60.2013.423
Reclamo del condannato contro la decisione della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione di un suo membro
16 dicembre 2013Italiano19 min
decisione 7.4.2005 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 (__________)
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2013.423
Data decisione, Autorità:
16.12.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo del condannato contro la decisione della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione di un suo membro
DOMANDA DI RICUSAZIONE
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
RECLAMO
art. 382 CPP
art. 393 CPP
art. 439 cpv. 1 CPP
art. 62d cpv. 2 CPS
art. 64 CPS
art. 13 LEPMS
art. 14 LEPMS
Incarto n.
60.2013.423
Lugano
16 dicembre
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/6.12.2013 presentato da
IS 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 26.11.2013 della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione del procuratore
pubblico Chiara Borelli, membro supplente (inc. __________);
ritenuto che, in considerazione dell’esito
del gravame, non sono state chieste osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
decisione 7.4.2005 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 (__________)
autore colpevole di, tra l’altro, duplice omicidio intenzionale (“per avere intenzionalmente ucciso i
genitori __________ e __________, colpendoli ripetutamente dapprima alla testa
con un bastone e poi con un coltello, mirando alle parti vitali, a __________,
il __________”) e, avendo
agito in stato di scemata responsabilità ed avendo dimostrato sincero
pentimento, lo ha condannato alla pena di sette anni di reclusione, pena sospesa
giusta l’art. 43 vCP per dare luogo all’internamento in applicazione dell’art.
43 n. 1 cpv. 2 vCP, ordinato contestualmente (inc. __________).
b. Con
scritto 11.11.2013 il giudice Mauro Ermani, presidente supplente della Commissione
per l’esame dei condannati pericolosi, preso atto dell’istanza 4.10.2013 del
giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, agente quale giudice
dell’applicazione della pena, concernente la procedura di rivalutazione della
misura di internamento a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP, ha informato IS 1 che
l’istanza sarebbe stata esaminata dalla Commissione composta dal giudice Mauro
Ermani, presidente supplente, da Giorgio Battaglioni, capo della divisione
della giustizia, dal procuratore pubblico Chiara Borelli, dall’avv. Goran
Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber. Gli ha assegnato un termine di
cinque giorni per comunicare se intendeva esercitare il diritto di ricusazione
nei confronti dei predetti membri ed avvalersi della facoltà di essere sentito
dalla Commissione stessa.
c. Con
istanza 18/19.11.2013 IS 1 ha chiesto la ricusazione del procuratore pubblico
Chiara Borelli, membro supplente della Commissione in sostituzione di Moreno Capella,
magistrato che aveva sostenuto l’accusa a suo carico nel procedimento.
Il
membro supplente avrebbe interrogato, quale sostituto procuratore pubblico, le
sorelle ed il cognato di IS 1 nell’ambito del noto procedimento penale, per cui
sarebbero adempiuti i motivi di ricusazione a’ sensi dell’art. 56 lit. b/f CPP.
d. Con
decisione 26.11.2013 la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi
(composta dal giudice Mauro Ermani, da Giorgio Battaglioni, dal procuratore pubblico
Chiara Borelli, dall’avv. Goran Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber) ha
respinto detta istanza di ricusazione: il procuratore pubblico Chiara Borelli
era intervenuto nel procedimento penale in maniera marginale e, soprattutto,
non aveva sostenuto l’accusa nei suoi confronti.
e. Con
gravame 5/6.12.2013 IS 1 postula che la citata decisione sia annullata e che il
procuratore pubblico Chiara Borelli sia ricusato quale membro supplente della
Commissione.
Il
reclamante, ricordato il tenore della sua istanza di ricusazione e del giudizio
della Commissione, che impugna, sostiene che il motivo della ricusazione non
potrebbe essere fatto dipendere da elementi quantitativi, ossia dal tempo che
ha occupato un magistrato per un procedimento penale. Al fine della ricusazione
sarebbero decisivi altri aspetti organizzativi che possono in qualche modo
suscitare un’apparenza di prevenzione agli occhi della persona interessata alla
ricusazione. Il procuratore pubblico Chiara Borelli, quale sostituto
procuratore pubblico, avrebbe coadiuvato (secondo l’art. 54a vLOG) il
procuratore pubblico Moreno Capella a sostenere l’accusa nei suoi confronti.
Avrebbe interrogato tre testimoni ed avrebbe partecipato attivamente
all’istruttoria su istruzioni del procuratore pubblico Moreno Capella. Sarebbe
vero che il procuratore pubblico Chiara Borelli non ha sostenuto l’accusa in
aula; avrebbe però assistito il procuratore pubblico Moreno Capella durante
tutta l’istruttoria (anche dibattimentale). Per pubblico ministero non si
dovrebbe intendere soltanto colui che è stato delegato ad assumere il caso, ma pure
ogni persona supplente. Il procuratore pubblico Chiara Borelli, nei cui
confronti ci sarebbero i motivi di ricusazione ex art. 56 lit. b/f CPP, avrebbe
concorso alla sua condanna e ora farebbe parte di una Commissione che deve dare
un preavviso importante su di lui.
Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se del caso, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
La
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha indicato che contro la sua
decisione era dato il rimedio del reclamo, entro dieci giorni, davanti alla
Corte dei reclami penali. Ha infatti ritenuto che, in assenza di una norma
positiva, era ragionevole ipotizzare, in applicazione analogica dell’art. 12
cpv. 2 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti,
che il suo giudizio potesse essere impugnato davanti a questa Corte.
Si
deve anzitutto determinare se questa Corte è l’autorità competente per trattare
ed evadere il gravame contro la decisione della Commissione sulla ricusazione
del suo membro supplente.
2.
L’art.
62d cpv. 2 CP prevede che, se l’autore ha commesso un reato in applicazione
dell’art. 64 cpv. 1 CP, l’autorità competente decide, tra le altre cose, dopo
avere sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità
preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della
psichiatria. La commissione interviene anche nella procedura di esame della
liberazione dall’internamento (art. 64b cpv. 2 lit. c CP).
Il
Canton Ticino, che ex art. 439 cpv. 1 CPP è chiamato a designare le autorità competenti
per l’esecuzione delle pene e delle misure ed a stabilire la procedura, ha disciplinato
la commissione agli art. 13 s. della legge sull’esecuzione delle pene e delle
misure per gli adulti (il cui testo riprende gli art. 343 s. vCPP).
A’
sensi dell’art. 13 è istituita la Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro
anni (cpv. 1). Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di
un procuratore pubblico, di un rappresentante del dipartimento delle istituzioni,
di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto
nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente (cpv. 2). La
Commissione si organizza da sé (cpv. 3).
In
applicazione dell’art. 14 la citata Commissione riferisce sulla personalità del
condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2
e 75a cpv. 1 CP) [cpv. 1]. La Commissione interviene su domanda del giudice
dell’applicazione della pena e dell’autorità di esecuzione della pena (cpv. 2).
L’art.
10a del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
dispone che la Commissione emani un regolamento che disciplina il proprio funzionamento
interno.
Detto
regolamento interno non è, ad oggi, stato promulgato.
3.
3.1.
Le
norme citate nel precedente considerando non regolamentano la facoltà
dell’interessato di ricusare i membri della Commissione.
3.2
Il
Tribunale federale, nella decisione 6B_348/2008 del 29.8.2008 (pubblicata in DTF
134.
IV 289; cfr. anche decisione TF 6B_26/2013 del 14.3.2013 consid. 2.2.), ha indicato
che la commissione deve offrire garanzia di imparzialità perché, malgrado
assuma una funzione consultiva e non giudicante, il suo parere è di sicuro
rilievo per l’autorità che deve pronunciarsi sulla liberazione. Al detenuto
deve dunque essere riconosciuta la facoltà di far valere dei motivi di
ricusazione nei confronti dei membri della commissione, analogamente a quanto
avviene per gli esperti. Ciò che implica che i nomi dei suoi membri siano noti.
La ricusazione dei membri deve però essere ammessa meno facilmente di quanto
accade per i componenti di un’autorità chiamata a rendere una decisione formale
(consid. 5.). L’interessato può in particolare ricusare il procuratore pubblico
membro della commissione se ha sostenuto l’accusa nei procedimenti sfociati in
condanne a pene detentive da cui l’interessato chiede di essere liberato
condizionalmente. Non è sufficiente che questi abbia esercitato l’azione
pubblica in altri procedimenti conclusisi con un proscioglimento, con un
abbandono o con una condanna a pene ormai scontate, prescritte o non più esecutive
(consid. 6.3.).
Si
deve pertanto concludere, in considerazione dell’esposta giurisprudenza del Tribunale
federale, che i membri della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi
– commissione che secondo l’Alta Corte ha peraltro carattere peritale (decisione
TF 6B_348/2008 del 29.8.2008 consid. 5., pubblicata in DTF 134 IV 289; decisione 22.12.2009 di questa Corte in re F., consid.
3.4.3.2., inc. 60.2009.412) – possono essere ricusati.
Non
si può quindi ritenere di essere di fronte ad un silenzio qualificato della
legge, ma piuttosto ad una lacuna legislativa.
3.3
3.3.1
Si
pone ora la questione a sapere come debba essere colmata l’accertata lacuna di
legge in capo a competenza e procedura applicabile, che la sentenza dell’Alta
Corte non ha specificato.
3.3.2
Si
è detto che l’art. 13 cpv. 3 della legge sull’esecuzione delle pene e delle
misure per gli adulti prevede che la Commissione si organizzi da sé. Si può di
conseguenza concludere che competa a lei medesima pronunciarsi nell’ipotesi in
cui venga presentata un’istanza di ricusazione nei confronti di un suo membro.
Quest’ultimo
non può partecipare alla decisione sulla sua ricusazione. Secondo la
giurisprudenza inerente all’art. 30 cpv. 1 Cost., infatti, il giudice di cui è
domandata la ricusazione non dovrebbe, di regola, prendere parte alla decisione
in merito [decisioni TF 1B_146/2010 del 23.6.2010 consid. 2.1.; 1B_135/2009 del
12.8.2009
consid. 6.1.; DTF 122 II 471 consid. 3a)].
Principio
– questo – che deve valere per analogia anche per i membri delle commissioni che
devono garantire imparzialità, come la Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi.
La
giurisprudenza ammette nondimeno un’eccezione a questo postulato: l’autorità di
cui è chiesta la ricusazione di tutti i suoi membri può esprimersi lei stessa
sulla domanda qualora sia abusiva o manifestamente infondata, anche se questa
decisione secondo la legge di procedura applicabile incombe ad altra autorità
(decisioni TF 1B_425/2012 del 4.10.2012 consid. 5.2.; 1B_57/2011 del 31.3.2011
consid. 3.1.; 1C_9/2010 del 14.12.2010 consid. 5.1.; 1B_123/2010 del 16.7.2010
consid. 3.; 1B_146/2010 del 23.6.2010 consid. 2.1.; 1B_135/2009 del 12.8.2009
consid. 6.1.; DTF 129 III 445 consid. 4.2.2.). Il carattere abusivo o
manifestamente infondato dell’istanza non deve però essere ammesso troppo
facilmente, perché si tratta dell’eccezione al principio secondo il quale il
giudice, di cui viene postulata la ricusazione, non può fare parte
dell’autorità che deve pronunciarsi in merito (decisioni TF 1B_57/2011 del
31.3.2011
consid. 3.1.; 1C_9/2010 del 14.12.2010 consid. 5.1.; 1B_146/2010 del
23.6.2010
consid. 2.1.). E’ segnatamente abusivo il comportamento della parte
che ricusa i giudici sistematicamente e senza criterio, cercando di paralizzare
il funzionamento dellapparato giudiziario (decisioni TF 1B_146/2010 del
23.6.2010
consid. 2.1.; 1B_135/2009 del 12.8.2009 consid. 6.1.).
Questa
giurisprudenza è applicabile anche dalle autorità cantonali (decisione TF
1B_57/2011 del 31.3.2011 consid. 3.1.).
La
Commissione deve dunque decidere sull’istanza di ricusazione di un suo membro,
di principio, in assenza di questi, dopo essersi completata con un membro supplente
(art. 13 cpv. 1/2 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti).
Il
membro di cui è postulata la ricusazione, per uno dei motivi di cui all’art. 56
CPP, applicabile per analogia, deve inoltre essere sentito; l’istante ha
diritto di replica (decisione TF 1B_385/2012 del 4.10.2012 consid. 2.1.,
pubblicata in DTF 138 IV 222).
4.
4.1.
Si
presenta poi la questione a sapere se la decisione della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi sulla ricusazione di un suo membro possa
essere contestata direttamente al Tribunale federale o, prima, davanti ad
un’autorità cantonale.
4.2
Il
ricorso in materia penale al Tribunale federale è ammissibile contro le
decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni del
Tribunale penale federale (art. 80 cpv. 1 LTF). I Cantoni istituiscono
tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza; essi giudicano
su ricorso (art. 80 cpv. 2 prima e seconda frase LTF). Sono fatti salvi i casi
in cui secondo il CPP si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice
dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice (art. 80 cpv. 2 ultima frase
LTF).
La
LTF impone un doppio grado di giurisdizione in cui il giudizio di ultima
istanza cantonale è emanato da un tribunale superiore (decisione TF 6B_581/2013
dell’8.10.2013 consid. 2.3.).
4.3
La
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha il compito di rendere un
parere al giudice dell’applicazione della pena in specifici ambiti. Essa ha una
funzione consultiva e non giudicante (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008 consid.
5., pubblicata in DTF 134 IV 289). Non può, di tutta evidenza, essere
considerata un’autorità cantonale di ultima istanza (tribunale superiore). Lo stesso
giudice dell’applicazione della pena, così come anche la divisione della
giustizia, non è peraltro un’autorità cantonale di ultima istanza e di
conseguenza un tribunale superiore (decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013
consid. 2.3.).
Detta
Commissione non adempie i requisiti esatti dall’art. 80 cpv. 1 LTF, per cui è
inammissibile un ricorso al Tribunale federale contro una sua decisione in
applicazione di detta disposizione.
4.4
Resta
da esaminare se la sua decisione possa nondimeno essere impugnata in
applicazione dell’art. 80 cpv. 2 ultima frase LTF.
4.4.1
Il
Tribunale federale, nella sua decisione 1B_258/2012 del 10.7.2012 consid.
1.3.3
(pubblicata in DTF 138 IV 214), ha reputato che il testo dell’art. 80
cpv. 2 ultima frase LTF fosse lacunoso e che dovesse essere completato, nel
senso che il ricorso in materia penale è direttamente aperto contro una
decisione del pubblico ministero superiore oppure generale che statuisce, in
maniera definitiva (art. 380 CPP), su un conflitto di competenza tra diverse
autorità di istruzione secondo l’art. 40 cpv. 1 CPP.
In
una successiva sentenza (1B_385/2012 del 4.10.2012 consid. 1.2., pubblicata in
DTF 138 IV 222) sempre l’Alta Corte ha ritenuto che anche la decisione del
pubblico ministero sulla domanda di ricusazione interessante la polizia (art.
59.
cpv. 1 lit. a CPP), definitiva giusta l’art. 380 CPP, è direttamente
impugnabile al Tribunale federale, costituendo un’eccezione all’esigenza di
un’istanza cantonale di ricorso come prevista all’art. 80 LTF.
In
entrambi i casi si tratta di decisioni definitive di autorità cantonali prolate
in applicazione del CPP (e meglio degli art. 40 cpv. 1 e 59 cpv. 1 lit. a CPP),
che – secondo l’art. 380 CPP – non possono essere impugnate davanti ad
un’autorità cantonale.
4.4.2
Il
giudizio reso dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi non è emanato
secondo il CPP, ma secondo le norme cantonali di procedura (art. 439 CPP),
sopra ricordate.
Un’applicazione
per analogia della giurisprudenza di cui al consid. 4.4.1. non può pertanto
entrare in considerazione. Si deve per questo motivo concludere che la decisione
della Commissione sulla ricusazione di un suo membro non è direttamente impugnabile
davanti all’Alta Corte ex art. 80 cpv. 2 ultima frase LTF, questa norma non potendo
fondare una base legale sufficiente.
4.5
La
pronuncia della Commissione su detto tema deve dunque poter essere contestabile
davanti ad un’autorità cantonale di ultima istanza (tribunale superiore) secondo
l’art. 80 cpv. 1 LTF.
La
giurisdizione di reclamo ed il tribunale di appello sono le autorità penali
superiori del Canton Ticino (art. 13 lit. c e d CPP).
In
materia di ricusazione, l’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP prevede che la
giurisdizione di reclamo – in Ticino la Corte dei reclami penali – decida nei
casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle
contravvenzioni o i tribunali di primo grado [e, secondo la giurisprudenza,
anche il perito giudiziario (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid.
1.1.; decisione 19.11.2013 di questa Corte in re H., consid. 1., inc.
60.2013.352) e il giudice dei provvedimenti coercitivi (decisione 14.12.2012 di
questa Corte in re G., consid. 1.1., inc. 60.2012.452)].
L’art.
59.
cpv. 1 lit. c CPP assegna al tribunale di appello – in Ticino alla Corte di
appello e di revisione penale – il compito di decidere sulle istanze di
ricusazione che interessano la giurisdizione di reclamo oppure i singoli membri
del tribunale di appello. Il tribunale di appello ha di conseguenza l’incombenza
di decidere le ricusazioni che riguardano le autorità superiori cantonali.
Ora,
in queste circostanze, si giustifica attribuire alla giurisdizione di reclamo,
che già si occupa di decidere le istanze di ricusazione concernenti i membri
delle ricordate autorità di grado inferiore, la competenza a pronunciarsi sui
ricorsi contro le decisioni della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, autorità che deve parimenti essere considerata di grado inferiore.
La
Commissione, come anticipato, ha del resto carattere peritale (decisione TF
6B_348/2008 del 29.8.2008 consid. 5., pubblicata in DTF 134 IV 289; decisione 22.12.2009 di questa Corte in re F., consid.
3.4.3.2., inc. 60.2009.412), per cui assegnare a questa Corte, che tratta le
istanze di ricusazione dei periti giudiziari, anche la competenza per evadere i
gravami contro le decisioni in tema di ricusazione della Commissione è coerente
e ragionevole.
La
Corte dei reclami penali (giurisdizione di reclamo giusta l’art. 20
CPP) è quindi – in applicazione dell’art. 80 cpv. 2 LTF,
disposizione che fonda direttamente la competenza di un tribunale superiore
cantonale (decisioni TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.; 1B_97/2012 del
30.3.2012
consid. 2.4.), rispettivamente, eventualmente, in maniera
subordinata, dell’art. 12 cpv. 2 della legge sull’esecuzione delle pene e delle
misure per gli adulti – l’autorità competente ad esprimersi sui reclami (secondo
gli art. 393 ss. CPP) contro le decisioni della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi in materia di ricusazione.
5.
5.1.
IS
1.
si aggrava contro la decisione 26.11.2013 della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi che ha respinto la sua istanza di ricusazione nei confronti
del procuratore pubblico Chiara Borelli, membro supplente della Commissione.
Il
reclamo, inoltrato il 5/6.12.2013, è tempestivo (siccome presentato nel termine
di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile davanti a
questa Corte (consid. 4.5.).
IS
1, condannato nei cui confronti è pendente la procedura di rivalutazione della
misura di internamento a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP, nel cui contesto è
stata interpellata la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, è legittimato
a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica della decisione della Commissione che
non ha accolto la sua istanza di ricusazione a carico di un membro che reputa
parziale.
Le esigenze
di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
5.2
La
decisione 26.11.2013, qui impugnata, è stata prolata dalla Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi composta – come emerge dalla sua pagina 1 –
dal giudice Mauro Ermani, da Giorgio Battaglioni, dal procuratore pubblico Chiara
Borelli, dall’avv. Goran Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber.
Il
procuratore pubblico Chiara Borelli, del quale IS 1 ha postulato la
ricusazione, ha dunque fatto parte della Commissione che si è pronunciata
sull’istanza che lo concerneva.
Ora,
si è detto (consid. 3.3.2.) che il membro di cui è domandata la ricusazione non
può, di principio, partecipare alla decisione sulla sua ricusazione. La
giurisprudenza permette all’autorità di cui è chiesta la ricusazione di tutti i
suoi membri di esprimersi lei stessa sulla domanda unicamente qualora sia
abusiva o manifestamente infondata, anche se questa decisione secondo la legge
di procedura applicabile incomberebbe ad un’altra autorità.
Nel
caso concreto è indiscutibile che la domanda di ricusazione introdotta da IS 1
non è abusiva o manifestamente infondata: la problematica sollevata –
ricusazione di un membro della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi che ha partecipato, quale sostituto procuratore pubblico,
all’istruzione del procedimento sfociato nella condanna all’internamento e che
oggi, appunto quale membro della Commissione, si deve esprimere nella procedura
di rivalutazione della misura di internamento – non ha carattere illecito e non
è manifestamente immotivata, in particolare alla luce della decisione TF
6B_348/2008 del 29.8.2008 consid. 6.3, pubblicata in DTF 134 IV 289, il cui
tenore non è immediatamente evidente, comprensibile ed univoco.
Il
procuratore pubblico Chiara Borelli, al quale peraltro, per quanto risulta
dagli atti trasmessi a questa Corte, non è stata concessa facoltà di esprimersi
sulla domanda di ricusazione che lo riguardava, non poteva quindi partecipare
alla pronuncia della Commissione concernente l’istanza di ricusazione a suo carico.
5.3
La
decisione 26.11.2013 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi è
annullata. Gli atti sono rinviati alla Commissione che, dopo essersi completata
a tenore di legge ed avere concesso al membro ricusando il diritto di
esprimersi sull’istanza e ad IS 1 il diritto di replicare, si pronuncerà di
nuovo sulla domanda di ricusazione 18/19.11.2013.
6.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ad IS 1, vincente, adeguate
ripetibili (di modo che la domanda intesa all’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo è divenuta priva di
oggetto).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP,
la legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ La
decisione 26.11.2013 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (inc.
__________) è annullata.
§§ Gli
atti dell’inc. __________ sono rinviati alla predetta Commissione che si ripronuncerà
sull’istanza di ricusazione 18/19.11.2013 di IS 1 ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà ad IS 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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