60.2013.375
Istanza di ispezione degli atti. terzo condannato all’estero e coinvolto nel procedimento penale interno nel frattempo archiviato quale istante
14 novembre 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2013.375
Data decisione, Autorità:
14.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo condannato all’estero e coinvolto nel procedimento penale interno nel frattempo archiviato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.375
Lugano
14 novembre
2013/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8.11.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli
atti del procedimento penale sfociato nella sentenza 11.03.2010 della Corte
delle assise criminali (inc. TPC __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’11.03.2010
la Corte di assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di
diverse persone (inc. TPC __________, pubblicata in forma anonimizzata sull’apposito
sito internet). La stessa è passata in giudicato il 4.05.2010.
2. Con
la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo patrocinato
IS 1, l’autorizzazione ad esaminare gli atti del surriferito incarto penale.
A sostegno della sua richiesta precisa che
il suo assistito si è visto negare il permesso di dimora a causa di una
sentenza di condanna in __________ per fatti in connessione con il procedimento
penale di cui all’incarto TPC __________. IS 1 gli ha riferito che nell’ambito
del surriferito procedimento penale __________, uno degli imputati, avrebbe
dichiarato la sua totale estraneità in relazione ai fatti di cui era "sotto processo".
Al suo patrocinato è stato negato il permesso di dimora unicamente per il fatto
Fatti
di aver subito una condanna da espiare in __________ per un reato legato a
quello di __________ ("E meglio che la cocaina che è stata trovata
in aeroporto in __________ a IS 1, l’avrebbe nascosta a sua insaputa il __________ "). Per poter motivare il ricorso, il cui termine viene
a scadere il 18.11.2013, egli dovrebbe dunque visionare gli atti e risalire ai
verbali che discolperebbero il suo assistito (istanza 8.11.2013, doc. CRP 1 e
documentazione ivi annessa alla cui lettura si rimanda per brevità).
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Giova anzitutto rilevare che nell’ambito
del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ sfociato nella
sentenza di condanna 11.03.2010 a carico di sei persone non emerge che IS 1 sia
stato parte (in qualità di imputato) al procedimento.
Dalla
predetta decisione, sulla persona di IS 1 (detto IS 1), risulta però quanto segue:
"L’inchiesta che ha portato all’arresto dei qui
imputati ha preso avvio il 13 febbraio 2009, allorché la signora __________ si
è recata in Polizia a __________ per denunciare la scomparsa del figlio IS 1
detto IS 1, che essa riteneva partito il 13 gennaio per una breve vacanza con __________
in __________, da cui non aveva però più fatto ritorno.
Il giorno seguente la donna si è nuovamente
recata in Polizia per comunicare di essere stata nel frattempo informata
dall’Ambasciata portoghese di __________ che il figlio era stato arrestato in __________
il 9 febbraio 2009 siccome in possesso di circa 1 chilo di cocaina. (…)" (sentenza 11.03.2010, p. 26 e 27, inc. TPC __________).
La
Corte, riguardo a ciò, ha successivamente esposto quanto segue:
"16. __________, malgrado questo insuccesso, non ha desistito
dal suo intento e il 13 gennaio 2009 si è recato personalmente in __________.
Questa volta egli si è fatto accompagnare a __________ dal IS 1, al quale ha
pagato il biglietto aereo. A dire del __________ lo scopo del viaggio era in
primo luogo quello di recuperare i soldi spesi per la precedente spedizione
Considerandi
oppure di ricevere il chilo di cocaina già pagato (cfr. il verbale di __________
__________ del 10 giugno 2009, all. 1.6 RPG, pag. 3 e 4). Dagli atti risulta
tuttavia che egli durante la sua permanenza si è fatto inviare del denaro dal
fratello ___ e da ___. In aula __________, diversamente da quanto sostenuto nei
verbali predibattimentali, ha infine ammesso di aver acquistato sul posto,
sempre per il tramite di __, 500 grammi di cocaina e di essersi accordato con IS
1.
affinché egli li importasse in Svizzera con i 500 grammi di pertinenza di ___. Secondo gli accordi, il IS 1 si sarebbe impegnato a smerciare lo
stupefacente in Ticino ed il guadagno sarebbe poi stato diviso tra i due
(verbale dibattimentale, pag. 7).
Il
9.
febbraio 2009 il IS 1 (come anticipato al consid. 7) è però stato fermato
all’aeroporto di __________ con 1,105 chili di cocaina occultati nella valigia.
Per quanto è dato di sapere, egli è stato condannato ad una pena detentiva di 4
anni, che (almeno da un certo momento) gli è stato concesso di espiare in un
regime facilitato di arresti domiciliari ed egli si trova pertanto tuttora in __________.
__________,
venuto a conoscenza dell’arresto dell’amico quasi in diretta, che gli agenti
hanno lasciato usare il cellulare al IS 1 che ha appunto chiamato il correo, ha
precipitosamente fatto rientro in Svizzera per vie traverse, passando cioè dall'__________,
sobbarcandosi così l'ulteriore trasferta e affrontando costi supplementari,
rientrando infine il 13 febbraio 2009 (punto 1.2.4 AA). (…)" (sentenza 11.03.2010, p. 35 e 36,
inc. TPC __________).
Ne
discende che dalla sentenza 11.03.2010 emerge tutt’altro che "(…) la
cocaina che è stata trovata in aeroporto in __________ a IS 1, l’avrebbe
nascosta a sua insaputa il __________ " (istanza 8.11.2013, doc. CRP
1).
In
siffatte circostanze questa Corte ritiene che il contenuto della sentenza di
condanna 11.03.2010 (inc. TPC __________) sia sufficiente al patrocinatore del
qui istante per avere un quadro della situazione e per allestire l’eventuale
ricorso contro la decisione dell’Ufficio di migrazione (cfr. decisione
29.10.2013
dell’Ufficio di migrazione, doc. CRP 1bis annesso all’istanza 8.11.2013,
doc. CRP 1).
Nella
ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela
degli interessi privati e della sfera personale delle persone coinvolte nel
procedimento penale nel frattempo archiviato (inc. TPC __________), la sentenza
11.03.2010
viene trasmessa, al patrocinatore del qui istante in forma
anonimizzata (eccetto per quanto concerne il nominativo di quest’ultimo), e ciò
anche in ossequio al diritto di essere sentito.
5.
L’istanza è accolta ai sensi del
precedente considerando. Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia
al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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