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Decisione

60.2013.404

Reclamo dell'imputato prosciolto contro il dispositivo ABB che nega danno economico e torto morale

28 aprile 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

a.In data 8.10.2012 RE 1, educatore presso la __________,

avrebbe maltrattato un utente della struttura: egli avrebbe, secondo la testimonianza di una collega,

preso per la testa il ragazzo, l’avrebbe scosso e successivamente gli avrebbe

dato una forte sberla sul volto (cfr. segnalazione di maltrattamento

16/18.10.2012, p. 1, AI 1, inc. MP __________).

Il 12.10.2012 RE 1 è stato

sentito dai responsabili dell’__________ ed informato delle accuse rivolte a

suo carico; alla fine dell’incontro gli è stata comunicata la decisione di sospenderlo

a titolo cautelativo dalle sue funzioni (cfr. verbale 12.10.2012 allegato alla

segnalazione di maltrattamento 16/18.10.2012, AI 1, inc. MP __________).

b.

In data 16.10.2012

l’__________ ha segnalato al Ministero pubblico il presunto caso di

maltrattamento (cfr. segnalazione di maltrattamento 16/18.10.2012, p. 1, AI 1,

inc. MP __________).

c.Lo stesso giorno RE 1 è stato informato dall’__________

della segnalazione sopraindicata e del prolungamento della sua sospensione dal

servizio “(…) fino all’eventuale apertura di un’inchiesta nei suoi confronti

(…)” (cfr. segnalazione di maltrattamento 16/18.10.2012, p. 1, AI 1, inc.

MP __________).

d.

Il procuratore

pubblico Nicola Respini, a seguito della summenzionata segnalazione, ha aperto

un procedimento penale a carico di RE 1 per titolo di lesioni semplici, subordinatamente

vie di fatto.

e.In data 26.10.2012 l’__________ ha comunicato ad RE 1

la sospensione dello stipendio a partire dal 1.11.2012 (istanza 22/25.11.2013,

p. 3).

f.

L’imputato è

stato sentito la prima volta dalla polizia il 10.1.2013 (rapporto di polizia

28.2.2013, AI 10, inc. MP __________).

g.

Con lettera

28.2.2013 l’__________ ha notificato all’imputato la disdetta del contratto di

lavoro per il 31.5.2013, apparentemente con un preavviso di tre mesi (cfr. istanza

d’indennizzo 23/24.5.2013, p. 2, AI 18, inc. MP __________).

h. Dopo

aver esperito le indagini preliminari necessarie, con decisione 7.5.2013 il

magistrato inquirente ha decretato la chiusura dell’istruzione, prospettando ad

RE 1 l’emanazione di un decreto d’abbandono nei suoi confronti. L’imputato è

stato poi invitato a formulare eventuali pretese d’indennizzo e di torto

morale, producendo la documentazione a sostegno della richiesta (AI 17).

i. In

data 23/24.5.2013 RE 1 ha presentato al magistrato inquirente una richiesta di

indennizzo par complessivi CHF 356'694.50, di cui CHF 10'000.-- per torto

morale, CHF 5'744.50 per spese di patrocinio e CHF 340'950.-- per perdita di

guadagno (AI 18).

l. Con

decisione 14.11.2013 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del

procedimento nei confronti di RE 1 in quanto “(…) non si sono corroborati

sufficienti indizi di reato (…)” (decreto d’abbandono 14.11.2013, p. 5, ABB

__________). A suo dire “(…) dagli atti all’incarto, ad eccezione di quanto

dichiarato dalla collaboratrice (…) e dall’infermiera (…) non vi è nessun altro

elemento oggettivo atto a comprovare le lesioni, rispettivamente le costrizioni

che RE 1 avrebbe messo in atto nei confronti (…)” delle due persone ospiti

della __________; “(…) L’inchiesta non ha permesso di assumere prove che

potessero rendere (più) plausibile la versione dei fatti resa dalle collaboratrici

rispetto a quella insanabilmente divergente addotta dal denunciato che ha

categoricamente contestato ogni addebito (…)” (decreto d’abbandono

14.11.2013, p. 5, ABB __________).

Nella decisione di cui sopra

il magistrato inquirente ha poi unicamente riconosciuto ad RE 1 le spese di

patrocinio per le prestazione dell’avv. PR 1, sua patrocinatrice, per

complessivi CHF 4'395.--. Il procuratore pubblico ha infatti negato

qualsivoglia indennizzo per danno economico a favore dell’imputato: “(…) La __________

ha sospeso a titolo cautelativo RE 1 dal lavoro già il 12 ottobre 2012 ‘in

attesa della conclusione dell’inchiesta amministrativa’ (…). (…) La stessa __________

ha poi inoltrato la segnalazione alla scrivente Autorità con scritto datato 16

ottobre 2012, cioè dopo avere sospeso dalla sua funzione RE 1. Alla segnalazione

è stata allegata copia dell’art. 18 del contratto collettivo di lavoro per il

personale occupato nelle istituzioni sociali del Cantone Ticino, articolo che

regola le sanzioni disciplinari. Dallo stesso si evince come la fondazione

abbia preso autonomamente una decisione di sua competenza. Non vi è quindi

nessun nesso causale tra questo provvedimento e il successivo licenziamento di RE

1, con l’apertura del procedimento penale in oggetto. Dalla cronologia dei

fatti emerge infatti in modo evidente come la __________, ancor prima di

effettuare la segnalazione penale abbia deciso di sospendere il suo

collaboratore, dopodiché lo ha licenziato senza neppure attendere l’esito del

procedimento penale, del quale per altro non si è mai interessata (…)”

(decreto d’abbandono 14.11.2013, p. 8, ABB __________).

In merito all’importo di CHF

10'000.-- preteso da RE 1 a titolo di torto morale, il procuratore pubblico non

ha ritenuto che l’imputato avesse subito lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali tali da giustificare un indennizzo in tal senso (decreto

d’abbandono 14.11.2013, p. 9, ABB __________).

m. Con

gravame 22/25.11.2013 RE 1 postula l’accoglimento dello stesso e critica la conclusione

alla quale è giunto il procuratore pubblico. A suo dire il magistrato inquirente

avrebbe basato il suo giudizio su di una “(…) sua (…) disattenta analisi

della cronologia: È vero che la segnalazione è stata inoltrata dopo che __________

aveva sospeso dalla sua funzione il sig. RE 1. Ma il mantenimento della sospensione

dal servizio, e soprattutto la sospensione dallo stipendio, è chiara conseguenza

dell’apertura di un procedimento penale, come __________ scrive a RE 1 il 26

ottobre 2012 e come d’altronde aveva rilevato già nella segnalazione allegando

l’art. 18 cpv. 6 CCL (…)” (reclamo 22/25.11.2013, p. 7 s.). Il nesso

causale tra l’apertura dell’inchiesta e la sospensione/licenziamento sarebbe

dunque dato.

RE 1 avrebbe inoltre subito

una lesione dei propri interessi a tal punto grave da dargli diritto ad un

risarcimento per danno morale: egli avrebbe perso il posto di lavoro a pochi

anni dal pensionamento, in un’età in cui è difficile ritrovare un impiego; inoltre

la ricerca dello stesso sarebbe stata ancor più difficoltosa con un

procedimento penale pendente con accuse relative all’ambito lavorativo (cfr.

reclamo 22/25.11.2013, p. 8).

In merito alle spese di

patrocinio egli contesta la riduzione effettuata dal procuratore pubblico in

merito all’istanza di indennizzo ed al tempo impiegato per la visione degli

atti presso il Ministero pubblico ed alla loro lettura/studio.

Riassumendo egli postula

dunque che gli venga riconosciuto, quale indennizzo, l’importo complessivo di

CHF 417'529.52 (CHF 402'190.-- per perdita di guadagno, CHF 10'000.-- per torto

morale e CHF 5'339.52 per spese di patrocinio).

n. Con

scritti 16/17.1.2014 e 12/13.3.2014 RE 1 ha ridotto le sue pretese a CHF 298'551.52, in quanto l’__________ gli ha versato gli stipendi che gli erano stati

precedentemente sospesi fino al giorno della disdetta.

Considerandi

1.

1.1.

Le

parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla

giurisdizione di reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP).

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 22/25.11.2013, contro la decisione 14.11.2013 del procuratore

pubblico con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico dell’imputato e

ha assegnato un indennizzo ex art. 429 CPP limitatamente alle spese di

patrocinio (dispositivo no. 2, ABB __________), è tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1 quale imputato nei cui

confronti il procedimento è stato abbandonato ex art. 429 cpv. 1 CPP, è

pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio

che gli ha, in parte, negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o

parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,

l’imputato ha diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità

penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

L’indennizzo

e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate

condizioni (art. 430 CPP).

2.2

L’art.

429.

CPP fonda una responsabilità causale

dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO –

S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429

CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP –

M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale, FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della

totalità del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale

(Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato

(cfr., sul concetto di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art.

429.

CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).

Il

nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della

responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG /

I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1;

Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono

o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y.

GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n.

1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).

Le autorità penali devono pronunciarsi

d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come

peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF

1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in

re F.C., consid. 5.2., inc. CRP __________).

3.

Il procedimento

penale promosso nei confronti di RE 1, imputato ai sensi dell’art. 111 cpv. 1

CPP, è stato abbandonato con decreto 14.11.2013.

Il

procuratore pubblico gli ha ridotto le spese di patrocinio ed ha negato

qualsivoglia indennizzo per danno economico e torto morale.

4.4.1

Ora, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’imputato assolto ha

diritto innanzitutto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un

adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti

procedurali si intendono in particolare i costi di difesa dell'imputato,

allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria giusta l'art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente

legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili

per un'accurata ponderazione degli interessi (Messaggio del 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006, p. 1329).

La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la

responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura,

dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in

diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del

valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del

mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore

allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai

colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto

(DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a).

4.2

Nel presente caso, non sono

contestati l’esigenza di un patrocinatore ed il diritto ad una rifusione, ma

unicamente le riduzioni delle note d’onorario operate dal magistrato

inquirente. Si rileva come l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e

necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della

parte rappresentata.

Vanno quindi esaminate le

poste relative alle note d’onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il

procuratore pubblico ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il

reclamante ha contestato in questa sede.

4.3

Per quanto riguarda

l’esposizione di 2 ore per l’allestimento dell’istanza di indennizzo

23/24.5.2013, non riconosciuta dal magistrato inquirente, si rileva come la

stesura e l’inoltro di tale istanza faccia parte dell’adeguato esercizio dei

diritti procedurali dell’imputato e come tale debba essere indennizzata a

quest’ultimo giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a. CPP.

RE 1 contesta inoltre la

riduzione effettuata dal magistrato inquirente per la visione / lettura degli

atti del 26.3.2013: “(…) non è accettabile una riduzione da 180 a 90 minuti: non si tratta di leggere un romanzo, ma di studiare gli atti, confrontare le varie affermazioni,

prepararsi per l’interrogatorio del cliente davanti al Procuratore pubblico

(…)” (reclamo 22/25.11.2013, p. 9). A giusta ragione: la lettura attenta

dell’intero incarto, comprendente il rapporto di polizia con le diverse

testimonianze, e lo studio dello stesso, analizzando gli aspetti giuridici

della fattispecie, può giustificare un dispendio orario di 180 minuti,

considerato anche il fatto che non vi sono, nella nota d’onorario 22/24.5.2013,

altre prestazioni dello stesso genere (cfr. AI 18).

4.4

Di conseguenza, alla luce di

quanto sopra, questa Corte può riconoscere ad RE 1, quali spese di patrocinio, complessivi

CHF 5'318.-- [CHF 4'750.-- (19 ore a 250.--/ora), CHF 174.-- spese ed esborsi,

CHF 394.-- di IVA].

5.5.1

RE 1 chiede inoltre la rifusione di un’indennità per il

danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale

(cfr. art. 429 cpv. 1 lit. b CPP).

5.2

La valutazione del

danno economico si fa secondo le regole applicate in materia di responsabilità

civile. La prova del nesso di causalità tra la procedura penale ed il danno

economico non deve essere sottoposta ad esigenze troppo elevate. Ci si limiterà

dunque all’alta verosimiglianza (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP

n. 41) Il danno deve tuttavia essere stato causato dall’apertura del procedimento

penale. Deve esserci dunque un nesso causale fra il danno economico e

l’apertura delle indagini nei confronti dell’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I.

BERNHARD, art. 429 CPP n. 9 e n. 24).

Il danno economico ai

sensi dell’art. 429 CPP può essere così composto: incapacità di guadagno; il

caso particolare della perdita di salario o di rendite in caso di detenzione

prima del giudizio; danno al futuro economico e altri elementi del danno economico.

5.3

Come risulta dalla

segnalazione __________ 16/18.10.2012 (AI 1, inc. MP __________) e dall’istanza

di indennizzo 23/24.5.2013 (AI 18, inc. MP __________) (non essendovi

nell’incarto altri scritti o lettere in merito), il 12.10.2012 RE 1 è stato

sospeso dal servizio [“(…) al termine dell’incontro gli è stata comunicata

da parte nostra la decisione di sospenderlo a titolo cautelativo dalle sue funzioni,

per il momento senza applicare le sanzioni disciplinari previste dall’art. 18

del CCL per il personale occupato nelle istituzioni sociali del Cantone Ticino,

in attesa della conclusione della nostra inchiesta amministrativa (…)”

(segnalazione __________ 16/18.10.2012, p. 1, AI 1, inc. MP __________)], e in

data 15.10.2012 gli sarebbe stato comunicato il prolungamento della sospensione

(cfr. istanza di indennizzo 23/24.5.2013, p. 1, AI 18, inc. MP __________).

Solo in data 16.10.2012 l’__________ ha inoltrato una segnalazione di maltrattamento

presso il Ministero pubblico denunciando i fatti (scritto 16/18.10.2012, AI 1,

inc. MP __________). Il 26.10.2012 l’istituto ha poi comunicato ad RE 1 la

sospensione dello stipendio a partire dal 1.11.2012, e ciò non legato ad atti

d’inchiesta.

RE 1 ha ricevuto il 4.3.2013, come risulta dalle sue stesse ammissioni [“(…) con lettera 28.2.2013,

pervenuta il 4.3.2013, il datore di lavoro ha notificato all’imputato la

disdetta del contratto di lavoro per il 31 maggio 2013 (…)” (cfr. istanza

di indennizzo 23/24.5.2013, AI 18, p. 2, inc. MP __________)], la lettera di licenziamento.

Successivamente, in

data 7.5.2013, il procuratore pubblico ha chiuso l’istruzione preannunciando un

decreto d’abbandono (AI 17, inc. MP __________).

Pertanto la

sospensione del qui reclamante dalle sue funzioni all’interno della struttura __________

è antecedente l’avvio del procedimento penale. La sospensione dallo stipendio

non sembra legata al procedimento; infatti il reclamante è stato sentito la

prima volta dalla polizia cantonale il 10.1.2013. Il suo licenziamento è

avvenuto prima che la procedura nei suoi confronti fosse terminata ed il

rapporto di lavoro ha avuto un esito (negativo) diverso rispetto al

procedimento penale (positivo). Ancor prima della chiusura dell’istruzione, RE

1.

aveva già ricevuto la lettera di licenziamento, peraltro (sembrerebbe)

ordinario, con preavviso di tre mesi. La decisione di interrompere il rapporto

di lavoro con RE 1 è dunque stata presa indipendentemente dall’esito del procedimento

penale.

Parrebbe inoltre che

l’__________ non si sia minimamente interessata del procedimento penale e

dell’istruzione penale intrapresa a seguito della sua segnalazione, prima di

procedere con il licenziamento. Agli atti non vi è alcunché che dimostri il

contrario o che possa collegare il procedimento penale al licenziamento (non essendovi

né la lettera di licenziamento, né lo scritto dell’__________ 26.10.2012 citati

nell’istanza di indennizzo 23/24.5.2013, AI 18, inc. MP __________).

Sulla scorta di

questi elementi temporali, questa Corte ritiene che l’eventuale danno economico

addotto dal reclamante non risulti dalla sua “partecipazione necessaria al

procedimento penale” giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP o derivi in altro

modo dal procedimento penale. Non vi è infatti alcun nesso causale tra

l’apertura del procedimento penale nei confronti di RE 1 ed il suo

licenziamento; la disdetta del suo contratto di lavoro rientrerebbe più nel

normale rapporto fra datore di lavoro e lavoratore. Non può lo Stato rimediare

ad un ipotetico licenziamento non fondato dal punto di vista del diritto civile:

l’eventuale danno dovrebbe essere fatto valere in quella sede e contro il datore

di lavoro. Inoltre, le possibili pretese civili, qualora il licenziamento fosse

risultato ingiustificato, sarebbero molto più limitate rispetto a quelle qui richieste.

6.6.1

RE 1 chiede infine la riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali (art. 429 cpv. 1 lit. c CPP).

6.2

La riparazione del torto morale è

concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o

di sicurezza (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, op. cit., p. 1231). Il versamento di un’indennità a questo

titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della

personalità a sensi dell’art. 28 cpv. 2 CC o dell’art. 49 CO (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD,

art. 429 CPP n. 27).

L’imputato che non è stato oggetto di un

provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per

torto morale unicamente se prova, o rende almeno verosimile, che, a seguito

dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (quali ad esempio perquisizioni,

sequestri, ecc.) o per il solo fatto di essere stato oggetto di un procedimento

penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità. La

fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l’equità,

fondata di principio sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete

circostanze del caso. Essa deve essere fissata in funzione della gravità della

lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto,

segnatamente del pregiudizio all’integrità fisica e psichica, della reputazione

di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e

professionale (decisione TF 1B_484/2012 del 17.10.2012). Lo Stato non è infatti

tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno

subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a

coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art.

429.

CPP n. 10 e 11).

Quanto alla determinazione

dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice

ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO. L’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo.

6.3

RE 1 sostiene di aver subito un grave

danno alla sua personalità e postula un’indennità per torto morale di CHF

10'000.--: “(…) come emerge anche dal curriculum vitae, il sig, RE 1 è

particolarmente impegnato nella propria professione, in cui ha continuato a

formarsi anche negli ultimi anni con grande impegno. Perdere il posto di lavoro

a pochi anni dal pensionamento, in un’età in cui già è difficile ritrovare un

impiego, oltretutto con un procedimento penale pendente con accuse relative

all’ambito lavorativo è grave. Qui non si tratta solo di aver dovuto vivere per

mesi (…) senza stipendio, ma anche di aver perso un lavoro, l’attività quotidiana,

il contatto con utenti e colleghi, un senso di vita (…)” (reclamo

22/25.11.2012, p. 8).

Queste affermazioni del reclamante non

possono essere messe in discussione, ma non risulta da specifici accertamenti,

né emerge chiaramente dagli atti, che RE 1 abbia subito delle lesioni a tal

punto gravi (così come ammesse dalla giurisprudenza e dalla dottrina

sopraindicate) da giustificare un versamento di un’indennità per torto morale.

Le sue uniche dichiarazioni non bastano a sostanziare una lesione particolarmente

grave della sua personalità.

7.

Il

gravame è pertanto solo parzialmente, e molto limitatamente, accolto per quanto

attiene alla nota d’onorario. Per il resto, l’ingente richiesta risarcitoria avanzata

è totalmente respinta. Dato il valore della pretesa, la tassa di giustizia di CHF 5’000.-- e le spese di

CHF 100.--, per complessivi CHF 5’100.--, sono poste a carico del reclamante

nella misura di 9/10.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§ Il

dispositivo 2 del decreto d’abbandono 14.11.2013 emanato dal procuratore

pubblico Nicola Respini è riformato come segue:

“Ad RE 1 è riconosciuto

l’importo complessivo di CHF 5'318.-- (IVA compresa) quale risarcimento per le

spese di patrocinio da lui sostenute, non vengono invece accordati né

indennizzi per il danno economico né riparazione del torto morale.”

2. La

tassa di giustizia di CHF 5’000.-- e le spese di CHF 100.-- per complessivi CHF

5’100.-- (cinquemilacento), sono poste a carico di RE 1, __________, nella

misura di CHF 4'590.-- (quattromilacinquecentonovanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

__________

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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