60.2013.408
Istanza di ispezione degli atti. DFGP - Ufficio della migrazione UFM quale istante
22 gennaio 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.408
Data decisione, Autorità:
22.01.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. DFGP - Ufficio della migrazione UFM quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.408
Lugano
22 gennaio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/26.11.2013
– emendata su richiesta di questa Corte il 26.11./2.12.2013 – presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in
copia, degli estratti del casellario giudiziario esteri (Austria, Francia,
Italia, Germania e Belgio) riguardanti la persona di PI 3, condannato il
10.10.2013 dalla Corte delle assise criminali di __________ (inc. TPC __________);
premesso che la richiesta è giunta, via
e-mail al Tribunale penale cantonale il 22.11.2013, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 26.11.2013;
richiamate le osservazioni 5/6.12.2013 del
presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice Mauro
Ermani, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
rilevato che PI 3, cittadino francese (patr.
da: avv. PR 1, __________), interpellato, non ha presentato osservazioni in
merito alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il
10.10.2013 la Corte delle assise criminali di __________ ha emanato una sentenza
di condanna a carico del cittadino francese PI 3 (inc. TPC __________);
che la summenzionata sentenza è passata in
giudicato il medesimo giorno;
che con la presente istanza – emendata su
richiesta 26.11.2013 di questa Corte – l’IS 1 (di seguito IS 1) chiede la
trasmissione, in copia, degli
estratti del casellario giudiziario esteri (Austria, Francia, Italia, Germania
e Belgio) riguardanti la persona PI 3, cittadino francese, nato il __________, menzionati
nella sentenza di condanna 10.10.2013 emanata dalla Corte delle assise
criminali di __________ (inc. TPC __________);
che a
sostegno della sua richiesta precisa che l’IS 1 deve pronunciarsi su una proposta
di divieto di entrata in Svizzera sottopostagli dalle competenti autorità
ticinesi: nell’ambito della verifica della proporzionalità e della valutazione
della durata di un eventuale divieto di entrata, necessiterebbe ulteriori
ragguagli circa il passato criminale all’estero di PI 3, rilevando contestualmente
che le informazioni contenute nella sentenza di condanna 10.10.2013 non
risulterebbero sufficienti nella trattazione della pratica (doc. CRP 1.a e doc.
CRP 4);
che, come esposto in entrata,
il presidente della Corte
delle assise criminali di __________, giudice Mauro Ermani, ha preavvisato
favorevolmente la richiesta;
che PI 3,
interpellato da questa Corte per il tramite del suo patrocinatore, non ha
presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che l’IS 1, istituito il 1°.01.2005, è
l’autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed
emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d’asilo e dei rifugiati
nonché di cittadinanza svizzera (art. 12 cpv. 1 frase 1 dell’Ordinanza
sull’organizzazione del DFGP del 17.11.1999, RS 172.213.1);
che l’IS 1 esamina in particolare, in
cooperazione con i Cantoni, se sono date le condizioni per entrare, risiedere e
lavorare sul territorio svizzero e decide a chi garantire protezione dalla persecuzione;
esso assicura il coordinamento delle attività integrative a livello federale,
cantonale e comunale ed è l’organo federale competente in materia di
naturalizzazione (www.admin.ch; cfr. inoltre gli art. 12-14 dell’Ordinanza
sull’organizzazione del DFGP del 17.11.1999, per quanto concerne il dettaglio
degli obiettivi e delle funzioni dell’IS 1);
che ciò
posto, nella fattispecie in esame è certamente dato un interesse giuridico
legittimo dell’IS 1 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sugli interessi
personali di PI 3, ad ottenere la trasmissione, in copia, degli estratti del casellario giudiziario esteri
(Austria, Francia, Italia, Germania e Belgio) riguardanti quest’ultimo: in effetti, la
documentazione richiesta è indubbiamente utile e necessaria per l’autorità istante,
dovendo esprimersi su una proposta di divieto di entrata sul territorio
svizzero (sottopostale dalle competenti autorità ticinesi) riguardante PI 3 e
valutare eventualmente la sua durata;
che di
conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa
Corte trasmetterà all’IS 1 copia degli
estratti del casellario giudiziario esteri (Austria, Francia, Italia, Germania
e Belgio) riguardanti PI 3;
che l’istanza
è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che data la
natura della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’Ordinanza
sull’organizzazione del DFGP del 17.11.1999 e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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