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Decisione

60.2013.394

Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni - Ufficio giuridico quale istante

14 gennaio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

3. Come

esposto in entrata, PI 3 comunica che, limitatamente al tema in questione, non

vi è ragione d’impedire l’accesso all’autorità istante.

4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5. L’allora

Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al

previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva

stabilito quanto segue:

"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un

procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente

terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad

un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP

(decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del

28.7.2008).

Questa

Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente

pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP),

applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al

quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non

appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono

manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito

di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione

2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

"D'altronde

l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità,

per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.

La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale

delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza

dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in

quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II

407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).

Come

Considerandi

già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella

consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel

procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità

di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta

dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata

in modo

legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE

1999.

B 92.13 n. 5, consid. 2a).

La

giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame

da parte dell'autorità fiscale. In

particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver

motivo di supporre che la legge non

sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di

consultare indistintamente e senza obiettivo

concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".

Gli

stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

6.

Come visto, nel dispositivo no. 13 della

sentenza 9.09.2002 emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________

è stata ordinata la confisca del credito pari a CHF 300'000.-- di PI 2 nei

confronti di PI 3.

Dalla

lettura della predetta sentenza emerge al proposito che PI 2, nell’autunno del 1994, ha in sostanza concesso a PI 3 un prestito di CHF 300'000.-- senza interessi, senza formalità, lasciando

intendere che mai ne avrebbe preteso il rimborso, e ciò in cambio di diversi favori

[sentenza 9.09.2002, p. 59 (in fondo) ss., inc. TPC __________].

A giudizio di questa Corte queste

informazioni appaiono sufficienti per valutare se PI 3 abbia correttamente

inserito il debito in questione nel formulario della dichiarazione d’imposta

riguardante il periodo fiscale 2003B (cfr., al proposito, doc. CRP 1.a).

È

dunque, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell’IS

1.

istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sugli interessi personali di PI

3.

In siffatte circostanze – dopo il passaggio

in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in copia,

all’IS 1 la pagina 1 (limitatamente a PI 3), la pagina 9, la pagina 10, da pagina

59.

(ultime due righe) fino a pagina 73 (primo paragrafo), la pagina 105

(limitatamente al dispositivo no. 13) della sentenza 9.09.2002 (inc. TPC __________)

riguardanti il credito di CHF

300'000.-- di PI 2 nei confronti di PI 3, e ciò a tutela degli interessi privati e della sfera personale

delle altre parti coinvolte nel procedimento penale e in ossequio al diritto di

essere sentito.

Va

da sé che i collaboratori dell’IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio/fiscale.

7.

L’istanza è accolta ai sensi del

surriferito considerando. Visti gli art. 112 LIFD e 185 LT, si prescinde dal

prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 112 LIFD e

185 LT e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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