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Decisione

60.2013.375

Istanza di ispezione degli atti. terzo condannato all’estero e coinvolto nel procedimento penale interno nel frattempo archiviato quale istante

14 novembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di aver subito una condanna da espiare in __________ per un reato legato a

quello di __________ ("E meglio che la cocaina che è stata trovata

in aeroporto in __________ a IS 1, l’avrebbe nascosta a sua insaputa il __________ "). Per poter motivare il ricorso, il cui termine viene

a scadere il 18.11.2013, egli dovrebbe dunque visionare gli atti e risalire ai

verbali che discolperebbero il suo assistito (istanza 8.11.2013, doc. CRP 1 e

documentazione ivi annessa alla cui lettura si rimanda per brevità).

3. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. Giova anzitutto rilevare che nell’ambito

del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ sfociato nella

sentenza di condanna 11.03.2010 a carico di sei persone non emerge che IS 1 sia

stato parte (in qualità di imputato) al procedimento.

Dalla

predetta decisione, sulla persona di IS 1 (detto IS 1), risulta però quanto segue:

"L’inchiesta che ha portato all’arresto dei qui

imputati ha preso avvio il 13 febbraio 2009, allorché la signora __________ si

è recata in Polizia a __________ per denunciare la scomparsa del figlio IS 1

detto IS 1, che essa riteneva partito il 13 gennaio per una breve vacanza con __________

in __________, da cui non aveva però più fatto ritorno.

Il giorno seguente la donna si è nuovamente

recata in Polizia per comunicare di essere stata nel frattempo informata

dall’Ambasciata portoghese di __________ che il figlio era stato arrestato in __________

il 9 febbraio 2009 siccome in possesso di circa 1 chilo di cocaina. (…)" (sentenza 11.03.2010, p. 26 e 27, inc. TPC __________).

La

Corte, riguardo a ciò, ha successivamente esposto quanto segue:

"16. __________, malgrado questo insuccesso, non ha desistito

dal suo intento e il 13 gennaio 2009 si è recato personalmente in __________.

Questa volta egli si è fatto accompagnare a __________ dal IS 1, al quale ha

pagato il biglietto aereo. A dire del __________ lo scopo del viaggio era in

primo luogo quello di recuperare i soldi spesi per la precedente spedizione

Considerandi

oppure di ricevere il chilo di cocaina già pagato (cfr. il verbale di __________

__________ del 10 giugno 2009, all. 1.6 RPG, pag. 3 e 4). Dagli atti risulta

tuttavia che egli durante la sua permanenza si è fatto inviare del denaro dal

fratello ___ e da ___. In aula __________, diversamente da quanto sostenuto nei

verbali predibattimentali, ha infine ammesso di aver acquistato sul posto,

sempre per il tramite di __, 500 grammi di cocaina e di essersi accordato con IS

1.

affinché egli li importasse in Svizzera con i 500 grammi di pertinenza di ___. Secondo gli accordi, il IS 1 si sarebbe impegnato a smerciare lo

stupefacente in Ticino ed il guadagno sarebbe poi stato diviso tra i due

(verbale dibattimentale, pag. 7).

Il

9.

febbraio 2009 il IS 1 (come anticipato al consid. 7) è però stato fermato

all’aeroporto di __________ con 1,105 chili di cocaina occultati nella valigia.

Per quanto è dato di sapere, egli è stato condannato ad una pena detentiva di 4

anni, che (almeno da un certo momento) gli è stato concesso di espiare in un

regime facilitato di arresti domiciliari ed egli si trova pertanto tuttora in __________.

__________,

venuto a conoscenza dell’arresto dell’amico quasi in diretta, che gli agenti

hanno lasciato usare il cellulare al IS 1 che ha appunto chiamato il correo, ha

precipitosamente fatto rientro in Svizzera per vie traverse, passando cioè dall'__________,

sobbarcandosi così l'ulteriore trasferta e affrontando costi supplementari,

rientrando infine il 13 febbraio 2009 (punto 1.2.4 AA). (…)" (sentenza 11.03.2010, p. 35 e 36,

inc. TPC __________).

Ne

discende che dalla sentenza 11.03.2010 emerge tutt’altro che "(…) la

cocaina che è stata trovata in aeroporto in __________ a IS 1, l’avrebbe

nascosta a sua insaputa il __________ " (istanza 8.11.2013, doc. CRP

1).

In

siffatte circostanze questa Corte ritiene che il contenuto della sentenza di

condanna 11.03.2010 (inc. TPC __________) sia sufficiente al patrocinatore del

qui istante per avere un quadro della situazione e per allestire l’eventuale

ricorso contro la decisione dell’Ufficio di migrazione (cfr. decisione

29.10.2013

dell’Ufficio di migrazione, doc. CRP 1bis annesso all’istanza 8.11.2013,

doc. CRP 1).

Nella

ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela

degli interessi privati e della sfera personale delle persone coinvolte nel

procedimento penale nel frattempo archiviato (inc. TPC __________), la sentenza

11.03.2010

viene trasmessa, al patrocinatore del qui istante in forma

anonimizzata (eccetto per quanto concerne il nominativo di quest’ultimo), e ciò

anche in ossequio al diritto di essere sentito.

5.

L’istanza è accolta ai sensi del

precedente considerando. Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia

al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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