60.2013.396
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
25 novembre 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.396
Data decisione, Autorità:
25.11.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.396
Lugano
25 novembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Mauro Mini, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.11.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia del DA __________ e
l’autorizzazione ad ispezionare gli atti del relativo procedimento penale nel
frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 21.11.2013
è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte sempre il 21.11.2013, comunicando parimenti che nulla osta da parte sua a
che il legale possa visionare gli atti del procedimento penale in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito dei fatti accaduti a
__________, il 24.11.2012, PI 2 ha sporto querela penale contro ignoti,
successivamente identificato nella persona di IS 1, sfociata nel decreto di accusa
Fatti
25.03.2013 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di
accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni
semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP "per avere, a __________, in data
__________, cagionato, intenzionalmente, delle lesioni al corpo di PI 2, colpendolo
con un pugno al volto, procurandogli una frattura coronale dell’incisivo
centrale superiore sinistro, una lacerazione al labbro superiore e inferiore,
una sublussazione mandibolare ed un trauma cranico con perdita di conoscenza,
come si evince dai certificati medici agli atti " ed ha proposto la
sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 50.-- cadauna,
corrispondenti a complessivi CHF 1'500.--, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato al competente
foro civile per far valere le sue pretese (DA __________);
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 22.04.2013;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede urgentemente, in nome e per conto del suo assistito
IS 1, di ottenere copia del surriferito DA nonché la facoltà di accedere agli
atti del surriferito procedimento penale;
che
a sostegno della sua richiesta precisa che la scuola presso la quale è iscritto
il suo patrocinato (__________) avrebbe preso dei provvedimenti disciplinari
nei confronti di quest’ultimo, che richiedono una celere presa di posizione,
evidenziando parimenti che sarebbero in corso delle trattative con l’accusatore
privato riguardo al procedimento civile (doc. CRP 1);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatore privato
nel procedimento penale di cui all’incarto DA __________, nel frattempo
archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
Considerandi
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del
suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti istruttori
dell’incarto DA __________ e del relativo decreto di accusa, poiché il procedimento
penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che il legale del qui istante necessita della surriferita
documentazione, avendo l’istituto scolastico che frequenta IS 1 preso dei
provvedimenti disciplinari nei confronti di quest’ultimo ed essendo in corso
delle trattative con l’accusatore privato riguardo al procedimento civile,
circostanze che richiedono una (rapida) presa di posizione da parte sua;
che
di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto penale DA __________ e il
relativo decreto di accusa vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS
1.
unitamente alla presente decisione;
che l’avv. PR 1 è inoltre autorizzato a
visionare, presso il Ministero pubblico di Bellinzona, il CD facente parte dell’incarto
DA __________ (videoregistrazione dell’autosilo del 24.11.2012), concordando i
tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i
loro impegni;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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