60.2013.372
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio delle curatele quale istante
25 novembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.372
Data decisione, Autorità:
25.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio delle curatele quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.372
Lugano
25 novembre
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/6.11.2013 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa
passato in giudicato;
premesso che la richiesta datata 4.11.2013
è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 4/6.11.2013;
richiamate le osservazioni 12/13.11.2013 di
PI 2, __________, che non si oppone alla richiesta;
richiamate inoltre le osservazioni
13/14.11.2013 del procuratore generale John Noseda, che comunica di non avere
osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nel 2004 il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di
accusa 16.08.2005 (DA __________);
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 19.09.2005;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’IS 1, per il tramite del suo capoufficio ad interim chiede, per
quanto interessa la competenza di questa Corte, la trasmissione del surriferito
decreto di accusa (doc. 1.a);
che
a sostegno della sua richiesta precisa che la famiglia __________ ha presentato
una domanda per l’adozione di un minore: per approfondire la necessaria indagine
sociale per l’ottenimento del certificato d’idoneità per l’affidamento di un minore
in vista di adozione necessiterebbe, con sollecitudine, copia del citato
documento, allegando parimenti la relativa autorizzazione a raccogliere
informazioni in tal senso (doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, PI 2 non si oppone alla richiesta; il procuratore generale,
dal canto suo, si rimette al prudente giudizio di questa Corte;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
l’IS 1 è l’Autorità centrale
cantonale cui deve rivolgersi chi è intenzionato ad adottare un fanciullo per
ottenere la necessaria autorizzazione all'adozione (www.ti.ch);
che
l’Autorità centrale cantonale richiede, tra l’altro, un estratto del casellario
giudiziale allo scopo di verificare che i futuri genitori adottivi non siano
stati condannati per un reato incompatibile con l’adozione rispettivamente che
non sia in corso una procedura per un simile reato (L’adozione in Svizzera, p.
15, scaricabile dal sito internet www.ejpd.admin.ch);
che
ciò posto, appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’IS 1 giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di
accusa 16.08.2005 (DA __________) emanato a carico di PI 2 allo scopo di approfondire
la necessaria indagine sociale per l’ottenimento del certificato d’idoneità per
l’affidamento di un minore in vista di adozione da parte di quest’ultimo e di
sua moglie, in particolare per verificare se la condanna da lui subita nel 2005
sia incompatibile con l’adozione;
che
a ciò aggiungasi che PI 2 non si è opposto alla richiesta;
che
di conseguenza il DA __________ richiesto viene trasmesso, in copia, all’autorità
istante unitamente alla presente decisione;
che
stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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