60.2013.415
Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del CPP TI quale istante
12 dicembre 2013Italiano4 min
2. Non
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Numero d'incarto:
60.2013.415
Data decisione, Autorità:
12.12.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del CPP TI quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.415
Lugano
12 dicembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.11./2.12.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del
decreto di accusa emanato a suo carico (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 18.11.2013
è giunta al Ministero pubblico il 19.11.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 29.11./2.12.2013, preavvisando favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nel corso del mese di ottobre 2005 è stato aperto un procedimento penale, tra
gli altri, a carico di IS 1
(inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 15.03.2006 mediante il
quale l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di
denuncia mendace, infrazione alla LStup e contravvenzione alla LStup ed ha proposto
la sua condanna alla pena di quattro giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni parzialmente aggiuntiva alla pena di quindici
giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico del Canton Ticino
l’11.07.2005, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, non
revocando il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
quindici giorni di detenzione decretata nei suoi confronti l’11.07.2005, ma prolungandone
di un anno il periodo di prova, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 18.04.2006;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del surriferito decreto
di accusa, indicando i suoi dati (doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel
surriferito procedimento penale nel frattempo archiviato, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai
sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che
stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico
legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in
copia, del DA __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato
l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore
pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
di conseguenza il decreto di accusa richiesto viene trasmessa, in copia, al qui
istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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