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Decisione

60.2013.396

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

25 novembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

25.03.2013 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di

accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni

semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP "per avere, a __________, in data

__________, cagionato, intenzionalmente, delle lesioni al corpo di PI 2, colpendolo

con un pugno al volto, procurandogli una frattura coronale dell’incisivo

centrale superiore sinistro, una lacerazione al labbro superiore e inferiore,

una sublussazione mandibolare ed un trauma cranico con perdita di conoscenza,

come si evince dai certificati medici agli atti " ed ha proposto la

sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 50.-- cadauna,

corrispondenti a complessivi CHF 1'500.--, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato al competente

foro civile per far valere le sue pretese (DA __________);

che

il suddetto decreto è passato in giudicato il 22.04.2013;

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – l’avv. PR 1 chiede urgentemente, in nome e per conto del suo assistito

IS 1, di ottenere copia del surriferito DA nonché la facoltà di accedere agli

atti del surriferito procedimento penale;

che

a sostegno della sua richiesta precisa che la scuola presso la quale è iscritto

il suo patrocinato (__________) avrebbe preso dei provvedimenti disciplinari

nei confronti di quest’ultimo, che richiedono una celere presa di posizione,

evidenziando parimenti che sarebbero in corso delle trattative con l’accusatore

privato riguardo al procedimento civile (doc. CRP 1);

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla

richiesta;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatore privato

nel procedimento penale di cui all’incarto DA __________, nel frattempo

archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

Considerandi

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del

suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti istruttori

dell’incarto DA __________ e del relativo decreto di accusa, poiché il procedimento

penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che il legale del qui istante necessita della surriferita

documentazione, avendo l’istituto scolastico che frequenta IS 1 preso dei

provvedimenti disciplinari nei confronti di quest’ultimo ed essendo in corso

delle trattative con l’accusatore privato riguardo al procedimento civile,

circostanze che richiedono una (rapida) presa di posizione da parte sua;

che

di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto penale DA __________ e il

relativo decreto di accusa vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS

1.

unitamente alla presente decisione;

che l’avv. PR 1 è inoltre autorizzato a

visionare, presso il Ministero pubblico di Bellinzona, il CD facente parte dell’incarto

DA __________ (videoregistrazione dell’autosilo del 24.11.2012), concordando i

tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i

loro impegni;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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