60.2013.373
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile (ai sensi del CPP TI) quale istante
11 novembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.373
Data decisione, Autorità:
11.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile (ai sensi del CPP TI) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.373
Lugano
11 novembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.11.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un decreto di accusa (passato in giudicato);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di alcune denunce sporte a carico di PI 2, il Ministero pubblico ha aperto diversi procedimenti
penali a suo carico (inc. MP __________, __________, __________, __________ e __________)
sfociati nel decreto di accusa 1.09.2010 mediante il quale il procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura
penale siccome ritenuto colpevole di truffa, distrazione di valori patrimoniali
sottoposti a procedimento giudiziale ripetuta e falsità in documenti ripetuta
ed ha in particolare proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 90
aliquote da CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 6'300.--,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF
500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte
civile (ai sensi del CPP TI) IS 1 al competente foro civile per far valere le
sue pretese, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.10.2010;
che
con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua
assistita IS 1, di poter accedere agli atti del surriferito procedimento penale
e in particolare, di ottenere la trasmissione in copia del citato DA, essendo
intenzionati ad utilizzarlo nell’ambito del procedimento civile di cui è
prevista un’udienza il 12.11.2013 (doc. CRP 1);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel surriferito
procedimento penale nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata
parte (in qualità di parte civile ai sensi del CPP TI) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di parte
civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve
seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste
di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era
terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa 1.09.2010 (DA __________)
emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (passato in giudicato), poiché
il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente
in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore
pubblico nel summenzionato DA ha rinviato la qui istante al competente foro per
far valere le sue pretese di natura civile: essa necessita dunque del citato
documento nell’ambito del procedimento civile;
che
di conseguenza il DA richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore di IS
1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata
parte al procedimento penale sfociato nel DA __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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