60.2013.390
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ai sensi del CPP TI rispettivamente accusatore privato quale istante
27 novembre 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2013.390
Data decisione, Autorità:
27.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ai sensi del CPP TI rispettivamente accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.390
Lugano
27 novembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/18.11.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ottenere la
trasmissione, in copia, di tutti gli atti istruttori dei procedimenti penali
di cui agli incarti __________ e __________ nel frattempo archiviati;
premesso che la richiesta datata 13.11.2013
è giunta alla Pretura penale il 14.11.2013, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il 18.11.2013, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con decreto di accusa 21.09.2009,
l’allora sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha ritenuto __________ autore
colpevole di lesioni semplici "per avere, a __________, il 01 febbraio
2007, intenzionalmente colpito con pugni al volto e al corpo IS 1 " provocandogli le lesioni attestate da due certificati
medici ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dodici aliquote giornaliere di CHF 50.--
ciascuna, per complessivi CHF 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni e alla multa di CHF 450.--, rinviando la parte civile (ai
sensi del CPP TI) al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________).
2. Interposta opposizione al decreto
d'accusa, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il
dibattimento. Con giudizio 11.10.2010, il giudice della Pretura penale Siro
Quadri ha prosciolto __________ dall'imputazione prospettata (AI 20 – inc. __________).
3. Adita
dal Ministero pubblico e da IS 1, con sentenza 14.02.2011 la Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP), sedente giusta l'art. 453 CPP quale
Corte di cassazione e di revisione penale, ha accolto i relativi ricorsi. In riforma
del giudizio di primo grado, ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di
lesioni semplici per avere intenzionalmente colpito IS 1 con pugni al volto,
provocandogli una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un
ematoma con tumefazione a livello frontale. La Corte cantonale ha contestualmente rinviato gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per la
commisurazione della pena e decisione sulle richieste della parte civile (inc.
CARP __________).
4. Con
sentenza __________ del 20.06.2011 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile
il ricorso in materia penale presentato da __________ contro la decisione della
CARP, siccome non erano riunite le condizioni poste dall'art. 93 LTF per impugnarla
direttamente nella sede federale.
5. Dando
seguito al rinvio della causa pronunciato dalla CARP, con giudizio 13.10.2011,
il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha commisurato la pena
di __________, condannandolo alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di
CHF 30.-- ciascuna, per complessivi CHF 300.--, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni e alla multa di CHF 100.--. L’imputato è stato
inoltre condannato a rifondere CHF 3'686.90, a titolo di risarcimento per le
spese legali, all'accusatore privato IS 1, che è stato rinviato al competente
foro per le sue ulteriori pretese civili (inc. __________).
6. Adita
dal condannato, con sentenza 21.05.2012, la CARP ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il relativo appello (inc. CARP __________).
7. Avverso
le sentenze emanate il 14.02.2011 e il 21.05.2012 dalla CARP, __________ ha
interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, che lo ha respinto
con decisione __________ del 24.10.2012.
8. Con la presente
richiesta l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede copia
di tutti gli atti istruttori dei procedimenti penali di cui agli incarti __________
e __________. A sostegno della sua istanza precisa di essere il nuovo patrocinatore
di IS 1 e di necessitare la citata documentazione per avviare un procedimento
civile nei confronti dell’imputato (doc. CRP 1.a e copia della relativa procura
ivi annessa).
Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare John Buob, essendo il qui istante
stato parte ai summenzionati procedimenti penali in qualità di parte civile ai
sensi del CPP TI rispettivamente di accusatore privato.
9. 9.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
9.2.
Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (in qualità di parte
civile ai sensi del CPP TI rispettivamente di accusatore privato) nei
procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10). Inoltre in
base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
10. Nella fattispecie in esame – visti i
motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico
legittimo del qui istante (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art.
62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori
degli incarti penali __________
e __________ [eccetto per quanto concerne l’AI 14 dell’inc. __________, l’AI 23
dell’inc. __________ e la documentazione riguardante la situazione patrimoniale
di __________ dell’inc. MP __________, in quanto riguardano dati sensibili dell’imputato
(situazione patrimoniale, estratto del casellario giudiziale, ecc.), e ciò in
ossequio al diritto di essere sentito], poiché i procedimenti penali nel frattempo archiviati
lo hanno interessato personalmente in veste di parte.
A
ciò aggiungasi che il qui istante, unitamente al suo patrocinatore, è
intenzionato a promuovere un’azione civile nei confronti di __________ in
relazione alla fattispecie per la quale quest’ultimo è stato condannato.
Di
conseguenza gli atti istruttori degli incarti ____________________ – da cui vengono
esclusi l’AI 14 dell’inc. __________, l’AI 23 dell’inc. __________ e la documentazione
riguardante la situazione patrimoniale di __________ dell’inc. MP __________ – vengono
trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente
decisione.
11. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai
procedimenti penali in questione, nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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