Lexipedia

Decisione

60.2013.415

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del CPP TI quale istante

12 dicembre 2013Italiano4 min

2. Non

Source ti.ch

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

60.2013.415

Data decisione, Autorità:

12.12.2013, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del CPP TI quale istante

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2013.415

Lugano

12 dicembre

2013/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.11./2.12.2013 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del

decreto di accusa emanato a suo carico (passato in giudicato);

premesso che la richiesta datata 18.11.2013

è giunta al Ministero pubblico il 19.11.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 29.11./2.12.2013, preavvisando favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

nel corso del mese di ottobre 2005 è stato aperto un procedimento penale, tra

gli altri, a carico di IS 1

(inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 15.03.2006 mediante il

quale l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in

stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di

denuncia mendace, infrazione alla LStup e contravvenzione alla LStup ed ha proposto

la sua condanna alla pena di quattro giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni parzialmente aggiuntiva alla pena di quindici

giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico del Canton Ticino

l’11.07.2005, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, non

revocando il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

quindici giorni di detenzione decretata nei suoi confronti l’11.07.2005, ma prolungandone

di un anno il periodo di prova, e meglio come descritto nel DA __________;

che

il suddetto decreto è passato in giudicato il 18.04.2006;

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del surriferito decreto

di accusa, indicando i suoi dati (doc. 1.a);

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente

la richiesta;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel

surriferito procedimento penale nel frattempo archiviato, essendo il qui

istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai

sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire

la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che

stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico

legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in

copia, del DA __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato

l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore

pubblico non si è opposto alla richiesta;

che

di conseguenza il decreto di accusa richiesto viene trasmessa, in copia, al qui

istante unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

Fatti

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Considerandi

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster