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Decisione

60.2013.411

Domanda dell'Ufficio federale di giustizia di pronunciarsi nella procedura di exequatur. incompetenza della Corte dei reclami penali

11 marzo 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

“ordine di esecuzione per la carcerazione” 23.1.2007 la __________,

Ufficio esecuzioni penali, ha disposto la carcerazione di RE 1, __________,

cittadino __________ e svizzero, dal 1999 residente a __________, per

l’espiazione della pena di reclusione di sette anni e due mesi inerente alle

condanne 13.2.2001 del Tribunale di __________, 18.7.2002 della Corte d’Appello

di __________ e 4.4.2003 della Corte d’Appello di __________ per reati commessi

in __________ nel periodo 1989 – marzo 1995.

b. Il

22.11.2007 / 28.7.2008 il __________, __________, ha domandato al Dipartimento

federale di giustizia e polizia, in applicazione dell’art. 6 della Convenzione

europea di estradizione del 13.12.1957, il perseguimento penale di RE 1 per le

fattispecie di cui alle suddette condanne penali __________.

La

richiesta di assunzione del perseguimento penale e l’incarto sono stati trasmessi

dal Dipartimento al Ministero pubblico, che ha proceduto all’apertura del

procedimento penale (inc. MP __________) e, il 20.1.2009, all’interrogatorio di

RE 1. Nei suoi confronti – per i fatti oggetto delle condanne a dieci anni e

due mesi, ridotte per atto di indulto a sette anni e due mesi – è stata

promossa l’accusa per titolo di truffa per mestiere sub. semplice,

appropriazione indebita aggravata sub. semplice, amministrazione infedele

commessa con indebito profitto sub. semplice, falsità in documenti, falsità in

atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, estorsione e corruzione di

pubblico ufficiale.

c. Il

30.3.2009 il __________ – in considerazione dell’entrata in vigore per la

Svizzera, il 12.12.2008, dell’acquis di Schengen e di conseguenza delle

disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale previste dalla

Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS) – ha riformulato la

domanda 22.11.2007 / 28.7.2008 intesa al perseguimento di RE 1, postulando –

ora – l’esecuzione in Svizzera delle sentenze penali di condanna emesse dalle

autorità __________, sulla base di quanto disposto dagli art. 67, 68 e 69 CAS,

in conformità all’art. 4 comma 3 della Convezione sottoscritta a Strasburgo il

21.3.1983 (Convenzione sul trasferimento dei condannati).

d. Il

3.4.2009 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ha trasmesso

alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure la citata domanda di

esecuzione chiedendo di farla eseguire.

La Sezione, il 6.4.2009, ha invitato

RE 1 a prendere contatto al fine di definire il periodo e le modalità di

esecuzione.

Il

10.4.2009 quest’ultimo, per il tramite del suo legale, ha comunicato alla

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure che occorreva analizzare la

richiesta di esecuzione della pena dal profilo della sua fondatezza giuridica

stante la precedente domanda di assunzione del procedimento penale e la

successiva promozione dell’accusa nei suoi confronti da parte del Ministero

pubblico. Comunicazione/richiesta che ha indotto la Sezione a domandare un

parere alla Divisione della giustizia, la quale – a sua volta – ha interpellato

il Dipartimento federale di giustizia e polizia [che si è espresso il

24.6.2009: “Con nota diplomatica del 3 aprile 2009,

l’Ambasciata d’__________ a Berna ci ha trasmesso uno scritto del __________

datato del 1° aprile 2009 con il quale quest’ultimo ha riformulato la

precedente richiesta di delega del perseguimento del 22 novembre 2007 chiedendo

ormai l’esecuzione delle pene (vedasi allegato). Visto questo scritto dobbiamo

considerare che le autorità __________ chiedono alla Svizzera di procedere

all’esecuzione delle pene inflitte al predetto. Siccome è l’__________ che ci

ha chiesto in un primo tempo di assumere il perseguimento penale per poi

chiederci l’esecuzione delle pene, il principio “ne bis in idem” non si applica

nella fattispecie. Vi preghiamo quindi di dare seguito alla richiesta __________

di fare eseguire in Svizzera le pene pronunciate in __________ contro il

predetto”].

e. Il

17.8.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha ordinato

l’esecuzione della pena privativa della libertà di sette anni e due mesi

inflitta a RE 1 dai tribunali __________.

La

Sezione, esposto il tenore degli art. 67, 68 e 69 CAS, ha ritenuto applicabili

dette disposizioni al caso di RE 1, che si era trasferito in Svizzera nel mese

di agosto 1999 proprio in seguito ai problemi giudiziari emersi in __________.

Ha rilevato che il __________, il 22.11.2007 / 28.7.2008, aveva chiesto alle

autorità elvetiche – che avevano poi effettivamente operato in tal senso – di

perseguire RE 1 e che, dopo l’entrata in vigore per la Svizzera della predetta

Convenzione, aveva riformulato la domanda – fondata sugli art. 67, 68 e 69 CAS

– postulando l’esecuzione in Svizzera della pena privativa della libertà

inflittagli. Ha quindi concluso che il __________ poteva legittimamente

trasformare la sua richiesta poiché un simile atto, dal profilo giuridico, era

ammissibile unicamente dopo l’adesione della Svizzera alla Convenzione di

applicazione dell’Accordo di Schengen. Ha sottolineato che gli art. 54 - 58 CAS

vertevano sull’applicazione del principio “ne bis in idem”, per cui essi

non si attagliavano al caso concreto, dove non era in discussione una domanda

di apertura di un nuovo procedimento, ma una richiesta volta all’esecuzione in

Svizzera di una pena privativa della libertà inflitta in __________. La domanda

del __________ poteva pertanto, in linea di principio, essere accolta. Di

seguito, alla luce delle disposizioni della Convenzione sul trasferimento dei

condannati, ha ritenuto compatibile con la legislazione svizzera la pena di

sette anni e due mesi. Ha evidenziato che non si intravedeva alcun problema

relativo alla prescrizione della pena. Ha concluso che, risultando adempiuti i

presupposti per far eseguire in Svizzera la pena di sette anni e due mesi, la

richiesta __________ di assunzione del procedimento penale era priva di oggetto

ed il procedimento penale promosso dal Ministero pubblico avrebbe dovuto essere

abbandonato.

f. Con

gravame 27/28.8.2009 RE 1 ha chiesto all’allora Camera dei ricorsi penali di

annullare la decisione 17.8.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e

delle misure.

g. Con

sentenza 24.3.2010 (inc. __________) l’allora Camera dei ricorsi penali – riconosciuta

la propria competenza giusta i combinati art. 7 vlegge sull’esecuzione delle

pene e delle misure per gli adulti e art. 62 cpv. 3 vLOG – ha accolto il citato

ricorso presentato da RE 1 annullando la decisione 17.8.2009 della Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure.

Ha

reputato che gli art. 67 ss. CAS fossero

applicabili ai condannati detenuti, che si erano sottratti, fuggendo

verso il proprio paese, all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. RE

1 si era trasferito nell’agosto 1999, prima dei processi. Al momento dei

processi non era privato della libertà, come si evinceva dagli atti, dove veniva

indicato quale “libero contumace”. Quando, nell’agosto 1999, RE 1 si era

trasferito in Svizzera, paese di cui aveva la nazionalità, “(…) proprio a

seguito dei problemi giudiziari emersi in __________” (verbale di interrogatorio

20.1.2009, p. 2, inc. MP __________), non era detenuto e neppure era stato

condannato, per cui non si poteva certo considerare persona evasa a’

sensi dell’art. 68 CAS, per la quale l’__________ aveva chiesto la

continuazione dell’esecuzione della pena, che del resto mai aveva cominciato ad

espiare, anche perché – quando aveva lasciato l’__________ nel 1999 – le

sentenze di condanna a cui si riferiva l’“ordine di esecuzione per la carcerazione”

23.1.2007 non erano ancora state prolate.

In queste circostanze, gli art. 67, 68 e 69 CAS non erano base legale

adeguata/corretta per disporre l’esecuzione in Svizzera della pena privativa

della libertà comminata a RE 1 dai tribunali __________.

h. L’Ufficio

federale di giustizia ha contestato la pronuncia davanti al Tribunale penale

federale, che con decisione 10.6.2010 ha dichiarato inammissibile il gravame

(inc. __________). Il Tribunale federale, al quale era stato trasmesso

l’incarto dal citato tribunale, ha ritenuto inammissibile il ricorso (sentenza __________

del 20.7.2010). Le due autorità giudiziarie hanno nondimeno evidenziato che la

procedura adottata dalle autorità cantonali non era stata corretta: competente

per la procedura di exequatur era infatti il presidente del Tribunale

penale cantonale, la cui decisione era impugnabile davanti all’allora Corte di

cassazione e di revisione penale (art. 18 legge del 16.5.1988 di applicazione

della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale).

i. Con

decreto 6.9.2010 il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha abbandonato il

procedimento penale promosso nel 2008, di cui all’inc. MP __________, per intervenuta

prescrizione dell’azione penale: i fatti contestati all’imputato RE 1 risalivano

al periodo 1989 - marzo 1995 (ABB __________).

j. Con

scritto 23/24.10.2013 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,

ricordata la nota diplomatica 26.9.2013 con cui le autorità __________ avevano

nuovamente chiesto alla Svizzera di fare eseguire la pena di sette anni e due

mesi di reclusione, ha domandato al Tribunale penale cantonale (lo scritto era

invero indirizzato a “Tribunale penale cantonale Corte dei reclami penali

Via Pretorio 16 6900 Lugano”) che, sulla base degli art. 94 ss. AIMP e

dell’art. 62 cpv. 5 LOG, rendesse esecutiva la pena.

Il

Tribunale penale cantonale, nella persona del giudice Marco Villa, il 24/25.10.2013

ha trasmesso la richiesta – per esame e se del caso per evasione – al giudice

dei provvedimenti coercitivi.

k. L’8.11.2013

il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli ha comunicato all’Ufficio

federale di giustizia, Settore Estradizioni, che non era competente per dare

seguito alla domanda. Ha segnalato che l’allora Camera dei ricorsi penali si

era già pronunciata sulla questione riguardante l’esecuzione della pena con

sentenza 24.3.2010, conosciuta all’autorità federale. Ha ritornato gli atti a

quest’ultima autorità per i suoi (eventuali) incombenti.

l. Con

scritto 25/26.11.2013 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ritenute

adempiute le condizioni per l’esecuzione giusta gli art. 94 ss. AIMP, ha

ritrasmesso gli atti al giudice dei provvedimenti coercitivi per determinare

l’autorità competente per l’exequatur della pena erogata a RE 1 dall’__________.

m. Il

26/27.11.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha inviato alla Corte dei

reclami penali, per quanto eventualmente di sua competenza (art. 62 cpv. 5

LOG), la corrispondenza con l’autorità federale e l’inc. SEPEM __________

inerente a RE 1.

n. Il

presidente di questa Corte, il 29.11.2013, ha interpellato l’Ufficio federale

di giustizia concedendogli la facoltà di esprimersi sulla competenza della

Corte, che già aveva prolato la decisione 24.3.2010, a pronunciarsi sull’esecuzione

della pena.

o. L’Ufficio

federale di giustizia, Settore Estradizioni, con scritto 17/18.12.2013, ha rimarcato

che erano applicabili al caso gli art. 94 ss. AIMP. Ha aggiunto che la Corte

dei reclami penali era competente, in applicazione dell’art. 62 cpv. 5 CPP, a

rilasciare la dichiarazione di esecutività delle decisioni penali definitive ed

esecutive di uno Stato estero. Ha rilevato che il giudizio 24.3.2010 della Camera

dei ricorsi penali, così come in precedenza la decisione 17.8.2009 della

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, era stato emanato, come si

evinceva dalle sentenze 10.6.2010 del Tribunale penale federale e 20.7.2010 del

Tribunale federale, da un’autorità non competente [per la procedura di exequatur

essendo allora competente il presidente del Tribunale penale cantonale, la cui

decisione era impugnabile davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione

penale (art. 18 legge del 16.5.1988 di

applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia

penale)]. Il principio di

favore permetteva alle autorità svizzere di concedere una determinata forma di

collaborazione in ragione delle proprie leggi interne, se più favorevoli al

fine della cooperazione internazionale.

Considerandi

1.

L’Ufficio

federale di giustizia, Settore Estradizioni, in applicazione dei combinati art.

94.

ss. AIMP e 62 cpv. 5 CPP, ritiene questa Corte competente nella procedura di

exequatur inerente all’esecuzione

della pena privativa della

libertà di sette anni e due mesi inflitta a RE 1 dalle competenti autorità __________.

Da qui la sua domanda di effettuare la predetta procedura.

2.

2.1.

Si

deve anzitutto determinare la competenza della Corte dei reclami penali ad emanare

il richiesto giudizio di exequatur.

2.2

L’esecuzione

delle decisioni penali – prolate dalle competenti autorità degli Stati esteri –

è prevista agli art. 94 ss. AIMP.

2.2.1

L’art.

104.

cpv. 1 AIMP, per quanto concerne in particolare la procedura (art. 103 ss.

AIMP), sancisce che l’Ufficio federale, dopo aver conferito con l’autorità di

esecuzione, decide se accettare la domanda estera; se l’accetta,

trasmette l’inserto e la sua proposta a questa autorità e ne informa lo Stato

richiedente.

2.2.2

La

procedura di exequatur è regolamentata agli art. 105 e 106 AIMP, ovvero alla

sezione due del capitolo due (“procedura”) della parte quinta (“esecuzione

di decisioni penali”) della AIMP.

Il

giudice competente a’ sensi dell’art. 32 CPP (norma che disciplina, tra

l’altro, il foro in caso di reati commessi all’estero) informa il condannato

sulla procedura, lo sente sull’affare in presenza del patrocinatore e decide

dell’esecuzione (art. 105 AIMP).

Per

quanto riguarda la dichiarazione di esecutività, il giudice esamina d’ufficio se

sono adempiute le condizioni di esecuzione e assume le prove necessarie (art.

106.

cpv. 1 AIMP). Se le condizioni sono adempiute, il giudice dichiara

esecutiva la decisione e prende le disposizioni necessarie per l’esecuzione

(art. 106 cpv. 2 AIMP). La decisione è emessa in forma di sentenza motivata (art.

106.

cpv. 3 prima frase AIMP). Il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico

(art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP).

2.3

Il

diritto cantonale stabilisce “il giudice competente” giusta l’art. 32

CPP (art. 105 AIMP), ovvero la concreta autorità cantonale competente per

pronunciarsi nella procedura di exequatur.

2.3.1

La

legge del 20.4.2010 sull’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione

del CPP è del tutto silente in merito all’autorità cantonale competente per la

suddetta procedura.

Il

messaggio n. 6165 del 21.1.2009 concernente l’adeguamento della legislazione

cantonale all’introduzione del CPP (p. 34/37) riferisce che la legge del

16.5.1988

di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale

in materia penale [che all’art. 18 stabiliva che la decisione di esecutività di

decisioni penali di uno Stato estero erano pronunciate dal presidente del Tribunale

penale cantonale o dal magistrato dei minorenni (cpv. 1) e che contro la

decisione era dato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale per i

motivi previsti dalla AIMP e dal CPP TI (cpv. 2)] era da abrogare perché

toccava aspetti già disciplinati dal diritto federale. Aggiunge che da tale

legge veniva ripreso, oltre ad alcune disposizioni da inserire nella legge

sulla polizia, l’art. 19, il cui testo (secondo il quale il Dipartimento delle istituzioni

è competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art. 99 AIMP) era da

riportare (quale art. 3, secondo cui il Consiglio di Stato designa il Dipartimento

competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art. 99 AIMP) nella

legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti. Il rapporto n.

6165.

R del 31.3.2010 non aggiunge nulla al messaggio.

I

lavori preparatori non si esprimono però sulla sorte del ricordato art. 18

legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza

internazionale in materia penale.

2.3.2

Il

legislatore, con la legge del 15.12.2011 concernente l’istituzione della figura

di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e

di revisione penale, ha introdotto il cpv. 5 dell’art. 62 LOG, secondo cui, in materia

di dichiarazione di esecutività (exequatur) di decisioni penali definitive

ed esecutive di uno Stato estero, la Corte dei reclami penali (nella composizione

secondo l’art. 63 cpv. 3 e 4 LOG, applicabile per analogia) svolge un

dibattimento pubblico, salvo rinuncia del procuratore pubblico, del condannato

e, anche, della vittima.

Il

messaggio n. 6474 del 16.3.2011 non si confronta con l’art. 62 cpv. 5 LOG. Il

rapporto n. 6474 R del 16.11.2011 (p. 38) indica che l’AIMP attribuiva

genericamente al “giudice” (art. 105 AIMP) la competenza per l’exequatur.

Ha aggiunto che l’art. 55 cpv. 4 CPP precisava che competente era la

giurisdizione di reclamo. La sua decisione era poi impugnabile con ricorso in

materia penale al Tribunale federale. Ha esposto che, trattandosi di una

sentenza penale che accertava la validità in Svizzera di una condanna estera,

la Corte dei reclami penali avrebbe proceduto, salvo rinuncia, ad un

dibattimento (se del caso, in base alla pena comminata all’estero, con gli assessori-giurati).

La nuova disposizione colmava una lacuna legislativa del diritto cantonale.

2.3.3

La

legge del 4.6.2012 concernente la modificazione di alcune leggi in materia di

procedura civile e di procedura penale ha modificato il cpv. 5 dell’art. 62

LOG. Secondo questa norma, in vigore dal 10.8.2012, la Corte dei reclami penali

è competente a rilasciare la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur)

delle decisioni penali definitive ed esecutive di uno Stato estero.

Il

legislatore ha dunque mantenuto la competenza di questa Corte in materia di exequatur;

ha nondimeno stralciato le indicazioni procedurali (che prevedevano dibattimento

ed assessori-giurati).

Il

messaggio n. 6493 del 6.4.2011 non si esprime sulla menzionata modifica legislativa.

Il rapporto n. 6493 R del 16.5.2012 (p. 6) si limita a riportare il nuovo

articolo, senza accenno alcuno alle motivazioni a fondamento del nuovo tenore della

legge.

2.4

2.4.1

Il

Tribunale federale, nel giudizio 1E_1/2009 del 21.12.2009, pubblicato in DTF

136.

IV 44, sancisce – pronunciandosi in materia di esecuzione di una sentenza

penale estera in Svizzera – che l’Ufficio federale di giustizia decide, in

applicazione dell’art. 104 cpv. 1 AIMP, dopo avere conferito con il cantone

interessato (in ossequio al diritto di essere sentito), sull’accettazione

dell’esecuzione da parte della Svizzera e del cantone designato (consid. 1.2.).

Il cantone interessato, prima che sia effettuata la procedura di exequatur

secondo gli art. 105 s. AIMP, può contestare giusta l’art. 120 cpv. 2 LTF, davanti

al Tribunale federale, la decisione sulla competenza cantonale (consid. 1.3.).

Dopo la crescita in giudicato della delibera sulla competenza, il cantone deve

esperire la procedura di exequatur, pronuncia impugnabile con un rimedio

di diritto cantonale (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP) e poi con un ricorso

in materia penale al Tribunale federale in applicazione dell’art. 78 cpv. 2

lit. b LTF (consid. 1.4.).

2.4.2

Con

giudizio 1B_467/2013 del 13.1.2014 il Tribunale federale conferma i principi di

cui alla sentenza pubblicata in DTF 136 IV 44. Ribadisce anzitutto che la

decisione inerente al cantone competente per la procedura di exequatur è

impugnabile giusta l’art. 120 cpv. 2 LTF. Dopo la crescita in giudicato della pronuncia

sulla questione della competenza, il cantone designato deve esperire la procedura

di exequatur a’ sensi degli art. 105 s. AIMP, decisione censurabile con

un rimedio di diritto cantonale (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP) e poi,

davanti all’Alta Corte, con un ricorso in materia penale (secondo i combinati

art. 78 cpv. 2 lit. b e 80 cpv. 2 LTF e 1 cpv. 1 lit. d AIMP) [consid. 2.].

Reitera

che, giusta l’art. 104 cpv. 1 prima frase AIMP, l’Ufficio federale di giustizia

decide innanzitutto formalmente, dopo avere conferito con l’autorità di

esecuzione, sull’accettazione della domanda di esecuzione estera. Se l’accetta,

trasmette – secondo l’art. 104 cpv. 1 seconda frase AIMP – l’inserto e la sua

proposta a questa autorità e ne informa lo Stato richiedente. A’ sensi

dell’art. 105 AIMP in merito a domande di esecuzione di decisioni penali ex art.

94.

ss. AIMP decide poi, materialmente, il giudice cantonale competente (giusta

l’art. 32 CPP) [consid. 3.2.].

L’Alta

Corte, esposto di seguito il tenore dell’art. 106 AIMP, rileva che nel caso censurato

la domanda di exequatur era stata decisa, quale prima ed unica istanza,

dalla presidente del Tribunale di appello, richiamato l’art. 55 cpv. 4 CPP.

Modo di procedere che contrasta con l’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP e con

l’art. 80 cpv. 2 LTF, che esigono un doppio grado di giurisdizione cantonale.

Non si tratta di un caso che costituisce un’eccezione legale a’ sensi dell’art.

80.

cpv. 2 terza frase LTF. L’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP è al contrario lex

specialis per la via di ricorso nella procedura di exequatur nel

contesto dell’assistenza giudiziaria. Il doppio grado di giurisdizione

cantonale non serve soltanto alla protezione giuridica della persona

interessata, ma anche a sgravare il Tribunale federale. L’art. 55 cpv. 4 CPP

non sopprime questo ordine procedurale, ma dichiara espressamente competente l’autorità

di reclamo nei casi in cui il diritto federale assegna compiti di assistenza

giudiziaria ad un’(unica) autorità giudiziaria. Questo vale primariamente per

la competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

quale autorità di ricorso in materia di estradizione e di questioni accessorie

di assistenza giudiziaria a’ sensi degli art. 25 cpv. 1, 55 cpv. 2 e 80e AIMP. Né

dal CPP medesimo né dal messaggio al CPP si evince che il legislatore volesse

scostarsi dal principio del doppio grado di giurisdizione cantonale nell’ambito

della procedura di exequatur secondo gli art. 105 s. AIMP (consid.

3.3

).

2.5

Ora,

in ragione del tenore dell’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP, disposizione la

cui applicazione è stata esplicitata dal Tribunale federale nella decisione 1B_467/2013

del 13.1.2014, si deve necessariamente concludere che la regolamentazione di

cui all’art. 62 cpv. 5 LOG non è conforme al diritto federale.

Questa

norma prevede infatti che la Corte dei reclami penali decida nella procedura di

exequatur quale prima ed unica istanza, in manifesto contrasto con

quanto stabilito dall’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP (articolo a cui i

lavori preparatori alla LOG non fanno riferimento) ed espresso dal Tribunale

federale.

Il

legislatore cantonale, emanando l’art. 62 cpv. 5 LOG, non ha dunque tenuto

conto dell’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP, a differenza di quanto aveva

fatto promulgando la legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale

sull’assistenza internazionale in materia penale (ora abrogata), che all’art.

18.

cpv. 2 esponeva che la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale

rispettivamente del magistrato dei minorenni era impugnabile all’allora Corte

di cassazione e di revisione penale.

In

queste circostanze, questa Corte è incompetente per pronunciarsi sulla

richiesta 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,

relativa alla procedura di exequatur riguardante la pena inflitta a RE 1

dalle autorità __________: l’art. 62 cpv. 5 LOG è lesivo dell’art. 106 cpv. 3

seconda frase AIMP e, pure, dell’art. 80 cpv. 2 prima e seconda frase LTF.

2.6

Si

deve peraltro aggiungere che l’art. 104 cpv. 1 AIMP prevede che l’Ufficio

federale di giustizia, prima di trasmettere gli atti alla competente autorità

cantonale per la procedura di exequatur, decida formalmente, dopo

avere conferito con l’autorità di esecuzione, se accettare la domanda estera,

decisione impugnabile al Tribunale federale, come sancito da quest’ultimo nel

giudizio 1E_1/2009 del 21.12.2009, pubblicato in DTF 136 IV 44.

Nel

caso concreto non pare però che l’autorità federale abbia proceduto nel senso

indicato. Lo scritto 23/24.10.2013, con cui l’Ufficio federale di giustizia,

Settore Estradizioni, ricordata la nota diplomatica 26.9.2013 con cui le

autorità __________ avevano nuovamente chiesto alla Svizzera di fare eseguire

la pena di sette anni e due mesi di reclusione, ha domandato al Tribunale penale

cantonale che, sulla base degli art. 94 ss. AIMP e dell’art. 62 cpv. 5 LOG,

rendesse esecutiva la pena, non sembra adempiere i requisiti esatti dall’art.

104.

cpv. 1 AIMP: esso non pare in effetti essere una decisione formale a’ sensi

del disposto di legge.

Anche

gli altri scritti alle autorità cantonali (di data 25/26.11.2013 al giudice dei

provvedimenti coercitivi e 17/18.12.2013 a questa Corte) non appaiono

rispettare i principi giurisprudenziali esposti.

Neppure

si può fare riferimento, quale decisione giusta l’art. 104 cpv. 1 AIMP, allo

scritto 3.4.2009 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, alla

Divisione della giustizia, con cui aveva preso avvio la procedura poi sfociata

nella sentenza 24.3.2010 dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. __________).

L’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, si era infatti limitato

a riportare che “(…) mediante scritto del 30 marzo 2009 il __________ __________

ha inoltrato allo scrivente Ufficio una domanda di esecuzione di pene delle competenti

autorità __________ nei confronti del predetto (RE 1). In allegato vi trasmettiamo

questa domanda di esecuzione basata su diverse sentenze pregandovi di farle

eseguire. Vi preghiamo d’informarci sul seguito dato alla domanda __________”.

Non sembra trattarsi manifestamente di una decisione formale in applicazione dell’art.

104.

cpv. 1 AIMP, norma che esige inoltre che, prima di trasmettere gli atti,

sia sentita l’autorità cantonale di esecuzione.

3.

La

domanda 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,

di statuire nella procedura di exequatur concernente la pena privativa

della libertà inflitta a RE 1 dalle autorità __________ non può essere evasa da

questa Corte, incompetente (in base al principio secondo cui lex superior

derogat legi inferiori, a cui ogni autorità deve attenersi d’ufficio).

Nell’impossibilità

di rimettere il caso all’autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP), non ancora

designata dal legislatore, questa Corte trasmette copia della sentenza alla

Divisione della giustizia, a cui il caso è peraltro già noto, per i suoi

incombenti.

4.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge citati ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Non

si dà seguito, come ai suddetti considerandi, alla richiesta 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia,

Settore Estradizioni, di pronunciarsi nella procedura di exequatur

riguardante la pena privativa della libertà di sette anni e due mesi inflitta a

RE 1, __________, dalle competenti autorità __________.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

la decisione è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per

i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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