60.2013.417
Istanza di ispezione degli atti. Comune / Municipio quale istante
19 dicembre 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.417
Data decisione, Autorità:
19.12.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Comune / Municipio quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.417
Lugano
19 dicembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/4.12.2013 presentata dal
IS 1
rappr. da:
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti dell’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in
giudicato);
premesso che la richiesta datata 2.12.2013
è giunta il 4.12.2013 al Ministero pubblico, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il medesimo giorno;
richiamato lo scritto 6/9.12.2013 del
procuratore generale, che comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamate inoltre le osservazioni
9/10.12.2013 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), che
comunica di non avere alcuna obiezione da sollevare in merito alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di quanto accaduto il __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico
di PI 2, __________, sfociato nel decreto di accusa 21.10.2013 mediante il
quale il procuratore generale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla
Pretura penale siccome ritenuto (tra l’altro) colpevole di guida in stato di inattitudine
(alcol), guida in stato di inattitudine (medicamenti), infrazione alle norme
della LCStr, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio in relazione all’incidente della
circolazione stradale avvenuto il __________ ed ha proposto la sua condanna di
cui al DA __________.
Il surriferito decreto è passato in
giudicato il 19.11.2013 (a seguito del ritiro dell’opposizione del 25.10.2013).
2. Con la presente richiesta – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’autorità istante chiede
di poter accedere agli atti istruttori inerenti all’incidente della
circolazione stradale avvenuto il __________ avente quale protagonista PI 2.
A sostegno della sua istanza precisa in
particolare che il 25.06.2013 il Municipio è stato informato (dal Ministero
pubblico) dell’apertura di un procedimento penale a carico di PI 2, __________
del IS 1, per titolo di infrazione alle norme della circolazione, elusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e inosservanza dei doveri
in caso d’infortunio, e ciò a seguito dell’incidente della circolazione avvenuto
il __________, in territorio di __________, in Via __________ [cfr. doc. CRP
1.a; cfr. anche scritto PG 25.06.2013 (AI 3 – inc. MP __________)]. Di
conseguenza con risoluzione no. __________ IS 1 ha aperto un’inchiesta
disciplinare a carico di PI 2, che è stata immediatamente sospesa fino al
termine del procedimento penale. Nel frattempo l’autorità istante è venuta a
sapere dallo stesso interessato che il procedimento penale in questione è
sfociato in un decreto divenuto esecutivo. Da qui la presente istanza.
3. Come esposto in entrata, il procuratore
generale si rimette al giudizio di questa Corte. PI 2, dal canto suo, non si oppone
alla richiesta.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i
motivi addotti nella presente richiesta e la finalità per cui è chiesta la
compulsazione degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’autorità istante prevalente
sugli interessi personali di PI 2, imputato nel procedimento penale di cui
all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________, nel frattempo passato in
giudicato.
In
effetti, sia il procedimento penale, sia quello disciplinare, traggono le loro
origini dalla medesima fattispecie, ovverossia l’incidente della circolazione
avvenuto il __________ avente quale protagonista PI 2. Gli atti istruttori
dell’incarto penale MP __________ sono dunque certamente utili al IS 1 ai fini
del procedimento disciplinare pendente dei confronti di quest’ultimo.
A ciò aggiungasi che PI 2 non si è opposto
alla richiesta.
Considerato che il decreto di accusa
ingloba un capo d’imputazione che concerne un’altra fattispecie (inc. MP __________),
questa Corte autorizza il sindaco e/o il segretario comunale del IS 1 ad esaminare,
presso il Ministero pubblico, gli atti istruttori limitatamente all’incarto __________
riguardante l’incidente della circolazione stradale del __________ (come richiesto),
concordando i tempi di accesso con il procuratore generale compatibilmente con
Fatti
i suoi impegni.
Il sindaco e/o il segretario comunale sono,
se del caso, autorizzati a fotocopiare gli atti utili alle loro incombenze.
Va da sé che il sindaco, il segretario
Considerandi
comunale e gli altri membri del IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio. Inoltre
i dati raccolti possono essere utilizzati soltanto nell’ambito della procedura
disciplinare a carico di PI 2.
6.
L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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