60.2013.37
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante. trasmesso soltanto NLP (ponderazione degli interessi delle parti in gioco)
22 marzo 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2013.37
Data decisione, Autorità:
22.03.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante. trasmesso soltanto NLP (ponderazione degli interessi delle parti in gioco)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.37
Lugano
22 marzo 2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.01.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare e
a fotocopiare gli atti dell’incarto penale NLP __________ (archiviato);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta l’1/2.02.1996 da __________ e dalla __________,
__________, contro – tra gli altri – __________, cittadino __________, per
titolo di truffa (art. 146 CP), ricettazione (art. 160 CP), messa in
circolazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 242 e 244
CP) in relazione all’acquisto,
nell’estate/autunno 1995, di 87 "buoni del tesoro italiani CCT"
per l’importo di LIT 950'000'000, che sarebbero stati venduti dal denunciato ai
denuncianti e che una volta posti all’incasso sono risultati essere falsi, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non
luogo a procedere 13.03.2000 emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani
(NLP __________);
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.04.2000;
che
con istanza 27.07.2012 l’avv. PR 1, patrocinatore italiano di IS 1, ha chiesto a questa Corte di poter accedere al surriferito incarto penale (doc. 1 – inc. CRP __________);
che
a suffragio della sua richiesta ha evidenziato che IS 1 sarebbe stato
condannato dal Tribunale penale di __________ senza applicare il principio ne
bis in idem e "(…) senza che fossero sentiti i testi
citati dalla difesa escussi dalla Magistratura Svizzera, che determinarono
l’archiviazione del PM __________ ", adducendo parimenti che il suo assistito ha il diritto di
richiedere la revisione della sentenza di condanna giusta l’art. 630 del Codice
di procedura penale __________ sulla base delle nuove prove che non erano state
acquisite in precedenza (in particolare i verbali d’interrogatorio dei testi,
le dichiarazioni rilasciate dai coindagati e gli atti processuali utili alla
difesa) (cfr. istanza 27.07.2012 e documentazione ivi annessa, doc. 1, inc. CRP
__________);
che
con scritto 31.07.2012 questa Corte ha chiesto all’avv. PR 1 se è iscritto
all’albo per esercitare in Svizzera o se è stato autorizzato quale prestatore
di servizio (doc. 2, inc. CRP __________);
che
il 26.11.2012 questa Corte ha stralciato dai ruoli l’istanza 27.07.2012, non avendo
ricevuto alcuna risposta da parte del legale (inc. CRP __________);
che
con il presente scritto l’avv. PR 1 ha presentato nuovamente a questa Corte la
stessa richiesta, richiamando la documentazione prodotta nella sua precedente istanza
del 27.07.2012, allegando una procura manoscritta dell’11.01.2013 di IS 1 ed eleggendo
domicilio presso un legale di __________ (cfr., nel dettaglio, istanza
31.01.2013 e documentazione ivi annessa);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza –
appare, di principio, adempiuto l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione a visionare l’incarto NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha
interessato personalmente in veste di parte (denunciato);
che
a ciò aggiungasi che alla base
di entrambi i procedimenti penali sembra d’acchito che vi siano gli stessi 87
titoli falsi, stante il
contenuto del NLP __________ e
il fatto che il qui istante è intenzionato a chiedere la revisione della sentenza di condanna __________
del 15.10.2004, da cui emerge che il Tribunale ordinario di __________ ha in
particolare dichiarato IS 1 colpevole del reato ascrittogli, e meglio "(…) del reato di cui agli art. 455 e 458 c.p.
per avere detenuto e ceduto, a __________, 87 C.C.T. da lire 10.000.000 cadauno contraffatti. Reato commesso in __________ il 26/10/1995" [copia sentenza 15.10.2004 del Tribunale ordinario di
__________, p. 1 e 9, annessa all’istanza 27.07.2012 (inc. CRP __________)];
che ciononostante, nella ponderazione degli
interessi delle parti in gioco, a giudizio di questa Corte la presente
richiesta può essere accolta limitatamente alla trasmissione del decreto di non
luogo a procedere 13.03.2000 (NLP __________), non essendo in casu adempiuto un
interesse giuridico legittimo prevalente di IS 1 sui diritti personali delle
altre parti coinvolte nel procedimento penale di cui all’incarto NLP __________
nel frattempo archiviato, e ciò anche nel rispetto del diritto di essere sentito;
che si deve in particolare considerare che l’incarto
penale in questione contiene numerosi documenti contenenti dati sensibili rispettivamente
che toccano la sfera privata/personale di altre persone che deve essere
tutelata (come ad esempio i verbali d’interrogatorio e diversa documentazione
bancaria);
che l’incarto penale NLP __________ potrà –
se del caso – essere richiesto, mediante assistenza giudiziaria, dal Tribunale __________
ove IS 1 presenterà la sua domanda di revisione;
che di conseguenza il decreto di non luogo
a procedere NLP __________ viene trasmesso, in copia, al patrocinatore
del qui istante unitamente alla presente decisione;
che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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