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Decisione

60.2013.423

Reclamo del condannato contro la decisione della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione di un suo membro

16 dicembre 2013Italiano19 min

decisione 7.4.2005 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 (__________)

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Numero d'incarto:

60.2013.423

Data decisione, Autorità:

16.12.2013, CRPTI

Titolo:

Reclamo del condannato contro la decisione della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione di un suo membro

DOMANDA DI RICUSAZIONE

GIURISDIZIONE DI RECLAMO

RECLAMO

art. 382 CPP

art. 393 CPP

art. 439 cpv. 1 CPP

art. 62d cpv. 2 CPS

art. 64 CPS

art. 13 LEPMS

art. 14 LEPMS

Incarto n.

60.2013.423

Lugano

16 dicembre

2013/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/6.12.2013 presentato da

IS 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

la decisione 26.11.2013 della Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione del procuratore

pubblico Chiara Borelli, membro supplente (inc. __________);

ritenuto che, in considerazione dell’esito

del gravame, non sono state chieste osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

decisione 7.4.2005 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 (__________)

autore colpevole di, tra l’altro, duplice omicidio intenzionale (“per avere intenzionalmente ucciso i

genitori __________ e __________, colpendoli ripetutamente dapprima alla testa

con un bastone e poi con un coltello, mirando alle parti vitali, a __________,

il __________”) e, avendo

agito in stato di scemata responsabilità ed avendo dimostrato sincero

pentimento, lo ha condannato alla pena di sette anni di reclusione, pena sospesa

giusta l’art. 43 vCP per dare luogo all’internamento in applicazione dell’art.

43 n. 1 cpv. 2 vCP, ordinato contestualmente (inc. __________).

b. Con

scritto 11.11.2013 il giudice Mauro Ermani, presidente supplente della Commissione

per l’esame dei condannati pericolosi, preso atto dell’istanza 4.10.2013 del

giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, agente quale giudice

dell’applicazione della pena, concernente la procedura di rivalutazione della

misura di internamento a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP, ha informato IS 1 che

l’istanza sarebbe stata esaminata dalla Commissione composta dal giudice Mauro

Ermani, presidente supplente, da Giorgio Battaglioni, capo della divisione

della giustizia, dal procuratore pubblico Chiara Borelli, dall’avv. Goran

Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber. Gli ha assegnato un termine di

cinque giorni per comunicare se intendeva esercitare il diritto di ricusazione

nei confronti dei predetti membri ed avvalersi della facoltà di essere sentito

dalla Commissione stessa.

c. Con

istanza 18/19.11.2013 IS 1 ha chiesto la ricusazione del procuratore pubblico

Chiara Borelli, membro supplente della Commissione in sostituzione di Moreno Capella,

magistrato che aveva sostenuto l’accusa a suo carico nel procedimento.

Il

membro supplente avrebbe interrogato, quale sostituto procuratore pubblico, le

sorelle ed il cognato di IS 1 nell’ambito del noto procedimento penale, per cui

sarebbero adempiuti i motivi di ricusazione a’ sensi dell’art. 56 lit. b/f CPP.

d. Con

decisione 26.11.2013 la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi

(composta dal giudice Mauro Ermani, da Giorgio Battaglioni, dal procuratore pubblico

Chiara Borelli, dall’avv. Goran Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber) ha

respinto detta istanza di ricusazione: il procuratore pubblico Chiara Borelli

era intervenuto nel procedimento penale in maniera marginale e, soprattutto,

non aveva sostenuto l’accusa nei suoi confronti.

e. Con

gravame 5/6.12.2013 IS 1 postula che la citata decisione sia annullata e che il

procuratore pubblico Chiara Borelli sia ricusato quale membro supplente della

Commissione.

Il

reclamante, ricordato il tenore della sua istanza di ricusazione e del giudizio

della Commissione, che impugna, sostiene che il motivo della ricusazione non

potrebbe essere fatto dipendere da elementi quantitativi, ossia dal tempo che

ha occupato un magistrato per un procedimento penale. Al fine della ricusazione

sarebbero decisivi altri aspetti organizzativi che possono in qualche modo

suscitare un’apparenza di prevenzione agli occhi della persona interessata alla

ricusazione. Il procuratore pubblico Chiara Borelli, quale sostituto

procuratore pubblico, avrebbe coadiuvato (secondo l’art. 54a vLOG) il

procuratore pubblico Moreno Capella a sostenere l’accusa nei suoi confronti.

Avrebbe interrogato tre testimoni ed avrebbe partecipato attivamente

all’istruttoria su istruzioni del procuratore pubblico Moreno Capella. Sarebbe

vero che il procuratore pubblico Chiara Borelli non ha sostenuto l’accusa in

aula; avrebbe però assistito il procuratore pubblico Moreno Capella durante

tutta l’istruttoria (anche dibattimentale). Per pubblico ministero non si

dovrebbe intendere soltanto colui che è stato delegato ad assumere il caso, ma pure

ogni persona supplente. Il procuratore pubblico Chiara Borelli, nei cui

confronti ci sarebbero i motivi di ricusazione ex art. 56 lit. b/f CPP, avrebbe

concorso alla sua condanna e ora farebbe parte di una Commissione che deve dare

un preavviso importante su di lui.

Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se del caso, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

La

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha indicato che contro la sua

decisione era dato il rimedio del reclamo, entro dieci giorni, davanti alla

Corte dei reclami penali. Ha infatti ritenuto che, in assenza di una norma

positiva, era ragionevole ipotizzare, in applicazione analogica dell’art. 12

cpv. 2 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti,

che il suo giudizio potesse essere impugnato davanti a questa Corte.

Si

deve anzitutto determinare se questa Corte è l’autorità competente per trattare

ed evadere il gravame contro la decisione della Commissione sulla ricusazione

del suo membro supplente.

2.

L’art.

62d cpv. 2 CP prevede che, se l’autore ha commesso un reato in applicazione

dell’art. 64 cpv. 1 CP, l’autorità competente decide, tra le altre cose, dopo

avere sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità

preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della

psichiatria. La commissione interviene anche nella procedura di esame della

liberazione dall’internamento (art. 64b cpv. 2 lit. c CP).

Il

Canton Ticino, che ex art. 439 cpv. 1 CPP è chiamato a designare le autorità competenti

per l’esecuzione delle pene e delle misure ed a stabilire la procedura, ha disciplinato

la commissione agli art. 13 s. della legge sull’esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti (il cui testo riprende gli art. 343 s. vCPP).

A’

sensi dell’art. 13 è istituita la Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro

anni (cpv. 1). Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di

un procuratore pubblico, di un rappresentante del dipartimento delle istituzioni,

di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto

nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente (cpv. 2). La

Commissione si organizza da sé (cpv. 3).

In

applicazione dell’art. 14 la citata Commissione riferisce sulla personalità del

condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2

e 75a cpv. 1 CP) [cpv. 1]. La Commissione interviene su domanda del giudice

dell’applicazione della pena e dell’autorità di esecuzione della pena (cpv. 2).

L’art.

10a del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

dispone che la Commissione emani un regolamento che disciplina il proprio funzionamento

interno.

Detto

regolamento interno non è, ad oggi, stato promulgato.

3.

3.1.

Le

norme citate nel precedente considerando non regolamentano la facoltà

dell’interessato di ricusare i membri della Commissione.

3.2

Il

Tribunale federale, nella decisione 6B_348/2008 del 29.8.2008 (pubblicata in DTF

134.

IV 289; cfr. anche decisione TF 6B_26/2013 del 14.3.2013 consid. 2.2.), ha indicato

che la commissione deve offrire garanzia di imparzialità perché, malgrado

assuma una funzione consultiva e non giudicante, il suo parere è di sicuro

rilievo per l’autorità che deve pronunciarsi sulla liberazione. Al detenuto

deve dunque essere riconosciuta la facoltà di far valere dei motivi di

ricusazione nei confronti dei membri della commissione, analogamente a quanto

avviene per gli esperti. Ciò che implica che i nomi dei suoi membri siano noti.

La ricusazione dei membri deve però essere ammessa meno facilmente di quanto

accade per i componenti di un’autorità chiamata a rendere una decisione formale

(consid. 5.). L’interessato può in particolare ricusare il procuratore pubblico

membro della commissione se ha sostenuto l’accusa nei procedimenti sfociati in

condanne a pene detentive da cui l’interessato chiede di essere liberato

condizionalmente. Non è sufficiente che questi abbia esercitato l’azione

pubblica in altri procedimenti conclusisi con un proscioglimento, con un

abbandono o con una condanna a pene ormai scontate, prescritte o non più esecutive

(consid. 6.3.).

Si

deve pertanto concludere, in considerazione dell’esposta giurisprudenza del Tribunale

federale, che i membri della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi

– commissione che secondo l’Alta Corte ha peraltro carattere peritale (decisione

TF 6B_348/2008 del 29.8.2008 consid. 5., pubblicata in DTF 134 IV 289; decisione 22.12.2009 di questa Corte in re F., consid.

3.4.3.2., inc. 60.2009.412) – possono essere ricusati.

Non

si può quindi ritenere di essere di fronte ad un silenzio qualificato della

legge, ma piuttosto ad una lacuna legislativa.

3.3

3.3.1

Si

pone ora la questione a sapere come debba essere colmata l’accertata lacuna di

legge in capo a competenza e procedura applicabile, che la sentenza dell’Alta

Corte non ha specificato.

3.3.2

Si

è detto che l’art. 13 cpv. 3 della legge sull’esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti prevede che la Commissione si organizzi da sé. Si può di

conseguenza concludere che competa a lei medesima pronunciarsi nell’ipotesi in

cui venga presentata un’istanza di ricusazione nei confronti di un suo membro.

Quest’ultimo

non può partecipare alla decisione sulla sua ricusazione. Secondo la

giurisprudenza inerente all’art. 30 cpv. 1 Cost., infatti, il giudice di cui è

domandata la ricusazione non dovrebbe, di regola, prendere parte alla decisione

in merito [decisioni TF 1B_146/2010 del 23.6.2010 consid. 2.1.; 1B_135/2009 del

12.8.2009

consid. 6.1.; DTF 122 II 471 consid. 3a)].

Principio

– questo – che deve valere per analogia anche per i membri delle commissioni che

devono garantire imparzialità, come la Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi.

La

giurisprudenza ammette nondimeno un’eccezione a questo postulato: l’autorità di

cui è chiesta la ricusazione di tutti i suoi membri può esprimersi lei stessa

sulla domanda qualora sia abusiva o manifestamente infondata, anche se questa

decisione secondo la legge di procedura applicabile incombe ad altra autorità

(decisioni TF 1B_425/2012 del 4.10.2012 consid. 5.2.; 1B_57/2011 del 31.3.2011

consid. 3.1.; 1C_9/2010 del 14.12.2010 consid. 5.1.; 1B_123/2010 del 16.7.2010

consid. 3.; 1B_146/2010 del 23.6.2010 consid. 2.1.; 1B_135/2009 del 12.8.2009

consid. 6.1.; DTF 129 III 445 consid. 4.2.2.). Il carattere abusivo o

manifestamente infondato dell’istanza non deve però essere ammesso troppo

facilmente, perché si tratta dell’eccezione al principio secondo il quale il

giudice, di cui viene postulata la ricusazione, non può fare parte

dell’autorità che deve pronunciarsi in merito (decisioni TF 1B_57/2011 del

31.3.2011

consid. 3.1.; 1C_9/2010 del 14.12.2010 consid. 5.1.; 1B_146/2010 del

23.6.2010

consid. 2.1.). E’ segnatamente abusivo il comportamento della parte

che ricusa i giudici sistematicamente e senza criterio, cercando di paralizzare

il funzionamento dellapparato giudiziario (decisioni TF 1B_146/2010 del

23.6.2010

consid. 2.1.; 1B_135/2009 del 12.8.2009 consid. 6.1.).

Questa

giurisprudenza è applicabile anche dalle autorità cantonali (decisione TF

1B_57/2011 del 31.3.2011 consid. 3.1.).

La

Commissione deve dunque decidere sull’istanza di ricusazione di un suo membro,

di principio, in assenza di questi, dopo essersi completata con un membro supplente

(art. 13 cpv. 1/2 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti).

Il

membro di cui è postulata la ricusazione, per uno dei motivi di cui all’art. 56

CPP, applicabile per analogia, deve inoltre essere sentito; l’istante ha

diritto di replica (decisione TF 1B_385/2012 del 4.10.2012 consid. 2.1.,

pubblicata in DTF 138 IV 222).

4.

4.1.

Si

presenta poi la questione a sapere se la decisione della Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi sulla ricusazione di un suo membro possa

essere contestata direttamente al Tribunale federale o, prima, davanti ad

un’autorità cantonale.

4.2

Il

ricorso in materia penale al Tribunale federale è ammissibile contro le

decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni del

Tribunale penale federale (art. 80 cpv. 1 LTF). I Cantoni istituiscono

tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza; essi giudicano

su ricorso (art. 80 cpv. 2 prima e seconda frase LTF). Sono fatti salvi i casi

in cui secondo il CPP si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice

dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice (art. 80 cpv. 2 ultima frase

LTF).

La

LTF impone un doppio grado di giurisdizione in cui il giudizio di ultima

istanza cantonale è emanato da un tribunale superiore (decisione TF 6B_581/2013

dell’8.10.2013 consid. 2.3.).

4.3

La

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha il compito di rendere un

parere al giudice dell’applicazione della pena in specifici ambiti. Essa ha una

funzione consultiva e non giudicante (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008 consid.

5., pubblicata in DTF 134 IV 289). Non può, di tutta evidenza, essere

considerata un’autorità cantonale di ultima istanza (tribunale superiore). Lo stesso

giudice dell’applicazione della pena, così come anche la divisione della

giustizia, non è peraltro un’autorità cantonale di ultima istanza e di

conseguenza un tribunale superiore (decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013

consid. 2.3.).

Detta

Commissione non adempie i requisiti esatti dall’art. 80 cpv. 1 LTF, per cui è

inammissibile un ricorso al Tribunale federale contro una sua decisione in

applicazione di detta disposizione.

4.4

Resta

da esaminare se la sua decisione possa nondimeno essere impugnata in

applicazione dell’art. 80 cpv. 2 ultima frase LTF.

4.4.1

Il

Tribunale federale, nella sua decisione 1B_258/2012 del 10.7.2012 consid.

1.3.3

(pubblicata in DTF 138 IV 214), ha reputato che il testo dell’art. 80

cpv. 2 ultima frase LTF fosse lacunoso e che dovesse essere completato, nel

senso che il ricorso in materia penale è direttamente aperto contro una

decisione del pubblico ministero superiore oppure generale che statuisce, in

maniera definitiva (art. 380 CPP), su un conflitto di competenza tra diverse

autorità di istruzione secondo l’art. 40 cpv. 1 CPP.

In

una successiva sentenza (1B_385/2012 del 4.10.2012 consid. 1.2., pubblicata in

DTF 138 IV 222) sempre l’Alta Corte ha ritenuto che anche la decisione del

pubblico ministero sulla domanda di ricusazione interessante la polizia (art.

59.

cpv. 1 lit. a CPP), definitiva giusta l’art. 380 CPP, è direttamente

impugnabile al Tribunale federale, costituendo un’eccezione all’esigenza di

un’istanza cantonale di ricorso come prevista all’art. 80 LTF.

In

entrambi i casi si tratta di decisioni definitive di autorità cantonali prolate

in applicazione del CPP (e meglio degli art. 40 cpv. 1 e 59 cpv. 1 lit. a CPP),

che – secondo l’art. 380 CPP – non possono essere impugnate davanti ad

un’autorità cantonale.

4.4.2

Il

giudizio reso dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi non è emanato

secondo il CPP, ma secondo le norme cantonali di procedura (art. 439 CPP),

sopra ricordate.

Un’applicazione

per analogia della giurisprudenza di cui al consid. 4.4.1. non può pertanto

entrare in considerazione. Si deve per questo motivo concludere che la decisione

della Commissione sulla ricusazione di un suo membro non è direttamente impugnabile

davanti all’Alta Corte ex art. 80 cpv. 2 ultima frase LTF, questa norma non potendo

fondare una base legale sufficiente.

4.5

La

pronuncia della Commissione su detto tema deve dunque poter essere contestabile

davanti ad un’autorità cantonale di ultima istanza (tribunale superiore) secondo

l’art. 80 cpv. 1 LTF.

La

giurisdizione di reclamo ed il tribunale di appello sono le autorità penali

superiori del Canton Ticino (art. 13 lit. c e d CPP).

In

materia di ricusazione, l’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP prevede che la

giurisdizione di reclamo – in Ticino la Corte dei reclami penali – decida nei

casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle

contravvenzioni o i tribunali di primo grado [e, secondo la giurisprudenza,

anche il perito giudiziario (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid.

1.1.; decisione 19.11.2013 di questa Corte in re H., consid. 1., inc.

60.2013.352) e il giudice dei provvedimenti coercitivi (decisione 14.12.2012 di

questa Corte in re G., consid. 1.1., inc. 60.2012.452)].

L’art.

59.

cpv. 1 lit. c CPP assegna al tribunale di appello – in Ticino alla Corte di

appello e di revisione penale – il compito di decidere sulle istanze di

ricusazione che interessano la giurisdizione di reclamo oppure i singoli membri

del tribunale di appello. Il tribunale di appello ha di conseguenza l’incombenza

di decidere le ricusazioni che riguardano le autorità superiori cantonali.

Ora,

in queste circostanze, si giustifica attribuire alla giurisdizione di reclamo,

che già si occupa di decidere le istanze di ricusazione concernenti i membri

delle ricordate autorità di grado inferiore, la competenza a pronunciarsi sui

ricorsi contro le decisioni della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, autorità che deve parimenti essere considerata di grado inferiore.

La

Commissione, come anticipato, ha del resto carattere peritale (decisione TF

6B_348/2008 del 29.8.2008 consid. 5., pubblicata in DTF 134 IV 289; decisione 22.12.2009 di questa Corte in re F., consid.

3.4.3.2., inc. 60.2009.412), per cui assegnare a questa Corte, che tratta le

istanze di ricusazione dei periti giudiziari, anche la competenza per evadere i

gravami contro le decisioni in tema di ricusazione della Commissione è coerente

e ragionevole.

La

Corte dei reclami penali (giurisdizione di reclamo giusta l’art. 20

CPP) è quindi – in applicazione dell’art. 80 cpv. 2 LTF,

disposizione che fonda direttamente la competenza di un tribunale superiore

cantonale (decisioni TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.; 1B_97/2012 del

30.3.2012

consid. 2.4.), rispettivamente, eventualmente, in maniera

subordinata, dell’art. 12 cpv. 2 della legge sull’esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti – l’autorità competente ad esprimersi sui reclami (secondo

gli art. 393 ss. CPP) contro le decisioni della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi in materia di ricusazione.

5.

5.1.

IS

1.

si aggrava contro la decisione 26.11.2013 della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi che ha respinto la sua istanza di ricusazione nei confronti

del procuratore pubblico Chiara Borelli, membro supplente della Commissione.

Il

reclamo, inoltrato il 5/6.12.2013, è tempestivo (siccome presentato nel termine

di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile davanti a

questa Corte (consid. 4.5.).

IS

1, condannato nei cui confronti è pendente la procedura di rivalutazione della

misura di internamento a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP, nel cui contesto è

stata interpellata la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, è legittimato

a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della decisione della Commissione che

non ha accolto la sua istanza di ricusazione a carico di un membro che reputa

parziale.

Le esigenze

di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

5.2

La

decisione 26.11.2013, qui impugnata, è stata prolata dalla Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi composta – come emerge dalla sua pagina 1 –

dal giudice Mauro Ermani, da Giorgio Battaglioni, dal procuratore pubblico Chiara

Borelli, dall’avv. Goran Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber.

Il

procuratore pubblico Chiara Borelli, del quale IS 1 ha postulato la

ricusazione, ha dunque fatto parte della Commissione che si è pronunciata

sull’istanza che lo concerneva.

Ora,

si è detto (consid. 3.3.2.) che il membro di cui è domandata la ricusazione non

può, di principio, partecipare alla decisione sulla sua ricusazione. La

giurisprudenza permette all’autorità di cui è chiesta la ricusazione di tutti i

suoi membri di esprimersi lei stessa sulla domanda unicamente qualora sia

abusiva o manifestamente infondata, anche se questa decisione secondo la legge

di procedura applicabile incomberebbe ad un’altra autorità.

Nel

caso concreto è indiscutibile che la domanda di ricusazione introdotta da IS 1

non è abusiva o manifestamente infondata: la problematica sollevata –

ricusazione di un membro della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi che ha partecipato, quale sostituto procuratore pubblico,

all’istruzione del procedimento sfociato nella condanna all’internamento e che

oggi, appunto quale membro della Commissione, si deve esprimere nella procedura

di rivalutazione della misura di internamento – non ha carattere illecito e non

è manifestamente immotivata, in particolare alla luce della decisione TF

6B_348/2008 del 29.8.2008 consid. 6.3, pubblicata in DTF 134 IV 289, il cui

tenore non è immediatamente evidente, comprensibile ed univoco.

Il

procuratore pubblico Chiara Borelli, al quale peraltro, per quanto risulta

dagli atti trasmessi a questa Corte, non è stata concessa facoltà di esprimersi

sulla domanda di ricusazione che lo riguardava, non poteva quindi partecipare

alla pronuncia della Commissione concernente l’istanza di ricusazione a suo carico.

5.3

La

decisione 26.11.2013 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi è

annullata. Gli atti sono rinviati alla Commissione che, dopo essersi completata

a tenore di legge ed avere concesso al membro ricusando il diritto di

esprimersi sull’istanza e ad IS 1 il diritto di replicare, si pronuncerà di

nuovo sulla domanda di ricusazione 18/19.11.2013.

6.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ad IS 1, vincente, adeguate

ripetibili (di modo che la domanda intesa all’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo è divenuta priva di

oggetto).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP,

la legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§ La

decisione 26.11.2013 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (inc.

__________) è annullata.

§§ Gli

atti dell’inc. __________ sono rinviati alla predetta Commissione che si ripronuncerà

sull’istanza di ricusazione 18/19.11.2013 di IS 1 ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà ad IS 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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