60.2013.395
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della migrazione quale istante
27 novembre 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2013.395
Data decisione, Autorità:
27.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della migrazione quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.395
Lugano
27 novembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9.07./21.11.2013 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardo a un
procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 9.07.2013
è giunta al Ministero pubblico il 10.07.2013, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il
19/21.11.2013, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
31.07./2.08.2012 l’IS 1 ha trasmesso, per competenza, al Ministero pubblico
della documentazione riguardante una (asserita) infrazione alla LStr (art. 115
e 117 LStr) a carico di PI 2 e del suo presunto datore di lavoro. Nel medesimo
scritto il predetto ufficio, stante le mansioni attribuitigli, ha espresso la
sua volontà di conoscere la presa di posizione in merito da parte del Ministero
pubblico (AI 1).
2. Il 14.08.2012 il procuratore pubblico,
richiamando l’art. 307 cpv. 2 CPP, ha conferito l’incarico alla polizia di interrogare
l’imputato (AI 2).
In
data 4.09.2012 il Ministero pubblico ha ricevuto il relativo rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria datato 31.08.2012 (AI 3).
3. Con
decisione 10.09.2012 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in ordine alla summenzionata segnalazione a carico di PI 2, poiché in assenza
dell’esercizio di un’attività lucrativa, non ha ritenuto adempiuti i
presupposti oggettivi e soggettivi della disposizione di cui all’art. 115 cpv.
1 lit. c LStr (NLP __________).
Avverso
il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i
combinati art. 310 cpv. 2, 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP. Il medesimo è dunque
passato in giudicato.
4. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’IS 1, richiamando la sua segnalazione del 31.07./2.08.2012 e lo scritto 27.02.2013,
chiede di fargli pervenire quanto richiesto.
Questa Corte non ha potuto interpellare PI
2, essendo il medesimo d’ignota dimora (cfr. nota all’incarto 8.10.2012, inc.
MP __________).
5. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
6. Giusta l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento della Legge
di applicazione alla LStr (RL 1.2.2.1.1.) l'IS 1 è competente a rilasciare, a rinnovare,
a modificare, a rifiutare o a revocare i permessi, le autorizzazioni e le assicurazioni
(nulla osta) (lit.a); a rilasciare e a prolungare i visti (lit. b); a pronunciare
l’ammonimento (lit. c); a ordinare l’allontanamento senza formalità (lit. d); a
rilasciare le autorizzazioni di corta durata (ACD) (lit. e); a formulare i
preavvisi relativi alle decisioni federali riguardanti i divieti di entrata
(lit. f); a fissare e a prorogare i termini di partenza (lit. g); a emettere le
cartoline di avviso di uscita (lit. h); a emanare le necessarie direttive per
le segnalazioni d’ufficio alle autorità (i); a collaborare con l’Ufficio
federale per il corretto funzionamento del sistema di migrazione centrale
(SIMIC) e a emanare le relative disposizioni di applicazione (lit. l); a
esercitare le competenze di cui all’Accordo sulla libera circolazione delle persone,
al Protocollo I sulla libera circolazione delle persone del 26.10.2004, al Protocollo
II sulla libera circolazione delle persone del 5.05.2009, alla Convenzione AELS
del 4.06.1960, alla legislazione federale e cantonale in materia di cittadini
stranieri (lit. m); a richiedere l’erogazione delle garanzie come previsto
dall’Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) (lit. n); a
preavvisare le osservazioni sui ricorsi inerenti alla LStr (lit. o), ad assumere
il segretariato della Commissione consultiva del mercato del lavoro (lit. p) e
a emanare le necessarie direttive per le segnalazioni d’ufficio alle autorità
(lit. q).
L’IS 1 può chiedere il parere degli uffici
regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali
e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni economiche, salariali
e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati
ad una sua decisione (art. 5 del Regolamento della Legge di applicazione alla
LStr).
Ciò
posto e considerato in particolare le mansioni attribuite ex lege all’IS 1 e
che nei confronti di PI 2 è stato ipotizzato il reato di cui all’art. 115 cpv.
1 lit. c LStr (secondo cui è punito con una pena detentiva fino a un anno o con
una pena pecuniaria chiunque esercita senza permesso un’attività lucrativa in
Svizzera), nella fattispecie in esame appare adempiuto un interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’Ufficio istante prevalente sugli
interessi personali dell’imputato a conoscere l’esito del procedimento penale
di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere
10.09.2012 (NLP __________), nel frattempo passato in giudicato.
In siffatte circostanze il decreto di non
luogo a procedere 10.09.2012 (NLP __________), in cui è stata riassunta compiutamente
la fattispecie, viene trasmesso, in copia, all’Ufficio istante unitamente alla
presente decisione.
Va
da sé che i collaboratori dell’IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio.
7. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Vista la natura della richiesta, si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr, il Regolamento della Legge di
applicazione alla LStr ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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