60.2013.388
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
27 novembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.388
Data decisione, Autorità:
27.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.388
Lugano
27 novembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/15.11.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti dell’incarto penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata
12.11.2013, è giunta al Ministero pubblico il 13.11.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 14/15.11.2013, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stato interrogato dalla polizia nel corso dell’estate 2013 e nei suoi confronti
è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto
di accusa 23.09.2013 emanato dal procuratore pubblico Paolo Bordoli mediante il
quale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto
colpevole di contravvenzione alla LStup "per avere, senza essere autorizzato, nel __________, nel giugno 2013,
consumato un imprecisato minimo quantitativo di cocaina" ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF
100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che
il predetto decreto è passato in giudicato il 4.11.2013;
che
con la presente istanza l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1,
chiede – richiamando l’art. 101 CPP – di poter accedere agli atti del
surriferito incarto penale (doc. CRP 1.a);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante il patrocinatore di IS 1 abbia omesso
di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (rispettivamente
del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione
ad esaminare l’incarto penale sfociato nel DA __________ (passato in
giudicato), poiché il medesimo l’ha interessato personalmente in veste di
parte;
che
dagli atti risulta che IS 1 durante il surriferito procedimento penale non è
stato assistito da un avvocato e che il 7.10.2013 – dunque dopo il passaggio in
giudicato del DA __________ – egli ha conferito procura all’avv. PR 1 affinché
lo abbia a rappresentarlo nella pratica penale (AI 2);
che
di conseguenza l’intero incarto DA __________ [contenente il rapporto di contravvenzione
alla LStup 21.08.2013 (AI 1), lo scritto 8.10.2013 dell’avv. PR 1 (AI 2), lo
scritto 12/13.11.2013 dell’avv. PR 1 (AI 3), lo scritto 14.11.2013 del PP (AI
4), il DA __________ e il verbale del procedimento 19.11.2013] viene trasmesso,
in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1, già stato
parte al procedimento penale sfociato nel DA __________.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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