60.2013.411
Domanda dell'Ufficio federale di giustizia di pronunciarsi nella procedura di exequatur. incompetenza della Corte dei reclami penali
11 marzo 2014Italiano23 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
60.2013.411
Data decisione, Autorità:
11.03.2014, CRPTI
Titolo:
Domanda dell'Ufficio federale di giustizia di pronunciarsi nella procedura di exequatur. incompetenza della Corte dei reclami penali
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
art. 104 AIMP
art. 105 AIMP
art. 106 AIMP
art. 62 cpv. 5 LOG
Incarto n.
60.2013.411
Lugano
11 marzo 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura di exequatur
a seguito della richiesta 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia,
Settore Estradizioni, concernente
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
in relazione
alla nota diplomatica 26.9.2013 con cui le
competenti autorità __________ hanno chiesto alla Svizzera di fare eseguire
la pena privativa della
libertà di sette anni e due mesi come da “ordine di esecuzione per la
carcerazione” 23.1.2007 della __________;
richiamati gli scritti 10/13.1.2014 del
giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli – che si è rimesso al giudizio di
questa Corte –, 16/17.1.2014 della Divisione della giustizia – che parimenti si
è rimessa al giudizio della Corte dei reclami penali –, 20.1.2014 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che ha proposto l’accoglimento
della domanda di esecuzione in Svizzera –, 29/30.1.2014 di RE 1 – che ha
postulato la reiezione della domanda di esecuzione – e 4/5.2.2014 (replica)
dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni – che si è confermato
nelle sue allegazioni –;
preso atto che il giudice dei provvedimenti
coercitivi (scritto 6/7.2.2014), il magistrato inquirente (scritto 7.2.2014) e RE
1 (scritto 7/10.2.2014) hanno comunicato di non duplicare e che la Divisione della
giustizia, pure interpellata, non si è espressa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
“ordine di esecuzione per la carcerazione” 23.1.2007 la __________,
Ufficio esecuzioni penali, ha disposto la carcerazione di RE 1, __________,
cittadino __________ e svizzero, dal 1999 residente a __________, per
l’espiazione della pena di reclusione di sette anni e due mesi inerente alle
condanne 13.2.2001 del Tribunale di __________, 18.7.2002 della Corte d’Appello
di __________ e 4.4.2003 della Corte d’Appello di __________ per reati commessi
in __________ nel periodo 1989 – marzo 1995.
b. Il
22.11.2007 / 28.7.2008 il __________, __________, ha domandato al Dipartimento
federale di giustizia e polizia, in applicazione dell’art. 6 della Convenzione
europea di estradizione del 13.12.1957, il perseguimento penale di RE 1 per le
fattispecie di cui alle suddette condanne penali __________.
La
richiesta di assunzione del perseguimento penale e l’incarto sono stati trasmessi
dal Dipartimento al Ministero pubblico, che ha proceduto all’apertura del
procedimento penale (inc. MP __________) e, il 20.1.2009, all’interrogatorio di
RE 1. Nei suoi confronti – per i fatti oggetto delle condanne a dieci anni e
due mesi, ridotte per atto di indulto a sette anni e due mesi – è stata
promossa l’accusa per titolo di truffa per mestiere sub. semplice,
appropriazione indebita aggravata sub. semplice, amministrazione infedele
commessa con indebito profitto sub. semplice, falsità in documenti, falsità in
atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, estorsione e corruzione di
pubblico ufficiale.
c. Il
30.3.2009 il __________ – in considerazione dell’entrata in vigore per la
Svizzera, il 12.12.2008, dell’acquis di Schengen e di conseguenza delle
disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale previste dalla
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS) – ha riformulato la
domanda 22.11.2007 / 28.7.2008 intesa al perseguimento di RE 1, postulando –
ora – l’esecuzione in Svizzera delle sentenze penali di condanna emesse dalle
autorità __________, sulla base di quanto disposto dagli art. 67, 68 e 69 CAS,
in conformità all’art. 4 comma 3 della Convezione sottoscritta a Strasburgo il
21.3.1983 (Convenzione sul trasferimento dei condannati).
d. Il
3.4.2009 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ha trasmesso
alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure la citata domanda di
esecuzione chiedendo di farla eseguire.
La Sezione, il 6.4.2009, ha invitato
RE 1 a prendere contatto al fine di definire il periodo e le modalità di
esecuzione.
Il
10.4.2009 quest’ultimo, per il tramite del suo legale, ha comunicato alla
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure che occorreva analizzare la
richiesta di esecuzione della pena dal profilo della sua fondatezza giuridica
stante la precedente domanda di assunzione del procedimento penale e la
successiva promozione dell’accusa nei suoi confronti da parte del Ministero
pubblico. Comunicazione/richiesta che ha indotto la Sezione a domandare un
parere alla Divisione della giustizia, la quale – a sua volta – ha interpellato
il Dipartimento federale di giustizia e polizia [che si è espresso il
24.6.2009: “Con nota diplomatica del 3 aprile 2009,
l’Ambasciata d’__________ a Berna ci ha trasmesso uno scritto del __________
datato del 1° aprile 2009 con il quale quest’ultimo ha riformulato la
precedente richiesta di delega del perseguimento del 22 novembre 2007 chiedendo
ormai l’esecuzione delle pene (vedasi allegato). Visto questo scritto dobbiamo
considerare che le autorità __________ chiedono alla Svizzera di procedere
all’esecuzione delle pene inflitte al predetto. Siccome è l’__________ che ci
ha chiesto in un primo tempo di assumere il perseguimento penale per poi
chiederci l’esecuzione delle pene, il principio “ne bis in idem” non si applica
nella fattispecie. Vi preghiamo quindi di dare seguito alla richiesta __________
di fare eseguire in Svizzera le pene pronunciate in __________ contro il
predetto”].
e. Il
17.8.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha ordinato
l’esecuzione della pena privativa della libertà di sette anni e due mesi
inflitta a RE 1 dai tribunali __________.
La
Sezione, esposto il tenore degli art. 67, 68 e 69 CAS, ha ritenuto applicabili
dette disposizioni al caso di RE 1, che si era trasferito in Svizzera nel mese
di agosto 1999 proprio in seguito ai problemi giudiziari emersi in __________.
Ha rilevato che il __________, il 22.11.2007 / 28.7.2008, aveva chiesto alle
autorità elvetiche – che avevano poi effettivamente operato in tal senso – di
perseguire RE 1 e che, dopo l’entrata in vigore per la Svizzera della predetta
Convenzione, aveva riformulato la domanda – fondata sugli art. 67, 68 e 69 CAS
– postulando l’esecuzione in Svizzera della pena privativa della libertà
inflittagli. Ha quindi concluso che il __________ poteva legittimamente
trasformare la sua richiesta poiché un simile atto, dal profilo giuridico, era
ammissibile unicamente dopo l’adesione della Svizzera alla Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen. Ha sottolineato che gli art. 54 - 58 CAS
vertevano sull’applicazione del principio “ne bis in idem”, per cui essi
non si attagliavano al caso concreto, dove non era in discussione una domanda
di apertura di un nuovo procedimento, ma una richiesta volta all’esecuzione in
Svizzera di una pena privativa della libertà inflitta in __________. La domanda
del __________ poteva pertanto, in linea di principio, essere accolta. Di
seguito, alla luce delle disposizioni della Convenzione sul trasferimento dei
condannati, ha ritenuto compatibile con la legislazione svizzera la pena di
sette anni e due mesi. Ha evidenziato che non si intravedeva alcun problema
relativo alla prescrizione della pena. Ha concluso che, risultando adempiuti i
presupposti per far eseguire in Svizzera la pena di sette anni e due mesi, la
richiesta __________ di assunzione del procedimento penale era priva di oggetto
ed il procedimento penale promosso dal Ministero pubblico avrebbe dovuto essere
abbandonato.
f. Con
gravame 27/28.8.2009 RE 1 ha chiesto all’allora Camera dei ricorsi penali di
annullare la decisione 17.8.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e
delle misure.
g. Con
sentenza 24.3.2010 (inc. __________) l’allora Camera dei ricorsi penali – riconosciuta
la propria competenza giusta i combinati art. 7 vlegge sull’esecuzione delle
pene e delle misure per gli adulti e art. 62 cpv. 3 vLOG – ha accolto il citato
ricorso presentato da RE 1 annullando la decisione 17.8.2009 della Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure.
Ha
reputato che gli art. 67 ss. CAS fossero
applicabili ai condannati detenuti, che si erano sottratti, fuggendo
verso il proprio paese, all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. RE
1 si era trasferito nell’agosto 1999, prima dei processi. Al momento dei
processi non era privato della libertà, come si evinceva dagli atti, dove veniva
indicato quale “libero contumace”. Quando, nell’agosto 1999, RE 1 si era
trasferito in Svizzera, paese di cui aveva la nazionalità, “(…) proprio a
seguito dei problemi giudiziari emersi in __________” (verbale di interrogatorio
20.1.2009, p. 2, inc. MP __________), non era detenuto e neppure era stato
condannato, per cui non si poteva certo considerare persona evasa a’
sensi dell’art. 68 CAS, per la quale l’__________ aveva chiesto la
continuazione dell’esecuzione della pena, che del resto mai aveva cominciato ad
espiare, anche perché – quando aveva lasciato l’__________ nel 1999 – le
sentenze di condanna a cui si riferiva l’“ordine di esecuzione per la carcerazione”
23.1.2007 non erano ancora state prolate.
In queste circostanze, gli art. 67, 68 e 69 CAS non erano base legale
adeguata/corretta per disporre l’esecuzione in Svizzera della pena privativa
della libertà comminata a RE 1 dai tribunali __________.
h. L’Ufficio
federale di giustizia ha contestato la pronuncia davanti al Tribunale penale
federale, che con decisione 10.6.2010 ha dichiarato inammissibile il gravame
(inc. __________). Il Tribunale federale, al quale era stato trasmesso
l’incarto dal citato tribunale, ha ritenuto inammissibile il ricorso (sentenza __________
del 20.7.2010). Le due autorità giudiziarie hanno nondimeno evidenziato che la
procedura adottata dalle autorità cantonali non era stata corretta: competente
per la procedura di exequatur era infatti il presidente del Tribunale
penale cantonale, la cui decisione era impugnabile davanti all’allora Corte di
cassazione e di revisione penale (art. 18 legge del 16.5.1988 di applicazione
della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale).
i. Con
decreto 6.9.2010 il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha abbandonato il
procedimento penale promosso nel 2008, di cui all’inc. MP __________, per intervenuta
prescrizione dell’azione penale: i fatti contestati all’imputato RE 1 risalivano
al periodo 1989 - marzo 1995 (ABB __________).
j. Con
scritto 23/24.10.2013 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,
ricordata la nota diplomatica 26.9.2013 con cui le autorità __________ avevano
nuovamente chiesto alla Svizzera di fare eseguire la pena di sette anni e due
mesi di reclusione, ha domandato al Tribunale penale cantonale (lo scritto era
invero indirizzato a “Tribunale penale cantonale Corte dei reclami penali
Via Pretorio 16 6900 Lugano”) che, sulla base degli art. 94 ss. AIMP e
dell’art. 62 cpv. 5 LOG, rendesse esecutiva la pena.
Il
Tribunale penale cantonale, nella persona del giudice Marco Villa, il 24/25.10.2013
ha trasmesso la richiesta – per esame e se del caso per evasione – al giudice
dei provvedimenti coercitivi.
k. L’8.11.2013
il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli ha comunicato all’Ufficio
federale di giustizia, Settore Estradizioni, che non era competente per dare
seguito alla domanda. Ha segnalato che l’allora Camera dei ricorsi penali si
era già pronunciata sulla questione riguardante l’esecuzione della pena con
sentenza 24.3.2010, conosciuta all’autorità federale. Ha ritornato gli atti a
quest’ultima autorità per i suoi (eventuali) incombenti.
l. Con
scritto 25/26.11.2013 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ritenute
adempiute le condizioni per l’esecuzione giusta gli art. 94 ss. AIMP, ha
ritrasmesso gli atti al giudice dei provvedimenti coercitivi per determinare
l’autorità competente per l’exequatur della pena erogata a RE 1 dall’__________.
m. Il
26/27.11.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha inviato alla Corte dei
reclami penali, per quanto eventualmente di sua competenza (art. 62 cpv. 5
LOG), la corrispondenza con l’autorità federale e l’inc. SEPEM __________
inerente a RE 1.
n. Il
presidente di questa Corte, il 29.11.2013, ha interpellato l’Ufficio federale
di giustizia concedendogli la facoltà di esprimersi sulla competenza della
Corte, che già aveva prolato la decisione 24.3.2010, a pronunciarsi sull’esecuzione
della pena.
o. L’Ufficio
federale di giustizia, Settore Estradizioni, con scritto 17/18.12.2013, ha rimarcato
che erano applicabili al caso gli art. 94 ss. AIMP. Ha aggiunto che la Corte
dei reclami penali era competente, in applicazione dell’art. 62 cpv. 5 CPP, a
rilasciare la dichiarazione di esecutività delle decisioni penali definitive ed
esecutive di uno Stato estero. Ha rilevato che il giudizio 24.3.2010 della Camera
dei ricorsi penali, così come in precedenza la decisione 17.8.2009 della
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, era stato emanato, come si
evinceva dalle sentenze 10.6.2010 del Tribunale penale federale e 20.7.2010 del
Tribunale federale, da un’autorità non competente [per la procedura di exequatur
essendo allora competente il presidente del Tribunale penale cantonale, la cui
decisione era impugnabile davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione
penale (art. 18 legge del 16.5.1988 di
applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia
penale)]. Il principio di
favore permetteva alle autorità svizzere di concedere una determinata forma di
collaborazione in ragione delle proprie leggi interne, se più favorevoli al
fine della cooperazione internazionale.
Considerandi
1.
L’Ufficio
federale di giustizia, Settore Estradizioni, in applicazione dei combinati art.
94.
ss. AIMP e 62 cpv. 5 CPP, ritiene questa Corte competente nella procedura di
exequatur inerente all’esecuzione
della pena privativa della
libertà di sette anni e due mesi inflitta a RE 1 dalle competenti autorità __________.
Da qui la sua domanda di effettuare la predetta procedura.
2.
2.1.
Si
deve anzitutto determinare la competenza della Corte dei reclami penali ad emanare
il richiesto giudizio di exequatur.
2.2
L’esecuzione
delle decisioni penali – prolate dalle competenti autorità degli Stati esteri –
è prevista agli art. 94 ss. AIMP.
2.2.1
L’art.
104.
cpv. 1 AIMP, per quanto concerne in particolare la procedura (art. 103 ss.
AIMP), sancisce che l’Ufficio federale, dopo aver conferito con l’autorità di
esecuzione, decide se accettare la domanda estera; se l’accetta,
trasmette l’inserto e la sua proposta a questa autorità e ne informa lo Stato
richiedente.
2.2.2
La
procedura di exequatur è regolamentata agli art. 105 e 106 AIMP, ovvero alla
sezione due del capitolo due (“procedura”) della parte quinta (“esecuzione
di decisioni penali”) della AIMP.
Il
giudice competente a’ sensi dell’art. 32 CPP (norma che disciplina, tra
l’altro, il foro in caso di reati commessi all’estero) informa il condannato
sulla procedura, lo sente sull’affare in presenza del patrocinatore e decide
dell’esecuzione (art. 105 AIMP).
Per
quanto riguarda la dichiarazione di esecutività, il giudice esamina d’ufficio se
sono adempiute le condizioni di esecuzione e assume le prove necessarie (art.
106.
cpv. 1 AIMP). Se le condizioni sono adempiute, il giudice dichiara
esecutiva la decisione e prende le disposizioni necessarie per l’esecuzione
(art. 106 cpv. 2 AIMP). La decisione è emessa in forma di sentenza motivata (art.
106.
cpv. 3 prima frase AIMP). Il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico
(art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP).
2.3
Il
diritto cantonale stabilisce “il giudice competente” giusta l’art. 32
CPP (art. 105 AIMP), ovvero la concreta autorità cantonale competente per
pronunciarsi nella procedura di exequatur.
2.3.1
La
legge del 20.4.2010 sull’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione
del CPP è del tutto silente in merito all’autorità cantonale competente per la
suddetta procedura.
Il
messaggio n. 6165 del 21.1.2009 concernente l’adeguamento della legislazione
cantonale all’introduzione del CPP (p. 34/37) riferisce che la legge del
16.5.1988
di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale
in materia penale [che all’art. 18 stabiliva che la decisione di esecutività di
decisioni penali di uno Stato estero erano pronunciate dal presidente del Tribunale
penale cantonale o dal magistrato dei minorenni (cpv. 1) e che contro la
decisione era dato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale per i
motivi previsti dalla AIMP e dal CPP TI (cpv. 2)] era da abrogare perché
toccava aspetti già disciplinati dal diritto federale. Aggiunge che da tale
legge veniva ripreso, oltre ad alcune disposizioni da inserire nella legge
sulla polizia, l’art. 19, il cui testo (secondo il quale il Dipartimento delle istituzioni
è competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art. 99 AIMP) era da
riportare (quale art. 3, secondo cui il Consiglio di Stato designa il Dipartimento
competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art. 99 AIMP) nella
legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti. Il rapporto n.
6165.
R del 31.3.2010 non aggiunge nulla al messaggio.
I
lavori preparatori non si esprimono però sulla sorte del ricordato art. 18
legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza
internazionale in materia penale.
2.3.2
Il
legislatore, con la legge del 15.12.2011 concernente l’istituzione della figura
di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e
di revisione penale, ha introdotto il cpv. 5 dell’art. 62 LOG, secondo cui, in materia
di dichiarazione di esecutività (exequatur) di decisioni penali definitive
ed esecutive di uno Stato estero, la Corte dei reclami penali (nella composizione
secondo l’art. 63 cpv. 3 e 4 LOG, applicabile per analogia) svolge un
dibattimento pubblico, salvo rinuncia del procuratore pubblico, del condannato
e, anche, della vittima.
Il
messaggio n. 6474 del 16.3.2011 non si confronta con l’art. 62 cpv. 5 LOG. Il
rapporto n. 6474 R del 16.11.2011 (p. 38) indica che l’AIMP attribuiva
genericamente al “giudice” (art. 105 AIMP) la competenza per l’exequatur.
Ha aggiunto che l’art. 55 cpv. 4 CPP precisava che competente era la
giurisdizione di reclamo. La sua decisione era poi impugnabile con ricorso in
materia penale al Tribunale federale. Ha esposto che, trattandosi di una
sentenza penale che accertava la validità in Svizzera di una condanna estera,
la Corte dei reclami penali avrebbe proceduto, salvo rinuncia, ad un
dibattimento (se del caso, in base alla pena comminata all’estero, con gli assessori-giurati).
La nuova disposizione colmava una lacuna legislativa del diritto cantonale.
2.3.3
La
legge del 4.6.2012 concernente la modificazione di alcune leggi in materia di
procedura civile e di procedura penale ha modificato il cpv. 5 dell’art. 62
LOG. Secondo questa norma, in vigore dal 10.8.2012, la Corte dei reclami penali
è competente a rilasciare la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur)
delle decisioni penali definitive ed esecutive di uno Stato estero.
Il
legislatore ha dunque mantenuto la competenza di questa Corte in materia di exequatur;
ha nondimeno stralciato le indicazioni procedurali (che prevedevano dibattimento
ed assessori-giurati).
Il
messaggio n. 6493 del 6.4.2011 non si esprime sulla menzionata modifica legislativa.
Il rapporto n. 6493 R del 16.5.2012 (p. 6) si limita a riportare il nuovo
articolo, senza accenno alcuno alle motivazioni a fondamento del nuovo tenore della
legge.
2.4
2.4.1
Il
Tribunale federale, nel giudizio 1E_1/2009 del 21.12.2009, pubblicato in DTF
136.
IV 44, sancisce – pronunciandosi in materia di esecuzione di una sentenza
penale estera in Svizzera – che l’Ufficio federale di giustizia decide, in
applicazione dell’art. 104 cpv. 1 AIMP, dopo avere conferito con il cantone
interessato (in ossequio al diritto di essere sentito), sull’accettazione
dell’esecuzione da parte della Svizzera e del cantone designato (consid. 1.2.).
Il cantone interessato, prima che sia effettuata la procedura di exequatur
secondo gli art. 105 s. AIMP, può contestare giusta l’art. 120 cpv. 2 LTF, davanti
al Tribunale federale, la decisione sulla competenza cantonale (consid. 1.3.).
Dopo la crescita in giudicato della delibera sulla competenza, il cantone deve
esperire la procedura di exequatur, pronuncia impugnabile con un rimedio
di diritto cantonale (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP) e poi con un ricorso
in materia penale al Tribunale federale in applicazione dell’art. 78 cpv. 2
lit. b LTF (consid. 1.4.).
2.4.2
Con
giudizio 1B_467/2013 del 13.1.2014 il Tribunale federale conferma i principi di
cui alla sentenza pubblicata in DTF 136 IV 44. Ribadisce anzitutto che la
decisione inerente al cantone competente per la procedura di exequatur è
impugnabile giusta l’art. 120 cpv. 2 LTF. Dopo la crescita in giudicato della pronuncia
sulla questione della competenza, il cantone designato deve esperire la procedura
di exequatur a’ sensi degli art. 105 s. AIMP, decisione censurabile con
un rimedio di diritto cantonale (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP) e poi,
davanti all’Alta Corte, con un ricorso in materia penale (secondo i combinati
art. 78 cpv. 2 lit. b e 80 cpv. 2 LTF e 1 cpv. 1 lit. d AIMP) [consid. 2.].
Reitera
che, giusta l’art. 104 cpv. 1 prima frase AIMP, l’Ufficio federale di giustizia
decide innanzitutto formalmente, dopo avere conferito con l’autorità di
esecuzione, sull’accettazione della domanda di esecuzione estera. Se l’accetta,
trasmette – secondo l’art. 104 cpv. 1 seconda frase AIMP – l’inserto e la sua
proposta a questa autorità e ne informa lo Stato richiedente. A’ sensi
dell’art. 105 AIMP in merito a domande di esecuzione di decisioni penali ex art.
94.
ss. AIMP decide poi, materialmente, il giudice cantonale competente (giusta
l’art. 32 CPP) [consid. 3.2.].
L’Alta
Corte, esposto di seguito il tenore dell’art. 106 AIMP, rileva che nel caso censurato
la domanda di exequatur era stata decisa, quale prima ed unica istanza,
dalla presidente del Tribunale di appello, richiamato l’art. 55 cpv. 4 CPP.
Modo di procedere che contrasta con l’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP e con
l’art. 80 cpv. 2 LTF, che esigono un doppio grado di giurisdizione cantonale.
Non si tratta di un caso che costituisce un’eccezione legale a’ sensi dell’art.
80.
cpv. 2 terza frase LTF. L’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP è al contrario lex
specialis per la via di ricorso nella procedura di exequatur nel
contesto dell’assistenza giudiziaria. Il doppio grado di giurisdizione
cantonale non serve soltanto alla protezione giuridica della persona
interessata, ma anche a sgravare il Tribunale federale. L’art. 55 cpv. 4 CPP
non sopprime questo ordine procedurale, ma dichiara espressamente competente l’autorità
di reclamo nei casi in cui il diritto federale assegna compiti di assistenza
giudiziaria ad un’(unica) autorità giudiziaria. Questo vale primariamente per
la competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
quale autorità di ricorso in materia di estradizione e di questioni accessorie
di assistenza giudiziaria a’ sensi degli art. 25 cpv. 1, 55 cpv. 2 e 80e AIMP. Né
dal CPP medesimo né dal messaggio al CPP si evince che il legislatore volesse
scostarsi dal principio del doppio grado di giurisdizione cantonale nell’ambito
della procedura di exequatur secondo gli art. 105 s. AIMP (consid.
3.3
).
2.5
Ora,
in ragione del tenore dell’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP, disposizione la
cui applicazione è stata esplicitata dal Tribunale federale nella decisione 1B_467/2013
del 13.1.2014, si deve necessariamente concludere che la regolamentazione di
cui all’art. 62 cpv. 5 LOG non è conforme al diritto federale.
Questa
norma prevede infatti che la Corte dei reclami penali decida nella procedura di
exequatur quale prima ed unica istanza, in manifesto contrasto con
quanto stabilito dall’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP (articolo a cui i
lavori preparatori alla LOG non fanno riferimento) ed espresso dal Tribunale
federale.
Il
legislatore cantonale, emanando l’art. 62 cpv. 5 LOG, non ha dunque tenuto
conto dell’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP, a differenza di quanto aveva
fatto promulgando la legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale
sull’assistenza internazionale in materia penale (ora abrogata), che all’art.
18.
cpv. 2 esponeva che la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale
rispettivamente del magistrato dei minorenni era impugnabile all’allora Corte
di cassazione e di revisione penale.
In
queste circostanze, questa Corte è incompetente per pronunciarsi sulla
richiesta 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,
relativa alla procedura di exequatur riguardante la pena inflitta a RE 1
dalle autorità __________: l’art. 62 cpv. 5 LOG è lesivo dell’art. 106 cpv. 3
seconda frase AIMP e, pure, dell’art. 80 cpv. 2 prima e seconda frase LTF.
2.6
Si
deve peraltro aggiungere che l’art. 104 cpv. 1 AIMP prevede che l’Ufficio
federale di giustizia, prima di trasmettere gli atti alla competente autorità
cantonale per la procedura di exequatur, decida formalmente, dopo
avere conferito con l’autorità di esecuzione, se accettare la domanda estera,
decisione impugnabile al Tribunale federale, come sancito da quest’ultimo nel
giudizio 1E_1/2009 del 21.12.2009, pubblicato in DTF 136 IV 44.
Nel
caso concreto non pare però che l’autorità federale abbia proceduto nel senso
indicato. Lo scritto 23/24.10.2013, con cui l’Ufficio federale di giustizia,
Settore Estradizioni, ricordata la nota diplomatica 26.9.2013 con cui le
autorità __________ avevano nuovamente chiesto alla Svizzera di fare eseguire
la pena di sette anni e due mesi di reclusione, ha domandato al Tribunale penale
cantonale che, sulla base degli art. 94 ss. AIMP e dell’art. 62 cpv. 5 LOG,
rendesse esecutiva la pena, non sembra adempiere i requisiti esatti dall’art.
104.
cpv. 1 AIMP: esso non pare in effetti essere una decisione formale a’ sensi
del disposto di legge.
Anche
gli altri scritti alle autorità cantonali (di data 25/26.11.2013 al giudice dei
provvedimenti coercitivi e 17/18.12.2013 a questa Corte) non appaiono
rispettare i principi giurisprudenziali esposti.
Neppure
si può fare riferimento, quale decisione giusta l’art. 104 cpv. 1 AIMP, allo
scritto 3.4.2009 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, alla
Divisione della giustizia, con cui aveva preso avvio la procedura poi sfociata
nella sentenza 24.3.2010 dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. __________).
L’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, si era infatti limitato
a riportare che “(…) mediante scritto del 30 marzo 2009 il __________ __________
ha inoltrato allo scrivente Ufficio una domanda di esecuzione di pene delle competenti
autorità __________ nei confronti del predetto (RE 1). In allegato vi trasmettiamo
questa domanda di esecuzione basata su diverse sentenze pregandovi di farle
eseguire. Vi preghiamo d’informarci sul seguito dato alla domanda __________”.
Non sembra trattarsi manifestamente di una decisione formale in applicazione dell’art.
104.
cpv. 1 AIMP, norma che esige inoltre che, prima di trasmettere gli atti,
sia sentita l’autorità cantonale di esecuzione.
3.
La
domanda 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,
di statuire nella procedura di exequatur concernente la pena privativa
della libertà inflitta a RE 1 dalle autorità __________ non può essere evasa da
questa Corte, incompetente (in base al principio secondo cui lex superior
derogat legi inferiori, a cui ogni autorità deve attenersi d’ufficio).
Nell’impossibilità
di rimettere il caso all’autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP), non ancora
designata dal legislatore, questa Corte trasmette copia della sentenza alla
Divisione della giustizia, a cui il caso è peraltro già noto, per i suoi
incombenti.
4.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge citati ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Non
si dà seguito, come ai suddetti considerandi, alla richiesta 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia,
Settore Estradizioni, di pronunciarsi nella procedura di exequatur
riguardante la pena privativa della libertà di sette anni e due mesi inflitta a
RE 1, __________, dalle competenti autorità __________.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
la decisione è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per
i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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