegnata al Ministero pubblico in data 29.8.2013 (cfr. AI 21).

l. Con decreto 30.9.2013 il procuratore pubblico ha

nominato, in qualità di perito, il dr. med. __________, con il mandato di rispondere

al seguente quesito peritale: “Accerti il perito, sulla base degli atti del

procedimento messi a disposizione (INC.__________), se all’origine della

patologia riscontrata in RE 1 vi è l’intervento invasivo, rispettivamente le modalità

con cui è stato messo in atto, eseguito dal dr. med. PI 1, nel salotto del

proprio domicilio, in data 23 gennaio 2012. Inoltre al perito saranno

sottoposti, salvo contrario avviso o modifica del diretto interessato, i 14

quesiti peritali formulati dall’avv. PR 2 nel reclamo alla Corte dei reclami

penali del 15 marzo 2013” (AI 23).

Nel contempo il magistrato inquirente ha concesso alle

parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito alla persona proposta

quale perito ed ai quesiti peritali (art. 184 cpv. 3 CPP).

m. Dopo aver ricevuto copia della documentazione

prodotta da RE 1, l’avv. PR 2, in nome e per conto di PI 1, con scritto

9/10.10.2013 indirizzato al procuratore pubblico, ha rimarcato come tale

documentazione sarebbe incompleta, in quanto prodotta direttamente da RE 1 e

non dagli ospedali di __________ __________, come richiesto nella sua istanza

11/14.1.2013 (AI 12). Ha pertanto chiesto che la cartella clinica di RE 1 venga

direttamente richiesta - in via ufficiale - agli ospedali interessati. Lo

stesso ha infine formulato 5 ulteriori quesiti peritali (AI 25).

In risposta a tale scritto, con lettera 14.10.2013, il

magistrato inquirente ha comunicato all’avv. PR 2, che “la documentazione da

lei menzionata potrà essere richiesta alle Autorità __________ unicamente in

via rogatoriale, essendo escluso che il sottoscritto possa ordinarne

direttamente l’edizione. Questa procedura richiederà un minimo di sei mesi di

tempo. Pertanto fino a quando non riceverò la documentazione clinica, la procedura

di nomina del perito resterà sospesa. Per quanto attiene alle domande peritali

complementari, le stesse verranno sottoposte al momento opportuno al perito”

(AI 26).

Copia del citato scritto è

stato inviato per conoscenza all’avv. PR 1.

n. In data 23.10.2013 (AI 28) il procuratore pubblico

ha provveduto ad inviare alla Procura generale della Repubblica presso la Corte

D’Appello di __________ una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in

materia penale, volta all’acquisizione/trasmissione della documentazione medica

di cui sopra.

o. In data 24/29.10.2013 RE 1 ha inviato al magistrato inquirente un plico contenente due copie (l’originale ed una fotocopia)

della cartella clinica, relativa al suo ricovero ospedaliero nel 2012, con

tutte le pagine singolarmente numerate e timbrate dalla Direzione sanitaria

ULSS __________ __________ e controfirmata dal dr. __________, responsabile

dell’U. O. di Medicina Legale (AI 29).

Il magistrato inquirente ha, in

data 29-31.10.2013, trasmesso tale documentazione all’avv. PR 2 chiedendogli

nel contempo se fosse d’accordo ad acquisire tale cartella clinica agli atti

con il conseguente ritiro della domanda di assistenza giudiziaria poiché

divenuta priva di oggetto (AI 30-31).

p. Con gravame 28/29.10.2013 RE 1 impugna lo scritto

14.10.2013 del magistrato inquirente relativo alla sospensione della procedura

di nomina del perito. Il reclamante chiede che tale scritto sia annullato e che

il perito nominato proceda “indilatamente ai propri incombenti, sulla base

della documentazione medica già prodotta da RE 1, (...) e della documentazione

medica numerata e timbrata proveniente dall’Ospedale di __________ (...)” (reclamo 28/29.10.2013, p. 6).

Il reclamante “lamenta una

violazione di natura sostanziale del principio del contradditorio e questa

volta non si tratta d’aspetti di natura meramente procedurale” (reclamo 28/29.10.2013, p. 2).

Ritiene che il procuratore

pubblico avrebbe deciso la sospensione della perizia “solo sulla base delle

suggestioni di controparte, senza ascoltare le necessarie indicazioni di RE 1, anch’egli

medico, il quale avrebbe sollecitamente corretto gli aspetti errati evocati

dalla difesa” (reclamo 28/29.10.2013,

p. 2).

Afferma che la documentazione

medica già versata agli atti (sia la prima cartella clinica senza numerazione

facoltativa che quella con numerazione) sarebbe “completa, esattamente come

quella che si vorrebbe assumere su rogatoria - allungando inutilmente i tempi

procedurali -, motivata da suggestioni vane della sola difesa” (reclamo 28/29.10.2013, p. 2).

Sostiene quindi che “la

decisione avversata si caratterizza per la sua evidente illegittimità ed

inadeguatezza, nell’ottica dell’art. 393 lett. c CPP e pertanto se ne domanda

l’annullamento totale, affinché il mandato peritale 30.9.3013 (...) possa avere

inizio senza ulteriori ostacoli, lasciando all’inquirente ed alle parti di verificare,

una volta per tutte, se le cartelle cliniche prodotte da RE 1 (...) constino

delle medesime pagine” (reclamo 28/29.10.2013, p. 3).

Attendere i tempi incerti

d’una rogatoria internazionale sarebbe “assolutamente contrario ad ogni

principio d’economia processuale e di celerità di giudizio, senza che le

emergenze processuali giustifichino tali inutili ritardi” (reclamo 28/29.10.2013, p. 3).

RE 1 conclude contestando,

con puntuali motivazioni, le nuove domande da sottoporre al perito contenute

nello scritto 9/10.10.2013 di PI 1.

q. Delle osservazioni/duplica, così come della

replica, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 CPP può essere interposto reclamo contro le decisioni e gli atti

procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle

contravvenzioni (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 393 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.

385.

CPP per la motivazione.

In

particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 28/29.10.2013

alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro lo

scritto datato 14.10.2013 del procuratore pubblico, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

RE

1, quale accusatore privato nell’ambito dell’inc. MP __________, è legittimato

a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP.

Si

pone però un problema di proponibilità del gravame, considerata la natura dello

scritto impugnato.

2.

Come esposto nei considerandi in fatto, dopo

aver emanato - in data 30.9.2013 - il decreto di nomina del perito (AI 23), e

dopo aver ricevuto lo scritto 9/10.10.2013 di PI 1 mediante il quale lo stesso

comunicava che la documentazione prodotta dal reclamante era incompleta (AI

25), il procuratore pubblico ha inviato - all’avv. PR 2, legale dello stesso PI

1.

- lo scritto 14.10.2013 (AI 26), qui impugnato.

Mediante il citato scritto il

magistrato inquirente ha comunicato all’avvocato dell’imputato che la

documentazione medica da lui chiesta con istanza 9/10.10.2013 (AI 25) e

relativa a RE 1, poteva essere richiesta alle autorità __________ unicamente

per via rogatoriale, che tale procedura avrebbe comportato un minimo di sei

mesi di tempo e che, nel frattempo, quindi la procedura di nomina del perito

sarebbe rimasta sospesa (AI 26).

In data 23.10.2013 il

procuratore pubblico ha inviato una domanda di assistenza giudiziaria, volta

alla trasmissione delle cartelle cliniche di RE 1 (AI 28).

3.

3.1.

Ora, va anzitutto rilevato

che il reclamo è - in maniera generale - ammissibile anzitutto, come indicato,

contro gli atti procedurali (“Verfahrenshandlungen”) che si manifestano

all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti

delle parti [“(…) die Verfahrensbeteiligten (…) müssen unmittelbar beschwert

sein”] (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 6).

Il

reclamo giusta l’art. 393 CPP deve essere diretto contro un atto (oppure

un’omissione) specifico: non è un mezzo per mettere in evidenza un disagio

generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento penale (BSK StPO –

J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10).

3.2

Nella

fattispecie in esame, lo scritto del procuratore pubblico mediante il quale comunica

che la documentazione medica può essere richiesta solo per via rogatoriale e

che, alla luce dei tempi, la procedura di nomina del perito resterà sospesa, comporta

per le parti (segnatamente per l’accusatore privato RE 1), unicamente un prolungamento

dei tempi di inchiesta.

In

virtù della giurisprudenza del Tribunale federale ciò non costituisce tuttavia

un danno di natura giuridica, ma è un semplice pregiudizio di fatto (decisioni

TF 1B_438/2013 del 12.12.2013 consid. 2.; DTF 136 IV 92 consid.

4).

Lo

scritto 14.10.2013 del magistrato inquirente, qui impugnato, non sembra dunque

toccare la posizione giuridica e gli interessi giuridici protetti del

reclamante, ma semmai soltanto quella di fatto.

Per questo motivo lo scritto

14.10.2013

(AI 26) del procuratore pubblico non assurge a decisione e/o ad atto

procedurale impugnabile.

3.3

Mediante

lo scritto impugnato, il magistrato inquirente non ha disposto la sospensione

del procedimento penale: l’aver indicato che “la procedura di nomina del perito

resterà sospesa”, non può assurgere ad una sospensione ai sensi dell’art.

314.

CPP.

Concludendo,

lo scritto 14.10.2013 del procuratore pubblico contiene mere informazioni/ragguagli

sui tempi di prosecuzione dell’istruzione. Il medesimo non può dunque neppure

essere qualificato come una decisione (e tantomeno come atto procedurale) ai

sensi del CPP [cfr., al proposito, A. J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), art. 393 CPP n. 10], e non è impugnabile.

Ne

discende che il presente gravame deve essere dichiarato irricevibile: non si deve

quindi entrare ulteriormente nel merito delle censure sollevate dal qui reclamante.

4.

4.1.

Abbondanzialmente

non va poi dimenticato che, il magistrato inquirente, responsabile

dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1

CPP), ha il compito di dirigere la procedura preliminare, di perseguire i reati

nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, di promuovere e di sostenere

l’accusa (art. 16 cpv. 2 CPP).

L’art.

4.

CPP sull’indipendenza prevede che nell’applicazione del diritto le autorità

penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (cpv. 1). E’ fatto

salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale,

secondo l’articolo 14 (cpv. 2).

Tale

indipendenza ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni

processuali senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e

di istruzioni di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche,

comprese le parti nel processo (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n.

15).

L’indipendenza

di cui al cpv. 1 dell’art. 4 CPP riguarda tutte le autorità penali previste dal

CPP, e pertanto anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12

CPP, in particolare il pubblico ministero (Messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1035).

4.2

In casu, il reclamante sostiene

che lo scritto incriminato sarebbe scaturito unicamente da suggestioni della

difesa e che il procuratore pubblico non avrebbe, di contro, tenuto conto delle

sue allegazioni circa la documentazione medica già presente agli atti.

Alla luce di quanto sopra

esposto in riferimento all’indipendenza dei magistrati, le censure sollevate da

RE 1 non possono trovare riscontro.

Il reclamante non può

pretendere di essere il titolare dell’azione penale, né può pretendere che

l’imputato in un procedimento penale si “accontenti” di documentazione

medica prodotta dallo stesso accusatore privato.

Come detto, la pretesa

punitiva, il cosiddetto “Strafanspruch”, compete in ogni caso (anche

nell’ipotesi di reati perseguibili unicamente a querela di parte) infatti allo

Stato, tramite le sue autorità, nelle forme previste dalla legge (art. 2 CPP)

[Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 7 CPP n. 7]. In altre parole,

l’amministrazione della giustizia spetta allo Stato in maniera esclusiva

(Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 1), monopolio giudiziario al

quale corrisponde l’obbligo dello Stato di garantire l’applicazione del diritto

penale (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 2).

4.3

Infine,

da un punto di vista di economia di procedura, lo scritto del procuratore pubblico

appare non solo sostenibile ma appropriato e logico, essendo necessario acquisire

tutti gli atti indispensabili per il successivo esame peritale.

4.4

Per concludere si rileva che

anche la questione sollevata da RE 1 circa le ulteriori domande peritali

sottoposte da PI 1 all’attenzione del magistrato inquirente mediante lo scritto

9/10.10.2013 (AI 25), sarà impugnabile al momento opportuno in riferimento

all’art. 184 cpv. 3 CPP.

5.

Il

reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, sono poste a

carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 e ss. CPP, l’art.

25 LTG per la tassa di giustizia, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.--

(novecento) sono poste a carico di RE 1, __________, il quale rifonderà a PI 1,

__________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

dr.med. Dario PI 1

patr. da: PR 2

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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