60.2013.394
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni - Ufficio giuridico quale istante
14 gennaio 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2013.394
Data decisione, Autorità:
14.01.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni - Ufficio giuridico quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.394
Lugano
14 gennaio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/20.11.2013 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione della sentenza
9.09.2002 (inc. TPC __________) emanata dalla Corte delle assise correzionali
di __________ nonché informazioni riguardanti la pretesa dello Stato nei
confronti di PI 3 ivi connessa;
richiamate le osservazioni 2.12.2013 di PI
3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), mediante le quali comunica che,
limitatamente al tema in questione, non vi è ragione d’impedire l’accesso
all’autorità istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 9.09.2002 la Corte delle assise correzionali di __________, presieduta dall’allora giudice Agnese
Balestra-Bianchi, ha emanato una sentenza di condanna a carico – tra le altre
persone – di PI 3 (inc. TPC __________).
In
quell’occasione è stata in particolare ordinata la confisca del credito di CHF
300'000.-- di PI 2 nei confronti di PI 3 (sentenza 9.09.2002, dispositivo no.
13, p. 105, inc. TPC __________).
Adita da PI 3, il 27.02.2003 la (allora) Corte
di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura in cui era
ammissibile, il suo ricorso per cassazione del 15.10.2002 (inc. CCRP __________).
Il
surriferito giudizio non è stato impugnato davanti al Tribunale federale.
Non è dato a sapere se il
credito confiscato sia stato posto in esecuzione o meno.
2. Con
la presente istanza la IS 1, per il tramite del suo direttore e del Servizio
giuridico, richiamando gli art. 62 cpv. 4 LOG, 185 LT e 112 LIFD e la
giurisprudenza, chiede la trasmissione della sentenza del 2.09.2002 (recte
9.09.2002) e di ottenere informazioni inerenti alla pretesa dello Stato nei
confronti di PI 3 ivi connessa.
A sostegno della sua richiesta precisa che PI
3 "(…) ha esposto dal periodo fiscale 2003 B
un debito di fr. 300'000.-- nei confronti della Repubblica e Cantone Ticino a
seguito della sentenza del 2 settembre 2002 (recte 9.09.2003). Il patrocinatore del contribuente
ha segnalato, in data 24 maggio 2013, al contribuente stesso che sarebbe
corretto non indicare nella dichiarazione d’imposta il debito privato di fr.
303’00 (recte 303'000.--), ritenuto che la pretesa va considerata
estinta e non perseguibile da parte del creditore. Riteniamo quindi necessario
accertare i fatti, segnatamente se negli anni passati era corretto inserire il
debito e se questi è in realtà oggi estinto, per una corretta imposizione del
contribuente" (istanza 19/20.11.2013, p. 2, doc. CRP 1 e
scritto 24.05.2013 dell’avv. PR 2 ivi annesso, doc. CRP 1.a).
Fatti
3. Come
esposto in entrata, PI 3 comunica che, limitatamente al tema in questione, non
vi è ragione d’impedire l’accesso all’autorità istante.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. L’allora
Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al
previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva
stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente
terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad
un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del
28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP),
applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al
quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non
appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono
manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito
di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione
2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
"D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità,
per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale
delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza
dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come
Considerandi
già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità
di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta
dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata
in modo
legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999.
B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame
da parte dell'autorità fiscale. In
particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza obiettivo
concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".
Gli
stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.
Come visto, nel dispositivo no. 13 della
sentenza 9.09.2002 emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________
è stata ordinata la confisca del credito pari a CHF 300'000.-- di PI 2 nei
confronti di PI 3.
Dalla
lettura della predetta sentenza emerge al proposito che PI 2, nell’autunno del 1994, ha in sostanza concesso a PI 3 un prestito di CHF 300'000.-- senza interessi, senza formalità, lasciando
intendere che mai ne avrebbe preteso il rimborso, e ciò in cambio di diversi favori
[sentenza 9.09.2002, p. 59 (in fondo) ss., inc. TPC __________].
A giudizio di questa Corte queste
informazioni appaiono sufficienti per valutare se PI 3 abbia correttamente
inserito il debito in questione nel formulario della dichiarazione d’imposta
riguardante il periodo fiscale 2003B (cfr., al proposito, doc. CRP 1.a).
È
dunque, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell’IS
1.
istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sugli interessi personali di PI
3.
In siffatte circostanze – dopo il passaggio
in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in copia,
all’IS 1 la pagina 1 (limitatamente a PI 3), la pagina 9, la pagina 10, da pagina
59.
(ultime due righe) fino a pagina 73 (primo paragrafo), la pagina 105
(limitatamente al dispositivo no. 13) della sentenza 9.09.2002 (inc. TPC __________)
riguardanti il credito di CHF
300'000.-- di PI 2 nei confronti di PI 3, e ciò a tutela degli interessi privati e della sfera personale
delle altre parti coinvolte nel procedimento penale e in ossequio al diritto di
essere sentito.
Va
da sé che i collaboratori dell’IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio/fiscale.
7.
L’istanza è accolta ai sensi del
surriferito considerando. Visti gli art. 112 LIFD e 185 LT, si prescinde dal
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 112 LIFD e
185 LT e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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